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CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

1. L’autorità competente al rilascio del certificato

Una delle questioni di maggiore interesse concerne l’individuazione dell’organo competente ad emettere il certificato successorio.

Ai sensi dell’art. 64 del regolamento, il certificato è rilasciato da un’autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in via generale a decidere sulla successione, secondo i criteri stabiliti dai precedenti artt. 4, 7, 10 e 11425. L’utilizzo dei medesimi criteri fa sì che, in ossequio al principio di unità della successione, le autorità dello Stato membro competenti in via giurisdizionale abbiano, in linea di principio, anche il potere di emettere un certificato426. Inoltre, anche in questo àmbito sarà valida la tendenza del regolamento a favorire l’applicazione, da parte dell’autorità adita, della legge dello Stato di appartenenza.

Tuttavia, non è sempre detto che l’organo giurisdizionale competente nel merito della successione sia anche competente ad emettere un certificato successorio: una disconnessione può verificarsi sia con riguardo al soggetto (pubblico o privato) al quale ciascun ordinamento attribuisce il compito di rilasciare il certificato, sia per effetto dell’applicazione dei criteri di giurisdizione dettati dal regolamento.

In particolare, l’art. 64 attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di designare l’autorità incaricata del rilascio del certificato all’interno del proprio ordinamento427, con la specificazione che la designazione può riguardare un’autorità giurisdizionale oppure «un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione»428.

425 In generale, sui criteri di determinazione della competenza giurisdizionale nell’àmbito del reg. n. 650 del 2012, si rimanda alle considerazioni svolte al Cap. I, par. 6. In dottrina O. FERACI, La nuova disciplina europea della

competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa, cit, 2013, p. 291 ss., 296 ss. sulla nozione di organo giurisdizionale; A. LEANDRO, La giurisdizione nel regolamento dell’Unione europea sulle successioni mortis causa, in P.FRANZINA,A.LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 59 ss.; D. DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni, cit., p. 47 ss.

426 Come anche auspicato dal considerando n. 70, secondo cui :«Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento».

427 Nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 78, par. 1, lett. c).

428 Art. 64 del regolamento. Cfr. il considerando n. 70, ove si afferma che: «Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l’autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico». L’art. 37 dell’originaria proposta del 2009, peraltro, stabiliva che il certificato dovesse essere rilasciato esclusivamente dall’organo giurisdizionale.

83 In realtà, la nozione di autorità giurisdizionale stabilita dall’art. 3, par. 2, del regolamento è già ampia, in quanto comprende non solo gli organi inquadrabili in senso stretto nell’àmbito dell’apparato giudiziale di uno Stato, ma anche tutte le «autorità o professionisti legali competenti in materia di successioni». Pertanto, rientrano in questa categoria anche gli organi di natura amministrativa coinvolti a vario titolo in una vicenda successoria, a condizione che essi svolgano, in concreto, una funzione giurisdizionale per espresso conferimento da parte della legge, per effetto di una delega da parte di un’autorità giurisdizionale propriamente intesa, oppure sotto il controllo di quest’ultima. Si dovrà fare riferimento a quelle caratteristiche minime che, a partire dalle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, sono ritenute inderogabili al fine di determinare la natura giurisdizionale di un organo dello Stato e segnatamente: (i) il suo carattere permanente, (ii) la sua istituzione in base alla legge, (iii) l’esercizio delle funzioni in autonomia ed indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato e (iv) il rispetto dei princípi del contraddittorio e del giusto processo429. È richiesto, peraltro, che le autorità come sopra individuate rispettino alcuni essenziali requisiti di imparzialità di rispetto del diritto di audizione delle parti. Inoltre, le decisioni emesse da tali organi devono essere suscettibili di ricorso o riesame di fronte ad un’autorità giudiziaria propriamente intesa e devono avere un’efficacia equivalente a quella delle decisioni di un’autorità giudiziaria, rese nella stessa materia430.

Ne consegue che in alcuni casi anche i notai possono rientrare nella definizione di organo giurisdizionale, come anche ammesso dallo stesso regolamento431. Non si tratta, tuttavia, di una inclusione indiscriminata, essendo sempre necessario il rispetto dei requisiti di cui sopra: l’inclusione dei notai nel novero delle autorità giurisdizionali ha natura eccezionale nel contesto del regolamento432. Questo approccio, in effetti, è stato criticato nel momento in cui si è osservato che le procedure successorie, come disciplinate nei singoli Stati membri, vedono frequentemente l’intervento di soggetti che operano al di fuori delle funzioni giurisdizionali433: pertanto, sarebbe stato opportuno includere questi ultimi nel novero delle autorità vincolate, in primis, dalle regole sulla competenza giurisdizionale434.

