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LA PARTECIPAZIONE DEL POPOLO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: IL CASO DELLA GIURIA PENALE STATUNITENSE

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(1)

Capitolo 1. !

Le origini della giuria nel diritto

anglosassone!

!

Introduzione!

!

In Inghilterra la garanzia di essere sottoposti ad un processo con giuria è spesso considerata come pietra fondante di un sistema imparziale di amministrazione della giustizia , 1

nonostante ciò il Criminal Justice Act 2003 ha permesso di 2

celebrare processi senza giuria anche nei casi di crimini più gravi. Questo potere è stato utilizzato per la prima volta nel 2009, quando la Corte d’Appello ha consentito che si svolgesse senza giuria un processo per rapina a mano armata, computo nel 2004 all’aeroporto di Heatrow. Per quanti tra i giuristi britannici ritengono la giuria un’istituto imprescindibile, deve essere stato sorprendente leggere la motivazione di questa decisione: infatti la Corte d’Appello, dopo aver segnalato il pericolo di pressioni sulla giuria, il c.d. jury tampering

( presupposto applicativo della norma del 2003), stimava che

fornire ai giurati e alle loro famiglie una protezione completa da queste ingerenza sarebbe costato £6 milioni, a fronte di una spesa di £1,6 milioni per un processo celebrato da un solo giudice . Queste sono state le prime condanne emesse senza 3

un verdetto della giuria in quattrocento anni di storia . Questa 4

sentenza, è solamente l’ultimo degli “attacchi” che sono stati

W.Cornisch, The Jury, Allen Lane, Penguin Press, 1968

1

Criminal Justice Act 2003 c.44

2

Per inciso il processo a carico dei quattro rapinatori si è concluso con pene

3

che andavano dai 15 anni di carcere all’ergastolo) [2011] EWCA Crim 8

se si eccettuano le c.d. diplock courts, istituite negli anni ’70 in Irlanda del

4

(2)

diretti alla giuria provenienti dal legislatore britannico,

nondimeno è indispensabile cominciare dall’Inghilterra la nostra indagine, in quanto è qui che questo istituto è nato e si è

sviluppato, e le caratteristiche che ha assunto fino al XVIII si sono in larga parte trasmesse all’omologo di oltreoceano. Infatti per poter meglio comprendere la sua fisionomia e il ruolo che questa istituzione attualmente ricopre, è necessario tracciare una storia delle sue origini, operazione utile per ogni istituto di

common law e a maggior ragione per la giuria, che tra tutti gli

istituti dell’ordinamento inglese e americano è sicuramente quello che può vantare le origini più risalenti. !

Cercare di stabilire con precisione la data di nascita dell’istituto è operazione impossibile in quanto, la sua istituzione non è opera del legislatore positivo, la sua attuale configurazione infatti altro non è che la conseguenza della graduale

evoluzione che ha subito nel corso dei molti secoli della sua storia. Numerose teorie sono state presentate per cercare di dare una paternità alla giuria, nella tradizione popolare infatti la sua creazione viene attribuita ad Alfredo il Grande, ma la realtà delle cose è che, come scrive Bourguignon, “ Son origine se

perd dans la nuit des temps” ; Blackstone sostiene addirittura 5

che la giuria sembra essere coeva al primo governo civile. Un’altra ipotesi suggestiva proposta da Meyer è che la giuria sia il frutto in parte dell’opera di Enrico II mentre da un altro lato si ispirerebbe alle corti feudali che i crociati istituirono in Palestina. Brunner- e non è il solo-ritiene che l’istituto sia stato importato in Inghilterra dai normanni e fa risalire le sue origini ai

groups of inquest dei re carolingi, ma non ci sono prove

storiche che i normanni abbiano utilizzato questi gruppi di inchiesta prima del 1066. Inoltre, nelle “leggi danesi” si trovano

W.Forsith, History of Trial by Jury, Cap. 1

(3)

tracce di un istituto simile alla jury of presentment, ossia la giuria di accusa, che va tenuta distinta dalla trial jury, cioè la giuria in grado di emettere verdetti. Tirando le fila, si potrebbe presumere che la giuria non fu meramente importata dai normanni, in quanto sebbene la diffusione dell’istituto su larga scala sia a loro dovuta, la popolazione nativa inglese fu pronta ad accettarlo avendo già familiarità con il giuramento di gruppo come strumento decisorio.!

Ragioni sistematiche e di chiarezza suggeriscono di fornire un quadro delle modalità di risoluzione delle controversie adottate prima della comparsa della giuria e con le quali la giuria ebbe a convivere per molti secoli. Le più comuni erano: il trial by

ordeal; il trial by compurgation; il trial by battle, con l’avvertenza

che quest’ultimo fu però importato dai conquistatori normanni e non si diffuse mai in maniera capillare tra la popolazione

autoctona, venendo comunque utilizzato molto spesso nelle cause civili riguardanti la proprietà terriera dalla nobiltà normanna. !

Caratteristiche comuni di queste forme sono la forte

compenetrazione con elementi extragiuridici, in particolare di elementi religiosi e superstiziosi e il fatto che il giudizio qui precedeva il processo vero e proprio, limitandosi a stabilire in quale modo si dovesse svolgere il processo e con quali regole, senza mai entrare nel merito della controversia. Infine, si deve notare come la prova che le parti sono chiamate a formare è autonoma e del tutto estranea ai fatti di causa, cosa che oggi appare del tutto irragionevole, se non assurda, e come è stato notato presenta non poche analogie con l’utilizzo di uno 6

strumento di tortura.!

G. Serges, Appunti e riflessioni sulla storia della tortura giudiziaria, Lezione

6

(4)

!

Il Trial by Ordeal !

!

Delle pratiche giudiziarie sopra citate, l’ordalia è sicuramente quello che ebbe maggior diffusione, non solo in Inghilterra ma in tutto l’Occidente europeo durante l’Alto Medioevo. L’origine della parola risale probabilmente al termine longobardo “ordaïl” che significa “giudizio divino”, l’ordalia consisteva infatti

essenzialmente nell’invocare l’immediato giudizio divino sottoponendo l’accusato ad una prova nella quale l’ente supremo avrebbe rivelato l’innocenza o la colpevolezza dell’accusato.!

Solitamente ad ordalia venivano sottoposte persone provenienti dalle classi sociali più basse, come i contadini, o chi fosse accusato di crimini gravi come furto, rapina e omicidio, secondo quanto risulta dal testo dell’Assise di Clarendon del 1166. Il ruolo del giudice in questa procedura era solamente quello di decidere quale forma avrebbe dovuto assumere la prova, che era sostenuta solamente dalla persona accusata:si noti che questo era considerato un privilegio.!

In Inghilterra le prove che ebbero maggior diffusione furono tre: l’ordalia con acqua bollente, con acqua fredda e con ferro rovente.!

Nell’ordalia con acqua bollente( ordeal of boiling water), l’accusato doveva, alla presenza di un sacerdote e della

comunità, recuperare una pietra immersa in un catino di acqua bollente. La profondità del catino e di conseguenza la

profondità a cui si sarebbe trovata la pietra dipendevano dalla gravità dell’accusa. Una volta recuperata la pietra la parte di braccio immersa nell’acqua veniva fasciata. Trascorsi tre giorni dallo svolgimento della prova, la ferita veniva scoperta alla

(5)

presenza di un prete, il quale se riteneva che la ferita fosse infetta dichiarava l’accusato colpevole viceversa lo assolveva.! Il secondo tipo di ordalia è quello con acqua fredda( ordeal of

cold water), lo svolgimento della prova era in questo caso

completamente differente: l’accusato veniva legato mani e piedi in una polla d’acqua precedentemente benedetta da un

sacerdote. Basandosi sul presupposto che l’acqua benedetta avrebbe accolto un innocente e respinto un colpevole, il galleggiamento era ritenuto indice di colpevolezza. In caso contrario si doveva avere la fortuna di essere ripescati in tempo.!

Il terzo tipo di ordalia era quella col ferro rovente( ordeal by

iron), dove l’incriminato doveva percorrete una determinata

distanza stringendo in mano un pezzo di ferro rovente. La distanza da percorrere dipendeva anche qui dalla gravità del crimine che si supponeva commesso.!

