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La pena di morte: una questione attinente alla giuria.!

Dei 50 stati di cui si compone la repubblica federale statunitense, 32 autorizzano l’imposizione della pena di

Sparf and Hansen v. United States, 156 U.S. 51 (1895).

248

342 U.S. 246, 276 (1952)

249

La storia di Heicklen, professore di chimica in pensione, è stata seguita

250

con particolare attenzione dal New York Times. La Corte Federale

Distrettuale di Manhattan, ha archiviato il caso nel 2012 ritenendo che non esistessero gli estremi del jury tampering, in quanto la condotta del professore non era finalizzata ad influenzare i giurati con lo scopo di ottenere un preciso risultato in un processo pendente di fronte ai giurati stessi. L’articolo è rinvenibile sull’edizione on-line del New York Times del 20 aprile 2012.

morte251, la pena di morte è inoltre prevista nelle corti marziali e dalla giurisdizione federale.!

Seppur con qualche differenza procedurale, le leggi di 24 stati pongono la decisione sulla pena capitale nelle mani dei

giurati252, e lo stesso fa il governo federale.!

Affrontando il problema della legittimità della scelta di affidare il potere di applicare la pena di morte al giudice o alla giuria, la Corte Suprema, in Spaziano v. Florida253, ha affermato la

legittimità costituzionale di entrambe le procedure.!

Naturalmente a noi interessa maggiormente vedere quali sono le problematiche che si presentano quando questo tremendo potere è rimesso nelle mani dei giurati.!

In primo luogo, data la delicatezza della tematica, vi potranno essere dei potenziali giurati che siano moralmente contrari all’applicazione della pena di morte, ci si deve domandare dunque se questi siano escludibili durante il voir dire con un

challenge for cause, oppure se la loro esclusione potrebbe

essere causa di una distorsione nella funzione rappresentativa della giuria.!

Il punto è stato affrontato dai supremes nella celebre sentenza

Witherspoon v. Illinois 254; nel caso sottoposto al vaglio della

corte, si chiamava la stessa a valutare la legittimità di una legge

Negli stati in cui è stata abolita più recentemente, ossia Connecticut,

251

Maryland e New Mexico, la pena di morte è comminabile per crimini commessi prima della sua abolizione, il che significa in altre parole che l’abolizione non ha effetto retroattivo.

J.Abramson, We, the Jury, pag. 211. (il dato è stato aggiornato con le

252

cinque abolizioni della pena di morte intervenute successivamente alla pubblicazione del libro, avvenuta nel 1994)

468 U.S. 447 (1984)

253

391 U.S. 510 (1968)

dello stato dell’Illinois255 che consentiva all’accusa di utilizzare il

challenge for cause nei confronti dei giurati che esprimessero

perplessità o fossero contrari all’applicazione della pena di morte. Nel caso specifico l’accusa si era avvalsa di questa facoltà per eliminare oltre la metà dei potenziali giurati che componevano il venire.!

Nell’opinion della corte espressa per bocca del Justice Stewart256, si procede immediatamente ad una restrizione nell’oggetto del processo257, affermando che oggetto dell’analisi da parte dei giudici sarà non “the right of the prosecution to

challenge for cause those prospective jurors who state that their reservations about capital punishment would prevent them from making an impartial decision as to the defendant's guilt.258”,

quanto piuttosto la parte della legge in cui si autorizza l’accusa a estromettere dalla giuria quelli che abbiano dichiarato di avere scrupoli di coscienza riguardo alla sua inflizione.!

Dei 47 membri del venire colpiti dal challenge dell’accusa, solo 5 infatti avevano dichiarato espressamente di essere contrari alla pena di morte. La corte comunque precisa subito dopo che non esiste un autonomo diritto dell’imputato ad ottenere

l’annullamento di un verdetto emesso da una giuria selezionata in questa maniera259; ma nel caso di specie dato che la giuria era chiamata anche a determinare l’applicazione o meno della pena di morte, dunque dato questo secondo compito affidatole

Ill.Rev.Stat., c. 38, § 743 (1959)

255

U.S. 391, 512-542

256

L’opinion si apre addirittura con queste parole: “The issue before us is a

257

narrow one.” Come se la corte non fosse conscia dell’importanza storica che

questa pronuncia sarà destinata ad avere. ibidem, a 513

258

ibidem. a 518

dalle leggi dell’Illinois, una simile procedura si rivela

incostituzionale alla luce del V e VI emendamento, in quanto, per utilizzare le stesse parole della corte:!

!

!

