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I principi generali di redazione del bilancio consolidato

Nel documento Università del Salento (pagine 56-61)

Capitolo II - I gruppi aziendali: modalità di formazione e tipologie

4. I principi generali di redazione del bilancio consolidato

4.1 I principi di «chiarezza» e di «rappresentazione veritiera e corretta».

L’art. 29 del D.Lgs. n. 127 del 1991 prevede per la redazione del bilancio consolidato principi analoghi a quelli dettati dallo stesso decreto per il bilancio d’esercizio. In particolare, vengono richiamati la clausola generale della «chiarezza» e della «rappresentazione veritiera e corretta» ed implicitamente i principi generali in tema di redazione del bilancio di esercizio, con riguardo al principio di continuità formale e sostanziale del bilancio.

Ed invero, il comma 2 dell’art. 29 statuisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate”.

Tale «rappresentazione veritiera e corretta» configura una rappresentazione cosiddetta di «secondo grado», poiché subordina la validità del bilancio alla correttezza dei dati per il consolidamento, trasmessi dalle società controllate, e non consente agli amministratori della controllante un intervento diretto sulla significatività e sulla capacità

43 Va inoltre detto che i principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato hanno la natura di norme tecniche e non possono essere mai contrari alla legge. Peraltro, la normativa, ai sensi dell’art. 2219 del cod. civ., dispone in tema di scritture contabili che queste devono essere tenute secondo le regole di un’ordinata contabilità.

Con riferimento al consolidato i principi contabili devono essere di frequente richiamati sia nella determinazione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati sia nella scelta dei criteri di valutazione da applicare sia nell’esecuzione delle operazioni di preconsolidamento e nella determinazione delle rettifiche di consolidamento e del trattamento contabile delle differenze di consolidamento.

rappresentativa di quei dati.

La chiarezza del bilancio consolidato si ottiene ricorrendo agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico della capogruppo; in alcune ipotesi, tuttavia, essa comporterà la modifica degli stessi schemi con l’inserimento di nuove voci e con l’aggiunta di informazioni in nota integrativa.

La verità e la correttezza, invece, implicano anzitutto l’adozione dei principi generali indicati nell’art. 2423-bis del cod. civ., quali la competenza e la prudenza. Verità e correttezza significano proprietà nella scelta delle imprese con attività eterogenea, proprietà negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico da adottare, proprietà nei criteri di valutazione delle attività e delle passività patrimoniali consolidate, corretta esecuzione delle operazioni di consolidamento previste dalla legge.

Di conseguenza, lo stato patrimoniale consolidato risulterà “reale”

qualora le scelte indicate siano state eseguite in maniera appropriata e qualora da esso emerga una situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo significativa, mentre il conto economico consolidato sarà “vero” qualora le scelte suindicate consentano a tutti i soggetti interessati di conoscere l’effettivo risultato economico conseguito dal gruppo nell’esercizio considerato, che sia idoneo a fornire utili indicazioni per un giudizio sulla performance del gruppo e sulla possibile evoluzione della gestione.

Ove i dati e gli elementi che risultano dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si ritengano insufficienti a fornire un quadro fedele della situazione del gruppo, vi è l’obbligo di offrire informazioni supplementari, inserendole soprattutto in nota integrativa, oltre che nello stato patrimoniale e nel conto economico.

4.2 I criteri generali del bilancio consolidato.

In merito ai criteri generali di redazione del bilancio consolidato, l’utilizzo della medesima clausola generale del bilancio di esercizio e l’affermazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 1991,

secondo cui i criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati per la redazione del proprio bilancio d’esercizio dall’impresa che redige il consolidato, induce a concludere che anche per quest’ultimo devono essere rispettati i principi generali di redazione sanciti dall’art. 2423-bis del cod.

civ.

Come oramai pacificamente riconosciuto in dottrina, quelli indicati sono i principi contabili generali sul bilancio che figurano nelle raccolte dei principi contabili di quasi tutti i paesi del mondo, i quali sono stati accolti come norme giuridiche primarie dal legislatore comunitario, prima, e dai legislatori dei singoli Stati membri dell’Unione Europera, poi44.