Una volta avvenuta la prova, se la si era superata, la procedura ricalcava quella già vista nel primo tipo di ordalia illustrato.! In ogni caso, qualora l’accusato si rifiutasse di affrontare la prova assegnatagli, veniva immediatamente bandito dalla contea. Nel 1176, l’Assise di Northampton obbligò chi fosse risultato innocente nell’ordalia a trovare mezzi di sostentamento per poter rimanere nella contea, inoltre gli accusati di una evil

felony(ossia i crimini più gravi elencati nella Clarendon Assize),

dovevano necessariamente essere allontanati dalla contea. Si può quindi ragionevolmente supporre che già sul finire del XII secolo la fiducia riposta nella capacità di questo strumento di pervenire alla verità, stesse iniziando a scemare.!

Nonostante ciò fino a quando nel 1215 il Papato non vietò ai membri del clero di prendere parte alle ordalie, queste rimasero

(6)

il principale strumento di risoluzione delle controversie penali in Inghilterra. !

!

!

Il Trial by Compurgation!

Conosciuto anche come “wager of law” , anche questa forma processuale può vantare origini quasi ancestrali, Blackstone nei suoi “Commentaries” ne fa risalire l’origine addirittura alla legge mosaica. Tra tutte le forme di soluzione delle dispute utilizzata nell’Inghilterra medioevale, è anche quella che ebbe vita più lunga, essendo stata abolita soltanto nel 1833 Questa 7

procedura fortemente ritualistica va tenuta distinta dalla “purgatio canonica”, una procedura sostanzialmente identica utilizzata nei tribunali ecclesiastici inizialmente per i reati di simonia e sacrilegio dove però il giuramento, diversamente dalla purgatio vulgaris, riguardava i fatti di causa .!8

Come nel caso dell’ordalia anche qui soltanto una delle parti era ammessa a provare il suo diritto (to wage his law), ma in questo caso era un grande vantaggio trovarsi a dover fornire la prova, in quanto tutto ciò che si richiedeva al prevenuto (colui che deve fornire la prova) era di presentare undici testimoni detti “compurgators”, solitamente provenienti dal suo vicinato, che dovevano giurare sulla base delle loro convinzioni,

solamente che il giuramento dell’accusato doveva essere ritenuto degno di fede.!

(Stat. 3 e 4 Will.IV. c. 42, sec.13)

7

I.Mereu, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e punire:

8

l’Inquisizione come modello di violenza legale pagg 211,12; Bompiani 1988

(7)

L’imputato dunque era vincolato al giuramento “de fidelitate” mentre i testimoni erano vincolati “de credulitate”, il che significa che a meno che non si provasse la loro malafede, questi non erano punibili nel caso in cui il giuramento

dell’accusato si fosse rilevato falso. La formula con la quale il giuramento doveva essere pronunciato era estremamente complessa e un’eventuale errore avrebbe annullato il giuramento (bursts the oath) con la conseguenza che

l’imputato sarebbe stato ritenuto colpevole. Il numero di dodici secondo Sir Edward Coke deriva dal fatto che con il “wager of

law” l’accusato otteneva effetti equivalenti a quelli di un verdetto

in suo favore, dunque il numero di persone doveva essere lo stesso a quelle necessarie per emettere un verdetto, che sono appunto dodici. !

!

Da quanto accennato è plausibilmente sostenibile che l’intera struttura del processo si reggesse sul timore dei chiamati al giuramento di commettere spergiuro e quindi di vedere le loro anime condannate alla dannazione eterna, ma come è facile immaginare fenomeni di corruzione non erano estranei a questo processo, e questo fu uno dei motivi per il quale cadde in disuso.!

!

Il Trial By Battle!

Le prime notizie certe che si hanno circa questa forma di giudizio risalgono al 501 d.C. e si trovano in una delle leggi del re Gundebaldo raccolte nella “Lex Burgundiorum”, anche se Velleio Patercolo documenta l’utilizzo di duelli giudiziari già nel I secolo d.C.!

(8)

Come accennato ,questo “trial by battle” fu importato in Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore ed era usato

solamente in tre casi: nella corte marziale (anche conosciuta come “Court of Chivalry and Honour”), negli appeals of felony e nel writ of right. Esso rappresentava il modo definitivo e

piùsolenne di decidere una disputa concernente la proprietà di un bene. !9

Fin da subito è necessario soffermarsi sull’ appeal of felony, infatti quando il duello era conseguente ad un’accusa per uno dei reati più gravi, una “felony” per l’appunto, l’accusa doveva essere presentata per iscritto e seguendo una forma ben precisa, ciò è particolarmente rilevante, visto che l’atto di accusa servì da modello per l’ indictment della grand jury, che vedremo più avanti.!

Nel caso in cui il duello si svolgesse in seguito ad un appeal of

felony, questo doveva avere luogo necessariamente tra le parti

in causa: lo sfidato aveva il diritto di rifiutare, mentre quando il duello veniva utilizzato come strumento decisorio di cause civili, questa possibilità era esclusa, divenne infatti prassi costante quella di ingaggiare campioni per difendere il proprio diritto: questo portò alla nascita di una sorta di categoria professionale che contribuì a far assumere al duello toni farseschi.!

Lo svolgimento del duello poteva occupare fino ad una giornata intera, se infatti al tramonto il campione del possessore o

l’accusato nelle cause penali, non erano stati vinti, il giudizio andava a loro favore. La vittoria poteva anche derivare dalla morte di uno dei due contendenti, cosa che in realtà specie nelle cause civili avveniva piuttosto raramente (le armi utilizzate

W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol. 3, Cap XXII

(9)

nelle cause di questo tipo erano infatti bastoni lunghi non più di un braccio) .!10

La vittoria era ottenuta anche qualora uno dei due campioni si fosse reso recreant, ciò che poteva avvenire se il campione si fosse arreso e avesse pronunciato la parola “craven” (corvo), parola priva di significato specifico (ma il corvo era da sempre considerato simbolo di disgrazia e sventura). Un simile

atteggiamento non era però senza conseguenze per il campione, che si vedeva privato del titolo di “liber et legalis

homo” e del diritto di rendere testimonianza e sedere in una

giuria.!

Blackstone riporta che l’ultimo trial by battle si tenne a

Westminster nel 1631, come atto finale di un procedimento di corte marziale, formalmente però non venne espunto

dall’ordinamento inglese se non nel 1819 .!11

!

!

Le Inquests e la redazione del Domesday

Book!

!

Completata la sommaria digressione, sugli istituti processuali in uso in Inghilterra quando la giuria fece la sua comparsa,

possiamo provare ad analizzare l’inizio del percorso nel

common law dell’istituzione oggetto di questa trattazione.!

Come si è ricordato, le origini della giuria vengono fatte risalire alle inquests utilizzate dai re normanni per ottenere informazioni dai propri sudditi.!

Il primo sovrano a farne un uso su larga scala fu proprio

Guglielmo il Conquistatore, che si avvalse di questo strumento

ibidem

10

(stat.59 Geo.III.c.46)

(10)

per la compilazione del Domesday Book, terminato nel 1086, e a tutt’oggi considerato come il primo esempio di censimento delle proprietà terriere effettuato da un’autorità centrale (in altre parole un antenato dei moderni catasti). La sua redazione fu possibile soltanto grazie all’opera dei messi reali che girarono tutta l’Inghilterra convocando in ogni località le inquests: un gruppo di uomini convocati dal rappresentante reale e provenienti da una stessa località, che una volta radunati

dovevano prestare giuramento e rispondere alle domande che il messo rivolgeva loro. !

I sudditi erano obbligati a rispondere in quanto i messi, delegati del re, avevano il potere di obbligarli a prestare giuramento. Già è possibile trarre alcune conclusioni: innanzitutto la giuria, nel corso dei secoli da più autori della tradizione di common law definita baluardo delle libertà individuali, nasce come uno strumento di oppressione nelle mani del potere regio, quindi una funzione del tutto opposta a quella che assumerà; in secondo luogo, la giuria nasce come un’istituzione

eminentemente regia in quanto solo il re aveva il potere di rendere obbligatoria la prestazione di un giuramento.!

Terminata la raccolta di informazioni per il Domesday Book, i messi reali continuarono a girare per tutto il regno con la

funzione di riscuotere i tributi dovuti alla corona e in alcuni casi amministrare la giustizia. !

