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Conclusione: la invalidità e le invalidità nel diritto odierno »

Al termine di quanto esposto pare opportuno svolgere sin-

teticamente alcune ulteriori considerazioni. È comprensibile rite-

nere, da quanto fin qui detto, che all’assenza di un interesse mo-

nografico e diretto della dottrina medievale circa le problemati-

che dell’invalidità faccia riscontro l’assenza di studi specifici e

generali sul tema da parte degli storici del diritto intermedio. I

diversi studi hanno messo in rilievo – da un lato – singoli ele-

menti (a partire da casi concreti o situazioni particolari) del di-

scorso sull’invalidità, mentre – da un altro – ricostruzioni teori-

che e puramente ‘dottrinali’ hanno inteso evidenziare i nodi con-

cettuali e – per così dire – ‘dogmatici’ della riflessione medievale

sull’invalidità.

Si tratta di due punti di vista ben distinti, ma senza dubbio

complementari

101

; infatti, è innegabile che è proprio nella dialet-

tica fra le invalidità in concreto e l’invalidità come ambito con-

cettuale che si è sviluppata nell’analisi della dottrina e nell’appli-

cazione pratica la gran parte dell’evoluzione storica delle inva-

lidità

102

.

100C. BESSO, La sentenza civile… cit., p. 55; cfr. anche O. BÜLOW, Civilprozes-

sualische Fiktionen und Wahrheiten, in «Archiv für die civilistische Praxis», (1879), pp. 76 ss. ed A. GUARNERI, L’azione di nullità… cit., pp. 61-78.

101Cfr. E. LECCESE, Il contratto e i contratti: alcune riflessioni, in Studi in onore di

Cesare Massimo Bianca, Milano 2006, pp. 451-489.

102Mi permetto di richiamare quanto esposto in altra sede: «Parafrasando una

titolazione nota e significativa in altro campo dell’indagine storico giuridica, si può concludere notando che il diritto medievale è, dunque, quello delle invalidità, ma non è ancora quello in cui si sviluppa una riflessione pienamente compiuta sull’invalidità. … Ad una varietà di situazioni d’invalidità in diritto medievale fa corrispondere una varietà di rimedi previsti: dalle actiones d’invalidità volte all’accertamento di un vizio 37

Risulta in questo senso di un certo rilievo la sintonia di que-

ste considerazioni con le riflessioni recenti di un civilista come

Vincenzo Scalisi, che ha messo in risalto la necessità di ripensare

la teoria dell’invalidità nell’odierna situazione giuridica plurior-

dinamentale e ricca di spinte innovative provenienti dal mondo

dinamico del commercio e degli affari. In estrema sintesi si è si-

gnificativamente fatto riferimento all’invalidità non come catego-

ria a priori, precostituita, ma piuttosto come esito di un giudizio

ex post facto ed alla valutazione del passaggio dalla categoria uni-

taria di invalidità alle figure diverse de «le invalidità»

103

.

La più recente civilistica ha posto in evidenza l’avvenuto su-

peramento della rigida contrapposizione fra nullità e annullabi-

lità e fra validità ed invalidità, dovendosi ricomprendere il primo

binomio nella più vasta riflessione del diritto nel mondo econo-

mico, in cui «l’economia di mercato aperta e in libera concor-

renza … ha finito per catturare alla propria logica e al proprio

disegno anche il regime delle invalidità e dell’inefficacia. E così

quella che nel codice è una concezione dualistica e bipolare del-

l’invalidità [nullità/annullabilità] ha ceduto il posto a una confi-

insanabile e destinate a rimuovere una fattispecie di per sé già nulla ipso iure, alle di- verse impugnative di annullamento degli atti giuridici con valore costitutivo della pa- tologia, fino ai tipici rimedi processuali costruiti dalla dottrina, sulla base della spinta delle istanze provenienti dal mondo comunale» (M. ROSBOCH, Invalidità e statuti…

cit., p. 433 e p. 435).

