Nel capitolo precedente abbiamo visto essere elemento
fondamentale dei sistemi accusatori la scissione soggettiva che si ha tra i soggetti chiamati a fornire le prove e il soggetto che tale prove deve valutare. Se dunque è vero che il Regno Unito e Stati Uniti d’America sono i modelli dell’adversarial trial
system, è evidente che l’assetto descritto nel primo paragrafo di
questo capitolo, dove la giuria è chiamata a valutare le prove da essa stessa fornite, non sarebbe potuto durare a lungo.
Verosimilmente possiamo pensare che i giudici cominciarono a ritenere troppo onerosa una procedura volta a costituire per ogni singola causa giurie eccessivamente numerose, infatti già verso la metà del XIII secolo si era affermata la prassi di
costituire una nuova giuria, sempre di 12 membri, che decidesse le accuse presentate dalla jury of presentment. I giudici però nel selezionare i giurati ricorrevano con preferenza agli indictors, perché, giova ricordarlo, l’obiettivo che questo istituto era chiamato a perseguire, era quello di fare ottenere al giudice informazioni utili per decidere il caso, secondo i principi dunque del modello inquisitorio. Le pressioni sugli indictors chiamati a far parte di quella che diverrà la petty jury, ossia il nuovo organo che i giudici formavano per decidere la causa, dovevano essere molto forti, ad esempio nell’eyre tenutosi in Kent nel 1302, si consentiva alle persone accusate e poi assolte di procedere contro i membri della jury of presentment
(oramai la possiamo chiamare grand jury) per diffamazione . 55
E` chiaro dunque come quanti venivano chiamati a far parte della petty jury, fossero assai poco propensi ad emettere verdetti assolutori, in quanto se assolvevano l’imputato esponevano loro stessi alla possibilità di sanzioni penali . 56
Tuttavia bisogna anche sottolineare come all’accusato fosse riconosciuto una sorta di diritto di ricusazione, nel 1258 infatti Henry De Bracton , scriveva che il convenuto aveva la 57
possibilità di obiettare l’inclusione nella “trial jury” di accusatori
false or malicious(strumento per certi versi assimilabile al writ de odio et de atia), ottenendo così l’esclusione che veniva
deliberata dal giudice. In altri testi vediamo come gli accusati 58
chiedevano la ricusazione dei giurati sulla base del semplice fatto che avevano fatto parte della grand jury, queste richieste non venivano accolte perché “if the indictors be not there is not
good for the King” , i giudici in effetti non potevano 59
estromettere questi giurati, che erano effettivamente gli unici che potessero apportare elementi utili ai fini dell’emissione del verdetto. Un caso interessante che mostra come la presenza nel organo decidente di membri della giuria che aveva
formulato l’accusa, fosse ormai percepita come un’ingiustizia da parte dei contemporanei, è contenuto in una raccolta di lettere del principe Edoardo(futuro Edoardo II) : in una lettera del 60
Y.B. 30&31 Edward I, 522 (1302)
55
il giurista odierno parlerebbe di una lesione della legittima aspettativa
56
dell’imputato ad avere un giudizio imparziale.
H. de Bracton,De legibus et Consuetunibus Angliae vol 3, Yale, Yale
57
University Press, 1922 , f.186
Y.B. 14-15 Edward III, 260, 261.
58
formula più volta utilizzata nelle raccolte di cui alla nota precedente
59
H.Johnstone (a cura di), Letters of Prince Edward , Manchester,
60
1305 il principe scrive al giudice reale Brabazon, per chiedergli di nominare una giuria senza membri provenienti dalla grand
jury, nel processo che vedeva come imputato un amico del
principe per omicidio. Bisogna considerare che i giudici dovevano essere piuttosto restii a riconoscere all’accusato il diritto a ricusare gli indictors, dato che in caso di condanna tutti i beni del condannato venivano confiscati dalla corona( di cui essi erano rappresentanti) e senza dubbio chi aveva formulato sarebbe stato più propenso ad emettere un verdetto di
condanna, rispetto ad un soggetto che dei fatti non aveva alcuna conoscenza (stante anche la possibilità di essere chiamati a rispondere di una eventuale condanna ingiusta). La pratica dell’inclusione nella petty jury di persone che avevano partecipato a formulare l’accusa, divenne però talmente invisa alla popolazione che la Camera dei Comuni, protestò due volte nel 1341 e nel 1345, al fine di chiederne l’abolizione . Si dovrà 61
aspettare però fino al 1352 prima che questa istanza venga 62
accolta, quando si consentì all’accusato di ricusare i membri della petty jury che avevano fatto parte della grand jury.