Nel periodo che va dal 1086 al 1166 è molto probabile che le

inquests continuassero a venire utilizzate dai

balivi( rappresentanti del potere regio) per raccogliere le informazioni di cui avevano bisogno. Tuttavia a meno fino alla prima metà del XII secolo, i re normanni mantennero l’abitudine di girare per il regno per ascoltare rimostranze e lamentele da parte dei sudditi. Guglielmo il Conquistatore, ad esempio,

(11)

teneva udienza in concomitanza del Natale, della Pasqua e della Pentecoste, rispettivamente a Gloucester, Winchester e Westminster. Sembra dunque difficile poter prospettare, in 12

questa epoca storica, un ruolo attivo delle inquests nell’amministrazione della giustizia.!

!

!

Il regno di Enrico II!

Da molti ritenuto il più grande innovatore del diritto inglese(si noti però che non ci è pervenuta una sola legge di diritto

sostanziale da lui emanata), Enrico II(1133-1189) salì al trono a seguito della guerra civile tra la madre, l’imperatrice Matilda e il suo predecessore Stefano, guerra che si concluse proprio con l’accordo in base al quale Enrico divenne erede al trono. Il sovrano plantageneto è spesso ritenuto essere il creatore del sistema di giustizia reale itinerante, i cd eyre , anche se 13

sappiamo di eyre tenutisi durante il regno di Enrico I(1110-1135), con scopi anche giudiziari . !14

Appena salito al trono nel 1154, l’intenzione di Enrico fu subito di ristabilire il potere della corona dopo i difficili periodi

attraversati durante il regno di Stefano. Il primo provvedimento adottato dal sovrano angevino che meriti di essere menzionato in questa sede, sono le Constitutions of Clarendon del 1164, con le quali si cercò di arginare il potere temporale esercitato dal Papato sul suolo inglese, in particolare restringendo la portata del benefit of clergy , quel privilegio riconosciuto ai

Select Charter Illustrative of English Constituonial History, p141.

12

gli “eyre” erano dei veri e propri parlamenti dove i giudici erano circondati

13

dai nobili locali, membri del clero, gli sceriffi e i balivi, i cavalieri e i freeholders, nonché da un grande numero di giurie.

Great Roll of The Pipe of 31.

(12)

membri del clero che si rendessero colpevoli di un crimine di essere giudicati non da una corte regia ma da una

ecclesiastica. Il beneficio, che fu abolito solo con Enrico VII, non venne revocato come sostengono alcuni autori, ma si impose la partecipazione di un giudice regio alla celebrazione del processo. Fu proprio per la sua opposizione alle

Consitutions of Clarendon, che Thomas Becket, arcivescovo di

Canterbury e Lord Chancellor di Enrico II venne fatto

giustiziare. Con le costituzioni di Clarendon, inoltre, Enrico fece riconoscere e registrare ai baroni e ai vescovi quelle che erano le consuetudini e tradizioni del regno, come è evidenziato dalla formula di apertura delle Constitutions:!

!

“Consuetudinem vero et dignitatum regni recognitarum

quaedam pars praesenti scripto continetur. Cuju partis capitula haec sunt; “!

!

Dal che ben si intende come i successivi 16 capitoli di cui compone il testo non creino ex novo delle istituzioni, quanto piuttosto riconoscano quelle già in uso.!

Per l’oggetto della presente ricerca è di particolare rilevanza il capitolo 9, in quanto costituisce la prima menzione dei twelwe

lawful men contenuta in una legge regia. Nello specifico si

attribuisce alla competenza di duodecime legalium hominum di stabilire se una determinata controversia debba essere

discussa di fronte a una corte ecclesiastica o di fronte ad una corte regia. Durante il regno di Stefano era infatti diventata prassi costante quella per la quale tutte le controversie

(13)

davanti alle sue corti . Questa giuria, conosciuta col nome di 15 Assize Utrum, composta da 12 cavalieri provenienti dal luogo

dove si trovava il fondo, rappresentava la voce della collettività e impediva che le due entità fossero in qualche maniera giudici nella loro stessa causa.!

Questa azione può essere a buona ragione considerata l’antenata del writ of darrein presentment, che sarà oggetto di successiva trattazione.!

Si può anche notare, in conclusione, come le Costituzioni di Clarendon dimostrino più di ogni altra cosa la volontà del legislatore di uniformare l’applicazione della legge in tutto il regno, e sono al contempo dunque un efficace strumento di contrasto al potere della nobiltà feudale.!

Il secondo provvedimento che dobbiamo menzionare emanato da Enrico II è l’Assise di Clarendon, emanata a distanza di due anni che presenta ulteriori è rilevanti elementi di novità.!

!

L’Assise di Clarendon!

!

Come anticipato, una data di indubbia importanza per la storia della trial jury è il 1166, anno nel quale Enrico II emana, dalla residenza reale di Clarendon, l’assise omonima. Il testo è di indubbia importanza per la storia della giuria, incardinandola all’interno del sistema giudiziario civile e penale. Molti studiosi sono concordi nell’affermare che quest’assise abbia costituito una svolta epocale nella storia del common law, sebbene secondo l’opinione di alcuni la sua importanza non fu

F.Pollock e F.W.Maitland, History of English Law before the time of

15

(14)

immediatamente percepita dai contemporanei . Ciò che invece 16

può essere affermato senza tema di smentita, è che questa legge fornì al diritto inglese quegli strumenti che gli

consentirono di superare il vuoto normativo lasciato dalla abolizione de facto dell’ordalia avvenuta con il Concilio Laterano IV e che indirizzarono l’ordinamento giudiziario inglese verso lo sviluppo di un sistema accusatorio,

contrapposto a quello inquisitorio che si diffuse sul continente europeo. Questa caratteristica, mantenutasi fino ad oggi, è stata ovviamente trasmessa al sistema giudiziario americano, dove forse le sue caratteristiche sono state anzi radicalizzate.!

!

!

La jury of presentment !

Il primo capitolo dell’assise introduce nel sistema di giustizia penale inglese una giuria con funzioni accusatorie, sebbene questa affermazione necessiti di precisazioni che forniremo in seguito:!

!

“Inprimis statuit praedictus rex Henricus de consilio omnium

baronum suorum, pro pace servanda et justitia tenenda, quod per singulos comitatus inquiratur, et per singulos hundredos, per xii. legaliores homines de hundredo, et per iv. legaliores homines de qualibet villata, per sacramentum quod illi verum dicent: si in hundredo suo vel villat sua sit aliquis homo sui sit rettatus vel publicatus quod ipse sit robator vel murdrator vel latro vel aliquis qui fuerit receptor robatorum vel murdratorum

N.Hurnard, The Jury of Presentment before 1215

(15)

vel latronum, postquam dominus rex fuit rex. Et hoc inquirant Justitiae coram se et vicecomites coram se. ”!17

!

Questa giuria era così organizzata: per ogni centena

(hundredo) venivano scelti 12 uomini e per ogni villaggio(villata) quattro, che dovevano riferire se nella loro centena o nel loro villaggio qualcuno fosse sospettato o loro stessi sospettassero di qualcuno, di essere un ladro, un omicida, un rapinatore oppure avesse dato accoglienza a uno di questi criminali . I 18

crimini dei quali i giurati devono riferire ai giudici regi (Justitiae) e allo sceriffo (vicecomites), sono quelli commessi dal tempo dell’incoronazione di Enrico (postquam dominus rex fuit rex). Infine, è da notare come in entrambi casi i giurati dovessero rendere il loro giuramento pubblicamente(coram se). Questa giuria poteva rendere i verdetti in due differenti maniere, la prima era il presentment vero e proprio, ossia l’indicazione di una persona sospettata affinché se ne valutasse la

colpevolezza,la seconda era il riferire che un crimine era stato commesso ma la vittima si era già tutelata autonomamente. Come anticipato che questa giuria avesse funzioni accusatorie non è del tutto pacifico tra gli studiosi, in quanto alcuni autori 19

sostengono che già prima del 1215 questa giuria svolgesse funzioni assimilabili per molti versi ad un verdetto decisorio.

