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CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

9. Il contenuto del certificato

Nel redigere il certificato successorio, l’autorità emittente dovrà utilizzare il formulario standard predisposto dalla Commissione e contenuto nel regolamento di esecuzione n. 1329/2014674. L’utilizzo del modulo è prescritto dall’art. 67, par. 1 del regolamento sulle successioni e pertanto il certificato redatto in qualsiasi altra forma deve considerarsi nullo675. Del resto, il ricorso ad un modello uniforme permette l’agevole circolazione del certificato ed il suo riconoscimento da parte delle autorità degli Stati membri, anche in presenza di diverse versioni linguistiche.

Come si è già sottolineato, il contenuto del certificato rispecchierà quello della domanda: esso è stato concepito come un documento “a geometria variabile”676, a seconda dell’elemento o degli elementi che l’autorità competente è richiesta di certificare. È inoltre possibile che l’autorità emittente decida di emettere un certificato parziale, quando solo alcune delle circostanze indicate dal richiedente sono state accertate, mentre per altre non è stata raggiunta la prova.

669 Art. 1, par. 2, lett. g). 670 Art. 1, par. 2, lett. k) e l).

671 Come stabilito dal considerando n. 15 del regolamento.

672 Cfr. quanto già illustrato al Cap. I, par. 5 e sul punto G. BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento

sulle successioni, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle

successioni mortis causa, cit, p. 28, 41 ss.

673 Infra, in questo Cap., al par. successivo, e al Cap. IV, par. 5. 674 Allegato n. 4, modulo V del regolamento n. 1329/2014.

675 Così B. KREßE,Article 67, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 743.

676 Espressione utilizzata da E. JACOBY, Le certificat successoral européen, in Sem. Jur. Not., 2010, p. 29 ss., p. 32.

128 L’art. 68 del regolamento elenca in modo abbastanza circostanziato i possibili contenuti del certificato677. Tra essi, è possibile individuare un contenuto minimo obbligatorio, composto da quegli elementi che saranno plausibilmente presenti in tutti i certificati successori: si tratta, in particolare, del nome e dell’indirizzo dell’autorità emittente (lett. a)), il numero di riferimento del fascicolo e la data di emissione (lett. b) e d))678, gli elementi sulla base del quale l’autorità emittente si considera competente ad emettere il certificato (lett. c))679, i dettagli concernenti la persona del richiedente (lett. e)) e del de cuius (lett. f)), nonché di ogni altro beneficiario individuato (lett. d))680, l’indicazione della legge applicabile alla successione e gli elementi sulla base dei quali tale legge è stata determinata (lett. i)), la natura legittima o testamentaria della successione (lett. j)).

Nel formulario, i punti che devono essere obbligatoriamente compilati sono indicati, in modo più specifico rispetto al regolamento, attraverso il simbolo identificativo (*)681. È altresì richiesto all’autorità emittente di indicare in modo specifico quali punti del modulo non sono stati compilati, perché ritenuti irrilevanti per lo scopo del certificato. Inoltre, è obbligatorio indicare il nominativo della persona a cui è stata rilasciata ciascuna copia autentica, con l’indicazione della data di rilascio, del periodo di validità, con la sottoscrizione dell’autorità emittente.

La natura legittima o testamentaria della successione rappresenta il dato fondamentale per stabilire l’esistenza, la fonte e l’estensione dei diritti spettanti ai beneficiari (in particolar modo, al richiedente). Con riguardo a questi ultimi aspetti, il certificato assumerà il contenuto specificamente richiesto nella domanda, a seconda che esso serva ad attestare i diritti e/o i poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità. In particolare, potranno essere indicati: per ogni beneficiario, le informazioni relative all’eventuale accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa (art. 68, lett. k); la quota ereditaria di ciascun erede e l’elenco dei diritti e/o beni compresi in ciascuna quota (lett. l); l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario (lett. m); le restrizioni ai diritti di eredi e/o legatari in forza della legge applicabile alla successione o delle disposizioni a causa di morte (lett. n); i poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le

677 P. LAGARDE,Le certificat successoral europeén, cit., p. 413 divide le informazioni contenute nel certificato in quattro categorie: i) gli elementi identificativi dell’autorità emittente e del certificato stesso, del de cuius, del richiedente e dei beneficiari del certificato; ii) le informazioni relative alla competenza dell’autorità emittente e all’individuazione della legge applicabile; iii) gli elementi concernenti la successione e i suoi beneficiari, in particolare l’esistenza di un testamento; iv) le informazioni relative a tutti o a parte dei beni dell’asse ereditario.

