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CAPITOLO V Gli effetti nei confronti dei terzi

1. Il certificato successorio europeo ed i traffici negoziali

L’effetto presuntivo del certificato, così come delineato all’art. 69, par 2 del regolamento, costituisce in prima battuta un’utilità pratica per gli eredi, i legatari, gli amministratori ereditari e gli esecutori testamentari. Tali soggetti sono i fruitori diretti e immediati dell’istituto, studiato appositamente per facilitare il loro esercizio dei diritti e dei poteri derivanti da una successione843. Tuttavia, è evidente che gli effetti del certificato si esplicheranno anche rispetto ai terzi danti o aventi causa, che intrattengono a vario titolo dei rapporti giuridici con l’erede o con un altro beneficiario. Si tratta di effetti consequenziali e indiretti, che non hanno necessariamente un connotato negativo: da un lato, l’erede si troverà in una (pur legittima) posizione di vantaggio, avendo a disposizione un mezzo di prova privilegiata; dall’altro lato, il certificato intende anche promuovere la sicurezza dei traffici giuridici ed è idoneo a generare un maggior grado di affidabilità nei terzi coinvolti in operazioni giuridiche con l’erede.

Proprio nel riconoscimento di questi effetti indiretti, l’art. 69 del regolamento contiene delle apposite disposizioni a tutela di coloro che hanno fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato.

Ai sensi dell’art. 69, par. 3, colui che esegua pagamenti o consegni beni alla persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli è «considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni»844. Analogamente, «se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione». Tuttavia, in entrambi i casi, il debitore/acquirente beneficerà di questa forma di protezione «a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave»845.

843 Ciò si evince dalla formulazione dell’art. 63, par. 1, a mente del quale «Il certificato è destinato a essere

utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità» (corsivo aggiunto).

844 Per ragioni di chiarezza espositiva, di séguito si indicherà come «legittimato apparente» colui che, in base alle informazioni contenute nel certificato, risulta essere il soggetto legittimato a ricevere pagamenti o a disporre dei beni ereditari.

845 In realtà, la locuzione «colpa grave» è sostituita, al par. 4, da quella di «negligenza grave». Ciononostante, si ritiene che alle due espressioni debba darsi lo stesso significato. Tale distinzione, del resto, non è presente in altre versioni linguistiche del regolamento, come quella inglese o francese, dove si trova il medesimo termine (rispettivamente, gross negligence e négligence grave) in entrambi i paragrafi.

165 L’interpretazione dell’art. 69, par. 3 e 4, ha sollevato numerosi dubbi con riguardo alla natura e all’estensione della tutela così apprestata. Infatti, la disciplina del regolamento si sovrappone alle pertinenti norme dei singoli ordinamenti nazionali, poste a protezione della buona fede dei terzi, trovando applicazione ogni volta in cui l’affidamento di questi ultimi sia stato determinato dal certificato successorio846.

Dalla lettura delle citate disposizioni, non emerge chiaramente la natura ed il contenuto della tutela offerta al terzo: occorre stabilire se la protezione accordata dal certificato si traduce in un vero e proprio effetto liberatorio del pagamento e/o acquisitivo dell’acquisto del terzo contraente, oppure consista in un’altra forma di tutela. Come si vedrà, i considerando non offrono indicazioni risolutive in merito e la questione è tutt’ora oggetto di un ampio dibattito, dove si è tentato di stabilire i confini tra diritto dell’Unione europea e diritto degli Stati membri e, a monte, di delimitare il campo di applicazione del regolamento e (quindi) del diritto delle successioni, rispetto alle altre materie escluse e di competenza degli ordinamenti nazionali847.

Infatti, se si attribuisse al certificato l’effetto di consolidare l’acquisto del terzo, esso interferirebbe sicuramente con le disposizioni di diritto sostanziale che regolano la creazione, il trasferimento e l’estinzione di un diritto reale su un bene, stabilendo la sorte di un acquisto sostanzialmente invalido, nell’ottica di tutelare il terzo acquirente. Questa soluzione aprirebbe la strada a due diversi ordini di problemi. In primo luogo, si potrebbe obiettare che il regolamento sulle successioni non intende in alcun modo occuparsi di questioni attinenti al (trasferimento del) diritto di proprietà, che non siano diretta conseguenza del fenomeno successorio: in questo caso, un’interpretazione dell’art. 69, par. 4 come quella sopra richiamata non sarebbe possibile, perché l’effetto traslativo dell’acquisto esulerebbe dal campo di applicazione del regolamento. Al contrario, se si attribuisse alla disposizione in esame l’effetto di considerare salvo l’acquisto del terzo, si potrebbe dubitare sull’effettiva esistenza di una base giuridica per l’adozione di una siffatta disciplina a livello europeo.

A queste domande non è possibile dare una risposta immediata. Come noto, i confini tra diritto di proprietà e diritto delle successioni si presentano estremamente sfumati e possono presentare connotati profondamente diversi nell’ambito dei singoli Stati membri. Ulteriori differenze si registrano rispetto al diritto dell’Unione europea: ciò che attiene al diritto di proprietà a

846 P.WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 719.

847 In argomento Z. CRESPI REGHIZZI, Succession and Property Rights, cit., p. 633 ss.; A. FERNANDEZ- TRESGUERRES GARCIA, Las sucesiones mortis causa en Europa, cit., p. 93 ss.; J.M. FUGARDO ESTIVILL, En torno a la

propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio europeo, Barcelona, 2010, p. 546. J.M. FUGARDO ESTIVILL, La declaración de herederos abintestato, cit., p. 220 ss.