429 Si veda, al riguardo CGUE, 20 giugno 1966, causa C-61/65, Vaassen-Goebbels, in Racc., 1966, p. 377 ss.; CGUE, 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Banck Ltd., in Racc., 1994, p. 117 ss., punti 17 e 18; CGUE, 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren GmbH, in Racc., 1994, p. 2237 ss., punti 17 e 18; CGUE, 21 febbraio 2008, causa C-201/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, in Racc., 2008, p. 09641 ss.; più di recente, CGUE, 9 marzo 2017, causa C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić, in Racc. Digitale. In argomento, si vedano le più ampie considerazioni svolte al Cap. I, par. 6.

430 Art. 3, par. 2 del regolamento. 431 Cfr. il considerando n. 20.

432 F. MAIDA,Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio, in Eur. e Dir. Priv., 2015, p. 201 ss., p. 208.

433 G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford, 2016, p. 325 ss., p. 327, p. 340.

434 Il considerando n. 36 del regolamento stabilisce espressamente che autorità non giudiziarie, quali i notai, non sono soggette alle norme sulla competenza giurisdizionale.

84 È forse per tale ragione che, nel contesto del certificato successorio, il novero dei soggetti abilitati alla sua emissione si allarga ulteriormente, svincolandosi dai requisiti stabiliti dall’art. 3, par. 2: in linea di principio, tutte le autorità che esercitano competenze in materia di successioni possono vedersi attribuire il compito di rilasciare il certificato. Si tratta di un allargamento opportuno, posto che i sistemi giuridici nazionali prevedono strumenti differenti per la prova della qualità di erede. In particolare, laddove tali strumenti si sostanzino nell’emissione di documenti non è infrequente che la relativa competenza sia attribuita a soggetti inquadrati all’esterno del potere giurisdizionale435.

In Italia, con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, la competenza all’emissione del certificato successorio europeo è stata attribuita al notaio436. La stessa legge prevede, inoltre, che avverso le decisioni adottate ai sensi dell’art. 67 del regolamento è ammesso il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza del notaio che ha adottato la decisione impugnata ed il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 739 c.p.c.437

In realtà, l’art. 32 della legge n. 161/2014 è stato oggetto di un dibattito nella parte in cui fa salva l’applicazione delle disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario438. In origine si era ritenuto che tale esclusione, nei territori considerati, avesse l’effetto di attribuire la competenza a rilasciare il certificato successorio ai tribunali in composizione monocratica (in qualità di organi già competenti all’emissione di certificati di eredità e di legato). Tuttavia, attraverso una modifica delle informazioni rese alla Commissione ai sensi dell’art. 78 del regolamento, è stato chiarito che il notaio costituisce l’unica autorità competente al rilascio dei certificati successorio europei in tutto il territorio nazionale439.

435 Cfr. Libro Verde Successioni e testamenti, COM(2005) 65 def., cit., p. 4; F.PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo

64, in A.BONOMI eP.WAUTELET, Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 659 ss.

436 C.d. legge «europea 2013-bis», entrata in vigore il 25 novembre 2014 e pubblicata in Gazz. Uff. n. 261 del 10 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 83. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. 161/2014 «Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento». Sulla scelta operata dal legislatore italiano, si vedano in particolare R. BARONE,Il certificato successorio europeo, in Notariato, 2013, p. 427 ss.; C.M. BIANCA,Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio, in Vita Not., 2015, p. 1 ss.; F. MAIDA, Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio, cit., p. 201 ss.; C.A. MARCOZ, Nuove

prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo, in Notariato, 2015, p. 497 ss.; F. PADOVINI, Il certificato successorio europeo, in Eur. e Dir. Priv., 2013, p. 729 ss.; S. PATTI, Il certificato

successorio europeo nell’ordinamento italiano, in Contr. impr./Eur., 2015, p. 467 ss. In generale, sulla figura del notaio e l’applicazione del regolamento n. 650/2012, P. CHASSAING, La préparation des notaires et du notariat concernant la

mise en application du réglement du 4 julliet 2012, in G.KHAIRALLAH,M.REVILLARD (a cura di), Droit europeén des

successions internationales, cit., p. 37 ss.; J. CARRASCOSA GONZÁLES,Aspectos prácticos de la función notarial en el Reglamento Sucesorio Europeo, in M. ESPERANÇA GINEBRA MOLINS,J.TARABAL BOSCH (a cura di), El reglamento

(UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones transfronterizas, Madrid, 2016, p. 327 ss. 437 Art. 32, comma 2, della legge n. 161/2014.

