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Segue Conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dimostrazione dei requisiti speciali in sede di verifica dell’offerta.

3. Proposta di razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale.

4.2. Segue Conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dimostrazione dei requisiti speciali in sede di verifica dell’offerta.

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condotte patologiche o deviate degli operatori economici concorrenti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In particolare la disposizione in esame prevede sanzioni pecuniarie (ai sensi dell’art. 6, comma 11) ed interdittive (sospensione dalla partecipazione alle gare da 1 a 12 mesi) comminate dall’Autorità in caso di mancata dimostrazione dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara.

Infatti, il comma 1 prevede il c.d. controllo a campione a seguito di sorteggio, il comma 2 prevede a sua volta il controllo sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.

Con riferimento al primo subprocedimento di verifica, questo si inserisce nel procedimento di gara in una fase successiva al controllo dei requisiti di carattere generale e formale (integrità del plico, tempestività dell’offerta) e prima della fase di determinazione della soglia di anomalia. Ciò al fine di garantire l’affidabilità delle offerte che influiscono sull’andamento della gara.

È, infatti, previsto che le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte sorteggiano in seduta pubblica un numero non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore e richiedono ai sorteggiati di provare, entro dieci giorni dalla richiesta, l’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria autodichiarati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, mediante la presentazione della documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Qualora il concorrente non fornisca la prova, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda o nell’offerta entro dieci giorni, le stazioni appaltanti devono escluderlo, escutere la cauzione provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 6, comma 11, del Codice e per l’eventuale sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, quale circostanza che viene poi annotata nel Casellario informatico delle imprese.

La segnalazione dell’inadempimento sopra citato all’Autorità, determina da parte di quest’ultima l’avvio di un procedimento in contraddittorio con l’impresa per l’applicazione delle sanzioni 197.

Al riguardo, nel graduare le sanzioni in esame, l’Autorità tiene conto del valore del

197Anche tale procedimento è svolto nel rispetto del Regolamento adottato dall’Autorità ai sensi art. 8,

comma 4, del Codice, “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, cit.

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contratto pubblico cui la violazione si riferisce, della gravità del comportamento, della ricorrenza o meno di cause giustificative e dell’atteggiamento psicologico del concorrente escluso, ossia se in esso sia riconoscibile o meno la buona fede.

Oltre alla sanzione pecuniaria, come anticipato, è poi prevista una sanzione interdittiva, consistente nella sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per tutti gli appalti (di lavori, servizi e forniture).

La verifica, inoltre, è limitata ai soli requisiti speciali, dunque alla capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria autodichiarati e non riguarda i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 38 del Codice.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 48, circa il controllo sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, tale controllo deve essere eseguito entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

A tali soggetti è rivolta la richiesta probatoria (ove non sorteggiati) e, nel caso in cui non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni rese, si applicano le medesime sanzioni (esclusione dalla gara, escussione della cauzione, segnalazione all’Autorità); la stazione appaltante procede quindi alla determinazione della nuova soglia di anomalia per la conseguente aggiudicazione. In tal caso, la norma non prevede che la comprova dei requisiti avvenga in un termine specifico, che pertanto deve essere fissato dalla stazione appaltante.

Il procedimento di verifica di cui all’art. 48 del Codice è obbligatorio, senza margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante e la prescritta procedura trova applicazione ai contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia ed alle concessioni di lavori.

Come si evince dalle considerazioni che precedono, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 48 del Codice, la segnalazione dell’inadempimento da parte della stazione appaltante all’Autorità non costituisce un’ulteriore sanzione a carico dell’operatore economico, ma rappresenta esclusivamente un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, in quanto quest’ultima è titolare di altro segmento sanzionatorio su cui la stazione appaltante non ha potere di intervenire.

Detta segnalazione può comportare, come evidenziato, l’adozione del provvedimento di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, di tipo pecuniario, oltre che una sanzione di tipo interdittivo in ordine alla partecipazione alle gare d’appalto. È rimessa al prudente apprezzamento dell’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, la valutazione

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dei casi di falsa dichiarazione o di omessa, tardiva, non conforme presentazione della documentazione, nei termini prescritti. In particolare, ai fini di tale valutazione, assume rilevanza la gravità dell’infrazione commessa e la presenza di giustificati motivi e della buona fede o dell’errore scusabile nella condotta tenuta dall’operatore economico.

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 48 e dell’art. 6, comma 11, secondo periodo, si desume che la sanzione pecuniaria deve essere distinta in base al comportamento dell’operatore economico che ha determinato l’inadempimento ed alla gravità dello stesso. I casi contemplati al riguardo dall’art. 6, comma 11, sono quindi: il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro i termini prescritti; la produzione di falsa dichiarazione o di documenti contraffatti. Entrambi i casi possono essere sanzionati dall’Autorità, anche se in misura diversa. Inoltre, anche in relazione allo stesso tipo di inadempimento ex art. 6, comma 11, relativo alla non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria sarà graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità, in ragione della gravità dell’inadempimento, della presenza di attenuanti, in proporzione all’importo dell’appalto.

Inoltre, la formulazione dell’art. 48 consente all’Autorità di operare anche una ulteriore graduazione, consistente nell’irrogare la sola sanzione pecuniaria e non quella interdittiva, in presenza di casi di non particolare gravità.

Si evidenzia, infine, che la decorrenza della sospensione dalla partecipazione alle gare d’appalto, da uno a dodici mesi, viene indicata dal Consiglio dell’Autorità nel provvedimento sanzionatorio e coincide, di norma, con la data di inserimento della relativa annotazione nel Casellario Informatico.

5. I poteri del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: le misure

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