166 livello di quest’ultimo può non coincidere con le classificazioni esistenti a livello nazionale848. Infatti, l’attività legislativa dell’Unione trova la propria base giuridica nelle competenze stabilite dai Trattati, le quali fanno riferimento a specifiche materie che, dal punto di vista degli ordinamenti statuali, possono assumere anche carattere trasversale. In altre parole, l’azione dell’Unione europea può essere ricondotta dai singoli Stati membri a diverse aree del diritto interno, a seconda degli effetti che la legislazione europea produce in ciascun ordinamento849. Quest’ultimo aspetto, peraltro, non è rilevante a livello del diritto europeo: per stabilire se un determinato atto rispetta la ripartizione delle competenze stabilita dai Trattati, è solo a questi ultimi che si fa riferimento, al fine di assicurare l’effet utile del diritto dell’Unione850.

In questo contesto, ad una prima lettura delle disposizioni dei Trattati, sembrerebbe che le competenze dell’Unione in materia di diritto di proprietà siano limitate dall’art. 345 TFUE, a mente del quale «I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Tuttavia, si tratta di una posizione ormai minoritaria, posto che l’interpretazione più recente della disposizione ritiene che la stessa sia espressione del c.d. “principio di neutralità”, con specifico riferimento ai sistemi di diritto nazionale concernenti la proprietà pubblica o privata delle imprese851.

Nonostante i sopracitati dubbi interpretativi, e l’obiettiva assenza di una disposizione dei Trattati che attribuisca effettivamente all’Unione europea competenze nel settore, non sono mancati diversi interventi del legislatore europeo incidenti, sotto diversi profili, sul diritto di proprietà e i suoi meccanismi di circolazione852 . Nulla esclude, pertanto, che il regolamento sulle successioni possa costituire un ulteriore esempio di questa tendenza. Al riguardo, è significativo che esso abbia trovato la propria base giuridica nell’allora art. 65 TCE e non nel successivo art. 67: la scelta è stata giustificata affermando che «the vast majority of Member States, with the exception of the Nordic countries, classify the law of succession as a matter distinct from family law on account of the fact that it mainly covers property»853.

848 E. RAMAEKERS, European Union Property Law, Cambridge-Anversa-Portland, 2013, p. 13. 849 Ibidem.

850 Ibidem.

851 Oltre alla dottrina già citata supra, Cap. IV, nota 79, si vedano I. RIVA,Certificato successorio europeo, cit., p. 166; C. MARTÍNEZ-ESCRIBANO, Consequences of the European Succession Regulation, p. 558 ss.

852 E. RAMAEKERS, The Development of EU Property Law, in Eur. rev. priv. law, 2015, p. 437 ss.; G. D’AMICO,

Le ragioni di un convegno, in Proprietà e diritto europeo. Atti del convegno di Reggio Calabria, 11 e 12 ottobre 2013, a cura di G. D’AMICO, Napoli, 2013, p. 10 ss.

853 Così la versione inglese della Relazione di accompagnamento alla Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., p. 3 (corsivo aggiunto). Invero, la versione italiana della Proposta si discosta leggermente da quella inglese: in essa, la locuzione «property» è stata tradotta con «elementi patrimoniali». La conclusione per cui il diritto successorio deve essere considerato un aspetto del diritto della proprietà e non del diritto di famiglia è stata confermata da S. SAASTAMOINEN,in allora Direttore della Civil Justice Unit – DG Justice, Freedom and Security della Commissione europea, in occasione della Academy of European Law Conference svoltasi a Trier il 18 e 19 febbraio 2010: si veda E. RAMAEKERS, Cross-border Successions. The New Commission Proposal, cit., p. 2.

167 Fermo restando quanto sopra esposto, e dato atto del dibattito esistente in materia, non si può prescindere da un tentativo di stabilire l’esatto contenuto della tutela apprestata dall’art. 69 del regolamento, indispensabile al fine di garantire che il certificato produca effetti uniformi in tutti gli Stati membri. Occorre quindi determinare se la normativa europea debba essere applicata in via esclusiva o se, al contrario, residui ancora un margine di operatività dei meccanismi di adempimento dell’obbligazione e di circolazione della proprietà in vigore negli ordinamenti nazionali854.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, occorre fare riferimento ad alcune disposizioni del codice civile.

In particolare, l’art. 1188 stabilisce i soggetti ai quali il debitore deve adempiere la propria obbligazione e determina le circostanze per cui il pagamento ad un soggetto non legittimato a riceverlo ha comunque effetto liberatorio (segnatamente, quando il creditore ratifica il pagamento o ne trae un vantaggio). L’art. 1189 c.c. disciplina l’istituto del pagamento al creditore apparente, stabilendo che il pagamento effettuato ad un soggetto che, in base a circostanze univoche, appariva legittimato a riceverlo, libera il debitore, se dimostra di essere stato in buona fede.

Per quanto riguarda, invece, la tutela del terzo acquirente, l’art. 534 c.c. regola la fattispecie dell’acquisto all’erede apparente di beni immobili e mobili registrati, mentre l’art. 1153 c.c. si occupa della medesima situazione con riferimento ai beni mobili855. Infine, non può prescindersi dagli effetti derivanti dal meccanismo della trascrizione.

2. Premessa: gli effetti del certificato nella Proposta di regolamento e nell’attuale

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