Edoardo III, con l’emanazione di questo provvedimento, di fatto sancisce la nascita di un sistema di giustizia penale a doppia giuria. I giurati( della petty jury) dunque cessano di essere testimoni qualificati, per divenire nel loro complesso un organo decisorio rappresentativo della contea. Questo passaggio è a dir poco fondamentale per la storia della giuria non solo perché costituisce un passo decisivo per l’affermazione del sistema accusatorio nel mondo anglosassone, ma anche per la
motivazione profonda che soggiace dietro di esso. Se infatti la
W.L. Dwyer, In the Hands of the People, New York, St. Martin’s Press,
61
2002
(1352) 25 Edw. III, stat. 5, c. 3
legittimazione della giuria a giudicare si era sempre fondata su una presumibile conoscenza dei fatti di causa, l’aver
riconosciuto la possibilità all’imputato di ricusare i giurati che avevano formulato l’accusa ( e che quindi erano informati dei fatti) ci costringe a rivolgere lo sguardo in un’altra direzione. Per ottenere una risposta è dunque necessario risalire alle radici dell’istituto, e così facendo non si potrà fare a meno di ravvisare come carattere fondamentale dell’istituto, la sua
rappresentatività della comunità. La jury of presentment come si è visto era infatti chiamata in primo luogo a riferire i sospetti condivisi dalla comunità sui crimini commessi all’interno della comunità stessa. A conferma di ciò, basti pensare che fino alla fine del XVI secolo, si poteva ancora ricusare una giuria per mancanza di membri provenienti dalla centena .( il requisito 63
della provenienza dalla contea è sempre stato considerato intrattabile). Queste parole di Bracton valgono a rafforzare questa tesi:!
“If the jurors are altogether ignorant about the fact and know nothing concerning the truth, let there be associated with them others who do know the truth. But if even thus the truth cannot be known, then it will be requisite to speak from belief and conscience at least.” !64
Scritte nella seconda metà del XIII secolo, mostrano come già allora, fosse maturata la consapevolezza che la giuria fosse ormai un organo fondante la sua legittimazione non sulla conoscenza dei fatti di causa, quanto sulla sua
rappresentatività della comunità, in forza di questa funzione i
Sir M.Hale, History of the Pleas of the Crown, London, R.Nutt e R.Gosling,
63
1736, pag.272
Bracton, f. 186, tradotto in Pound and Plucknett, Readings on the History
64
giurati potevano dunque emettere un verdetto “from belief and
conscience”.!
La rappresentatività intesa come partecipazione del popolo tramite rappresentanti ai i processi decisionali che lo
riguardano, è il fondamento di tutte le moderne democrazie occidentali( dette appunto rappresentative). Se però nelle democrazie europee questa è sempre stata intesa riferita solamente alla partecipazione al processo di creazione delle leggi, nell’esperienza americana, forse anche alla luce della genesi di questa democrazia, è radicata convinzione di molti autori, uno su tutti J. Abramson, che questo concetto debba essere applicato anche (se non soprattutto) all’ordinamento giudiziario. La dimostrazione di quanto l’idea stessa di giuria sia sempre stata intrisa del concetto di democrazia per la dottrina americana è fornita da una lettera di Thomas Jefferson, uno dei padri costituenti americani nonché terzo presidente degli Stati Uniti d’America:!
“[..] Were I called to decide whether the people had best be omitted in the Legislative or Judiciary department, I would say it is better lo leave them out of the Legislative. The execution of Laws is more important than making them [..]” !65
Il tema della rappresentatività sarà per tanto sicuramente trattato anche nei seguenti capitoli, ma si è voluto fare qui un cenno alla dottrina statunitense, per dimostrare( se mai ce ne fosse ancora bisogno) quanto sia profondo il debito di
riconoscenza che la giuria americana ha nei confronti di quella inglese.!
Julian P. Boyd ( a cura di), The Papers of Thomas Jefferson, Princeton:
65