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3.3 Multe civili nel processo

Prestazioni pecuniarie a carattere spiccatamente sanzionatorio figurano, inoltre, nel processo civile, ove l’irrogazione di simili prestazioni funge da sanzione avverso forme di abuso del processo.159.

Si pensi, in tal senso, all’13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002160, che impone il pagamento del doppio del contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata

157 Evidenzia la natura deterrente della riparazione anche TORRE,Protezione dei dati personali, processo penale e intercettazioni, in Dir. Pen. e Processo, 2019, 2, 167; CONTI,Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazione - le nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni: anatomia di una riforma discussa, in Giur. it., 2018, 7, 1754.

158 In tal senso, non convince l’opinione di chi ha criticato la scelta del legislatore di prevedere la sanzione

civile in aggiunta al danno, asserendo che sarebbe difficile “contemperare due istituti così lontani, per natura e finalità, come appaiono essere quelli della responsabilità civile, da un lato, e della pena privata”. AMBROSI

e BASILE, op. loc. ult. cit. Come già affermato sopra, è proprio nell’aggiunta della riparazione al danno che può comprendersi la natura e la finalità della stessa.

159 Sulle sanzioni civili in ambito processuale, Cfr. DE SANTIS, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile, Napoli, 2018, spec. 206 ss.;CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale

civile, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto processuale, Torino, 2017, 649 ss. 160 D.P.R. 30.5.2002, n. 115, in tema di “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

inammissibile, improcedibile o manifestamente infondata; o si veda l’art. 1284, commi 4 e 5, c.c., ai sensi del quale, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale o arbitrale, il tasso degli interessi legali è pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; parimenti, l’art. 8, comma 4, della l. n. 24/2017161 impone al giudice di condannare, con il provvedimento con cui “definisce il giudizio” di merito, la parte che non ha partecipato al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. al pagamento delle spese di consulenza e di lite “indipendentemente dall’esito del giudizio”, nonché ad una pena pecuniaria da determinarsi equitativamente in favore della parte comparsa alla conciliazione162.

In sintesi, trattandosi di mere “multe civili”, aventi chiara natura sanzionatoria ma distinte dal risarcimento del danno, queste disposizioni non consentono di inferire nulla, circa la polifunzionalità della responsabilità civile.

3.4- Le astreintes

Nella categoria delle multe civili possono includersi anche le misure di coercizione indiretta che risultino idonee ad esplicare una efficacia indirettamente sanzionatoria: la minaccia della condanna pecuniaria prevista in caso di inottemperanza del provvedimento di condanna cui accedono, infatti, funge - pro futuro - da incentivo per l’adempimento spontaneo. In caso di inosservanza della statuizione, quindi, l’astreinte diviene una vera e propria sanzione civile - nella specie della multa civile - il cui importo è proporzionale all’inosservanza. Tale funzione è stata ben posta in luce dalla giurisprudenza, che ha condivisibilmente rilevato che “l’astreinte, se mira a convincere all’adempimento, ex post funziona anche come sanzione per il suo contrario”163.

La portata sanzionatoria della prestazione si atteggia in modo peculiare. Se consistente in una somma di denaro di importo proporzionalmente crescente con il persistere

161 L. 8.3.2017, n. 41, in tema di “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

162 Sul punto, CONSOLO,BERTOLLINI e BUONAFEDE,Il “tentativo obbligatorio di conciliazione” nelle forme di cui all’art. 696 bis c.p.c. e il successivo favor per il rito semplificato, in Corr. giur., 2017, 6, 762. 163 Così, Cass.,15.4.2015, n. 7613, cit.

dell’inadempimento, l’astreinte ha finalità - più che autenticamente afflittiva - satisfattiva164, in modo non dissimile dalla penale165.

E tuttavia, l’obiettivo di deterrenza e l’efficacia sanzionatoria ne escono rafforzati, nel momento in cui (a) la prestazione si sommi al risarcimento del danno; (b) all’importo proporzionalmente crescente della misura si aggiunga una ulteriore somma, giustificata in ragione del protrarsi dell’inadempimento/inosservanza; ovvero (c) laddove la somma – in ragione del quantum disposto – si carichi di una finalità punitiva.