La prima considerazione che può essere fatta leggendo queste righe, è di

17

tipo linguistico, si noti infatti come sebbene il testo sia redatto in latino, iniziano a comparire termini(hundredo, murdratorum) di chiara origine anglosassone; la creazione di un lessico giudiziario inglese sarà un

processo che durerà secoli, ma possiamo vedere come fosse già iniziato nel 1166

villaggio(vill), centena(hundredo) e contea (county) erano le tre entità in

18

cui era diviso amministrativamente il regno inglese. R.D. Groot The jury of presentment before 1215

(16)

Prima di esaminare nel dettaglio la questione, occorre fare un’osservazione preliminare: si deve notare che nei records degli eyre precedenti al 1215, vediamo che soltanto una volta 20

viene riconosciuta la possibilità di fornire la prova tramite

compurgation nei casi di felonies, dunque l’unico strumento

riconosciuto alla fine del XII secolo per fornire la prova sembra essere l’ordalia.!

Il primo caso che prendiamo in considerazione risale al 1194, e fu discusso durante una sessione di giustizia tenutasi nella contea dello Wiltshire . I giurati qui riportano di avere sentito 21

dire dalla comunità che l’accusato ha stuprato una donna, tuttavia essi dichiarano di non avere conoscenza dei fatti ed in ragione di ciò l’accusato riesce ad evitare l’ordalia. Questo può forse essere spiegato col fatto che lo stupro non rientra tra le

felonies per le quali l’Assise riconosce l’ordalia.!

Ma in un caso discusso nell’eyre tenutosi nel Lincolnshire nel 1202 in cui l’accusa mossa all’incriminato è di omicidio, la 22

giuria ancora una volta riporta i sospetti della comunità senza però confermarli essa stessa, e ancora una volta l’accusato riesce ad evitare l’ordalia. In questa sede non è rilevante tanto se il giudice o lo sceriffo interrogassero i giurati, quanto che senza la conferma del sospetto da parte dei giurati non potesse essere riconosciuta l’ordalia. Vi sono numerosi altri casi

contenuti nelle raccolte che abbiamo citato, che dimostrano come nei fatti la giuria operasse una valutazione dell’accusa, cioè effettuasse quel medial judgement di cui parlano Pollock e

J.Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law

20

Three Rolls of the King’s Cpurt in the Reign of Richard I 1194-1195, Pipe

21

Roll Society vol.XIV, at 96(1881)

(Earliest Lincolnshire Assize Rolls AD 1202-1209, Lincoln Record Society

22

(17)

Maitland; dunque si può affermare che, con l’introduzione della

jury of presentment, il processo penale si articoli in due fasi,

una prima fase in cui veniva presentata l’accusa e una seconda in cui l’accusa stessa veniva valutata sulla base delle

conoscenze dei giurati o di eventuali evidenze probatorie: un ulteriore indizio che fa ritenere sussistente questa divisione in due fasi, è il fatto che l’opinione della giuria è sempre tenuta distinta dall’accusa in sé, i fatti esposti nell’accusa sono infatti introdotti dal verbo rettare mentre le opinioni della giuria vengono introdotte con malecredere, come a sottolineare un’elaborazione da parte della giuria di quanto statuito

nell’accusa. Dunque, se si può affermare che la giuria avesse sviluppato funzioni almeno parzialmente decisorie già prima del 1215, ciò non deve portare a ritenere che questa fosse già il

bulwark of freedom celebrato da Blackstone e da molti autori

successivi, in quanto abbiamo anche molti in casi in cui la giuria decide di confermare le accuse e riconoscere l’ordalia, senza avere conoscenza dei fatti o evidenze specifiche ma sulla base della sola fama publica . Tuttavia, a ben vedere, questo difetto è più ascrivibile alla carenza di un sistema probatorio efficiente che ad un cattivo funzionamento dell’istituto, infatti senza la garanzia proveniente da una disciplina delle prove rilevanti, si aveva sì un giudizio intermedio in senso formale, ma in

sostanza questo non sempre funzionava effettivamente come filtro per separare gli innocenti dai colpevoli. Quello che resta ancora da chiarire è quale fosse la ripartizione di funzioni tra i dodici uomini provenienti dalla centena e i quattro provenienti del villaggio. Per chiarire il punto occorre ritornare sull’ipotesi in cui l’ordalia venisse concessa senza che fossero forniti precisi indizi incriminatori, in questi casi infatti è menzionata molto più frequentemente la jury of the vills, il cui sopporto ai sospetti

(18)

nutriti dai dodici uomini era richiesto perché fosse riconosciuta l’ordalia. Si può dunque ritenere che i 4 “legaliores homines” intervenissero in tutti i casi in cui in precedenza si sarebbe ricorsi a compurgazione al posto dell’ordalia, spingendoci forse oltre i limiti consentitici dai dati testuali a nostra disposizione, si può affermare che la jury of the vills fosse dunque un elemento eventuale del processo, tale conclusione è però forse troppo forte in quanto, seppur in misura molto minore, si hanno casi in cui l’ordalia viene imposta sulla base di inculpatory facts, ed è comunque menzionata la presenza di questa giuria.!

Fatta luce sul funzionamento pratico della jury of presentment, è ora opportuno fare un passo indietro per vedere più da vicino alcuni casi nei quali la giuria assume a presupposto rilevante per valutare la colpevolezza dell’accusato la mens rea, ossia quello che oggi viene chiamato l’elemento psicologico del reato. A questo scopo è particolarmente interessante un caso

discusso a Stafford nel 1199 , dove l’accusato Adam ammette 23

di aver colpito con una freccia e ucciso un bambino, ma sostiene di non averlo fatto intenzionalmente. Non sappiamo direttamente come si conclude il caso ma dai Curia regis Rolls apprendiamo che in caso simile verificatosi nel 1212 nello Yorkshire il colpevole ricevette il perdono reale, quindi

possiamo presumere che la giuria abbia invitato il colpevole a invocare il perdono reale, senza dunque sottoporlo ad ordalia.! In un altro caso Herbert è sospettato di aver dato rifugio ad un bandito, la giuria non sospetta Herbert se non del fatto di avere effettivamente accolto il bandito (non malecredunt Herbertum

17 Staffordshire Suits, Collections for a History of Staffordshire, vol. 111, at 94(G. Wrottesley ed. 1882)

(19)

[..] nisi de illa receptione) . Un altro verdetto di questo tipo 24

contenuto nella medesima raccolta vede la giuria pronunciare nei confronti di Walerand e Philip, accusati di essere fuggiti dopo avere commesso un omicidio, un verdetto nel quale non sospettano Philip se non per il fatto di essere fuggito con Walerand. In tutti i casi presentati all’opinione della giuria viene riconosciuto un peso tale da consentire agli accusati di evitare l’ordalia. Con riguardo agli ultimi due casi presentati si può inoltre rilevare che essi costituiscono sotto molti aspetti special

verdict; ossia dei verdetti nei quali la cognizione della giuria si

limita soltanto ad una parte dell’accusa. Questo strumento ebbe una larga diffusione soprattutto nel XVII e nel XVIII secolo, quando i giudici erano soliti chiedere verdetti di questo tipo al fine di tentare di limitare il potere decisionale della giuria. Sul punto avremo comunque modo di ritornare in seguito.!

L’ultimo argomento che deve essere affrontato in relazione alle caratteristiche della jury of presentment è l’immunità di cui godevano i giurati nel caso in cui i loro sospetti si rivelassero infondati. Bisogna tenere presente che la jury of presentment, durante gli eyre, oltre a dovere esercitare la funzione prevista dal primo capitolo dell’Assise di Clarendon, doveva anche rispondere a tutti gli articoli dell’eyre, cioè tutti gli argomenti che si affrontavano in quella determinata sessione. Orbene, qualora i giurati compissero errori nel rispondere ad uno di questi

articoli erano chiamati a risponderne. Gli errori che potevano compiere erano variamente denominati: silly presentment, false

presentment e concealement, sono alcuni dei modi più comuni

per definire questi errori. Ora, è evidente che, per poter valutare questi errori, i giudici dovessero disporre di un’altra fonte di

Three Rolls, Pl.78

(20)

informazioni, che spesso era rappresentata dai registri del

coroner, il magistrato che curava gli interessi finanziari della

corona nei procedimenti criminali, o anche dai registri delle

shire courts. Per converso, nei casi in cui la giuria non

confermava i sospetti sull’accusato da essa stessa presentato, la giuria non veniva mai chiamata a risponderne, anche perché se così non fosse stato, stante l’obbligo di presentare i

sospettati presentati dalla collettività, difficilmente avrebbe potuto svolgere quella funzione decisoria sopra illustrata. Tale immunità nell’esercizio delle funzioni decisorie è confermata anche dal fatto che era possibile che il giudice non accogliesse l’opinione della jury of hundred preferendogli quella della jury of

the vills, ebbene anche in questi casi i giurati non potevano

essere chiamati a rispondere delle loro determinazioni. Si può quindi dedurre che nei casi in cui i giurati erano ritenuti

responsabili di quanto affermavano, ciò avveniva in quanto le loro affermazioni incidevano sulla competenza primaria di un altro organo quale appunto la shire court o il coroner. !

