La problematica del consenso al giudizio per patriam, si
ricollega strettamente alla scissione in due corpi differenti della giuria penale, caratteristica che si è mantenuta inalterata fino ai giorni nostri. Per una corretta disamina della tematica del consenso al jury trial, bisogna innanzitutto tenere presente che l’ordalia era lo strumento di più risalente origine nonché quello più utilizzato, non ci si deve dunque sorprendere se dalla collettività fosse percepito come quello che oggi potremo definire il due process of law, anche in ragione di ciò, i giudici non ebbero mai alcun problema a obbligare un soggetto a sottoporsi ad ordalia (certo restava sempre nelle facoltà
dell’accusato la possibilità di abbandonare la contea) mentre si mostrarono fin da subito restii ad obbligare l’accusato ad
accettare il verdetto dei giurati. Ben presto divenne infatti prassi il richiedere il consenso dell’incriminato ad accettare il verdetto della giuria. Questa possibilità era riconosciuta all’accusato anche in virtù del fatto che i membri della giuria che forniva l’accusa erano poi gli stessi che erano chiamati a stabilirne la veridicità. Qualora l’accusato decideva di non sottoporsi al giudizio upon his country, si potevano avere diverse situazioni:
in alcuni casi i giudici imponevano all’imputato di 45
abbandonare il regno (possibilità riconosciuta anche ai sospetti omicidi), per le accuse meno gravi altre volte si riconosceva al prigioniero la possibilità di comprare per 20 scellini il privilegio di trovare un garante personale . !46
Già alla fine del XIII secolo tuttavia è presumibile che fosse maturata la consapevolezza negli operatori giudiziari
dell’imprescindibilità della presenza della giuria come organo decisorio, infatti Edoardo I, con una disposizione contenuta nello Statute of Westminster, rese il consenso al trial by jury coercibile. Vediamone dunque il testo:!
!
“It is provided also, That notorious Felons, and which openly be of evil Name, and will not put themselves in Enquests of
Felonies, that men shall charge them with before the Justices at the King's Suit shall have strong and hard Imprisonment, as they which refuse to stand to the Common Law of the Land. But this is not to be understood of such Prisoners as be taken of light Suspicion” !47
Innanzitutto si noti come ormai ci si riferisce alla giuria come al
Common Law of the Land, dimostrando con ciò quanto rapida
sia stata l’affermazione di questo istituto come principale strumento di amministrazione della giustizia. Entrando nel merito della disposizione si vede come la norma consenta di sottoporre ad un trattamento di estremo rigore, come risulta da
1221, Eyre Rolls (Selden Society, vol. 59), no. 877.
45
ibidem
46
1275 (3 Edw. 1) c. XII.
questo testo successivo di circa dieci anni allo Statute of
Westiminster:!
“And if they will not put themselves upon their acquittal, let them be put to their penance, until they pray to do it; and let their penance be this, that they be barefooted, ungirt and
bareheaded, in the worst place in the prison, upon the bare ground continually night and day, that they eat only brea made of barley or bran, and that they drink not the day they eat; nor eat the day they drink, nor drink anything but water, and that they be put in irons” !48
!
Come se un simile trattamento non fosse sufficiente a scoraggiare quanti decidessero di negare il loro consenso, si assistette ad una lenta degenerazione delle condizioni riservate a questa particolare categoria di prigionieri, prendendo ad esempio un caso riportato dalle Chronicle of Bartholomew Cotton , leggiamo che il balivo di una contea essendosi 49
rifiutato di “se supponere inquisitioni” venne imprigionato a queste condizioni: che fosse nutrito con il pane più raffermo e dissetato con acqua putrida, e dovesse rimanere incatenato e completamente nudo fino a quando non avesse deciso di sottoporsi a processo. A onor del vero bisogna dire anche che questa, non essendo una fonte giudiziaria è da ritenersi meno attendibile di quelle di questo tipo, tuttavia un simile trattamento non appare inverosimile soprattutto se confrontato con i
successivi sviluppi di questa pratica. Si può vedere infatti in
F.M. Nichols, Britton an English Translation and notes, Washington, J.
