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CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

6. I mezzi di prova

Con riguardo ai mezzi di prova a disposizione dell’autorità di rilascio, è ragionevole prevedere che l’indagine si svolgerà prevalentemente su base documentale591. Tra i diversi tipi di documenti, assumeranno particolare importanza le eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto, i certificati di nascita, di morte e di stato di famiglia, i certificati di matrimonio o di unione registrata, eventuali documenti pubblici attestanti la coabitazione (se essa determina conseguenze sul regime successorio).

L’art . 65, par. 3 dispone che il richiedente dovrà corredare la domanda di tutti i documenti pertinenti, in originale o in copia autentica. Le condizioni affinché una copia possa definirsi “autentica” sono stabilite dal diritto nazionale dell’autorità emittente, anche se è stato suggerito che questo requisito faccia in realtà riferimento alla conformità della copia con l’originale592. Con riguardo alle disposizioni a causa di morte fatte dal defunto, se il richiedente non è in possesso dell’originale o della copia autentica, egli potrà limitarsi ad indicare il luogo in cui si trova l’originale593. La stessa regola si applica anche alle convenzioni matrimoniali o contratti similari contenenti disposizioni a causa di morte594.

L’art. 66, par. 2 prevede che l’autorità emittente possa accettare altri mezzi di prova, in particolare quando il richiedente «non è in grado» di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti. La disposizione è stata interpretata nel senso che non occorre che il richiedente dimostri l’impossibilità assoluta o un estremo grado di difficoltà595. Si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo, posto che la presentazione di una prova documentale potrebbe essere considerata indispensabile al fine di accertare gli elementi da certificare596. Al riguardo, ci si chiede se il regolamento attribuisca un effettivo potere discrezionale all’autorità emittente, oppure lasci la disciplina di questo aspetto alla legge nazionale. Nel silenzio della norma, sembra doversi propendere la seconda tesi, fermo restando che occorre tenere conto anche delle altre disposizioni

diligenza professionale, di trovare il giusto punto di equilibrio tra verosimiglianza della fondatezza della richiesta e possibilità di estendere l’indagine».

591 F. PADOVINI, Il certificato successorio europeo, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), Il diritto

internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 205.

592 B. KREßE, Article 65, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 719 593 Art. 65, par. 3, lett. i). 594 Art. 65, par. 3, lett. j).

595 F.PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 681. La Proposta di regolamento del 2009, invece, subordinava tale facoltà all’impossibilità di produrre i documenti, se non con difficoltà sproporzionate: cfr. art. 38, par. 2 della Proposta.

596 B. KREßE,Article 66, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

114 del regolamento che potranno trovare applicazione sul punto, come ad esempio quelle relative al regime di accettazione degli atti pubblici597.

In ogni caso, l’art. 66 non prevede un elenco tassativo delle ulteriori mezzi di prova ammissibili598, indicandone espressamente solo uno: l’art. 66, par. 3 stabilisce che il richiedente possa presentare dichiarazioni rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ciò può avvenire solo se il diritto nazionale ammette tali mezzi di prova. In Italia, l’utilizzabilità dello strumento è prevista ai sensi dell’art. 2 della legge n. 340/2000 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa)599. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è prevista al fine di comprovare una serie di stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: tra essi, figurano anche lo stato personale e di famiglia, nonché il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente600. Inoltre, la legge notarile dà facoltà ai notai di ricevere atti di notorietà nelle forme del giuramento601. Ciononostante, una parte della dottrina ha correttamente escluso che il notaio possa accettare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come prova dello status di erede del dichiarante, in quanto nell’ordinamento italiano, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione non è di per sé idonea a costituire un sufficiente strumento di prova602.

Al fine di scongiurare l’emissione di certificati successori contenenti informazioni non veritiere o soggette a contestazione, il regolamento prevede in capo all’autorità emittente un vero e proprio obbligo di informare «i beneficiari» della richiesta di rilascio di un certificato successorio (art. 66, par. 4). Questi soggetti potrebbero essere titolari di interessi in relazione agli elementi da certificare o potrebbero comunque essere in possesso di informazioni rilevanti per l’indagine603, avendo quindi la possibilità di presentare ulteriori elementi di prova o contestare quelli già forniti

597 B. KREßE, Article 66, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 726; F. PADOVINI, P. WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 681.

598 Come era stato suggerito da R. CRÔNE, Le certificat successoral européenne, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), Droit europeén des successions internationales, cit., p. 162.

599 Legge 24 novembre 2000, n. 340, in G.U. 24 novembre 2000, n. 275 e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in

G.U. 20 febbraio 2001, n. 42. Sul punto si veda C.A. MARCOZ, Nuove prospettive e nuove competenze per i notai

italiani, cit., p. 502 ss.

600 Art. 46, lett. e), f) e h), del D.P.R. n. 445/2000.

601 Art. 1, par. 2, punto 1) della legge n. 89/2913. Secondo F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 682, le dichiarazioni ricevute con le modalità di cui all’art. 66, par. 3 non devono necessariamente provenire dallo stesso richiedente, ma possono essere formulate anche da altri soggetti.