Per concludere l’esame della jury of presentement che possiamo anche già chiamare grand jury. in quanto presenta già molte delle caratteristiche che apparteranno all’istituto

propriamente detto, è opportuno ritornare sull’affermazione fatta all’inizio del paragrafo, dove si è detto che fu questo a

direzionare lo sviluppo del processo verso quello che i giuristi di

common law chiamano l’ adversarial trial system, ossia il

sistema accusatorio. Questo sistema si caratterizza per la netta separazione soggettiva nella titolarità della funzione decisoria rispetto a quella di azione e indagine: il sistema inglese (come anche quello americano) rappresentano per l’appunto i modelli di questo sistema di amministrazione della giustizia; il giudice è pressoché privo di ogni potere d’indagine e le parti svolgono un

(21)

ruolo essenziale nel procedimento di formazione della prova. Questo modello si contrappone a quello inquisitorio, dove la ricerca delle prove è affidata al giudice, ossia all’organo che dovrà emettere la decisione. Una simile caratteristica, alla luce della cultura giuridica attuale, appare prima facie inaccettabile perché incompatibile col requisito dell’imparzialità del giudice e soprattutto perché difficilmente aderendo completamente a questo sistema se ne potrebbe limitare la discrezionalità. Bisogna infatti sottolineare come tra tutti gli ordinamenti moderni, non ve ne sia uno che si proclami apertamente inquisitorio, anche quello francese dove le radici inquisitorie sono particolarmente robuste, deve essere comunque considerato un sistema misto. Orbene che questa sia una caratteristica originaria dei sistemi di common law, mentre nei sistemi di civil law ci si sta avvicinando a questo modello attraverso successive modificazione all’impianto processuale originario, lo si può notare anche nella jury of presentment, infatti sebbene Glanvill parli di “multas et varias inquisitiones et

interrogationes” che dovevano essere effettuate prima di

riconoscere l’ordalia sulla base della sola fama publica, si deve notare come queste innanzitutto fossero dirette alla giuria e non all’accusato e soprattutto nei record a nostra disposizione non troviamo mai traccia di interrogazioni e domande rivolte a singoli giurati, ma si fa sempre riferimento alla giuria come a un unico corpo.!

A questo si aggiunga che i testimoni all’interno del processo inizieranno ad essere ammessi soltanto verso la fine del XV secolo; risultano allora già evidenti in nuce i tratti che

porteranno allo sviluppo di un sistema accusatorio, sebbene occorra precisare che il sistema giudiziario inglese nel XII secolo è un sistema inquisitorio (paradossalmente invece in

(22)

questa epoca il rito prevalente della procedura canonica era di tipo accusatorio, il procedimento inquisitorio costituì infatti la risposta dei giuristi continentali all’abolizione dell’ordalia) . 25

Tuttavia, ciò che conta è che l’affidamento che il giudice e la comunità tutta riponevano nel verdict della giuria fu uno dei principali motivi, insieme forse alla creazione di un solido sistema formulare, che evitò l’adozione della procedura canonica in Inghilterra. Passiamo ora vedere le altre

innovazioni introdotte da Enrico II, con l’Assise di Clarendon e alcuni provvedimenti successivi, che sebbene siano meno attinenti all’oggetto di questo studio meritano comunque di essere perlomeno menzionati.!

!

L’Assize of Novel Disseisin!

Con l’Assise di Clarendon, come si è accennato, Enrico

introdusse importanti elementi di novità anche nel campo della procedura civile, la più importante delle quali è sicuramente l’Assize of Novel Disseisin. Di quest’ordinanza, che nel lungo periodo si rivelò essere una delle più importanti leggi mai emanate in Inghilterra , non ci è pervenuto il testo. Tuttavia è 26

possibile ritenere che fosse contenuta nell’Assise di Clarendon, dato che i record degli eyre degli anni successivi, riportano condanne di uomini che hanno spossessato “against king’s

assize”, mentre nei roll degli anni precedenti non vi è traccia di

simili condanne. Novel disseisin è un termine di origine francese che può essere tradotto come “recente

Antonia Fiori, Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale.

25

Storia e disciplina della "purgatio canonica", Frankfurt a.M.: Klostermann ,

2013. 

F.Pollock eF.W.Maitland, History of the Laws of England

(23)

spossessamento” e tutelava chi fosse stato spossessato

ingiustamente e senza un giudizio, tramite la concessione di un

royal writ , che attribuiva il diritto di convocare una giuria in 27

presenza dei giudici regi, la quale doveva unicamente stabilire se lo spossessamento era avvenuto senza giudizio e

ingiustamente. Se il verdetto era positivo, l’attore era rimesso nel possesso. Con questo rimedio si forniva una tutela

inusualmente rapida al possessore, e si stabiliva un generale principio in base al quale il re avrebbe tutelato il possessore, chiunque esso fosse. La procedura delineata presenta evidenti analogie con l’actio spolii romanistica, tuttavia è rielaborata e rimodellata alla luce dell’esperienza inglese. Un altro elemento che possiamo ricavare da una analisi di questa assise è il fatto che il re si schiera apertamente dalla parte dei possessori, che vedono protetti con un royal writ qualunque possesso di un fondo libero, un principio che nel corso del tempo finirà per essere fatalmente anche contro la corona stessa. Queste parole, tra le più famose della Magna Charta, consacrano la formula del writ of novel disseisin:!

“ Nullus liber homo [. . ] dissaisietur de libero tenemento suo [. . ] nisi per legale iudicium parium suorum vol per legem terrae.” !28

In definitiva, il writ of novel disseisin fu uno dei principali strumenti attraverso i quali Enrico II riuscì a rendere il sistema di giustizia regio il più importante sistema di amministrazione della giustizia, in quanto la rapidità e la semplicità di questo

Il writ è uno strumento con il quale il re ordinava, dietro reclamo,

27

all’avversario del reclamante di comparire di fronte allo sceriffo o a una corte regia. Il sistema dei writ costituisce il fondamento del diritto civile inglese. cfr F.Pollock e W.Maitland, History of the Laws of England, The System of Original Writs

Charter 1217, c.35

(24)

strumento lo rendevano di gran lunga preferibile a una

controversia da affrontare, magari in una corta feudale, su chi fosse titolare del best right. Da ultimo si deve sottolineare che questo rimedio, come anche quelli che vedremo di seguito, erano concessi dietro pagamento, il che può fornire una

parziale spiegazione al numero sempre maggiore di writs che la corona iniziava a concedere.!

!

L’Assise di Northampton!

Trascorsi dieci anni dall’assise di Clarendon, Enrico II decise di implementare le disposizioni contenute in quel testo emanando un provvedimento a noi noto come Assize of Northampton. In questa legge si riorganizza il circuito degli eyre, e si assiste ad una consistente sottrazione di poteri dallo sceriffo a vantaggio dei giudici. Per quanto riguarda invece la procedura penale, venne estesa la lista delle felonies delle quali la giuria doveva riferire ai giudici regi, aggiungendovi i crimini di incendio doloso e falsificazione. Nel campo della giustizia civile l’innovazione più significativa fu l’Assize of Mort d’Ancestor. Se il principio dell’assize of novel disseisin era che nessuno, nemmeno il legittimo proprietari,o poteva spossessare una persona senza prima avere ottenuto un giudizio, il principio del Writ of Mort

d’Ancestor era che se un soggetto moriva nel possesso di un

bene, e questo possesso non era un life tenant, cioè commisurato espressamente alla durata della vita del possessore(un diritto che è per molti aspetti è simile

all’usufrutto di matrice romanistica), il possesso si trasmetteva agli eredi, che potevano farlo valere nei confronti di chiunque

(25)

anche di chi eventualmente potesse valutare un diritto migliore di quello che il de cuius poteva vantare sul fondo. !