Si consideri all’uopo la legge sulla subfornitura166, che all’art. 3, comma 3, prevede, nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento, che il committente debba al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, “interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini”.

La condanna al pagamento del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, per effetto dell’obiettivo mancato rispetto dei termini di pagamento, funge da misura di coercizione indiretta, ancorché rafforzata nella sua potenzialità sanzionatoria, per il caso di previsione di un tasso moratorio superiore. L’aggiunta della penale pari al 5%, per l’eventualità di ritardo superiore ai 30 giorni, se formalmente partecipa della natura di coercizione indiretta, si arricchisce di un surplus sanzionatorio, idoneo a fungere, al contempo, da sanzione per la condotta reiteratamente inadempiente.

Similmente, l’art. 18, ult. comma, dello statuto dei lavoratori, a norma del quale “nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui all’undicesimo 164 CARNELUTTI,Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 178, ha qualificato le misure in

esame alla stregua di un tertium genus tra l’esecuzione forzata e la pena, consistente nella minaccia della pena “non già soltanto perché il comando viene disobbedito, ma affinché venga disobbedito”, sicché la misura coercitiva, a differenza della pena e a somiglianza della restituzione, “ha finalità satisfattiva anziché afflittiva”.

165 E infatti parte della giurisprudenza non ha esitato a qualificare le astreintes quali penali. Cfr. Trib. Milano,

Sez. Impresa, 25.5.2015, in Corr. giur., 2016, 3, 356 con note di SERAFINI e DE PROPRIS, in cui il giudice condanna, in dispositivo, la parte soccombente a corrispondere una somma a “titolo di penale”.

Ha evidenziato le differenze tra misure coercitive indirette e penale LUISO,Diritto processuale civile, III,

Milano, 2015, 243 ss., di penale giudiziale parla invece PISANI,L’obbligazione è ancora iuris vinculum?

Sull’accidentato cammino dell’ancor giovane astreinte all’italiana, Corriere Giur., 2017, 11, 1419. 166 Legge 18.6.1998, n. 192, in tema di “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”.

comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore”.

In tal caso è l’entità della somma (corrispondente alla misura della retribuzione del lavoratore, per ciascun giorno di ritardo) che caratterizza la prestazione coercitiva in senso non esclusivamente satisfattivo, ma anche evidentemente punitivo con riferimento alla condotta antigiuridica.

Differentemente, l’astreinte prevista all’art. 124 comma 2 c.p.i. (che introduce la possibilità che il giudice, pronunciando l’inibitoria, fissi “una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”) non potrà dirsi ex se sanzionatoria, potendo in ipotesi pure essere ragguagliata sulla scorta del danno effettivamente patito dalla parte danneggiata167. Sarà, dunque, la concretizzazione nel caso a quo ad evidenziare l’eventuale connotazione in senso sanzionatorio.

Accenti maggiormente punitivi pare avere, invece, la misura prevista nel codice di consumo, che al comma 7 dell’art. 140 parametra il quantum anche sulla scorta della gravità del fatto168. È bene precisare che in tal caso la funzione marcatamente sanzionatoria della condanna è bilanciata dalla disposta devoluzione delle somme al bilancio dello Stato. Anche con riguardo alle misure di coercizione indiretta, dunque, può riaffermarsi che tali istituti, pur essendo eventualmente atti a perseguire finalità sanzionatorie: (a) non possono essere inclusi nel novero delle pene private, essendo irrogati dal giudice, sulla scorta di una previsione legale, e non discendendo da un atto di autonomia delle parti; sicché si giustifica la collocazione degli stessi nel genus delle multe civili; (b) sono altro dal risarcimento del

167 In tal senso, ad es., l’art. 614 bis c.p.c., che ancora l’entità della prestazione - tra gli altri indici - anche

alla misura del “danno quantificato o prevedibile”.

168 A norma dell’art. 140, comma 7, cod. cons. “Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al

comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori”.

danno, di talché neanche le prestazioni in parola potranno fungere d’ausilio per l’edificazione di una teoria sulla polifunzionalità della responsabilità civile.