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La creazione di un certificato di eredità europeo: profili relativi alla natura ed alla base

CAPITOLO II Le origini del certificato successorio europeo

3. La creazione di un certificato di eredità europeo: profili relativi alla natura ed alla base

Nell’elaborare una disciplina internazionalprivatistica comune in materia di successioni, le istituzioni europee hanno riconosciuto sin dall’inizio la necessità di predisporre un istituto che

389 P. LAGARDE,La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions, in Rev. Crit. Dr. Int.

Priv., 1989, p. 250 ss.; A. MIGLIAZZA,Convenzione sull’amministrazione internazionale delle successioni, cit., p. 500 ss.; F. PADOVINI,Il certificato successorio europeo, in P.FRANZINA,A.LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale

privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 192 ss. 390 Ibidem.

391 Art. 30 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973

392 DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Etude de droit comparé, cit., p. 46 ss.

393 Secondo R.CRÔNE, Le certificat successoral européenne, in M.REVILLARD,G.KHAIRALLAH (a cura di), Droit

europeén des successions internationales, cit., p. 172, il legislatore ha proceduro ad una «comunitarizzazione» dello strumento già previsto nella Convenzione dell’Aja del 1973.

76 agevolasse la prova della qualità di erede nei diversi Stati membri. L’esame delle diverse soluzioni in vigore negli ordinamenti nazionali, infatti, aveva reso evidente che una disciplina comune sulla circolazione dei documenti emanati negli Stati membri non sarebbe stata sufficiente per raggiungere i risultati auspicati394. Era quindi necessario adottare uno strumento autonomo, interamente disciplinato dal diritto europeo.

Già il Libro verde successioni e testamenti del 2005395, su impulso dello studio realizzato dal Deutsches Notarinstitut396, sottolineava l’opportunità di utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta l’Unione europea (all’epoca denominato «certificato di eredità europeo»). Nel citato studio, inoltre, si delineavano quelli che sarebbero diventati i caratteri essenziali dell’istituto, segnatamente: (i) un certificato dal contenuto e dagli effetti uniformi in tutta l’Unione, (ii) emesso dall’autorità giurisdizionale o da un notaio del luogo di ultima residenza del de cuius (i quali avrebbero applicato la propria legge nazionale), (iii) accettato da tutti gli Stati membri come prova della qualità di erede e dei poteri di disporre del patrimonio ereditario, (iv) istituente una presunzione legale (ancorché confutabile) circa il possesso della qualità di erede e dei relativi poteri da parte della persona indicata nel documento397. Tale presunzione sarebbe stata efficace anche nei confronti dei terzi aventi o danti causa da quest’ultima. Era inoltre previsto che il certificato costituisse titolo idoneo al fine della registrazione dei beni ereditari nei pubblici registri degli Stati membri398.

Come è stato sottolineato da diversi Autori, la predisposizione di uno strumento di tal genere sarebbe stata possibile soltanto se accompagna dall’uniformazione delle norme di diritto internazionale privato399. L’accertamento delle informazioni contenute nel certificato, infatti, avrebbe dovuto essere fatto sulla base della legge applicabile alla successione, la quale avrebbe dovuto essere la stessa per tutti gli Stati vincolati dal regolamento. In questo modo, il contenuto del certificato sarebbe stato il medesimo, a prescindere dalla sua emissione da parte delle autorità dell’uno o dell’altro Stato.

394 Dello stesso avviso M.TEN WOLDE, Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European

Certificate of Inheritance for all Purposes?, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT,Les successions internationals dans l’UE, cit., p. 507.

395 COM(2005) 65 def., cit., p. 11.

396 DEUTSCHES NOTARINSTITUT, Etude de droit comparé, cit., p. 5 ss. 397 Ibidem, p. 99 ss.

398 Ma su questo aspetto si veda infra, al Cap. IV, par. 5.

399 M.REVILLARD,L’introduction d’un certificat international d’heritier et la pratique du droit international privè

des successions, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT,Les successions internationals dans l’UE, cit., p. 519 ss., p. 529; M. TEN WOLDE, Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all

Purposes?, ivi, p. 507. La mancanza di una normativa di conflitto uniforme in materia successoria rappresenta un’ulteriore “punto debole” della Convenzione dell’Aja del 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni.

