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Premessa: gli effetti del certificato nella Proposta di regolamento e nell’attuale formulazione

CAPITOLO V Gli effetti nei confronti dei terzi

2. Premessa: gli effetti del certificato nella Proposta di regolamento e nell’attuale formulazione

Rispetto all’iniziale Proposta di regolamento del 2009, le disposizioni dedicate agli effetti del certificato hanno subito alcune, rilevanti, modifiche. Invero, la versione iniziale risultava più chiara circa le conseguenze giuridiche derivanti dall’affidamento ingenerato dal certificato. Gli emendamenti successivi hanno condotto ad una versione più “sfumata” della tutela apprestata al terzo contraente: si è voluta assumere una posizione meno netta, che non conducesse necessariamente ad affermare l’effetto liberatorio del pagamento o l’efficacia reale dell’acquisto, determinati in via diretta ed autonoma dalle disposizioni del regolamento.

854 P. WAUTELET,Article 69, in A. BONOMI,P.WAUTELET, Le droit européen des successions, cit., p. 796.

855 In materia e per tutti, si vedano le ampie disamine svolte da I. RIVA,Certificato successorio europeo, cit., p. 151 ss.; F. MAIDA, Il certificato, cit.; F. PADOVINI, Il certificato, cit.; S. PATTI, Il certificato, cit., p. 476; D. DAMASCELLI,Diritto internazionale privato delle successioni, cit., p. 146 ss.; C. BENANTI, Il certificato, cit., p. 23 ss.; R. PENNAZIO,Il nuovo diritto delle successioni in Europa, cit., p. 317 ss.; A. DAVÌ,A.ZANOBETTI, Il nuovo diritto

168 L’art. 42 della Proposta stabiliva espressamente, al par. 3, che «Chiunque paghi o consegni beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è liberato

dall'obbligo, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero»856. È notevole la differenza con l’attuale art. 69, par. 3, a mente del quale il terzo «è considerato aver

agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni»857: anche se, ad una prima lettura, le differenze potrebbero sembrare minime, deve notarsi che quest’ultima disposizione non afferma in modo chiaro e preciso le conseguenze giuridiche di tale presunzione858.

Minori differenze si registrano con riferimento alla fattispecie dell’acquisto dal legittimato apparente. L’art. 42, par. 4 della proposta recitava: «Chiunque abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato abilitato a disporne in forza dell'elenco annesso al certificato stesso si

ritiene li abbia acquistati da una persona che poteva disporne […]»859. L’art. 69, par. 4, in modo pressoché analogo, stabilisce che il terzo acquirente «si considera […] abbia acquistato da una

persona avente il potere di disporre dei beni in questione»860.

Da ultimo, l’attuale versione del regolamento contiene due ulteriori elementi che circoscrivono ulteriormente la tutela apprestata al terzo alienante o acquirente.

In primo luogo, le disposizioni in esame possono trovare applicazione solamente se il terzo ha agito sulla base delle informazioni attestate nel certificato. Quest’ultimo elemento fattuale costituisce un requisito essenziale per l’applicazione dell’art. 69. Occorre quindi che l’affidamento sia stato determinato proprio dal certificato, circostanza che dovrà essere dimostrata dal terzo, non essendo prevista alcuna presunzione sul punto861.

In secondo luogo, il terzo non potrà avvalersi del meccanismo di protezione se si dimostra che, in realtà, egli sapeva che il contenuto del certificato non corrispondeva al vero, oppure lo abbia ignorato per colpa grave862: pertanto, il certificato successorio fa salvo il pagamento del terzo anche quando questi abbia tenuto un comportamento negligente. Non era così nel contesto della Proposta, dove l’art. 42 richiedeva, invece, una vera e propria conoscenza della non genuinità del certificato, non dando alcuna rilevanza ad eventuali profili di colpa.

856 Art. 42, par. 2 della Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., cit. (corsivo aggiunto). Per un commento, si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 136 ss.

857 Corsivo aggiunto.

858 Sottolinea questo aspetto anche V.D. CALATAYUD, Efectos del certificado sucesorio europeo; examen

particular del certificado como titulo inscribible en el Registro de la propriedad espanol. Una pretendida armonizacion entre los efectos protectores de uno y otro, in Bitácora Millennium DIPr, 2015, II, p. 128 ss.

859 Corsivo aggiunto. Anche su questa disposizione si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on

the European Commission’s Proposal, cit., p. 136 ss. 860 Corsivo aggiunto.

861 C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 769 ss., p. 773; P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET(a cura di),

Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 719.

169 Dalla comparazione tra l’attuale versione del regolamento e quella precedente sembra quindi che, in fine, sia stato lasciato maggior spazio alle rilevanti norme di diritto nazionale, attribuendo a queste ultime il compito di stabilire il contenuto della protezione concessa al terzo. Questa posizione è espressa in modo ancora più chiaro dal considerando n. 71, il quale afferma che: «Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti».

Ciò fermo restando che, in base al diritto europeo, una qualche forma di tutela deve comunque essere riconosciuta: lo stesso considerando stabilisce che al terzo «dovrebbe essere riconosciuta

adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato»863. Tuttavia, se la protezione del terzo deriva, in ultima battuta, dalla legge nazionale di volta in volta applicabile, cosa accadrebbe se quest’ultima non dovesse prevedere alcun meccanismo di tutela in situazioni di questo tipo? Questa lacuna potrebbe determinare un’antinomia tra il regolamento e l’ordinamento dello Stato membro in questione, con possibili profili di violazione del diritto dell’Unione europea. Non a caso, il quesito è stato assunto da alcuni Autori a fondamento della tesi per cui, in realtà, la disciplina del certificato deve essere considerata autonoma ed autosufficiente864.

In conclusione, la comparazione tra il testo della Proposta e l’attuale art. 69 del regolamento non aiuta a chiarire i numerosi problemi di coordinamento tra il certificato successorio e il diritto degli Stati membri, ma sembra anzi più accentuata l’intenzione di non stabilire in modo inequivoco l’effetto liberatorio del pagamento o l’efficacia dell’acquisto, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma di matrice europea. Una delle ragioni di questa scelta può essere rinvenuta nel fatto che, attraverso l’attribuzione di una tutela “reale” diretta, vi era rischio di travalicare i confini del diritto successorio, andando ad incidere nella materia del diritto di proprietà865.

3. Il pagamento al creditore apparente secondo la disciplina dell’art. 69, par. 3 ed il rapporto

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