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CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

3. I soggetti legittimati a chiedere il rilascio di un certificato successorio

3.2 I legatari

Per quanto riguarda, invece, la figura del legatario, il regolamento precisa che il certificato è destinato ad essere utilizzato soltanto dai legatari che vantano «diritti diretti sulla successione»516. L’inciso sembra voler limitare l’utilizzo del certificato da parte di questa categoria di soggetti, senza tuttavia chiarire il contenuto di tale limitazione.

Vero è che la figura del legatario assume caratteristiche diverse e ricomprende numerose sotto-categorie in ciascuno Stato membro, come sottolinea il considerando n. 47: «In base alla maggior parte delle leggi il termine “beneficiari” comprende eredi, legatari e aventi diritto a una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo

513 Nel senso che il legittimario pretermesso, a norma dell’art. 457, comma 2, c.c., non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, Cass., 3 luglio 2013, n. 16635, in

Giust. civ., 2013, p. 1691 ss.

514 Si tratterebbe, in questo caso, di effettuare un accertamento in contrasto con le risultanze del testamento: C. BENANTI, Il certificato, cit., p. 12. Si attestano sulla medesima posizione V. CRESCIMANNO,D. RESTUCCIA in D. DAMASCELLI, Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction, cit, p. 124.

515 Conformemente, F. MAIDA, Il certificato, cit., p. 405 ss.

516 Art. 63, par. 1. Questa limitazione non figurava nell’art. 37 della Proposta di regolamento del 2009, che garantiva il rilascio del certificato nei confronti di qualsiasi legatario.

100 tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell’eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi».

Pertanto, il riferimento ai legatari aventi diritti diretti sulla successione, di cui all’art. 63, par. 1, potrebbe intendersi nel senso di legittimare alla richiesta di emissione del certificato solo i beneficiari di un legato con effetti reali, in quanto fondante la titolarità di un diritto reale sui beni dell’asse ereditario517. L’effetto traslativo immediato del diritto non si produce, invece, nel legato con effetti obbligatori, che determina il sorgere di un diritto di credito in capo al legatario e nei confronti di un onerato (che potrà essere l’erede, ma anche un terzo). In questo secondo caso, il legatario non vanta nessuna pretesa “diretta” sui beni della successione, ma può soltanto far valere in via mediata un proprio diritto, nei confronti dell’erede o di altro onerato indicato dalla legge.

Il considerando n. 47, nel momento in cui distingue i legatari che ricevono una quota diretta dell’eredità da coloro che possono solo acquisire un diritto nei confronti degli eredi, sembra fare propria del regolamento la sopracitata distinzione518, con conseguenti effetti limitativi della portata del certificato in alcuni ordinamenti giuridici. Il diritto tedesco, ad esempio, conosce solo ed esclusivamente il legato ad effetti obbligatori, mentre non esiste l’istituto del legato con effetti reali (§§ 2147 e 2174 BGB)519, con la conseguenza che le successioni regolate dalla legge tedesca non potrebbero mai essere oggetto di un certificato successorio che riconosca un diritto in rem derivante da un legato520. Tuttavia, anche in questo caso il legatario trarrebbe benefici dall’emissione del certificato: l’accertamento della sussistenza di un legato con effetti obbligatori sulla base della legge applicabile alla successione e dell’eventuale testamento, in assenza di contestazioni, fornirebbe un efficace strumento probatorio al legatario che voglia far valere la sua pretesa nei confronti dell’onerato.

La questione è stata recentemente risolta dalla Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale proprio per stabilire se l’art. 1, par. 2, lett. k) e l), o l’art. 31 del regolamento dovessero essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà

517 C. BALDUS, Erede e legatario, cit. p. 565; C. BENANTI, Il certificato, cit., p. 12. Contra C.M. BIANCA,

Certificato successorio europeo, cit., p. 4; I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 98. In base a tale interpretazione, si ritiene di dover comprendere in tale novero anche il prelegato (previsto dall’art. 661 c.c.), in quanto istituente un diritto del coerede nei confronti dell’eredità, e il legato di credito (disciplinato dall’art. 658 c.c.). Quest’ultimo, pur avente ad oggetto un diritto di credito, determina una cessione automatica di questo in capo al legatario, con effetti traslativi immediati.

518 B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 690. Anche il MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 134, nel commentare l’art. 41, par. 2, let. i) della Proposta di regolamento del 2009, favoriva la limitazione dei beneficiari del certificato ai soli legati con effetti reali, in quanto solo con riferimento a questi ultimi la presunzione di accuratezza del contenuto del certificato avrebbe avuto un effetto utile.