In generale, i principi cui si fa riferimento sono:

 il principio di continuità della gestione: presuppone che l’impresa sia funzionante e non in stato di liquidazione, al momento della redazione del bilancio e non abbia nemmeno l’intenzione o la necessità di liquidare o di ridurre la struttura della propria attività45;

 il principio di prudenza: assume nei confronti del bilancio consolidato una preminenza fondamentale in quanto rende concreto, assieme al principio di competenza, l’obiettivo del consolidato e riempie di un preciso contenuto la principale clausola della rappresentazione veritiera e corretta;

 il principio di competenza economica: da considerare come criterio di correlazione tra i costi e i ricavi d’esercizio nell’ambito di una singola impresa e come criterio di rilevazione dei componenti del reddito nell’esercizio in cui si sono manifestati e non in quello in cui si sono verificati i relativi incassi e pagamenti;

 il principio di comparabilità del bilancio consolidato: impone che l’esposizione degli effetti economico – patrimoniali e finanziari di

44 Così Caratozzolo M., Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici, cit., 100ss.

45 Per una maggiore analisi del principio di continuità si consulti ancora Caratozzolo M., op. ult. cit., 101ss.

operazioni ed eventi simili sia eseguita in modo uniforme46; è necessario ricorrere a degli accorgimenti per garantire la comparabilità inserendo in nota integrativa ogni opportuna informazione per garantire l’omogeneità dei termini di confronto e rielaborando il bilancio del precedente esercizio, come se il gruppo avesse la medesima composizione riflessa nel bilancio dell’esercizio considerato.

 il principio della valutazione separata delle voci: riguarda sia le poste dello stato patrimoniale sia quelle del conto economico e si riferisce alle categorie omogenee di cui le singole voci sono composte. Nella valutazione dei componenti del patrimonio e del reddito non si possono effettuare compensazioni tra maggiori valori di alcune categorie omogenee e minori valori di altre. Esso non deve essere confuso con il divieto di compenso di partite, anche perché il principio in esame riguarda solo la valutazione degli elementi eterogenei compresi nelle singole poste di bilancio.

 i principi di uniformità, contemporaneità ed omogeneità.

4.3 Le caratteristiche qualitative del bilancio consolidato.

È altresì utile evidenziare l’esistenza di ulteriori principi di redazione del bilancio. Trattasi più precisamente dei principi di utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione, di neutralità, significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, di necessità di fornire un’adeguata informativa supplementare, di periodicità delle misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale, di conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili e di verificabilità dell’informazione.

46 Sul punto, Pisoni P., Il bilancio consolidato IAS/IFRS, cit., 38ss., afferma che al fine di garantire maggiormente la comparabilità nel tempo dei bilanci di un gruppo è necessario fornire le informazioni comparative del periodo precedente per tutti i valori inclusi nel bilancio consolidato.

Rilevante, in particolare, è il principio della “significatività dell’informazione” che presuppone l’attendibilità della stessa:

un’informazione contenuta nel bilancio può considerarsi attendibile quando è priva di errori e distorsioni rilevanti e gli utilizzatori del bilancio possono fare affidamento sulla rappresentazione che essa vorrebbe fornire.

L’attendibilità, dunque, richiede non solo che le informazioni contenute nel consolidato siano scevre da errori e distorsioni, ma che esse siano idonee a fornire una perfetta conoscenza e rappresentazione delle operazioni e dei fatti.

Strettamente legata all’attendibilità è la rappresentazione fedele della realtà, in virtù della quale i redattori devono realizzare correttamente le stime e rappresentare coerentemente il risultato in bilancio. All’uopo, un limite è il rischio di non riuscire a fornire una presentazione del tutto attendibile a causa delle difficoltà riscontrabili nell'identificare talune operazioni oggetto di valutazione e nello scegliere ed applicare criteri di valutazione capaci di fornire al lettore un’informazione completa degli eventi oggetto di rappresentazione.

Le operazioni e gli eventi aziendali, al fine di potere essere rappresentati fedelmente, vanno presentati in conformità alla loro sostanza economica e non solo secondo la loro forma giuridica.

Tale principio diventa rilevante qualora sostanza economica e forma legale siano in contrasto, ovvero qualora non vi sia coincidenza tra titolarità giuridica dei beni e disponibilità dei medesimi o tra titolare giuridico e soggetto cui vengono imputati gli effetti economici di essa.

Peraltro, per essere attendibile l’informazione contenuta nel bilancio deve anche essere imparziale, ovvero neutra rispetto agli interessi particolari dei singoli utilizzatori.

La prudenza impone ai redattori del bilancio di utilizzare un certo grado di cautela nell’esprimere le valutazioni estimative, ove sussistano condizioni di incertezza, su circostanze come il realizzo di crediti di dubbia

esigibilità o la probabile vita utile degli impianti47.

Da ultimo, giova altresì rilevare che l’attendibilità delle informazioni del bilancio è sempre e comunque subordinata alla “completezza” delle stesse.

Ebbene, l’informativa è completa quando ricopre tutte le esigenze informative rilevanti ai fini del processo decisionale; in tal senso, è sufficiente una mera omissione per rendere un’informazione fuorviante e, dunque, priva di significatività.

5. L’area di consolidamento e la selezione delle unità economiche

Nel documento Università del Salento (pagine 56-61)