77 Questa posizione è stata confermata anche nelle diverse risposte degli Stati membri al Libro Verde e nella successiva audizione pubblica tenutasi il 30 novembre 2006 a Bruxelles400. Così, l’istituto figurava già nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel 2009401 ed ha trovato la sua sede definitiva – seppure con alcune modifiche rispetto alla disciplina iniziale – nel Capo VI del regolamento n. 650/2012. Il certificato successorio europeo, pertanto, può essere rilasciato con riguardo alle successioni apertesi dal 17 agosto 2015.

Invero, limitatamente alla disciplina del certificato successorio, tra la versione originaria del 2009 e quella definitiva del regolamento si riscontrano alcune differenze.

In primo luogo, la Proposta indicava che lo scopo del documento sarebbe stato quello di costituire la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori402, nel momento in cui i medesimi soggetti avessero avuto «l’obbligo» di dimostrare tali circostanze403. Di contro, l’attuale disciplina consente il rilascio del certificato anche in favore di coloro che, pur non avendone l’obbligo, hanno «la necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità»404. Inoltre, non vi era alcun riferimento all’esigenza di utilizzare il certificato «in un altro Stato membro», come invece stabiliscono espressamente gli attuali articoli 62 e 63 del regolamento405.

In secondo luogo, la Proposta non menzionava l’obbligo dell’autorità emittente il certificato di informare tutti i soggetti beneficiari della successione dell’apertura del procedimento. Questo adempimento è ora espressamente previsto dall’art. 66, par. 4 del regolamento406. Anche il periodo di validità delle copie del certificato è stato modificato, essendo passato dai tre ai sei mesi407.

Oltre a ciò, l’art. 39 della proposta consentiva il rilascio di un certificato parziale, ma solo al fine di attestare almeno una delle seguenti informazioni: a) i diritti di ciascun erede o legatario, e le rispettive quote ereditarie; b) la devoluzione di un bene determinato, se lo consente la legge

400 Audition publique "successions et testaments", Bruxelles, 30 novembre 2006, Resume des reponses au livre

vert, consultabile sul sito http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contri- butions_successions_fr.pdf, p. 5 s.

401 Art. 36 ss. della Proposta del 2009. 402 Art. 36, par. 1 della Proposta del 2009. 403 Art. 37, par. 1 della Proposta del 2009.

404 Art. 63, par. 1 del regolamento (corsivo aggiunto).

405 Art. 61, par. 1 del regolamento: «Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69». Dal canto suo, l’art. 63, par. 1, stabilisce che : «Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato

membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità» (corsivo aggiunto). Sul punto, si veda infra, Cap. III, par. 4.

406 Su suggerimento del MAX PLANCK INSTITUTE,Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 119.

78 applicabile alla successione; c) l'amministrazione della successione. L’attuale versione del regolamento, invece, consente un maggiore margine di flessibilità, essendo previsto che il certificato possa attestare una o più delle informazioni elencate all’art. 68, «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato»408.

Infine, importanti modifiche riguardano la disciplina degli effetti del certificato. Mentre la Proposta del 2009 faceva esplicito riferimento al riconoscimento degli effetti probatori del certificato409, l’attuale art. 69 del regolamento stabilisce più genericamente che «Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento»410, di fatto aprendo la strada ad una diversa interpretazione delle conseguenze procedurali e/o sostanziali derivanti dall’istituto in esame.