103V. SCALISI, Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmo-

derno, Milano 2005. L’impostazione di fondo del civilista messinese, impostata sulla di- stinzione fra fondamenti e conseguenze delle invalidità, ricolloca in assoluta armonia con l’impostazione dei giuristi intermedi, che distinguono fra cause delle invalidità (come momento statico) e conseguenze (effetti principali e collaterali): cfr. M. RO- SBOCH, Prospettive medievali… cit., pp. 333-351. Considerazioni di un certo interesse,

anche in una prospettiva comparatistica, in P. GALLO, Nullità ed annullabilità in diritto

comparato, in Digesto per le Discipline Privatistiche – Sezione Civile, XII, Torino 1995, pp. 310-317.

104V. SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Categorie e

istituti… cit., p. 648; sempre lo stesso Autore sottolinea come «Ciò ha posto la figura sul piano mobile… (ibidem). Sulla stessa linea P.M. PUTTI, Nullità… cit., pp. 673-699

e G. BIANCHI, Nullità e annullabilità del contratto, Padova 2002. Si osservi che la vi-

gurazione solitaria e monistica incentrata sulla nullità. E la nul-

lità a sua volta … è divenuta un rimedio sempre più dipendente

e relato e cioè conformato»

104

. Inoltre, per quanto riguarda la no-

zione di invalidità, occorre pensare la categoria piuttosto come

«le invalidità», in grado di relativizzare e storicizzare il tradizio-

nale apparato concettuale legato strettamente al dato codicistico,

sostituendo ad «un archetipo anodino e piatto un modello cri-

tico e problematico della molteplicità»

105

.

L’assetto delle invalidità nell’odierna società tecnologica

complessa e sovranazionale – frutto anche di significative evolu-

zioni extra legali soprattutto in ambito commercialistico ed euro-

peo – si salda perciò sorprendentemente con le figure complesse

e duttili dell’elaborazione più raffinata del diritto comune, in cui

l’invalidità assume il volto di un prisma poliedrico, caratterizzato

da una pluralità di rimedi, di termini e di concetti capaci di leg-

gere analiticamente situazioni diverse e complesse e difficilmente

riconducibili ad un sistema rigido

106

. I punti di contatto con l’e-

voluzione delle invalidità nell’epoca dello ius commune sono di

una certa evidenza e senza dubbio significativi, a testimonianza

del diritto; esemplificativamente, A. CROSETTI, Dalla «proprietà pubblica» alle «pro-

prietà pubbliche». Origini e sviluppi di una teoria, in «Rivista di storia del diritto ita- liano», LXXIX (2006), pp. 63-110.

105V. SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione della nullità di prote-

zione, in Categorie e istituti… cit., p. 690.

106«All’archetipo anodino e piatto, tutto moderno, dell’unità occorre opporre,

per sostituirlo, il modello critico – interpretativo, realistico problematico e plurale, della molteplicità: secondo la nota formula liberatoria dei teorici della postmodernità, in base alla quale «il mondo non è uno ma molti» e si sa che la molteplicità costituisce appunto la condizione permanente ed esistenziale dell’intera esperienza giuridica. … La nullità, ogni nullità, si situa proprio nel momento dell’incontro (della libertà che è tipica) dell’agire autonomo dei privati con (l’autorità che è invece propria del) l’ordi- namento (e ciò anche quando la nullità sia successiva, stante il carattere permanente della valutazione normativa). In quanto tale la nullità, ogni nullità, costituisce l’esito di una decisione negativa di sistema e non altro precisamente rappresenta che un giudi- zio di disvalore in ordine al momento regolamentare o programmatico dell’agire pri- vato in considerazione di anomalie, deficienze o devianze attinenti alla regolare forma- zione dell’atto oppure alla necessaria conformazione dello stesso momento program- matico e regolamentare a un prestabilito modello o a predefinite finalità» (V. SCALISI,

Contratto e regolamento… cit., p. 690 e p. 695).

39

della necessità di riconsiderare alla luce della complessità e della

pluralità degli ordinamenti soluzioni ed impostazioni frutto di

epoche di semplificazione del giuridico

107

.

