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La sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231

Nel documento Legge o contrattazione? (pagine 91-96)

Rappresentatività e diritti sindacali tra autonomia collettiva e giustizia costituzionale *

1.5. La sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231

Poco meno di due mesi dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa, interve-niva l’ennesima sentenza della Corte costituzionale19 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 19 Stat. lav. nel testo risultante dall’amputazione referendaria del 1995. A seguito del d.P.R. n. 312/1995, che ha proclamato l’esito del referendum, il testo dell’art. 19 Stat. lav., sottoposto all’esame della Corte, ancorava il diritto ad avere RSA privilegiate, cioè titola-ri dei dititola-ritti e delle prerogative di cui al titolo III Stat. lav., alla stipulazione di contratti collettivi applicati nella unità produttiva.

Come è noto, nella originaria impostazione dello Statuto dei lavoratori, poi ra-dicalmente modificata dal referendum, RSA titolari dei diritti di cui al titolo III potevano essere costituite, ai sensi della lett. a, anche, se non principalmente, nell’ambito di associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggior-mente rappresentative sul piano nazionale. Inoltre la lett. b dell’art. 19, poi, consentiva la costituzione di RSA nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non aderendo alle Confederazioni maggiormente rappresentative, fossero

18 P. TOSI, L’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del CCNL nel contesto dell’ordinamento sindacale di diritto comune, cit.

19 L’art. 19 Stat. lav. è stato oggetto di un numero considerevole di scrutini di legittimità costi-tuzionale. Cfr. C. cost. 12 luglio 1996, n. 244, in RIDL, 1996, II, 447 ss.; C. cost. 18 ottobre 1996, n. 345, in MGL, 1996, 696 ss.; C. cost. 23 maggio 1997, n. 148, in GCost, 1997, III, 1616 ss.; C. cost. 26 marzo 1998, n. 76, in GU, 1998, serie speciale, 13. Sul testo originario della norma, cfr. C. cost. 6 marzo 1974, n. 54, in FI, 1974, I, 963 ss.; C. cost. 24 marzo 1988, n. 334, in FI, 1988, I, 1774 ss.; C. cost. 26 gennaio 1990, n. 30, in MGL, 1990, 3 ss.; C. cost.

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firmatarie di contratti collettivi “nazionali o provinciali” applicati nell’unità produttiva.

La scelta di fondo del legislatore statutario era di sostenere, nei luoghi di lavo-ro, la presenza e l’attività delle associazioni sindacali storiche, aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I sindacati autonomi (non aderenti alle Confederazioni considerate sicuramente mag-giormente rappresentative, vale a dire Cgil, Cisl e Uil) erano nondimeno in grado di costituire RSA in base alla lettera b – che così rappresentava la “val-vola di sfogo” del sistema – purché fossero firmatarie di contratti collettivi na-zionali o provinciali applicati nell’unità produttiva20.

L’esito referendario non è stato accolto da tutti con favore, considerato il di-verso carattere assunto dall’art. 19 Stat. lav. dopo la citata amputazione refe-rendaria: con essa la norma avrebbe perso il suo originario carattere promo-zionale della presenza dell’attività all’interno dell’impresa per consacrare la posizione dei sindacati che si fossero già auto-legittimati con la stipulazione di un contratto collettivo21.

La nuova formulazione, comunque, aveva superato indenne diversi scrutini di costituzionalità. In particolare C. cost. 12 luglio 1996, n. 24422, ha respinto l’eccezione di costituzionalità formulata in relazione agli artt. 3 e 39 Cost. dal momento che l’art. 19 avrebbe valorizzato «l’effettività dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva (sent. n. 492/1995) quale indicatore di rappresentatività già apprez-zato dalla sent. n. 54/1974 come non attribuibile arbitrariamente o artificial-mente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazio-ne sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giu-dice».

