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La tradizione francese affonda le sue radici nel peculiare svi-

luppo medievale del suo diritto e nell’originale adattamento della

tradizione romanistica. Già la dottrina giuridica oltremontana

del diritto comune offre punti di discordanza dalla dottrina della

glossa e del commento in alcune delle materie legate all’invali-

dità. Come esempio in campo processuale si può citare il contra-

sto intorno alla natura del giudicato ed intorno ai mezzi di im-

pugnativa della sentenza viziata, fra i quali si inserisce nell’analisi

dei commentatori la querela nullitatis

62

.

In materia d’invalidità sostanziale è possibile, invece, rico-

struire alcuni capisaldi della nozione di nullità intorno alla di-

stinzione fra nullità di pieno diritto e nullità relative (o annulla-

bilità-rescissione). Si crea, infatti, fin dal medioevo, la confusione

fra nullità di pieno diritto e rescissione o annullabilità, riferite

queste ultime a quei casi in cui il diritto romano utilizzava le

azioni di restituzione in integrum, le azioni di dolo, o altri rimedi

di origine pretoria, le prime, invece, a quei casi in cui il diritto

romano stabiliva la nullità ipso iure (inesistenza) secondo lo ius

civile. In entrambi i casi, è necessaria, oltre all’autorizzazione re-

gia, anche la pronuncia giudiziale con funzione costitutiva della

nullità, da cui la considerazione radicata nella dottrina che nel

diritto francese non esistano propriamente «nullità assolute». Le

uniche nullità che potevano essere fatte valere direttamente di

fronte al giudice (ma la pronuncia giudiziale era pur sempre ne-

cessaria) erano quelle esperibili quando fosse stata violata una

prescrizione contenuta nelle ordinanze regie o nel diritto con-

suetudinario di origine germanica

63

.

62È proprio dei giuristi della Scuola di Orléans considerare l’esecutività imme-

diata della sentenza, laddove la dottrina italiana segue invece l’opinione opposta di considerare la sentenza esecutiva solo in mancanza di una tempestiva impugnazione; traggo l’esempio dallo studio del Pugliese in materia di «giudicato»; in particolare cfr. G. PUGLIESE, Giudicato civile (storia), in Enciclopedia del diritto, XVIII, Milano 1969,

pp. 757-784.

63Ricostruzione puntuale in R. DROGOUL, Essai d’une théorie générale des nul-

lités, cit., passim.

25

La necessarietà delle «lettres de rescission» risale al periodo

medievale, cioè alle ordinanze di Filippo il Bello prima e di Carlo

VI poi, che dal 1389 stabiliscono in dieci anni un’unica prescri-

zione per tutte le azioni di nullità. L’ordinanza di Luigi XII del

1512 ribadisce tale termine decennale di prescrizione, consoli-

dando un sistema che durerà fino alla Rivoluzione francese. Tali

«lettres de rescission» venivano concesse dalla Cancelleria regia

in un primo tempo sulla base di un effettivo esame del caso con-

creto, in seguito senza alcuna indagine, ma semplicemente dietro

il pagamento di una somma di denaro. Il sistema durò fino al

1790, quando la legge abolitiva delle Cancellerie sopprimerà, di

conseguenza, anche le «lettres de rescission». Una tradizione

giuridica si era comunque ormai consolidata e le conseguenze si

sentiranno anche nel periodo successivo. Anche nel codice civile

del 1804 permane in Francia una certa indistinzione concettuale

fra nullità ed annullabilità, essendo fondate entrambe sulla pro-

nuncia giudiziale, con valore in qualche modo costitutivo

64

. Nul-

lità ed annullabilità (o, come spesso si dice in Francia, nullità as-

soluta/nullità relativa, oppure nullità propriamente detta/annul-

labilità) si distinguono in modo non così netto. La lettera del

Code Napoleon, da questo punto di vista è significativa, limitan-

dosi a prevedere nell’art. 1108, in via generale, un criterio di di-

scriminazione fra esistenza e nullità contrattuale, nullità che

fonda per tutti i casi la possibilità di esperire un’azione di annul-

lamento o di rescissione per via giudiziale, in perfetta sintonia,

dunque, con lo spirito della tradizione che stenta a distinguere

concettualmente fra nullità ed annullabilità

65

.

La dottrina ha operato, perciò, fin dal secolo scorso fre-

quenti riflessioni e tentativi di operare una serie di distinzioni si-

64È questo un tema su cui ha portato più volte l’attenzione nei suoi scritti Ro-

dolfo Sacco, nell’ambito della ricostruzione del modello contrattuale di derivazione francese in prospettiva comparatistica: cfr. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato,

Torino 1992, pp. 217-234 e R. SACCO-A. GAMBARO, Sistemi giuridici comparati, Torino

2002, pp. 309-310.

65Cfr. l’ottima sintesi di M.V.H. SOLON, Traité des nullités des conventions et des

stematiche, giungendo anche a risultati pregevoli

66

. Prevale co-

munque sempre il peso della radicata tradizione giuridica, tanto

che nel celebre «Commentario Dalloz» si può leggere:

«Quoiqu’il n’y ait pas, à proprement parler, de nullité de

plein droit, toute nullité devant être prononcée par jugement, ce-

pendant il y a des cas où par cela seul qu’un acte est nul, il ne

produit aucun effet juridique, sans qu’il soit nécessaire de la faire

annuler ou rescinder en justice. Dans ce cas, ce n’est pas l’action

en nullité qui compète à celui qui veut se prévaloir de l’inexi-

stence juridique d’un pareil acte; une telle action qui tend à faire

déclarer la nullité, à faire cesser les effets de cet acte, est complé-

tement inutile»

67

.