602 Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in Foro it.,, 2015, I, c. 1763. In dottrina I. RIVA, Certificato

successorio europeo, cit., p. 104; C.M. BIANCA,Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio, cit., p. 6 ss.; S. PATTI, Il certificato, cit., p. 470.

603 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 683; B. KREßE,Article 66, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU

Succession Regulation, cit., p. 728; C.A. MARCOZ, The European Certificate of Succession: Issue Procedure, in S. BARIATTI,I.VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession Regulation, cit., p. 525.

115 dal richiedente. La disposizione si coordina con l’art. 67, par. 2, che prevede il medesimo obbligo informativo all’esito della procedura, quando il certificato successorio è stato emesso, al fine di consentire agli interessati di impugnare il certificato nelle forme previste dagli art. 71 e 72604.

Questo dovere non figurava nella Proposta di regolamento del 2009, ma la possibilità di inserirlo era emersa già nei primi commenti al testo605. L’attuale art. 66, nell’indicare i destinatari della comunicazione, fa evidentemente riferimento ai beneficiari della successione, diversi dal richiedente, secondo un’ampia nozione che comprende qualunque titolare di un diritto derivante dalla successione, per effetto di legge o di una disposizione a causa di morte. Si ritiene che l’obbligo informativo si estenda, perlomeno, ai soggetti indicati dal richiedente nella domanda si sensi dell’art. 65, par. 3, lett. d) ed e)606. Tuttavia, l’identificazione dei beneficiari di una successione è parte integrante dei doveri di accertamento e di indagine dell’autorità emittente, per cui non è escluso che quest’ultima, nel corso della sua indagine, non individui altri soggetti ai quali ritenga opportuno estendere la notizia dell’imminente rilascio di un certificato successorio607.

Il regolamento non indica i mezzi con cui l’autorità di rilascio possa procedere ad informare i beneficiari, affermando solo la possibilità di ricorrer ad annunci pubblici. Allo stesso modo, il regolamento non disciplina nel dettaglio le modalità dell’audizione. Questi aspetti, pertanto, rimangono soggetti al diritto nazionale608. Anche in questo caso emergeranno le significative differenze tra una procedura condotta da un organo giurisdizionale e quella gestita da un notaio o un altro professionista legale. Questi ultimi, di regola, non avranno a disposizione i mezzi di natura coercitiva previsti, ad esempio, per la comparizione del testimone o per l’intervento coatto di terzi nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. A ciò si aggiunga che il regolamento non prevede alcun obbligo per le persone intimate di presentarsi dinanzi all’autorità emittente per l’audizione, né stabilisce alcuna sanzione in caso di mancata comparizione.

L’art. 66 prevede, infine, una forma di cooperazione fra Stati membri, quando l’autorità emittente ha la necessità di acquisire informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari,

604 Il considerando n. 72 prevede inoltre che «Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l’autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie».

605 Così il MAX PLANCK INSTITUTE,Commentson the European Commission’s Proposal, cit., p. 128.

606 Cfr. art. 65, par. 3, lett. e) che impone al richiedente di indicare nella domanda «le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge». B. KREßE,Article 66, in .L. CALVO CARAVACA, A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 728, F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 684.

607 B. KREßE,Article 66, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 729.

608 V. CRESCIMANNO in D. DAMASCELLI, Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles.

Introduction, cit, p. 130 suggerisce, in entrambi i casi, l’impiego di mezzi che consentano di dimostrare l’avvenuta ricezione della comunicazione o dell’invito a comparire, come ad esempio la posta elettronica certificata, o una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ritiene altresì possibile l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come ad esempio una videoconferenza, e ritiene opportuna la redazione di un verbale dell’audizione, da conservare agli atti.

116 nei registri dello stato civile e in altri registri pubblici. In tal caso, è previsto che le autorità competenti dello Stato in cui si trovano i registri siano tenute a fornire le informazioni richieste, quando sono autorizzate dal diritto nazionale. Quest’ultima condizione non era presente nella Proposta di regolamento del 2009, la quale prevedeva un vero e proprio obbligo per gli Stati membri di consentire l’accesso ai propri registri alle autorità competenti di altri Paesi609. In effetti, la limitazione del rispetto del diritto nazionale potrebbe risultare particolarmente stringente, a seconda della disciplina prevista, di volta in volta, dell’accesso a determinati registri di uno Stato membro.

Oltre alla questione dell’accessibilità, poi, entrano in gioco le modalità pratiche con cui l’autorità di uno Stato membro possa acquisire tali informazioni. Il regolamento, infatti, si limita a stabilire un generico obbligo di cooperazione, senza disciplinarne nel dettaglio le modalità. In ciò, il regolamento sulle successioni si differenzia da altri strumenti europei nel settore della cooperazione giudiziaria civile, che spesso prevedono un dettagliato meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati membri (come accade, ad esempio, nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari) 610.

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