678 Come osservano F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 693, la data di rilascio potrebbe rivelarsi importante se in uno Stato membro è previsto un termine perentorio per l’esercizio delle azioni di cui all’art. 72 del regolamento.

679 SecondoP. LAGARDE,Le certificat successoral europeén, cit., p. 413, gli elementi fondanti la competenza dell’autorità emittente, unitamente a quelli relativi alla legge applicabile alla successione, costituiscono la base giuridica che giustifica l’emissione stessa del certificato.

680 O, in alternativa, l’indicazione per cui non risultano altri beneficiari oltre il richiedente (a meno che quest’ultimo non richieda il certificato in qualità di amministratore dell’eredità o di esecutore testamentario).

681 C. DORSEL, Remarques sur lecertifical successoral européen, cit., p. 78 nota che il formulario indica come obbligatorie più informazioni rispetto al regolamento e dubita della liceità di tale imposizione, in quanto essa andrebbe oltre alla base giuridica di cui all’art. 80.

129 restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione o delle disposizioni a causa di morte (lett. o)).

A tal fine, il formulario è composto di una parte generale e di alcuni allegati, che dovranno essere compilati solo nella misura in cui lo scopo del certificato è attestare gli elementi in essi contenuti. Così, ad esempio, se il richiedente ha la necessità di dimostrare la propria qualità di erede ed i diritti conseguenti, l’autorità dovrà compilare ed allegare al certificato l’allegato IV682.

Dall’esame del contenuto emerge che il certificato intende fornire una rappresentazione dettagliata di una determinata successione: pur essendo soggetto al principio della domanda, il contenuto del documento contiene tutte le informazioni necessarie per permettere al richiedente di far valere la propria qualità e/o i propri diritti e poteri, assicurando al contempo ai destinatari un alto grado di affidabilità circa le attestazioni ivi contenute.

Per questo motivo, è ben possibile che il certificato contenga elementi che sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, a cominciare da quelli elencati nell’art. 1. Nel paragrafo precedente, si sono già illustrate le numerose materie che si pongono al confine con il diritto delle successioni, suscettibili di creare problemi di coordinamento. Ad esempio, è evidente che il certificato dovrà indicare l’eventuale rapporto di parentela o di affinità del richiedente con il defunto (art. 68, lett. e)), trattandosi di una questione preliminare di fondamentale importanza al fine di determinare l’esistenza di diritti ereditari e la misura delle relative quote683.

Un altro aspetto importante riguarda i regimi matrimoniali tra coniugi ed altri regimi patrimoniali equivalente, che trovano espressa collocazione nel certificato successorio ed ai quali è dedicato un apposito allegato al formulario684. Anche questa indicazione non stupisce, posto che la liquidazione a causa di morte di un regime matrimoniale è preliminare rispetto alla liquidazione della successione685 ed è essenziale per la determinazione delle quote ereditarie (in particolar modo, quella del coniuge superstite)686. Sul punto, giova ricordare la sentenza con cui la Corte di Giustizia

682 Si veda il regolamento di esecuzione n. 1329/2014, in GUUE L 359 del 16.12.2014. Gli allegati V e VI, invece, sono dedicati agli elementi attestanti, rispettivamente, la qualità e/o i diritti dei legatari ed i poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

683 Sul punto G. BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 44 ss.; F. PADOVINI, P. WAUTELET, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 697. Il tema dell’accertamento incidentale delle questioni di stato è già stato affrontato supra, al par. precedente.

684 Art. 68, par. 1, lett. h) del regolamento e allegato III del formulario di cui al regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

685 Come nota P.LAGARDE, Le certificat successoral europeén, cit., p. 421, «la liquidation du régime précède logiquement celle de la succession et que cette dernière se limite aux biens qui restent au défunt après la détermination de la part revenant à son conjoint au titre du régime».

