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L’emissione del certificato Il rilascio e la conservazione delle copie

CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

7. L’emissione del certificato Il rilascio e la conservazione delle copie

Secondo quanto previsto dagli art. 66 e 67, il certificato può essere emesso solo se gli elementi di cui si è richiesta la certificazione corrispondono al vero. A tal fine, l’autorità di rilascio dovrà effettuare un’indagine approfondita nel merito della questione successoria, pur astenendosi dall’emettere il certificato quando risulta che uno o più elementi siano controversi, per mancato raggiungimento della prova o per l’esistenza di contestazioni. In sostanza, l’autorità di rilascio dovrà astenersi dall’emettere il certificato se dalle risultanze dell’istruttoria emergano circostanze idonee a mettere in dubbio l’esattezza degli elementi da certificare611.

L’art. 67 prevede due specifici motivi ostativi al rilascio del certificato, che fanno riferimento al caso in cui vi siano delle contestazioni in ordine agli elementi da certificare (lett. a) o alla non conformità degli stessi con una decisione riguardante gli stessi elementi (lett. b). Come riconosciuto

609 Cfr. l’art. 40 della Proposta di regolamento del 2009.

610 Si veda A. DAVÌ,A.ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 241; F. PADOVINI, P. WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 685, i quali sottolineano che l’assenza di una apposita disciplina sulle modalità pratiche della cooperazione potrebbe condurre alla disapplicazione della disposizione in esame.

611 B. KREßE,Article 67, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

117 da unanime dottrina, non si tratta di un elenco tassativo, come emerge dall’utilizzo della locuzione «in particolare»612.

Occorre precisare che la nozione di contestazione deve essere intesa in senso ampio, non occorrendo necessariamente che la questione sia sub iudice. L’autorità di rilascio non emetterà il certificato in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento, siano emerse delle circostanze idonee a mettere in dubbio la veridicità degli elementi da verificare613. Come osservato da autorevole dottrina, deve comunque ritenersi che in tal caso, vi sia comunque il dovere di verificare se la contestazione presenta un fumus che la renda ragionevolmente plausibile, non dovendo prendere in considerazione contestazioni pretestuose o palesemente infondate614. Nei casi dubbi, si potrà sempre valutare se sia possibile fotografare la situazione esistente senza inficiare l’affidabilità del certificato615.

Indubbiamente, la pendenza di una controversia giurisdizionale costituisce il caso limite, in presenza del quale l’autorità emittente potrà rifiutarsi di rilasciare il certificato. Il motivo ostativo di cui alla lettera b) si applicherà in tutti i casi in cui gli effetti del certificato sarebbero contraddittori rispetto alle conseguenze legali di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale616, secondo la definizione di «decisione» fornita dall’art. 3, lett. g) del regolamento. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il richiedente alleghi un testamento a fondamento della propria qualità di erede, ma un altro interessato intervenga nel procedimento e rappresenti l’esistenza di una controversia in ordine alla validità dello stesso testamento.

Il regolamento non stabilisce gli strumenti per verificare l’eventuale pendenza di un procedimento giurisdizionale, limitandosi a stabilire che il richiedente debba rilasciare una dichiarazione secondo cui, per quanto a lui noto, non vi sono controversie pendenti in ordine agli elementi da certificare (art. 65, par. 3, lett. l). Questo aspetto rimane quindi disciplinato dal diritto nazionale617.

612 Ex multis B. KREßE, Article 67, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU

Succession Regulation, cit., p. 738; F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 67, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il

regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 688; C.A. MARCOZ, The European Certificate of Succession: Issue

Procedure, in S. BARIATTI,I.VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession

Regulation, cit., p. 527. Ad, esempio, il rifiuto potrebbe derivare dal fatto che la successione non risulta avere alcun elemento di internazionalità e/o che il richiedente non ha la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro: P. LAGARDE, Le certifical successoral europeén, cit., p. 412.

613 B. KREßE, Article 67, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 739.

614 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 67, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 688 ss.; I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 97.

615 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 67, in A. BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 689.

616 B. KREßE, Article 67, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 741.

617 Così C.A. MARCOZ, The European Certificate of Succession: Issue Procedure, in S.BARIATTI,I.VIARENGO, F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession Regulation, cit., p. 527.