519 P. KINDLER,Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco, cit., p. 365.

520 B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

101 di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti521. Nel caso di specie, l’immobile si trovava in Germania e la testatrice – designando la legge polacca per disciplinare la propria successione – aveva intenzione di istituire su di esso un legato con effetti reali in favore del marito522. Tuttavia, il notaio polacco si era rifiutato di inserire nel testamento tale legato, proprio a causa delle divergenze esistenti tra il diritto successorio polacco e quello tedesco.

Sulla stessa linea dell’Avvocato Generale Bot523, la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che l’art. 1, lett. k) e l), e l’art. 31 non consentono ad un’autorità di uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento degli effetti materiali di un legato con effetto obbligatori, istituto previsto dalla legge applicabile alla successione, ma non dall’ordinamento dello Stato in cui si trova il bene immobile oggetto del legato.

La Corte ha sottolineato la differenza intercorrente tra la natura dei diritti reali (oggetto dell’esclusione di cui all’art. 1, lett. k)) e i metodi di trasferimento degli stessi a titolo derivato, che dipendono dal rapporto giuridico di cui essi costituiscono oggetto. Infatti, l’art. 1, lett. k) ha ad oggetto la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti, nonché l’esistenza ed il numero dei diritti reali nell’ordinamento giuridico degli Stati membri524. In legato con effetti reali, dal canto suo, lungi dal costituire una nuova categoria di diritti reali, rappresenta una particolare modalità di trasferimento della proprietà di un bene: quest’ultima è un diritto reale pacificamente riconosciuto da entrambi gli ordinamenti giuridici coinvolti nel caso di specie e non si pone, pertanto, nessun problema di operatività dell’art. 1, lett. k) o dell’art. 31 del regolamento525.

Con riferimento all’esclusione di cui all’art. 1, lett. l), questa concerne i requisiti legali per l’iscrizione in un pubblico registro dei diritti su beni mobili o immobili, nonché gli effetti dell’iscrizione o mancata iscrizione, ma non ha ad oggetto le condizioni alle quali tali diritti sono acquisiti526. Ai fini dell’applicazione della disposizione, pertanto, non rilevano le modalità con cui un diritto reale è stato trasferito al titolare.

521 CGUE, 12 ottobre 2017, Aleksandra Kubicka, cit. Per un commento alla sentenza, si veda E.BERGAMINI, La

prima pronuncia della Corte di giustizia sul regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae, in Eurojus, 2017, disponibile online all’indirizzo http://rivista.eurojus.it/.

522 La testatrice aveva espressamente escluso l’utilizzo dell’istituto del legato obbligatorio, previsto dal codice civile tedesco, in quanto ciò avrebbe comportato costi aggiuntivi, nonché difficoltà legate alla rappresentanza dei figli minorenni, anch’essi chiamati alla successione.

523 Conclusioni dell’Avvocato Generale I. BOT nella causa C-218/16, Aleksandra Kubicka, presentate il 17 maggio 2017, par. 65 ss.

524 CGUE, 12 ottobre 2017, Aleksandra Kubicka, cit., par. 47 e 48. 525 CGUE, 12 ottobre 2017, Aleksandra Kubicka, cit., par. 49-51, 61-65. 526 CGUE, 12 ottobre 2017, Aleksandra Kubicka, cit., par. 51-53.

102 Anche se la questione pregiudiziale non concerneva direttamente l’art. 63 del regolamento, la decisione assume importanza anche nel contesto del certificato successorio europeo, proprio perché fissa i principi relativi al trattamento che dovrà essere riservato ai legati con effetti reali, in uno Stato membro il cui ordinamento non conosce tale istituto. La stessa Corte di Giustizia ha ritenuto opportuno sottolineare che ai sensi dell’art. 69 del regolamento il certificato produce automaticamente effetti in tutti gli Stati membri, facendo presumere che «la persona indicata in esso come legatario possieda la qualità e i diritti enunciati in tale certificato senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso»527. Sembra pertanto che la Corte abbia voluto – seppure indirettamente – estendere le conclusioni raggiunte con riferimento al legato con effetti reali anche al certificato successorio, con la conseguenza che quest’ultimo potrà essere utilmente utilizzato anche da un soggetto titolare di un legato con effetti obbligatori.

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