48
Byrne & co., 1901, pag.22
H.R.Luard (a cura di), Chronicle of Bartholomew Cotton, New York,
49
molte altre raccolte successive come gradualmente la prison
forte et dure si trasformò in una peine forte et dure, legittimando
in pratica l’utilizzo della tortura al fine di estorcere il consenso dai prigionieri. !
Dalle fonti a nostra disposizione, risulta che in Inghilterra fosse usato un solo metodo di tortura, che raggiunse la sua massima atrocità sotto il regno di Elisabetta I, questo metodo consisteva nel fare sdraiare il prigioniero con una pietra acuminata sotto la schiena, e nel contempo caricare sulla tavola appoggiata sul suo petto pesi sempre maggiori, fino a quando questi non dava il proprio consenso o sopraggiungeva la morte. In alcuni si legge però di molti prigionieri, la cui colpevolezza era pressoché certa che si lasciarono morire piuttosto che
sottoporsi al verdetto della giuria, è difficile trovare una ragione, azzardando una spiegazione si potrebbe ipotizzare che in questo modo riuscissero ad evitare il sequestro di tutti i loro beni, che invece scattava automaticamente in caso di condanna da parte di una giuria. Parte della dottrina non 50
sposa completamente questa opinione, ritenendo che in questo modo si potesse evitare soltanto il sequestro delle proprietà terriere e non anche dei beni mobili il cui sequestro scattava in seguito al giudizio con cui si riconosceva la peine forte et dure, il che sembra escludere un movente economico. Vi sono infatti anche casi in cui l’accusato pur non possedendo terre,
preferisce morire torturato che sottoporsi a processo, ciò lo si può spiegare col fatto che essendo l’esecuzione della pena comminata col verdetto pubblica, si volesse risparmiare
A.Mark, Tyburn Tree: Its History and Annals, London, Brown Langham &
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un’umiliazione a sé stessi e alla propria famiglia . La 51
singolarità di questa barbarie, è che a differenza
dell’inquisizione canonica qui la tortura non è finalizzata all’estorsione di una confessione ma lo si ribadisce un’ultima volta, all’ottenere il consenso ad essere sottoposti a processo. In definitiva si consentiva all’accusato di contestare la natura di
due process del processo con giuria, ma facendolo l’accusato si
infilava in una situazione (la prigione) in cui l’unica uscita era costituita appunto dal rinunciare alla propria contestazione , o 52
da una morte certa.
Agli inizi del XVIII secolo, si assistette ad una sorta di
inversione di tendenza da parte dei giudici, essi tornarono a considerare la punizione non più come un modo di infliggere la morte quanto come uno strumento per indurre l’accusato a sottoporsi a processo. Finalmente questa pratica cessò nel 1772 in virtù di un provvedimento di Giorgio III , con il quale si 53
affermò che gli accusati di felonies o di pirateria, che
mantenessero il silenzio e quindi rifiutassero di sottoporsi a processo, fossero condannati per il crimine di cui erano accusati. Nemmeno sessanta anni più tardi, tale regola fu invertita , stabilendo che il silenzio fosse da considerarsi come 54
un plea of not guilty, regola che è senza dubbio più consona ai
Nel Tyburn Annals, si legge di un uomo che si rifiutava di sottoporsi a
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processo perché privo di un abito decente con cui andare al patibolo, forse complice la povertà delle motivazioni, diede il proprio consenso ad essere sottoposto a processo, dopo aver sopportato un peso di circa 120 kg per sette minuti( si noti che nella stessa raccolta leggiamo di prigionieri che resistono per oltre mezz’ora con 170 kg caricati sul petto)
a dire il vero nei Tyburn Annals, leggiamo del caso di una donna che dopo
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essere rimasta 40 giorni senza mangiare e senza bere venne rilasciata, ma pensare che la peine forte et dure fosse finalizzata ad ottenere una
manifestazione della volontà divina appare tutto sommato irragionevole.
(1772) Stat. 12 Geo.III c.20
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Stat.7,8 Geo IV,.28 (1827)
principi che ispirano il processo moderno, e in particolare alla presunzione di non colpevolezza. !