Già secondo alcuni tra i primi commentatori, la sentenza della Corte non dissi-pava tutti i dubbi, giacché la norma, a seguito della sua nuova formulazione, avrebbe finito per far dipendere la fruizione dei diritti sindacali dalle dinami-che della contrattazione collettiva23. La questione tuttavia è rimasta latente fi-no agli sviluppi più recenti della contrattazione collettiva, quando è stato mes-so in discussione il presupposto implicito su cui si reggeva l’art. 19 (ed anche

20 Secondo il testo originario della norma l’unico sindacato cui fosse precluso, in radice la pos-sibilità di costituire RSA era quello meramente aziendale.

21 Cfr. G. GIUGNI, La rappresentanza sindacale dopo il referendum, in DLRI, 1995, 357 ss.

22 Si veda in RIDL, 1996, II, 447 ss., con nota di G. PERA, Va tutto bene nella norma relativa alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali deliberata dal popolo sovrano?

23 Così G. PERA, Va tutto bene nella norma relativa alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali deliberata dal popolo sovrano?, cit., 447 ss.

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la sentenza della C. cost. n. 244/1996), vale a dire la sottoscrizione dei contrat-ti colletcontrat-tivi da parte di tutcontrat-ti i sindacacontrat-ti pacificamente maggioritari.

A fungere da detonatore, come si è anticipato, è stata la c.d. contrattazione se-parata in particolare nel famoso caso Fiat che, tramite una sofisticata opera-zione di “sganciamento” dal sistema confindustriale e dunque da tutti i contrat-ti scontrat-tipulacontrat-ti da Confindustria alla quale essa aderiva, ha regolato ex novo i rap-porti di lavoro tramite contratti “aziendali” non sottoscritti da Fiom-Cgil. Le conseguenze sono state rilevantissime: il nuovo sistema contrattuale “separa-to” ha comportato lo sfaldamento delle rappresentanze unitarie, la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali autonome da parte dei sindacati firmatari dell’unico contratto collettivo applicabile, con l’esclusione, dunque, di Fiom – Cgil.

Così si spiega che, nel nutrito contenzioso che ne è seguito, sia stata nuova-mente sollevata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt.

2, 3 e 39 Cost., e che da alcuni giudici essa sia stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

Il punto di partenza del ragionamento della prima ordinanza di rimessione24, sostanzialmente ripresa dalle successive25, è stata l’impossibilità di un’interpretazione estensiva della nozione di associazione firmataria di con-tratto collettivo, fino a comprendervi l’associazione sindacale che avesse co-munque partecipato alle trattative, a prescindere dalla sottoscrizione dello stes-so. Un’interpretazione suggerita da una parte della dottrina26 e fatta propria da alcuni giudici di merito27. Se il dato letterale appariva insormontabile, non è sembrata percorribile ai giudici rimettenti altra via se non la (ri)proposizione della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 Cost., giacché essa, consentendo la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle sole associazioni firmatarie di un contratto collettivo applicato

24 Trib. Modena 4 giugno 2012, in RIDL, 2012, II, 996 ss., con note di P. BELLOCCHI, Il “caso Fiat” davanti alla Corte costituzionale. Osservazione sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori;

e di B. CARUSO, Fiom v. Fiat: Hard cases davanti alla Consulta (a proposito dell’art. 19 dello Statuto); e in DRI, 2012, 821 ss., con note di V. LECCESE, Non solo diritti sindacali: il pro-blema di costituzionalità dell’art. 19, legge n. 300/1970, e l’estromissione del sindacato

“scomodo” dai tavoli negoziali previsti dalla legge, e di A. BOLLANI, L’articolo 19 dello Sta-tuto dei lavoratori alla prova del caso Fiat: può la Corte costituzionale sostituirsi al legislato-re?

25 Si veda Trib. Vercelli 25 settembre 2012, in RIDL, 2012, II, 996 ss.; Trib. Torino 12 dicem-bre 2012, in ADL, 2013, 709 ss., e Trib. Melfi 28 novemdicem-bre 2012, in GU, 2013, serie speciale, 34.

26 M.G. GAROFALO, in M. DELL’OLIO, M.G. GAROFALO, G. PERA, Rappresentanze aziendali e referendum. Le opinioni di, in DLRI, 1995, 657 ss.