D’altro canto, i paragrafi successivi dell’art. 69 si pongono in una posizione più prudente rispetto alla versione originale contenuta nell’art. 42 della Proposta, con riferimento alla tutela offerta ai terzi che effettuano pagamenti o acquisiscono beni dalla persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere tali pagamenti o a disporre dei beni in questione. Senza soffermarsi nel dettaglio sul contenuto di queste disposizioni (che sarà oggetto di un’approfondito esame nei successivi capitoli), in questa sede è sufficiente osservare che, ad esempio, l’art. 42 della Proposta era chiaro nello stabilire che «Chiunque paghi o consegni beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è liberato dall'obbligo, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero»411. Diversamente, l’attuale art. 69, par. 3 del regolamento stabilisce che il terzo «è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni»412:

La portata degli effetti del certificato – che si sostanzia nell’alternativa tra una funzione puramente probatoria, attraverso una inversione dell’onere della prova, e tra una regola di diritto sostanziale – ha importanti risvolti sulla natura dell’istituto in esame. Fermo restando che questo aspetto è ancora oggetto di numerosi dubbi interpretativi413, è anche alla luce di esso che sono stati sollevati alcuni dubbi circa l’esistenza di una valida base giuridica legittimante un intervento dell’Unione europea

408 Art. 68, par. 1 del regolamento.

409 Art. 42, par. 1 della Proposta di regolamento del 2009: « Il certificato successorio europeo è riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati membri quale prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori».

410 Art. 69, par. 1 del regolamento.

411 Art. 42, par. 2 della Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., cit. (corsivo aggiunto). Per un commento, si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 136 ss.

412 Corsivo aggiunto. 413 Si veda infra, al Cap. V.

79 in questo settore. In altre parole, ci si è chiesti se l’art. 81 TFUE rappresentasse un idoneo fondamento normativo anche per la creazione del certificato414.

In realtà, il problema non sembra aver costituito un ostacolo rilevante nell’iter di approvazione del regolamento: dagli studi e dai commenti che hanno accompagnato la sua stesura, è emerso che la decisione di istituire un certificato successorio europeo fu accolta favorevolmente dalla maggior parte degli Stati membri. L’interrogativo nasce dal contenuto e dalla natura delle disposizioni del regolamento che istituiscono e disciplinano il certificato successorio, le quali non rappresentano norme di diritto internazionale privato strettamente intese, quanto di diritto sostanziale uniforme415. Occorre innanzitutto precisare che il certificato non è assimilabile ad una decisione ai sensi del regolamento: quest’ultima può essere emessa unicamente da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, mentre il certificato può essere rilasciato da qualsiasi «autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione»416. Più controversa è la qualificazione del certificato come atto pubblico, secondo la definizione autonoma di diritto europeo417. Inoltre, sia le decisioni che gli atti pubblici sono soggetti a regole differenti per quanta riguarda il loro riconoscimento (o accettazione) e la loro esecutività negli Stati membri418, così come il certificato presenta un suo autonomo regime di efficacia in tutti i Paesi europei419.

Ne deriva che il certificato rappresenta un istituto del tutto nuovo nel panorama del diritto dell’Unione europea, almeno per quanto riguarda le misure adottate sulla base dell’art. 81 TFUE: esso trova la sua origine e legittimazione unicamente in un atto normativo di origine sovranazionale, che ne delinea una disciplina uniforme e ne stabilisce gli effetti, che sono identici in

414 Lo stesso interrogativo era stato posto anche in relazione ad altre disposizioni del regolamento, come quelle sulla commorienza (oggi disciplinata dall’art. 32). Si vedano le considerazioni del MAX PLANCK INSTITUTE,Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 8.

415 Ibidem. Nello stesso senso B. KREßE,Article 62, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di),

The EU Succession Regulation, cit., p. 674; C.A. MARCOZ, The European Certificate of Succession: its Creation,

Purpose, Contents, and Effects, in S.BARIATTI,I.VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of

the Succession Regulation, cit., p. 475 ss., p. 476. 416 Art. 64, lett. b) del regolamento.

417 Si veda CGUE, 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank A/S, in Racc. 1999, p. I- 3724, e in Foro It., 1999, IV, c. 513 ss., con nota di R. BARONE.

418 Cfr. gli art. 39 ss. per le decisioni e gli art. 59 ss. per gli atti pubblici, sui quali ci si è soffermati, rispettivamente, ai par. 8 e 9 del Cap. I.

