• Non ci sono risultati.

Il consolidamento delle partecipazioni

Nel documento Università del Salento (pagine 84-87)

Capitolo II - I gruppi aziendali: modalità di formazione e tipologie

7. Il procedimento di consolidamento con il metodo integrale

7.5 Il consolidamento delle partecipazioni

L’eliminazione del valore delle partecipazioni nelle società controllate incluse nel consolidamento contro la corrispondente quota di patrimonio netto rappresenta una delle principali rettifiche di consolidamento da effettuare.

Posto che ai fini della costruzione del bilancio consolidato è come se le diverse imprese facenti parte dell’area di consolidamento fossero divisioni interne appartenenti ad un’unica impresa, anziché entità giuridiche separate, è agevole comprendere il perché dell’eliminazione del valore delle partecipazioni nel bilancio consolidato: l’investimento della capogruppo in una delle società controllate è assimilabile all’investimento della stessa capogruppo in una nuova divisione interna.

Per risolvere le problematiche applicative relative al consolidamento delle partecipazioni occorre riferirsi sia alle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 127 del 1991 sia al documento n. 17 dei principi contabili.

7.5.1 Il trattamento delle differenze di consolidamento residue.

Il consolidamento di una partecipazione consiste nell’eliminazione del valore di quest’ultima contro la relativa quota di patrimonio netto della controllata; invero, spesso l’eliminazione si presenta ben più complessa.

Per l’eliminazione delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, l’art. 33 del D.Lgs. n. 127 del 1991 prescrive che tale operazione deve basarsi sull’elisione del valore della partecipazione e della corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata, da effettuarsi sulla base dei valori contabili riferiti alla data di prima inclusione nel consolidamento di tale impresa.

La differenza, positiva o negativa, tra il valore della partecipazione

comparatistici, in I gruppi di società – Atti del convegno internazionale di studi, Milano, 1996, 1875ss.

ed il patrimonio netto, deve essere sistemata apportando rettifiche positive o negative ai valori delle attività e delle passività delle imprese incluse nel consolidamento; l’eventuale residuo non assorbito da tali rettifiche, peraltro, segue un trattamento differenziato a seconda che risulti positivo oppure negativo.

Nel caso in cui tale residuo risulti negativo viene iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «Riserva di consolidamento» oppure, se determinato dalla previsione di un risultato economico sfavorevole, in una voce denominata «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri».

Viceversa, ove tale valore risulti positivo, viene iscritto in una voce dell’attivo denominata «Differenze di consolidamento»79 oppure è portato espressamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima80.

Contestualmente, in nota integrativa vanno esplicitati i criteri di determinazione del residuo positivo o negativo e le variazioni significative del suo importo rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente.

Le partecipazioni da consolidare possono essere dirette, indirette e reciproche; in particolare, le prime possono essere totalitarie, di maggioranza e di minoranza.

Queste ultime si distinguono in due categorie:

- partecipazioni che consentono l’esercizio di un’influenza

79 Il trattamento di tali differenze è disciplinato dall’IFRS 3, ai par. 32 – 36, in cui viene previsto che nell’ipotesi di differenza positiva, essa viene imputata, nel consolidato, ad avviamento, mentre nell’ipotesi di differenza negativa, vanno riviste le stime dei fair value delle attività e delle passività identificabili della controllata nonché la stima del valore di acquisizione della partecipazione. Sul diverso trattamento delle differenze da consolidamento previsto dallo IASB, si rimanda a Prencipe A. - Tettamanzi P., Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali, cit., 125ss.; Idem, IAS/IFRS e principi nazionali a confronto: il trattamento delle partecipazioni ai fini del bilancio consolidato, cit., 844ss.

80 L’importo iscritto nell'attivo deve essere ammortizzato nel periodo previsto dall’art. 2426, n. 6, del cod. civ.

dominante e che assicurano il controllo della partecipata;

- partecipazioni che permettono l’esercizio di un’influenza notevole e fanno sì che la partecipata venga annoverata tra le imprese collegate.

Nel caso di partecipazione totalitaria si possono verificare tre ipotesi:

- il valore della partecipazione nel bilancio della controllante corrisponde al valore del patrimonio netto della partecipata;

- il valore della partecipazione nel bilancio della controllante risulta superiore al valore del patrimonio netto della partecipata;

- il valore della partecipazione nel bilancio della controllante è inferiore al valore del patrimonio netto della partecipata.

Nella prima ipotesi, procedendo alla redazione dello Stato patrimoniale consolidato, bisogna, oltre che sommare tutti gli elementi attivi e passivi delle imprese dell’area di consolidamento, eliminare dal bilancio della controllante la voce «Partecipazioni» e dal bilancio di ciascuna controllata la corrispondente frazione di patrimonio netto.

Nel secondo caso, invece, occorre dapprima verificare se il valore economico della controllata è superiore rispetto al suo patrimonio netto a causa di una sottostima delle sue attività e/o di una sopravvalutazione delle passività.

In tal caso, la redazione del consolidato con il metodo integrale va fatta effettuando le necessarie operazioni di rettifica e nel prospetto di Stato patrimoniale dovranno essere presenti le somme di tutte le attività e le passività delle società consolidate81.

Nell’ultima ipotesi si ravvisa una differenza negativa di consolidamento. Il principio contabile n. 17 stabilisce che, qualora il prezzo

81 Tra le attività dovrà essere inserita un’altra voce denominata «Differenza di consolidamento» e non «Avviamento», così come disposto dal punto n. 6 dell'art. 2426 del cod. civ. Tale scelta da parte del legislatore è volta a distinguere in modo netto l’avviamento già iscritto nei bilanci d’esercizio delle imprese che vengono consolidate da quello che emerge in sede di consolidamento. Cfr. Principio contabile n. 17, Il bilancio consolidato, par. 10.4.

pagato per la partecipazione fosse inferiore al patrimonio netto a valori correnti, si deve necessariamente procedere con la riduzione proporzionale dei valori delle attività immobilizzate82.

7.6 La valutazione delle partecipazioni non consolidate con il

Nel documento Università del Salento (pagine 84-87)