Anche in questa prospettiva di necessario ripensamento

delle costruzioni recenti dell’invalidità può risultare di un qual-

che rilievo rivedere le radici medievali dei concetti e delle figure

delle invalidità (ad iniziare dalle specifiche e molto ‘tecniche’ in-

validità delle sentenze), che costituisce l’intenzione (e forse pure

l’interesse…) del presente lavoro

108

.

107Valgano per tutte le osservazioni generali di P. GROSSI, L’Europa del diritto,

cit., pp. 217-255 e di A. PADOASCHIOPPA, Storia del diritto… cit., pp. 642-699.

108Risulta ormai assodata nella civilistica la necessità di seguire attentamente le

«incrinature della concezione pandettistica, sulla scia di tendenze antiformali più o meno radicali, e di una critica alla concezione individualistica che a tale tradizione (a ragione o a torto) si ritiene sottesa» (R. CATERINA, Il diritto civile nelle pagine del Dige-

sto, in Il diritto civile nelle pagine del Digesto, a c. R. CATERINA, Torino 2008, p. X); in

questa linea si può collocare anche l’utilità attuale delle ricostruzioni storiche e com- paratistiche. Si segnala infine che nel presente studio i passi sono riportati secondo le edizioni utilizzate.

CAPITOLO PRIMO

DAL DIRITTO ROMANO

AL PERIODO ALTOMEDIEVALE

S

OMMARIO

: 1. Premessa. – 2. Gli atti giuridici invalidi nel diritto romano

(cenni). – 3. La sentenza invalida in diritto romano. – 4. L’evoluzione

post-classica delle invalidità della sentenza. – 5. Dall’eredità romana al

periodo altomedievale: osservazioni generali e casi d’invalidità.

1.

Premessa.

Come premessa alle considerazioni sulla storia del diritto

comune può essere utile richiamare di seguito ed in estrema sin-

tesi la ricostruzione compiuta negli studi romanistici del modo di

concepire l’invalidità nello sviluppo storico del diritto romano

1

.

Sia i manuali istituzionali che studi specifici dedicati alla materia,

che risentono dalle categorie pandettistiche, offrono un quadro

ampio e concreto dei problemi legati alle invalidità. È un campo

d’indagine che pone molti problemi, anche in diritto romano; il

primo dei quali è cogliere le situazioni d’invalidità al di là dei ra-

gionamenti per categorie e concetti astratti (propri dell’imposta-

zione pandettistica)

2

, che i giuristi romani non avevano e che ri-

1Fattispecie d’invalidità erano già presenti nel diritto greco, pur in assenza di

una specifica riflessione dottrinale: cfr. E. CANTARELLA, In tema di invalidità del nego-

zio giuridico nel diritto attico, in «Labeo. Rassegna di diritto romano», 12 (1966), pp. 88-93.

2Infatti è propria della Pandettistica – sulla linea dell’impostazione della Scuola

storica – la deduzione dalle fonti romane di forme e concezioni estranee allo ‘spirito’ ed all’effettività del diritto romano: cfr. per tutti, P. CAPPELLINI, Systema iuris… cit., II,

schia di soffocare gli istituti così come sono emersi nella realtà

storica. Di nullità, inesistenza, invalidità e, tantomeno, di annul-

labilità nelle fonti non si parla

3

. Si trovano facilmente, però, nelle

fonti romane molte fattispecie in cui l’atto giuridico indicato

come «nullus, inutilis, pro infectus, nullius valoris vel momen-

ti…», la cui qualificazione ed il cui trattamento possono offrire

indicazioni significative. Se moltissimi sono i termini utilizzati

nelle fonti per indicare le fattispecie inefficaci o non valide (si ve-

drà poi la differenza, nelle stesse fonti romane, fra i due con-

cetti)

4

, un certo ordine si può mettere nella valutazione giuridica

e nel trattamento di tali varie fattispecie

5

, specialmente con rife-

rimento alle fattispecie di sentenza invalida

6

.