438 Art. 32, comma 3, della legge n. 161/2014.

439 Si veda la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile (Affari civili internazionali), n. 5739 del 26 ottobre 2016, disponibile online all’indirizzo

85 La scelta operata dal legislatore italiano è condivisa da diversi Stati membri: il notaio è competente ad emettere il certificato successorio anche in Belgio, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Paesi Bassi, Portogallo e nello Stato tedesco del Baden- Württemberg, mentre in Grecia, Slovenia, Cipro e nei restanti territori della Germania tale competenza spetta all’autorità giurisdizionale440. In Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Croazia, Ungheria e Malta sono competenti sia il notaio che l’organo giurisdizionale441. In Portogallo, il potere di emettere il certificato successorio è stato attribuito, oltre al notaio, anche al conservatore competente per le procedure successorie ed agli uffici del registro civile, del registro fondiario e delle imprese442. In Finlandia è competente l’ufficio del registro ed in Svezia la locale Agenzia delle Entrate443.

In effetti, già nello studio realizzato dal Deutsches Notarinstitut, si suggeriva che il certificato europeo di eredità fosse emesso dal giudice o da un notaio dello Stato di ultima residenza del de

cuius444.

Pur non rientrando nell’ampia nozione di organo giurisdizionale ai fini della competenza generale in materia successoria, il notaio italiano può essere agevolmente ricompreso nella nozione di cui all’art. 64, lett. b), del regolamento. È indubbio che il diritto italiano delle successioni prevede l’intervento del notaio in diverse fasi, preliminari e contestuali alla devoluzione ereditaria. Oltre ad essere il pubblico ufficiale incaricato di redigere un testamento pubblico (o pubblicare un testamento olografo) e di conservare lo stesso fino all’apertura della successione, il notaio svolge importanti funzioni in sede di inventario e di divisione ereditaria. Invero, con particolare riferimento alla divisione giudiziale notarile di cui agli art. 786 e seguenti c.p.c., è stata avanzata l’ipotesi che il notaio debba essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, par. 2, del regolamento445: in ogni caso, anche escludendo questa eventualità, è indubbio che il

http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000659/Nota%20Min.%20Giustizia%2026.10.2016%20%20Certific ato%20successorio%20europeo%20e%20regime%20tavolare.pdf.

440 Si vedano le Informazioni di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, reperibili sul sito https://e-justice.europa.eu/.

441 Ibidem. 442 Ibidem. 443 Ibidem.

444 DEUTSCHES NOTARINSTITUT,Étude de droit comparé, cit., p. 98 ss.

445 A differenza dell’ipotesi di deferimento delle operazioni di divisione ad un notaio designato di comune accordo dai coeredi, di cui all’art. 730 c.c. In quest’ultimo caso, infatti, l’intervento del giudice è limitato solo all’individuazione del notaio. Sul punto P. PASQUALIS, La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa, in P. FRANZINA,A. LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale privato delle successioni mortis causa, cit., p. 190. Si vedano altresì A. MORA,La divisione giudiziale, in G. BONILINI (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e

donazioni, IV, Milano, 2009, p. 255 ss.; M. FERRARIO HERCOLANI,La divisione “notarile”, ivi, p. 291 ss.; A.CARDINO,

Il processo di scioglimento della comunione affidato a notaio, in Processo civile e delega di funzioni. Atti del Convegno

86 notaio possa essere generalmente considerato «un’autorità competente in materia di successione» in base al diritto italiano446.

A sostegno dell’attribuzione al notaio della competenza ad emettere il certificato, è stato inoltre sottolineato che quest’ultimo non costituisce esercizio di giurisdizione, non rappresentando un accertamento incontrovertibile degli elementi in esso contenuti, ma si avvicina piuttosto ad un atto di natura amministrativa447. Peraltro, quest’ultima posizione non è pacifica in dottrina: alcuni Autori hanno sostenuto, al contrario, che la procedura di rilascio del certificato integra un’attività che si avvicina maggiormente ad una funzione di tipo giurisdizionale, come tale esercitabile soltanto dal potere giudiziario e difficilmente esperibile da un notaio o altro professionista legale448.

Ulteriori preoccupazioni derivano dall’ampiezza dei poteri istruttori che il regolamento attribuisce all’autorità emittente il certificato. Quest’ultima, infatti, non sembra potersi limitare ad attestare le dichiarazioni e le informazioni ricevute dal richiedente, ma deve effettuare una verifica approfondita di tali elementi, attraverso un proprio giudizio autonomo449. In alcuni casi, pertanto, il notaio potrebbe dover svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle che è solitamente chiamato a svolgere secondo l’ordinamento italiano450.

D’altra parte, la scelta compiuta dal legislatore italiano ha l’effetto di scindere le competenze in materia successoria tra l’autorità giurisdizionale e il notaio, con la conseguenza che la prima sarà competente nel merito di tutte le questioni relative ad una determinata successione (nel rispetto dei criteri dettati dal Capo II del regolamento), mentre il secondo avrà il potere di emettere un certificato successorio. Ciò potrebbe comportare alcuni problemi di coordinamento, che il

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