Ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: promozione o regolazione?
10. Considerazioni conclusive
Le problematiche evidenziate dalla sentenza della Corte costituzionale nell’ipotesi di assenza di trattative in ordine all’impossibilità di accesso ai di-ritti sindacali in azienda hanno portato parte della dottrina a ritenere necessaria una legge sulla democrazia sindacale.
In proposito, del resto, la stessa Corte invita, con il suo monito finale, il legi-slatore ad intervenire per consentire ad un sindacato maggiormente rappresen-tativo l’accesso ai diritti sindacali anche quando vi sia assenza di trattativa.
Non casualmente la Corte evoca il tema dell’obbligo a trattare e della utilizza-bilità dell’art 28, l. n. 300/1970, confermando che un sindacato è ontologica-mente dotato di maggior rappresentatività, cosicché la partecipazione alla trat-tativa è solo confermativa della qualità.
Le ipotesi avanzate in dottrina sono sostanzialmente due, seppur con diverse sfumature ed intensità. Tutte risultano condizionate dall’accordo del 31 mag-gio 2013, firmato unitariamente dalle tre Confederazioni storiche con Confin-dustria.
Una delle due ipotesi, ripresa da alcuni progetti di legge, utilizza l’accordo ai soli fini di selezione dei soggetti a cui riconoscere i diritti sindacali in azienda.
In buona sostanza la legge dovrebbe operare la traslazione dalle RSA alle RSU e la loro composizione per via esclusivamente elettorale. Il mix tra dato eletto-rale e dato associativo consentirebbe la certificazione del superamento della soglia per l’accesso ai diritti sindacali, in conformità a quanto già previsto per il pubblico impiego privatizzato.
L’altra ipotesi guarda all’art. 39 Cost. e pensa ad una sua attuazione in termini di recezione del modello negoziale di cui all’accordo del 31 maggio 2013.
Qui, in un solo colpo, si risolverebbero il problema dei diritti sindacali e dell’efficacia soggettiva, quest’ultima attribuita alla sottoscrizione a maggio-ranza, ancora in conformità all’esperienza della contrattualizzazione dell’impiego pubblico.
Come si vede ambedue le correnti di pensiero si pongono l’obiettivo, seppur con diversa intensità, di istituzionalizzare l’ordinamento intersindacale.
Non posso non avanzare qualche dubbio sull’opportunità di questo intervento, anche nella sua dimensione più ridotta.
Anzitutto, l’operazione nel pubblico impiego non ha dato i risultati attesi. Sep-pur tenendo conto della specificità di contesto (e delle criticità di sistema) la regolazione analitica sembra aver depotenziato la rappresentatività sindacale e burocratizzato la sua azione.
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In secondo luogo, l’opzione più ridotta, ovvero riferita alla sola selezione dei soggetti, assume a presupposto una stabile unità sindacale, solo benignamente concorrenziale. Governi non amici e/o nuove tensioni connesse ad ulteriori compressioni retributive e/o occupazionali potrebbero far venir meno il pre-supposto. In tal caso la conservazione dell’imputazione dei diritti sindacali ad autonome RSA avrebbe il pregio di tener ferma la legislazione promozionale senza imporre concorrenze elettorali aggressive.
Quanto poi all’ipotesi di concretizzare l’art 39 Cost. non posso non manifesta-re dubbi ancora più accentuati. Vero è che l’intervento investimanifesta-rebbe solo il contratto nazionale. Ma è vero anche, da un lato, che in fasi critiche potrebbe non aversi contratto per assenza di maggioranza, e, dall’altro, che la contratta-zione di prossimità, sempre più mezzo di salvaguardia e creacontratta-zione di occupa-zione (vedi per ultima la delega sui contratti a termine di cui alla l. n.
99/2013), potrebbe subire contenimenti diretti o indiretti dal nuovo modello.
Da questi rilievi la mia convinzione che l’ordinamento statuale debba continu-are sulla via della promozione e non intraprendere quella della regolazione.
Al riguardo, le mie ipotesi sulle due problematiche sin qui richiamate sono molto semplici.
Quanto ai soggetti credo che si debba ripristinare la lettera a) dell’art 19 della l. n. 300/1970, sostituendo all’espressione confederazioni maggiormente più rappresentative quella comparativamente più rappresentative. La problematica è così integralmente risolta in chiave di autonomia, evitando anche aperture improprie, ma tenendo ferme specifiche ipotesi di accesso in chiave di effetti-vità garantite dalla lettera b), specie dopo la sua rilettura da parte della Corte costituzionale.
Quanto all’efficacia soggettiva, poi, penso che sia giunto il momento di cassa-re la seconda parte dell’art 39 Cost. Certo non mi nascondo il problema indot-to dal conservare il contratindot-to collettivo nell’alveo del diritindot-to comune; ed ancor più capisco che per questa via non si interiorizza il dissenso, stante l’assenza di effettiva forza precettiva nell’accordo del 31 maggio 2013.
Peraltro, non posso non constatare che il problema dell’efficacia soggettiva non ha più attualità, dopo la generalizzazione di fatto per via promozionale (per tutti gli interventi sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali).
Ugualmente, mi è difficile trascurare il rilievo che la contrattazione separata ha comunque garantito le dinamiche retributive (seppur in misura inferiore alle attese); e, comunque, ha contenuto le problematiche connesse alla non ultratti-vità del contratto collettivo.
In ogni caso, se fosse necessario un soccorso, si potrebbe pensare, sgombrato il campo dalla seconda parte dell’art. 39 Cost., al modello di cui alla l. n.
14 Roberto Pessi
741/1959, rafforzato, quanto alla selezione del contratto da recepire, dal ri-chiamo alla maggior rappresentatività comparativa.
In conclusione, resto convinto che l’autonomia dell’ordinamento intersindaca-le vada preservata. Sino ad oggi è stata sicuro presidio di un sistema di rela-zioni industriali dinamico e creativo, idoneo ad imporre anche esperienze con-certative. La sua istituzionalizzazione ne verrebbe a comprimere l’essere gene-tico ed a favorire fenomeni di stanca burocratizzazione.
Restano certo problemi. Ma una efficace legislazione promozionale può risol-verli senza mettere in discussione la storica autonomia dell’ordinamento inter-sindacale.