Al pensiero giuridico tradizionale francese reca un contri-

buto innovatore l’opera di Japiot

68

, che – dopo aver passato ana-

liticamente in rassegna l’eredità del diritto romano e le tendenze

dominanti nell’ambito del diritto francese – propone un’impo-

stazione nuova ed originale in tema di nullità. Per Japiot la nul-

lità non si pone come un attributo negativo proprio dell’atto giu-

ridico, ma come una sanzione comminata dall’ordinamento, che

reagisce ogni volta che siano stati violati determinati comandi o

obblighi. Lo scopo della nullità è quello di assicurare all’interno

dell’ordinamento l’osservanza delle regole, di cui la nullità stessa

costituisce la sanzione

69

. Naturalmente, la sanzione deve essere

66Sinteticamente cfr. C. BESSO, La sentenza civile… cit., pp. 59-66.

67D. DALLOZ-A. DALLOZ, Obligations, in Répertoire métodique et alphabétique de

legislation, de doctrine et de jurisprudence, XXXIII, Paris 1860, p. 638.

68R. JAPIOT, Des nullitès en matière des acts juridiques. Essai d’une théorie nou-

velle, Paris 1909, passim.

69La formulazione è qui riportata in modo generico e non è possibile discuterne

la portata. Può essere interessante notare che una chiave ermeneutica di questo genere è quella utilizzata da Ugo Nicolini per qualificare le nullità degli atti compiuti dai fun- zionari dei comuni medievali. Nel volume sul principio di legalità – come già ricordato – il Nicolini individua una serie di atti (sentenze, delibere, atti esecutivi) considerati nulli dagli statuti comunali per violazione degli stessi. Alla sanzione di nullità si ac- compagnano spesso sanzioni pecuniarie atte a rafforzare il precetto statutario: in me- rito, U. NICOLINI, Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dot-

trina politico-giuridica dell’età comunale, Padova 1955, pp. 107-29 e pp. 337-366. 27

proporzionale allo scopo che si intende conseguire (non tutte le

violazioni di comandi, infatti, sono sanzionate con la nullità). Nel

pensiero di Japiot la nullità non viene considerata come un dato

giuridico avente valore autonomo nè come un modo d’essere

dell’atto giuridico

70

, ma si traduce nell’esistenza di una precisa

prerogativa in capo al soggetto di agire in giudizio per opporsi

ad un stato di cose non conforme agli obblighi imposti dall’ordi-

namento giuridico. Da questo punto di vista non ha senso gra-

duare le diverse nullità (per esempio distinguendo fra atti nulli

ab origine ed atti annullabili provvisoriamente efficaci). I vizi che

inficiano l’atto e comportano violazione dell’ordinamento sono

diversi nella forma e nell’oggettiva gravità, ma non è possibile

rintracciare concettualmente delle differenze sostanziali fra loro.

Le numerose invalidità previste dall’ordinamento sono, dal

punto di vista della loro natura giuridica, pressoché tutte equiva-

lenti. Lo scopo della nullità (garanzia dell’osservanza delle regole

giuridiche) fa discendere che legittimati ad agire vengano consi-

derati, a seconda dei casi, quei soggetti – e solo quelli – a tutela

dei quali la norma giuridica è posta

71

.

Anche l’evoluzione delle invalidità squisitamente processuali

subisce – dall’epoca medievale – una significativa evoluzione a

partire dall’antico regime, in cui si afferma con l’Ordonnance civil

del 1667 il principio generale secondo cui nel processo si consi-

derano soltanto le nullità espressamente previste: «Pas de nullité

sans texte»

72

. Tale impostazione, ripresa anche da Pothier

73

, ispira

70La comprensione di tale antinomia costituisce oggetto precipuo dell’analisi

compiuta dal saggio già citato di Biagio De Giovanni, che conclude col preferire la prima opzione. Cfr. B. DEGIOVANNI, La nullità… cit., per le conclusioni pp. 90-100.

71Per una valutazione dell’opera di Japiot in riferimento alla dottrina francese

maggioritaria e per un’ampia bibliografia, cfr. P. SIMLER, La nullité partielle des actes ju-

ridiques, cit., passim.

72Cfr. C. BESSO, La sentenza civile… cit., pp. 55-59.

73Nello specifico, egli individua quattro categorie dis sentenze nulle, in rela-

zione al contenuto, ai soggetti verso cui è pronunciata, rispetto al giudice che l’ha emessa o a causa di errores in procedendo. Come si può vedere si tratta di una sintesi della tradizionale impostazione presente nelle opere processualisitiche del diritto co- mune: cfr. R.J. POTHIER, Traité des obligations, in Ouvres de Pothier, I, Bruxelles 1831,

anche il Codice di rito del 1806, dove viene ribadito il principio

della testualità delle nullità procedurali (artt. 1029-1030), nel con-

testo di un sistema generale che viene a sussumere nell’ambito

dell’appello anche i motivi di invalidità (sanabili), lasciando al ri-

medio straordinario della requête le nullità insanabili

74

.