686 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo

sulle successioni, cit., p. 699, p. 702 ss.; N. JOUBERT, H.BOSSE-PLATIÈRE,Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues, in H. BOSSE-PLATIÈRE, N. DAMAS, Y. DEREU (a cura di), L’avenir européen du droit des successions internationales, Digione, 2011, p. 72.

130 ha stabilito che la quota del coniuge superstite, aumentata per effetto di una specifica disposizione di legge nazionale, debba essere inserita integralmente nel certificato successorio europeo, rientrando nel campo di applicazione del regolamento sulle successioni687.

Un altro elemento non indispensabile concerne l’indicazione specifica dei beni ricompresi nella quota di ciascun erede o spettanti ad ogni legatario. Al riguardo, non è richiesto che il certificato contenga un’elencazione completa dei beni facenti parte dell’asse ereditario: il certificato è pensato come uno strumento malleabile, che può considerare solo un determinato aspetto della successione, quanto costituire uno strumento di accertamento più ampio ed omnicomprensivo688. Il compito del certificato è quello di attestare i diritti spettanti a ciascun erede o legatario e non di costituire un inventario della successione.

Ciononostante, l’indicazione dei beni potrebbe rivelarsi indispensabile quanto il certificato riguarda i diritti spettanti ad un legatario, oppure quando l’erede richieda il certificato con il preciso scopo di esercitare i propri diritti su un bene determinato. Può quindi affermarsi che, in linea di principio, l’autorità emittente potrà indicare l’appartenenza di singoli beni successori all’asse ereditario, nella misura in cui questo è necessario affinché il certificato produca i propri effetti a vantaggio del richiedente. Peraltro, la Commissione europea si è recentemente espressa sul punto, a seguito di un quesito presentato dal Parlamento europeo il 10 ottobre 2016, affermando che il certificato deve contenere l’identificazione specifica dei beni facenti parte di una quota ereditaria, se richiesto da colui che intende usufruire del certificato689.

La lett. n) dell’art. 68 consente, inoltre, di indicare nel certificato le eventuali «restrizioni» ai diritti degli eredi e/o dei legatari, con la precisazione che esse potranno derivare sia dalla legge, sia dalla disposizione a causa di morte eventualmente redatta dal de cuius. È quindi possibile indicare tutte le possibili limitazioni imposte per il tramite del testamento (come ad esempio un onere), oppure quelle derivanti dalla lex successionis, tra le quali assumono particolare importanza le eventuali disposizioni a tutela dei legittimari690. Se l’autorità di rilascio si rende conto che una disposizione testamentaria è suscettibile di essere impugnata da parte di uno o più legittimari pretermessi o lesi nella propria quota di riserva, potrà nondimeno dare atto dell’esistenza e del

687 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 3 novembre 2016, C-558/16, cit.

688 F. PADOVINI, Il certificato successorio europeo, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), Il diritto

internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 202; F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 700, i quali notano come l’elenco dei beni spettanti a ciascun erede accresce sicuramente l’utilità del certificato, ma nondimeno richiede un’attività istruttoria più incisiva da parte dell’autorità di rilascio.

689 Si veda il quesito del Parlamento europeo del 10 ottobre 2016, indirizzato alla Commissione europea, e relativa risposta della Commissione del 9 dicembre 2016, E 007641-16, reperibile sul sito http://www.europarl.europa.eu.

690 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo

131 contenuto del testamento, indicando l’eventualità che essa possa venire meno per effetto dell’azione intentata da tali soggetti691.

L’indicazione delle eventuali limitazioni è prevista anche con riguardo ai poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore di eredità (art. 68, lett. o))692. Con riguardo a questi ultimi, il formulario contiene un elenco a scelta multipla dei possibili poteri, con la possibilità di inserire ulteriori precisazioni.

Nonostante l’ampiezza dei contenuti del certificato, occorre precisare sin da ora che gli effetti probatori dello stesso si produrranno solo e unicamente con riferimento agli aspetti che ricadono nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento sulle successioni693. Tutte le questioni escluse, a cominciare da quelle elencate nell’art. 1, non beneficeranno degli effetti del certificato.

691 Ibidem, i quali precisano che, in questo caso, il certificato non potrà essere utilizzato per rivendicare un bene appartenente al de cuius.

692 Ibidem.

693 Come espressamente indicato dal considerando n. 71, a mente del quale: «La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto».

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