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Il pagamento al creditore apparente secondo la disciplina dell’art 69, par 3 ed il rapporto con

CAPITOLO V Gli effetti nei confronti dei terzi

3. Il pagamento al creditore apparente secondo la disciplina dell’art 69, par 3 ed il rapporto con

Gli effetti del certificato successorio nell’ordinamento italiano non sono chiari, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento manca un documento o un atto che attesti in modo certo ed inequivoco la qualità di erede (o di legatario, amministratore di eredità, esecutore testamentario)866.

863 Corsivo aggiunto. Dello stesso avviso I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 168 ss.

864 Come osservano P. WAUTELET,F. PADOVINI, Articolo 69, in A. BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 720, non è ammissibile modificare la protezione di cui godono i terzi in funzione del diritto nazionale applicabile, le cui disposizioni potrebbero confliggere con il dettato dell’art. 69.

865 Si vedano ad esempio le perplessità espresse da J.M. FUGARDO ESTIVILL, La declaración de herederos

abintestato, cit., p. 220 ss.

866 È su questo assunto che la dottrina ha ritenuto che la protezione dei terzi acquirenti, attuata attraverso il principio dell’apparenza del diritto, è imprescindibilmente legata alla peculiarità del diritto ereditario italiano, che non

170 La tutela dei traffici negoziali è attuata attraverso il principio dell’apparenza del diritto, che poggia sulla buona fede dei terzi e trova declinazione, per quanto qui interessa, nell’art. 1189 c.c., nell’art. 534 c.c. e nell’art. 1153 c.c. Nel presente paragrafo, verranno esaminati gli effetti del certificato in relazione ai pagamenti effettuati dai terzi in buona fede e la loro relazione con l’art. 1189 c.c., riservando l’esame dell’art. 69, par. 4 (acquisto dal legittimato apparente) ai paragrafi successivi.

I tratti essenziali dell’art. 69, par. 3 sono già stati delineati: esso protegge il terzo debitore che, confidando nella legittimazione del soggetto indicato come tale nel certificato, ha eseguito in favore di questi pagamenti o trasferimenti di beni. La disposizione si applica solo ai beni e diritti che sono stati trasmessi sulla base di un diritto derivante dalla successione: essa tutela tutti i pagamenti effettuati dal terzo in buona fede e non fa riferimento solamente al trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili, ma anche ad esempio ai diritti di proprietà intellettuale e alla cessione di crediti867.

In effetti, se si paragona la disciplina del regolamento con quella del codice civile, le differenze sul piano sostanziale sono incisive, almeno per quanto concerne la distribuzione dell’onere probatorio e la posizione del terzo dante causa o acquirente.

L’art. 1189 c.c. disciplina l’istituto del pagamento al creditore apparente868, per il quale chi ha fatto affidamento sulla legittimità di un soggetto a ricevere un determinato pagamento, sulla base di circostanze oggettive ragionevolmente idonee a ingenerare tale affidamento869, è liberato dal suo debito870. L’efficacia liberatoria del pagamento è fondata su due presupposti: uno oggettivo, che consiste nell’apparenza di legittimazione dell’accipiens ed è fondato su circostanze univoche, ed

prevede nessuna attestazione formale della qualità di erede. Così R. CORRADO, La pubblicità nel diritto privato. Parte

generale, Torino, 1947, p. 25 ss.

867 C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 769 ss., p. 782, che esclude l’applicazione della disposizione con riferimento alle prestazioni di servizi, in quanto non implicanti il trasferimento di beni.

868 Sull’istituto del pagamento al creditore apparente si vedano G. AGHINA,Il destinatario del pagamento e il

pagamento al creditore apparente, in Riv. trim., 1966, p. 112 ss.;C.M. BIANCA,Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, p. 310 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore

apparente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 1314 ss.; G. BRUGI, Il pagamento al creditore apparente, in Riv. dir.

comm., 915, p. 686 ss.; M. COLOMBATTO, Creditore apparente, in Dig. disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1989, p. 36 ss.; A. DI MAJO,Dell’adempimento in generale, sub. Art. 1189 c.c., in Comm. c.c. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1994, p. 272 ss.; A. FALZEA, Apparenza, cit.; M. GIORGIANNI, Creditore apparente, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1957, p. 1156; R. MICCIO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. c.c. Utet, Torino, 1982, p. 139 ss.; R. MOSCHELLA,Contributo alla teoria dell’apparenza giuridica, 1973, p. 123 ss.; R. NICOLÒ, L'adempimento dell'obbligo

altrui, Milano, 1936; S. ROSSI, Pagamento al creditore apparente, in Comm. c.c. Cendon, Milano, 2009, p. 271 ss.; R. SACCO, Apparenza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 357 ss.; P. SCHLESINGER, La ratifica del pagamento

effettuato al non creditore, in Riv. dir. civ., 1959, p. 46 ss.