“ A jury that must choose between life imprisonment and capital

punishment can do little more-and must do nothing less-than express the conscience of the community on the ultimate question of life or death. Yet, in a nation less than half of whose people believe in the death penalty, a jury composed

exclusively of such people cannot speak for the community. Culled of all who harbor doubts about the wisdom of capital punishment of all who would be reluctant to pronounce the extreme penalty -- such a jury can speak only for a distinct and dwindling minority.260”!

Una giuria così formata dunque nell’opinione della corte non potrà essere imparziale, perché consentendo al prosecutor di ricusare quanti non siano completamente d’accordo con la pena di morte, e non solo quanti dichiarino di non esseri disponibili a priori a votare una condanna a morte, lo stato ha varcato la linea della neutralità, in quanto nella ricerca mirata ad ottenere una giuria capace di imporre la pena di morte, ha finito per insediare una giuria “uncommonly willing to condemn a man

to die.261” .!

Per la legittimità di una simile ricusazione, è inoltre necessario uno standard probatorio assai elevato, in quanto saranno necessari elementi che appaiano indiscutibilmente chiari.!

ibidem, 519,520

260

ibidem, 521

E`significativo notare come anche in questa sentenza la Corte abbia voluto dare risalto al ruolo di coscienza della comunità rivestito dalla giuria, coscienza il cui ruolo è anche, se non sopratutto, quello di temperare l’applicazione della stretta regola di legge262, con altri fattori che possono essere tenuti in conto solo con un “common sense judgement”.!

Questa funzione come affermato anche dalla stessa Corte Suprema in Spaziano, si rende necessaria al massimo grado quando entrano in gioco la sopravvivenza in vita di un individuo, giacché la pena di morte è “ the one punishment that cannot be

prescribed by a rule of law263”.!

La regola contenuta in Whiterspoon, detta anche Whiterspoon

Test, richiede insomma che ai fini della legittimità

dell’esclusione, il prosecutor sia in grado di dimostrare l’automaticità del voto contrario alla pena capitale.!

L’operatività di tale regola, è stata oggetto di un ampia opera di ridefinizione da parte della giurisprudenza successiva che, se non si considera un periodo di sostanziale abolizione della pena di morte negli Stati Uniti264, ha cercato di temperare la rigidità del Whiterspoon Test, cercando di svuotare il contenuto garantistico della stessa.!

A. Scheflin, J. Van Dyke, Jury Nullification: The Contours of a

262

Controversy, 43 Law and Contemporary Problems 51-115, 1980, pag.76 Spaziano v. Florida, U.S. a 468 (1971)

263

Non si può tuttavia fare a meno di ricordare che negli Stati Uniti, con la

264

sentenza Furman v. Georgia (408 U.S. 238) del 1972, nella quale si considera una “cruel and unusual punishment”, l’imposizione della pena di morte in molti casi di omicidio non aggravato, si aprì un periodo di moratoria

de facto, pena di morte negli Stati Uniti. Tale periodo si concluse nel 1976,

quando con la sentenza Gregg v. Georgia (408 U.S. 238), dove la Corte afferma che la pena di morte non può essere considerata aprioristicamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato di omicidio, in qualunque modo esso sia commesso.

L’opera di demolizione di Whiterspoon, può dirsi cominciata con il justice Rehnquist, estensore della majority opinion in

Wainwright v. Witt265. Rehnquist, parlando a nome della corte,

esclude che possa essere riconosciuta ulteriore applicabilità al

Whiterspoon Test, affermando che il metro di giudizio per

valutare la legittimità del challenge for cause di un giurato data la sua opinione sulla pena di morte, è il valutare se questa opinione possa prevenire o impedire sostanzialmente lo

svolgimento da parte del giurato dei suoi doveri, in osservanza delle istruzioni ricevute e del giuramento da lui effettuato266.! Nonostante vi sia un indubbio affievolimento dell’onere

probatorio imposto all’accusa, continuano ad essere piuttosto vaga la formulazione dell’esatto contenuto dell’onus probandi.! In tempi più recenti, la corte è però intervenuta a ridisegnare il concetto di death qualified juror. La sentenza costituisce una sorta di summa di tutta la giurisprudenza precedente della Corte Suprema, il risultato di questo lavoro è l’individuazione da parte dei supremes di quattro principi rilevanti in materia:!

A) L’imputato ha diritto ad essere giudicato da una giuria

imparziale selezionata da un venire i cui componenti non siano stati selezionati in ragioni del loro favore

all’applicazione della pena di morte.!

B) Lo stato ha un forte interesse ad avere giurati che siano

disposti ad applicare la pena di morte, quando prevista dalle leggi statali.!