Questo best right, ammesso che esistesse, doveva essere accertato con un’apposita azione. La questione che qui doveva essere decisa dalla inquest of neighbours era se l’ancestor ossia l’antenato fosse morto nel possesso e se l’attore fosse effettivamente suo erede. Questo rimedio costituisce un vulnus quasi letale al sistema di giustizia feudale, in quanto molto spesso il convenuto nel Writ of Mort d’Ancestor era il signore feudale che era solito impossessarsi dei terreni richiamandosi a un qualche diritto signorile.!

!

Writ of Darrein Presentment!

Questo rimedio, di cui non possediamo il testo istitutivo ( ne va comunque certamente attribuito il merito a Enrico II), costituisce l’ultima delle quattro petty assizes che rielenchiamo qui sotto in quello che dovrebbe essere il loro ordine cronologico: 1)Assize

Utrum 2)Assize of Novel Disseisin 3)Assize of Mort d’Ancestor

4)Assize of Darrein Presentment.!

Vengono chiamate petty assizes in contrapposizione con la

grand assize che vedremo nel paragrafo seguente, perché

mentre quest’ultima era convocata per risolvere controversie circa la proprietà di un bene, queste costituivano tutte e quattro dei rimedi a tutela del possesso. Il writ of darrein presentment fu probabilmente introdotto dopo il 1179, anno in cui si tenne il terzo Concilio Lateranense, nel quale, per quanto a noi qui interessa, si stabilì nel caso in cui la parrocchia fosse rimasta vacante per più di un mese, il vescovo avrebbe dovuto ricoprire l’incarico ad interim fino alla nomina

(26)

del nuovo curato. La questione che quindi andava decisa era a chi spettassero i benefici ecclesiastici se fossero stati due vescovi a reclamarli; con questo rimedio si dava un giudizio provvisorio, senza alcun pregiudizio della questione di diritto, nel quale i dodici uomini del vicinato venivano convocati per stabilire chi fosse stato a presentare l’ultimo parroco, perché a questi sarebbe spettato il beneficio. Questo rimedio si

contrappone al writ of right of advowson che decideva la medesima questione ma accertando quale parte vantasse il diritto migliore. Avendo finito di vedere i rimedi possessori, è giunto il momento, come anticipato di fare un cenno alla Grand

Assize, lo strumento che decideva le controversia sulla

“ownership of land”.!

!

!

La Grand Assize!

Come per molti altri provvedimenti esaminati, non possediamo una data certa nemmeno per il provvedimento con il quale Enrico istituì questa assise. Il principio che sottende a questo istituto è che nessun uomo è tenuto a rispondere del proprio libero possesso se non in virtù di un royal writ . Questo 29

principio aveva la più ampia applicazione possibile in quanto leggiamo in Glanvill che anche il convenuto(tenant) in una 30

corte feudale poteva ottenere il trasferimento dell’azione davanti ad una corte regia, di modo che l’intera questione di

“et sicut non debet sine brevi respondere, ita nec debet sine iudicio

29

disseisiri”. Henri de Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, Yale University Press 1942

R.de Glanvill, Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, A.J.

30

(27)

diritto fosse determinata dal verdetto dei suoi vicini. Ancora una volta, risulta evidente come il sovrano angevino abbia voluto tutelare i possessori, ai quali era riconosciuta l’alternativa tra il duello e il verdetto della Grand Assize. !

Con la grande assise si conclude anche il nostro excursus nel sistema di giustizia civile inglese, dobbiamo però, prima di passare oltre, fare una precisazione circa le caratteristiche di queste assise. Non vi è alcun dubbio infatti che se si accetta la nozione più ampia di processo con giuria vi si possa

sicuramente far rientrare anche i rimedi introdotti da Enrico II, tuttavia a ben vedere il trial jury, anche e soprattuto nella giustizia penale, si svilupperà su un terreno diverso. Come infatti avremo modo di vedere più avanti, sarà per lungo tempo considerato un elemento essenziale ai fini di una valida

instaurazione della giuria il consenso dell’accusato ad essere sottoposto al giudizio “upon his country”, la giuria propriamente detta si insedia infatti una volta che le parti hanno dato il loro consenso ad accettare il verdetto dei giurati. Nel caso delle assise viste nei paragrafi precedenti, invece, i neighbours vengono convocati nello stesso momento in cui si cita in giudizio il convenuto, il consenso dello stesso al verdetto della giuria è assolutamente irrilevante. Questo concetto è espresso con particolare chiarezza da Pollock:!

“In course of time the jury, which has its roots in the fertile

ground of consent, will grow at the expense of the assize, which has sprung from the stony soil of ordinance” .!31

Il fatto che non ci siano pervenuti i testi originali per tutte e quattro le petty assizes, induce a pensare che Enrico II emanò questi provvedimenti nella forma di istruzioni ai giudici,

F.Pollock and F.W. Maitland, History of the Laws of England, p.133

(28)

probabilmente non essendo consapevole egli stesso

dell’importanza che questi avrebbero rivestito per lo sviluppo del diritto inglese. Come stiamo infatti stiamo per vedere, i “suoi” istituti a distanza di pochi anni vennero consacrati nella

Magna Charta, consegnandolo Enrico alla storia come un

nuovo Giustiniano.!

!

La Magna Charta Libertatum!

Alla morte di Enrico II nel luglio del 1189, il trono passò nelle mani del figlio Riccardo, che passò alla storia come Richard the

Lionheart. Dei dieci anni del suo regno, trascorse solo pochi

mesi in Inghilterra, infatti nel 1190 salpò da Marsiglia alla volta della Terra Santa, per unirsi alla Terza Crociata. Tra alterne vicende, sarà fatto prigioniero dal Leopoldo V Duca d’Austria sulla via del ritorno, e soltanto sul finire del 1194 riuscì a giungere in Normandia. Qui dovette concentrare tutte le sue energie contro Filippo II Augusto re di Francia che appoggiava le mire al trono di Giovanni, ultimogenito di Enrico II e fratello di Riccardo. In questa situazione è evidente come la corona fosse destinata a perdere potere e prestigio a vantaggio della

nobiltà . La corona passa nelle mani di Giovanni, ricordato 32

dagli storici come John Lackland, perchè essendo ultimogenito non ereditò alcuna terra dai genitori.!

Giovanni continuò senza successo la guerra per il

mantenimento dei possedimenti della corona inglese sul suolo di Francia. Episodio culminante della guerra fu la Battaglia di Bouvines avvenuta il 27 luglio 1214, dove Giovanni, affiancato

è significativo notare che Riccardo sia morto durante l’assedio al castello

32

di Chalus-Chabrol, dove stava tentando di ricondurre ad obbedienza un vassallo ribelle

(29)

dall’imperatore Sacro Romano Impero Ottone IV, venne sconfitto da Filippo II e i suoi feudatari. Al suo ritorno in Inghilterra, i baroni guidati dall’Arcivescovo di Canterbury Stephen Langton, nell’epifania del 1215 invitarono Giovanni a rinnovare la Charter of Liberties emanata al momento della 33

sua incoronazione ( è infatti anche conosciuto col nome di

Coronation Charter) da Enrico I nel 1100. Tale documento,

contenente disposizioni riguardanti il trattamento di nobili e alti prelati da parte della Corona, fu generalmente ignorato dai monarchi successivi fino a quando l’arcivescovo di Canterbury non arrivò a ricordare ai baroni inglesi che i loro diritti erano già stati garantiti un secolo prima. Il sovrano si rifiutò di rinnovare i privilegi contenuti nel documento e si ritirò ad Oxford da dove invocò l’aiuto del Papa Innocenzo III, al quale si era dovuto sottomettere solo 2 anni prima, suscitando tra l’altro

malcontento tra i baroni. Nel frattempo questi elaborarono un documento noto come The Unknown Charter of Liberties , 34

contenente già sette articoli che saranno riprodotti nella carta approvata a Runnymede il 15 giugno. All’approvazione si

arriverò in seguito al rifiuto dei nobili di un arbitrato del papa e il loro seguente ingresso armato a Londra, dove incassarono l’appoggio della popolazione. Giovanni si vide a questo punto costretto a firmare il documento, che indubbiamente costituisce una pietra miliare nella storia costituzionale inglese ed europea. Il documento nel corso del XII secolo fu più volte modificato, in senso limitativo delle pretese nobiliari. Per gli articoli che sono riportati di seguito, si è fatto riferimento all’opera di William

D. Danzinger e J.Dillingham, 1215 The Year of Magna Charta, Touchstone

33

2004

A.L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta, 1087–1216 Oxford

34

(30)

Stubbs Selected Charter Illustrative of English Constitutional

History che riporta il testo di una delle due copie conservate al

British Museum risalente al 1215. In questo testo ci limiteremo a prendere in considerazione solamente alcuni dei 60 capitoli ivi contenuti, quelli che fanno riferimento direttamente o

indirettamente all’istituto della giuria. Gli articoli che vedremo sono contenuti anche nella carta redatta dai baroni, e riproposti nel testo approvato dal re con formule sostanzialmente

identiche.!