118 Una volta completata l’istruttoria, l’autorità emittente dovrà emettere il certificato senza indugio618. Il regolamento non stabilisce un termine massimo di durata della procedura: esso potrà risultare dalle norme procedurali già in vigore negli Stati membri, eventualmente applicabili al procedimento di rilascio del certificato, o potrà essere stabilito dal legislatore nazionale con una disciplina ad hoc. In Italia, la legge notarile non prevede termini perentori per l’espletamento delle attività del notaio, essendo il procedimento in forma libera. Ciò non toglie che il regolamento sulle successioni contiene disposizioni direttamente valide ed efficaci nell’ordinamento italiano e sono parte integrante di quest’ultimo: pertanto, è astrattamente possibile che il notaio possa incorrere in responsabilità per violazione della (invero poco chiara) prescrizione di cui all’art. 67, quantomeno sotto il profilo professionale e deontologico619. Naturalmente, qualora dovesse accertarsi che il notaio non abbia adempiuto all’obbligo di emettere il certificato “senza indugio”, le conseguenze della violazione non saranno disciplinate dal regolamento, bensì dal diritto nazionale.

Proprio in ragione della sua inidoneità a costituire un accertamento definitivo, il certificato ha una validità temporalmente limitata: i suoi effetti si produrranno solo per la durata di sei mesi dal rilascio. Più precisamente, è previsto che l’autorità di rilascio conservi l’originale del certificato e ne rilasci una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse620.

Le concrete modalità di conservazione dell’originale del certificato successorio da parte dell’autorità emittente sono regolate dalla legge dell’ordinamento di appartenenza. Con riguardo al notaio italiano, tale obbligo potrà essere soddisfatto attraverso la conservazione dei certificati successori nel repertorio degli atti tra vivi previsto dagli art. 61 e 62 della legge notarile621. (). Il numero di riferimento del fascicolo previsto dall’art. 68, lett. b) del regolamento coinciderà con i numeri di repertorio normalmente utilizzati nella prassi notarile622.

Occorre precisare che il diritto ad ottenere una copia del certificato non determina automaticamente la facoltà di servirsi dello stesso: solo i soggetti che sono legittimati a richiederne l’emissione (tassativamente indicati all’art. 63, par. 1) potranno utilizzare il certificato e beneficiare dei suoi effetti. Ciò non toglie che ciascun interessato possa avere comunque interesse ad ottenere una copia del documento, a scopo informativo.

618 Art. 67, par. 1.

619 F. PADOVINI,P.WAUTELET, Articolo 67, in A. BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 688; B. KREßE,Article 67, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU

Succession Regulation, cit., p. 741.

620 Art. 70, par. 1. Il paragrafo successivo impone inoltre la tenuta di un elenco delle persone a cui sono state lasciate copie del certificato. Il notaio che ha redatto il certificato successorio e tenuto a conservarne l’originale è anche l’unico soggetto autorizzato al rilascio delle copie autentiche: ciò emerge sia dall’art. 70 del regolamento, dall’art. 67 della legge notarile. Dello stesso avviso C.A. MARCOZ, Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani, cit., p. 505.

621 D. DAMASCELLI, Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction, cit., p. 118; C.A. MARCOZ, Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani, cit., p. 505.

119 Ciascuna copia è valida per un periodo limitato di sei mesi, salva la possibilità per l’autorità emittente di stabilire un intervallo di tempo più lungo o di concedere una proroga623. Una volta scaduta quella in proprio possesso, l’interessato potrà sempre richiedere l’emissione di un’ulteriore copia autentica, valida per altri sei mesi.

In questo caso, ci si chiede se l’autorità emittente deve procedere ad un nuovo esame nel merito, per verificare se permangono i presupposti di rilascio del certificato. A ben vedere, la norma non prevede espressamente che l’autorità competente, prima della concessione di una proroga del periodo di validità delle copie del certificato o al momento del rilascio di un’ulteriore copia, debba procedere nuovamente all’accertamento degli elementi certificati. A una prima lettura, pertanto, sembrerebbe che l’autorità di rilascio possa concedere automaticamente ulteriori copie del certificato, senza effettuare ulteriori verifiche624. Tuttavia, una siffatta interpretazione svuoterebbe di significato la previsione di una limitata efficacia temporale del documento, che ha come obiettivo quello di evitare la circolazione di certificati successori obsoleti, contenenti informazioni non più esatte a seguito di mutamenti nell’assetto della successione. È quindi ragionevole ritenere che la previsione dell’art. 70, par. 3, abbia l’obiettivo di consentire all’autorità di rilascio un’ulteriore accertamento625.

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