C) Per bilanciare questi interessi, un giurato che sia

sostanzialmente impossibilitato, a causa delle sue convinzioni, a votare in favore della pena di morte, può

469 U.S. 412 (1985)

265

ibidem, a 418,419

essere oggetto di un challenge for cause. In assenza di questo impedimento sostanziale, il challenge è

inammissibile.!

D) Il giudice ai fini di valutare il “substantial impair” è colui che

meglio può accertare la sussistenza di un effettivo

pregiudizio che impedisca al potenziale giurato di votare a favore di una condanna a morte, in quanto oltre alle risposte fornite sa quest’ultimo, egli è in grado di analizzarne anche il comportamento. Dunque le corti superiore devono, in mancanza di prove evidenti, astenersi dal sostituire la propria valutazione a quella del trial judge che ha visto e ascoltato i giurati.!

!

Nel caso di specie, la ricusazione di uno dei giurati, era stata ritenuta legittima sulla base della valutazione di una domanda da parte del trial judge e dell’acquiescenza della difesa, che non obiettò all’esclusione del giurato. !

Ciò che stupisce particolarmente di questa pronuncia è però senza dubbio l’ordine di deferenza accordato alle corti statali, che finisce con l’attribuire una discrezionalità eccessiva al trial

judge, nel decidere quando un giurato si possa dire death qualified. Discrezionalità che va a tutto detrimento

dell’aspettativa dell’imputato all’ottenimento di un giudizio imparziale.!

Infine devono essere richiamata altre due pronunce della Corte Suprema sul tema, la prima è la sentenza Lockhart v.

McCree267, nella quale si stabilisce la non configurabilità degli

esclusi ai sensi di Whiterspoon quale gruppo sociale distintivo. Diretta conseguenza di questa affermazione è la non

476 U.S. 162 (1986)

applicabilità della tutela prevista da Batson, nel caso in cui i

veniremen che fossero ritenuti non favorevolmente predisposti

dall’accusa riguardo all’applicazione della pena di morte, vengano esclusi dal prosecutor attraverso dei peremptory

challenge. !

Con una sentenza di poco successiva, la Morgan v. Illinois268, la

Corte Suprema estende alla difesa, con un segno contrario, il diritto di ricusazione riconosciuto in Whiterspoon. Dunque si attribuisce all’imputato la facoltà di ottenere l’esclusione tramite

challenge for cause, di quanti dichiarino apertamente che

applicherebbero la pena di morte in ogni caso astrattamente ipotizzabile, in quanto un simile giurato non sarebbe in buona fede nel valutare il grado delle circostanze aggravanti ed attenuanti, né tantomeno presenta quell’imparzialità richiesta dal VI emendamento. !

Si è dato conto di alcune problematiche legate all’applicazione della pena di morte, si deve però notare a partire dal 1999 si sia assistito ad una continua diminuzione tanto delle condanne a morte quanto delle esecuzioni, nel 2013 sono state eseguite infatti 39 condanne a morte a fronte delle 98 eseguite nello stesso anno269. Inoltre il Maryland,è stato il sesto stato in 6 anni ad avere abolito la pena di morte.!

In definitiva dal complesso di dati fornitici dalle organizzazioni che lottano per la sua abolizione, si può contestare una generale tendenza ad una riduzione del ricorso alla pena capitale; possiamo quindi auspicare che in un futuro prossimo le tematiche trattate in questo paragrafo abbiano perso

rilevanza, se si arriverà ad un’abolizione della pena di morte

504 U.S. 719 (1992)

268

Death Penalty Information Center, 2013 Year End Report, pag. 1

negli Stati Uniti, chi scrive ritiene che in questo processo la giuria sia destinata ad avere un ruolo determinante, avendo già a disposizione lo strumentario idoneo, si pensi in primo luogo alla jury nullification, per far sì che un simile punizione, che viola il più fondamentale di tutti i diritti dell’uomo, quello alla vita, cessi di trovare applicazione negli Stati Uniti. Se questo

dovesse avvenire, si tratterebbe senz’altro del più alto contributo apportato dalla giuria alla democrazia americana, una delle poche democrazie mondiali270 dove lo stato ha ancora il potere di decidere sulla sopravvivenza in vita di un suo

cittadino.!

Stando ai numeri riportati da Amnesty International, sono 58 gli stati che

270

continuano a contemplare la pena di morte nei loro ordinamenti, ma di questi 58 solo 7 possono essere definiti come democratici. In questo ristretto novero rientrano tra gli altri potenze mondiali come Giappone, India e Stati Uniti.