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nell’unità produttiva, adottava «un criterio che prescinde dalla misurazione dell’effettiva rappresentatività e dall’accesso e partecipazione al negoziato, come tale irragionevole oltre che lesivo della libertà sindacale»28.

La Corte costituzionale non si è accontentata di una sentenza conservatrice di rigetto o di rigetto-monito e neppure additiva di principio, ma ha pronunciato una sentenza manipolativa del testo della norma, che essa stessa definisce di tipo additivo (cioè di implementazione del diritto vigente29). Essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui «non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda». È così sta-ta allargasta-ta la porsta-ta d’ingresso ai diritti sindacali del titolo III anche a chi, pur non sottoscrivendo il contratto, abbia tuttavia partecipato “effettivamente” alla negoziazione.

Si tratta di una sentenza manipolativa del testo della norma che, come già rile-vato dai primi commentatori, non solo non è risolutiva dei problemi di legitti-mità costituzionale prospettati, ma è a sua volte fonte di non irrilevanti dubbi interpretativi, che potrebbero dare la stura ad un nuovo contenzioso giudizia-rio.

D’altra parte, è la stessa Corte a rilevare l’insufficienza dell’operazione additi-va compiuta, nell’ipotesi in cui «manchi un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale o per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale»: mentre dunque “manipola” il testo della norma nell’unico senso ritenuto possibile, essa rivolge un monito al legislatore affinché determini nuovi criteri per la costituzione delle rappresentanze sinda-cali titolari della tutela privilegiata di cui al titolo III, soffermandosi ad indica-re persino alcuni possibili criteri (dalla rappindica-resentatività misurata in base al numero degli iscritti all’associazione sindacale alla investitura dei lavoratori mediante elezioni nei luoghi di lavoro). Ciò vuol dire che la sentenza può esse-re considerata solo come una prima tappa verso la piena costituzionalità della norma, che potrà aversi a fronte di un intervento legislativo30.

28 Così Trib. Modena 4 giugno 2012, cit.

29 E. GHERA, L’articolo 19 dello Statuto, una norma da cambiare, in DLRI, 2013, 185 ss.

30 Così D. MEZZACAPO, La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 19 Stat. lav. alla luce dei nuovi dati di sistema e di contesto, in AA.VV., La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, cit., 68 ss.

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Giustamente si è osservato31 che vi è nella sentenza una “incostituzionalità ri-mossa” e una soltanto “accertata”. Gli effetti, nel caso dell’incostituzionalità rimossa, sono stati puntualmente esplicitati nel dispositivo; nel caso della in-costituzionalità accertata, ma non rimossa, la Corte formula alcune ipotesi di soluzione (del persistente problema di costituzionalità), affidate alla discrezio-nalità del legislatore, che, quindi, solo in quanto accolte, saranno parte dell’ordinamento giuridico positivo. L’impegno cui viene sollecitato il legisla-tore potrà essere assolto in modo minimale, individuando il rimedio per lo specifico vizio di incostituzionalità; ma potrebbe anche dischiudere una pro-spettiva più ambiziosa e complessa di una generale riforma della rappresenta-tività sindacale, non solo per selezionare i soggetti titolari dei diritti sindacali in azienda, ma anche per individuare chi è legittimato ad esercitare l’autonomia collettiva nel rispetto dell’art. 39 Cost.: una prospettiva verso cui la Corte non sembra essere del tutto indifferente32.

2. La focalizzazione

Tra i due “avvenimenti”, protocollo d’intesa e sentenza della Corte, non vi so-no connessioni dirette, ma entrambi costituiscoso-no i tasselli di un mosaico in

“ricomposizione”: il “sistema” sindacale post-contrattazione separata e rottura del caso Fiat. Soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale, la que-stione dell’opportunità di un intervento legislativo su rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva è tornata ad occupare – come peraltro periodica-mente accade – il dibattito politico-sindacale, sia pure con diverse sfumature ed accenti.

31 Cfr. A. MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. Lav.: connessioni e scon-nessioni sistemiche, in AA.VV., La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, cit., 6 ss.

32 Così, esplicitamente, A. MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. Lav.:

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2.1. Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva tra

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