!

Articolo 18!

“Recognitiones de nova dissaisina, de morte antecessoris, et

de ultima presentatione, non capiantur nisi in suis comitatibus et hoc modo, nos, vel si extra regnum fuerimus, capitalis

judiciarius noster, mittemus duos justiciarios per unumquemque comitatum per quatuor vices in anno, qui, cum quator militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in comitatu et in die et loco comitatus assisas praedictas.”!

Con queste parole oltre a venire espressamente attribuiti alla competenza della giustizia reale i rimedi possessori introdotti dal padre Enrico, il sovrano si impegna anche a far visitare ciascuna contea del regno da due giudici regi per almeno quattro volte all’anno per celebrare i processi attinenti a questi

writ. Già nel 1217, Enrico III ridusse l’impegno ad una volta

l’anno e trasferì la competenza sul writ of darrein presentment alla King’s Bench di Westminster . L’articolo menziona anche 35

la composizione della corte: i due giudici reali sedevano

W.S. McKechnie, Magna Charta: A Commentary on the Great Charter of

35

(31)

accanto a quattro cavalieri della contea, che rappresentavano in sostanza i proprietari terrieri. Non è invece fatta alcuna

menzione dei dodici membri dell’assise, il che dimostra come le sue funzioni e il suo status dovevano essere ormai ben definite nel 1215. Gli storici si sono inoltre soffermati sul significato da attrbuire al verbo electus, in latino infatti non esprime un concetto giuridico preciso, potendo indicare sia una persona insediatisi in virtù di una scelta popolare, quanto un soggetto che ricopriva la carica grazie ad una preposizione del sovrano o dell’autorità ad esso sovrordinata. Si è però portati ad escludere che i quattro cavalieri venissero realmente eletti nel senso attuale del termine, in quanto già nel 1217 nella seconda riformulazione della Magna Charta voluta da Enrico III, scompare ogni riferimento a procedure elettive:!

“13. Recognitiones [..] per unumquemque comitatum semel in anno qui cum militibus comitatuum capiant in comitatibus assisas praedictas. ”!36

L’omissione, dovuta probabilmente ad una semplice svista, è uno degli argomenti che porta ad escludere appunto che al termine electis sia da attribuire un significato semantico

preciso. Bisogna segnalare inoltre, con riguardo agli effetti che questo articolò causò nel periodo immediatamente successivo alla sua applicazione, che la procedura ivi delineata fu

raramente seguita da Enrico III, col risultato che ciascun contendente veniva lasciato libero di richiedere tutela al re, il quale doveva nominare un giudice per ogni causa, e le assise venivano convocate separatamente per ognuno di questi casi. Questa tendenza fu severamente condannata dai baroni che, con la Petitions of the Barons del 1258, chiesero e ottennero

W.Stubbs, Selected Charters

(32)

che i giudici regi dovessero tenere almeno tre eyre l’anno in ogni contea. La norma in esame è stata interpretata da alcuni studiosi come una vittoria delle corti feudali a danno del sistema di giustizia regio . Una simile interpretazione è ad avviso di chi 37

scrive da ritenersi errata, in quanto se è vero che le assise dovevano essere discusse nelle corti locali, è altrettanto vero che il verdetto della giuria acquisiva validità se non in virtù del suo riconoscimento operato dai giudici reali. Ancora oggi questa è una caratteristica del verdetto della giuria, senza il

riconoscimento contenuto nella sentenza del giudice, il verdetto non ha alcun effetto giuridico. Questo capitolo insomma è la celebrazione del trionfo del sistema di giustizia regio, e

sancisce il definitivo inquadramento della giuria nel sistema di giustizia centrale.!

!

Articolo 39!

“Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae”!

!

Questo articolo occupa spesso un posto preminente nei manuali di diritto inglese, anche se il valore che gli è stato a volte attribuito è da ritenersi esagerato.!

La vulgata afferma che questo articolo affermi il generico diritto al jury trial per tutti gli inglesi, proibendo qualsiasi esercizio arbitrario di potere da parte della corona e della aristocrazia

G.J. Turner, in Encyclopaedia of the Laws of England vol. III ff.76

(33)

feudale; si tratterebbe, insomma, di una sorta di promessa di giustizia equa e di buon governo fatta ad ogni suddito inglese.! Senza volere con questo sminuirne l’importanza di questa clausola, leggendo attentamente e tenendo sempre a mente la sua genesi storica, si deve necessariamente pervenire

all’opportunità di una perlomeno parziale revisione di questa prospettiva. Innanzitutto lo spirito generale di tutti gli articoli della Carta non è una generica proclamazione di vaghi princìpi quanto quello di rimediare a specifici abusi. Nel caso di specie, i baroni vollero impedire al re di condannare una persona senza che prima questa venisse giudicata. Il giudizio inoltre doveva essere un giudizio di pari, e avvenire nel rispetto della legge. Si può ben dire dunque che sia qui affermato il diritto ad un

processo equo e celebrato dai propri pari, ma dobbiamo tenere presente che nel XII secolo la società feudale inglese si

presentava, come ogni società feudale, divisa in classi: c’erano i Crown Tenant ossia coloro che detenevano il feudo avendolo ricevuto direttamente dalla corona, i Mesne Lord cioè coloro che avevano sia un superiore feudale che un inferiore e così via. Ognuno degli appartenenti ad una classe aveva il diritto di non essere giudicato da un membro della classe inferiore, in pratica i Tenant in Chief non potevano essere processati nella

Manorial Court ma soltanto nella Curia Regis. Sarebbe dunque

fuorviante attribuire al principio del peer judgement qui espresso una portata universalistica pari a quella che ha adesso, in quanto l’intera società feudale era del tutto estranea ad un simile concetto. Già nel XVI secolo Coke ritiene che 38

godessero della protezione del judicium parium anche i semplici sudditi, a testimonianza di come la Magna Charta, date anche

Sir E.Coke, Institutes of the Laws of England, II, E. and R. Brooke, London

38

(34)

le ampie formulazioni dei diritti ivi contenuti, esercitò una forte influenza su tutto lo sviluppo del diritto inglese, e in effetti la portata applicativa dei suoi capitoli si estese spesso oltre a quelli che erano gli intenti di Langton e dei baroni che ottennero la sua approvazione. Un altro esempio di questa tendenza espansiva del principio del peer judgement, di particolare rilievo per i nostri intenti, è la interpretazione che ne fu fornita dai giuristi americani. Questo principio dai giuristi delle 13 colonie venne infatti considerato espressione del diritto al processo con giuria, diritto che Giorgio III, il sovrano inglese, decise di violare apertamente scatenando le conseguenze a tutti ben note. Sul punto avremo comunque modo di ritornare in seguito, quello che qui intanto preme rilevare è che la giuria, alla luce dei capitoli della Magna Charta risulta essere una presenza

costante nelle corti regie inglesi, avendo raggiunto una struttura e funzioni almeno parzialmente definite; infatti, le successive caratteristiche che la giura acquisirà abbiamo sono già presenti, seppur allo stato embrionale, fin dalla fine del XII secolo . Si è 39

più volte ribadito nelle pagine precedenti che la giuria nasce come una istituzione regia;questa prospettiva viene però completamente ribaltata con l’approvazione della Magna

Charta: anch’essa prenderà infatti parte a quel lento ma

inesorabile processo di erosione delle prerogative della corona, rivolgendosi per così dire contro il suo stesso creatore,

schierandosi di volta in volta col parlamento o a tutela delle libertà individuali, finendo per diventare “the privilege of

Common People of United Kingdom. !40

a conferma di ciò basti pensare che come un principio fondamentale come

39

quello dell’immunità dei giurati, non verrà sancito dal legislatore, ma si affermerà in via di prassi

Sir P.Devlin, Trial by Jury, Stevens & Sons Limited, London 1956

(35)

!