869 L’art. 1189, comma 1, fa riferimento a «circostanze univoche» su cui si fonda l’apparenza della legittimazione. Si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli D. GRANDI al Codice Civile del 1942, Roma, 1943, punto n. 563, nonché C.M. BIANCA,Diritto civile, cit., p. 311 ss.; U. NATOLI,L’attuazione del rapporto obbligatorio, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1984, p. 120 ss.

870 Un’analoga disposizione è contenuta nel codice civile spagnolo, all’art. 1164 c.c., richiamata dalla dottrina proprio con riferimento agli effetti del certificato successorio. Così J. SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,Artículo 69, in J.L. IGLESIAS BUIGUES,G.PALAO MORENO (a cura di), Sucesiones internacionales, cit., p. 558.

171 uno soggettivo, integrato dalla buona fede del solvens. La norma codicistica pone a carico del debitore la prova dell’esistenza della situazione di apparenza, nonché la prova della propria buona fede871, mentre colui che contesta il pagamento (presumibilmente l’erede vero) dovrà provare che il debitore era in mala fede o che il suo affidamento è stato determinato da negligenza, ancorché lieve872. Peraltro, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il terzo deve fornire la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia determinato una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà della legittimazione a ricevere il pagamento873.

Al contrario, ai sensi dell’art. 69, par. 3 del regolamento, la buona fede del terzo è presunta e trova fondamento nel certificato successorio874. È l’erede vero a dover dimostrare che il terzo era in mala fede o che questi versava in colpa grave875: ciò può accadere, ad esempio, quando il terzo abbia omesso di verificare se la copia del certificato che gli è stata presentata fosse ancora valida, non accorgendosi dello spirare del periodo di sei mesi dal rilascio.

Il certificato successorio fa salvo il pagamento del terzo anche quando questi abbia tenuto un comportamento negligente, ancorché non qualificabile come «grave»: ciò rende ancora più gravoso l’onere probatorio incombente sul soggetto che vuole privare il terzo della protezione fornita dall’art. 69876. Ciò non toglie che, per vedersi applicare la disciplina europea più favorevole, il terzo avrà l’onere di dimostrare che il suo affidamento è stato determinato dal certificato877.

Sembra, pertanto, che il regolamento introduca una nuova ipotesi di pagamento liberatorio non satisfattivo, per effetto del quale il terzo dovrà essere trattato come se avesse pagato ad un

871 A. DI MAJO, Dell’adempimento, cit., p. 283; S. ROSSI, Pagamento, cit., p. 277.

872 Infatti, la dottrina e la giurisprudenza ritengono concordemente che la convinzione del terzo circa la legittimazione dell’accipiens deve essere incolpevole, cioè fondata su un errore scusabile: M. GIORGIANNI, Creditore

apparente,cit., p. 1156; in giurisprudenza, da ultimo, Cass., 5 aprile 2016, n. 6563, in CED on line; conf. Cass., 27 ottobre 2005, n. 20906, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 10; Cass., 7 maggio 1992, n. 5436, in Foro it., 1992, I, c. 2680.

873 Cass., 4 giugno 2013, n. 14028, in Dejure; Cass., 3 settembre 2005, n. 17742, in Foro it., Mass., 2005, c. 1552. 874 C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 69, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 722.

875 C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 69, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 722.

876 P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 722.

877 P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 719, i quali precisano che il requisito della conoscenza del contenuto del certificato deve apprezzarsi con riferimento alle copie e non all’originale del documento, che rimane conservato presso l’autorità di rilascio ai sensi dell’art. 70 del regolamento. Il regolamento, peraltro, non indica il momento rilevante ai fini dell’apprezzamento della buona fede, anche se dovrebbe concludersi per la rilevanza del momento del pagamento: così C. BUDZIKIEWICZ, Article

172 soggetto legittimato a ricevere l’adempimento878. Questa fattispecie si sovrappone a quella prevista dall’art. 1189 c.c.: tra le due disposizioni non si crea alcuna incompatibilità, ma anzi è possibile affermare che esse sono molto simili circa la struttura del meccanismo protettivo. Se l’art. 1189 c.c. fa riferimento a qualsiasi circostanza univoca che ha ragionevolmente determinato l’affidamento del terzo, nell’ambito della disciplina europea tale circostanza è costituita a priori dal certificato successorio. Le maggiori conseguenze si apprezzano, invece, dal punto di vista del terzo debitore, che trova nella disciplina europea una tutela più incisiva ed una distribuzione dell’onere probatorio a lui più favorevole.

Fermo restando quanto sopra, deve comunque rilevarsi che il regolamento lascia impregiudicati diversi aspetti, la cui regolamentazione deve essere rinvenuta nel diritto nazionale.

Innanzitutto, il terzo potrà vedersi contestato il pagamento per motivi diversi rispetto alla mancanza di legittimità in capo all’accipiens. Il certificato, infatti, protegge l’affidamento del terzo solamente circa il potere del legittimato apparente di ricevere il pagamento (potere derivante dalla successione), ma non anche rispetto ad altre possibili cause di invalidità o inefficacia dell’adempimento, come ad esempio la mancanza di capacità di agire879.

Inoltre, l’art. 69, par. 3 non si occupa di disciplinare le ulteriori conseguenze derivanti dall’efficacia liberatoria dell’acquisto: nel silenzio della disposizione, non è possibile ricavare queste conseguenza in nessun altra fonte normativa, se non nella legge applicabile al rapporto obbligatorio considerato. Ad esempio, sarà quest’ultima legge a determinare se il terzo, per effetto del suo pagamento al legittimato apparente, acquisisce il diritto all’eventuale controprestazione. Il codice civile italiano, secondo pacifica interpretazione, riconosce questo diritto al solvens880.

In generale, il regolamento lascia impregiudicati i rapporti tra il legittimato apparente e il vero creditore881. I rapporti conseguenti ad un pagamento liberatorio non satisfattivo per il creditore, per quanto riguarda il diritto italiano, sono soggetti alla disciplina della ripetizione dell’indebito882,

878 I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 151 ss.; C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A. DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 788; I.A. CALVO VIDAL, El

certificado sucesorio europeo, cit., p. 317 ss.; F.MAIDA,Il certificato, cit., p. 410; C. BENANTI,Il certificato, cit., p. 21. Analogamente, secondo P. WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 69, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 719, la protezione del terzo «consiste nel ritenere valido il pagamento da lui effettuato», con la conseguenza che «non si potrà esigere dal terzo che paghi una seconda volta. Il pagamento è, in altri termini, pienamente liberatorio». Una posizione più prudente è espressa da D. DAMASCELLI, Diritto internazionale

privato delle successioni a causa di morte, cit., p. 147, secondo il quale l’art. 69, par. 3 costituisce una regola di ripartizione dell’onere della prova in merito alla buona fede del terzo.

879 P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 719 ss.

880 Per tutti C.M. BIANCA,Diritto civile, cit., p. 314.

881 I. RIVA,Certificato successorio europeo, cit., p. 153, che ritiene l’art. 1189, comma 2, c.c. applicabile per analogia alla fattispecie in esame.

173 richiamata dal secondo comma dell’art. 1189 c.c. Ne consegue che il vero creditore potrà agire solo nei confronti dell’accipiens, per ottenere la restituzione di quanto ricevuto dal solvens883.

Un altro possibile profilo di applicazione dell’art. 1189 c.c. riguarda alcune fattispecie particolari, in cui il pagamento non avviene direttamente nelle mani del creditore apparente, bensì di altri soggetti: la norma codicistica, infatti, può essere invocata anche nell’ipotesi di pagamento al rappresentante apparente del creditore884 (anche se alcuni Autori sostengono la tesi opposta, sulla base dell’eccezionalità della norma in esame885). Il certificato successorio non ha efficacia con riferimento al rappresentante dell’erede o del legatario: è solo la legittimazione di questi ultimi a trovare fondamento nel certificato. Pertanto, l’ipotesi della rappresentanza apparente rimane disciplinata solamente dalla norma codicistica, senza che venga in rilievo l’art. 69. Quest’ultimo potrà trovare applicazione solo nella diversa ipotesi del rappresentante (vero) del creditore apparente.

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