!

CAPITOLO 2. Evoluzione e

consolidamento del modello di giuria

penale inglese.!

Il trial by jury come nuova modalità di

processo!

Il 1215 fu dunque un anno di fondamentale importanza per la storia del diritto inglese, anche perché nel novembre dello stesso anno a Roma si terrà il quarto concilio Lateranense presieduto da Innocenzo III; uno dei canoni approvati dai vescovi, vietava ai prelati di prendere parte alle ordalie. Per comprendere quanto siano stati immediati gli effetti di questo provvedimento, basti pensare che già nel terzo anno del regno di Enrico III, fu ordinato ai giudici in eyre delle contee del nord di non utilizzare l’ordalia. L’ordine fu dato ai giudici con il writ qui sotto si riporta:!

“[..]Because it was in doubt and not definitely settled before the

beginning of your eyre, with what trial those are to be judged who are accused of robbery, murder, arson, and similar crimes, since the trial by fire and water has been prohibited by the Roman Church[..] it shall be done thus with those accused of excesses of this kind;to wit, that those who are accused of the aforesaid greater crimes, and of whom suspicion is held that they are guilty of that whereof they are accuse[..] they shall be kept in our prison and safeguarded.[..]But those who are accused of lesser crimes, and of whom there would be no

(36)

suspicion of evil, let them find safe and sure pledges of fidelity and of keeping our peace, and then they may be released in our land[..] .We have left to your discretion the observance of this aforesaid [..]according to your own discretion and

conscience.” !41

!

Ciò che possiamo dedurre da questa norma è che l’unica guida dei giudici era il sospetto della giuria, per la cui valutazione la Corona si rimetteva alla discrezione dei giudici stessi. Certo si opera una rozza distinzione tra crimini gravi e crimini meno gravi, ma quello che risulta strano è che queste (date le fonti per noi disponibili) sembrano essere le uniche istruzioni che la Corona rivolse ai giudici in seguito all’abolizione dell’ordalia, i giudici dunque come spesso accadde nella storia del diritto inglese, furono lasciati assolutamente liberi di sperimentare nuove soluzioni. !

Si è visto nel capitolo precedente come in molti casi la jury of

presentment rendesse un giudizio intermedio, decidendo in

pratica se all’accusato dovesse essere riconosciuta l’ordalia o se l’accusa fosse dettata da motivi di rancore o di odio in caso l’accusato si fosse procurato un writ de odio et de atia. Dunque se si riconosceva già ai giurati il potere di rendere un verdetto intermedio, restava solamente da compiere un “ultimo passo” per consentirli di emettere un verdetto definitivo. Negli eyre che si tennero negli anni immediatamente successivi all’ordalia , si 42

può già notare come i giudici reali decidano di compiere questo

Wells, Origin of the Petty Jury, Law Quarterly Review, xxx. 97 ff.; Patent

41

Rolls, 1216-1225, 186!

Eyre Rolls of Gloucestershire, Warwickshire and Staffordshire (ed. D. M.

42

(37)

ultimo passo, attribuendo al verdetto della giuria una funzione decisoria. Naturalmente questo comportò alcune

modificazioni(che si riveleranno di fondamentale importanza) nella struttura della jury of presentment, infatti si assiste nei record a nostra disposizione , in ad una tendenza dei giudici 43

ad ampliare il numero dei giurati. Si è già visto che nei casi dove mancassero prove concrete, l’accusa della giuria dei dodici doveva essere supportata dai “four of the vills”, adesso però i giudici si avvalgono di un certo grado di discrezionalità nella formazione di questa primitiva trial jury, chiedendo di emettere verdetti anche a giurie di altri villaggi o altre centene, si ha notizia addirittura di una giuria composta da ben

ottantaquattro uomini ( in altri casi però a dire il vero non si 44

fecero scrupoli nel mantenere inalterato il numero dei giurati).! Perlomeno nei primi casi documentati, attinenti gli eyre tentutisi nel Gloucestershire e nello Warwickshire negli 1219 e 1220, sembra però che questo nuovo organo in realtà non si riunisse mai contemporaneamente, ma erano piuttosto i giudici a raccogliere separatamente i verdetti provenienti dalle varie comunità. !

Tali verdetti potevano essere, e in effetti spesso erano, in contraddizione tra loro, tuttavia in questi casi i giudici non pervenivano all’assoluzione dell’accusato, quanto piuttosto utilizzavano i verdetti resi dalle varie giurie come materiale sul quale formare il loro proprio convincimento circa la

colpevolezza dell’imputato, da ciò possiamo capire che il verdetto emesso da queste giurie non è ancora in tutto e per

Eyre Rolls (Selden Society, vol. 53)

43

T.Plucknett, A concise History of the Common Law, Indianapolis, Liberty

44

(38)

tutto assimilabile ad un verdetto nel senso moderno del termine, giacché sembra ancora che sia il giudice a dovere definire il giudizio, tuttavia questa fase che potremmo definire di transizione, ebbe vita breve, il compito della giuria sta dunque cessando di essere quello di finding the facts, perché riceveranno dai giudici stessi una responsabilità forse di maggiore importanza, quella di essere the sole judge of fatcs.!

!

Il consenso al trial by jury !

La problematica del consenso al giudizio per patriam, si

ricollega strettamente alla scissione in due corpi differenti della giuria penale, caratteristica che si è mantenuta inalterata fino ai giorni nostri. Per una corretta disamina della tematica del consenso al jury trial, bisogna innanzitutto tenere presente che l’ordalia era lo strumento di più risalente origine nonché quello più utilizzato, non ci si deve dunque sorprendere se dalla collettività fosse percepito come quello che oggi potremo definire il due process of law, anche in ragione di ciò, i giudici non ebbero mai alcun problema a obbligare un soggetto a sottoporsi ad ordalia (certo restava sempre nelle facoltà

dell’accusato la possibilità di abbandonare la contea) mentre si mostrarono fin da subito restii ad obbligare l’accusato ad

accettare il verdetto dei giurati. Ben presto divenne infatti prassi il richiedere il consenso dell’incriminato ad accettare il verdetto della giuria. Questa possibilità era riconosciuta all’accusato anche in virtù del fatto che i membri della giuria che forniva l’accusa erano poi gli stessi che erano chiamati a stabilirne la veridicità. Qualora l’accusato decideva di non sottoporsi al giudizio upon his country, si potevano avere diverse situazioni:

(39)

in alcuni casi i giudici imponevano all’imputato di 45

abbandonare il regno (possibilità riconosciuta anche ai sospetti omicidi), per le accuse meno gravi altre volte si riconosceva al prigioniero la possibilità di comprare per 20 scellini il privilegio di trovare un garante personale . !46

Già alla fine del XIII secolo tuttavia è presumibile che fosse maturata la consapevolezza negli operatori giudiziari

dell’imprescindibilità della presenza della giuria come organo decisorio, infatti Edoardo I, con una disposizione contenuta nello Statute of Westminster, rese il consenso al trial by jury coercibile. Vediamone dunque il testo:!

!

“It is provided also, That notorious Felons, and which openly be of evil Name, and will not put themselves in Enquests of

Felonies, that men shall charge them with before the Justices at the King's Suit shall have strong and hard Imprisonment, as they which refuse to stand to the Common Law of the Land. But this is not to be understood of such Prisoners as be taken of light Suspicion” !47

Innanzitutto si noti come ormai ci si riferisce alla giuria come al

Common Law of the Land, dimostrando con ciò quanto rapida

sia stata l’affermazione di questo istituto come principale strumento di amministrazione della giustizia. Entrando nel merito della disposizione si vede come la norma consenta di sottoporre ad un trattamento di estremo rigore, come risulta da

1221, Eyre Rolls (Selden Society, vol. 59), no. 877.

45

ibidem

46

1275 (3 Edw. 1) c. XII.

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