419 Art. 62, par. 3, e 69, par. 1, del regolamento. Sulla natura del certificato successorio europeo, si vedano ex

multis B. KREßE, Article 62, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 677; R. PENNAZIO, Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l’introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari, in Contr. impr./Eur., 2015, p. 317 ss.; C.A. MARCOZ,The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects, in S. BARIATTI,I. VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession Regulation, cit., p. 478ss.; R. BARONE,Il certificato successorio, cit., p. 429; A.DEVAUX,The European Regulation on Succession of July 2012: A

Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or not?, in

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230663; M.E. COBAS COBIELLA, A. ORTEGA GIMÉNEZ,

Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo, in V. PARDO IRANZO (a cura di), Competencia,

80 tutti gli Stati membri420. Non si tratta, quindi, di mere norme di coordinamento tra le discipline nazionali di diritto materiale, bensì di un istituto giuridico che si aggiunge e si affianca a queste ultime.

È sufficiente fare riferimento a quanto disposto dall’art. 69 del regolamento, con riguardo ai terzi, danti o aventi causa della persona che, secondo quanto indicato nel certificato successorio, è legittimata a ricevere pagamenti o beni, oppure a disporre dei beni ereditari: in questo caso, è stabilito che il terzo sia «considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni» oppure «abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione»421. Come già osservato, in relazione a questo aspetto gli effetti del certificato possono incidere sul diritto materiale degli Stati membri, talvolta sovrapponendosi ad esso.

Del resto, è stato notato come i confini tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale sono, generalmente, molto labili, essendo spesso impossibile separare nettamente i due aspetti: pertanto, non è possibile intervenire nel campo dei conflitti di leggi in materia successoria senza andare ad incidere indirettamente su questioni di natura sostanziale422.

Tutto quanto sopra esposto ha indotto alcuni Autori a dubitare della competenza dell’Unione ad istituire il certificato successorio europeo, proprio perché quest’ultimo non ricadrebbe in nessuna delle categorie elencate dall’art. 81, par, 2, TFUE423. Invero,ferma restando la sostanziale inutilità di un dibattito su questo punto, alla luce dell’avvenuta approvazione ed entrata in vigore del regolamento, si ritiene corretta la tesi a suo tempo proposta in sede di commento alla Proposta del 2009424, ove è stato osservato che l’art. 81 TFUE, nell’elencare le misure adottabili per garantire il buon funzionamento del mercato interno, non stabilisce tassativamente il contenuto di tali misure, ma contempla soltanto gli obiettivi che devono essere perseguiti dal legislatore europeo. Ne consegue che quest’ultimo non è limitato all’adozione di disposizioni legislative aventi la natura di norme di conflitto, ma è libero nella scelta degli strumenti da predisporre a livello dell’Unione,

420 Per tali caratteristiche il certificato successorio si differenzia dal Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati introdotto dal reg. (CE) n. 805 del 2004 del 21 aprile 2004, in GUUE – serie L n. 143 del 30 aprile 2004. Sul punto, E. JACOBY,Acte de notorietè, cit., n. 2.

421 Art. 69, par. 3 e 4 del regolamento, sui quali si veda infra, al Cap. V.

422 In questo senso si è espresso J. VAN ERP in occasione della Academy of European Law Conference svoltasi a Trier il 18 e 19 febbraio 2010: si veda E. RAMAEKERS, Cross-border Successions. The New Commission Proposal:

Contents and Way Forward. A Report on the Academy of European Law Conference of 18 and 19 February 2010, Trier, in El. Jour. Comp. Law, 2011, consultabile all’indirizzo http://www.ejcl.org/151/art151-5.pdf.

423 B. KREßE,Article 62, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 674, ed ivi importanti riferimenti alla dottrina tedesca. Con riferimento all’art. 81 TFUE, G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford, 2016, p. 326 ha osservato come il riferimento agli effetti sul mercato interno e alla libera circolazione delle persone non sia in realtà completamente opportuno, posto che solo gli individui con grandi patrimonio sono probabilmente portati a ragionare sulla pianificazione della loro successione: essi faranno probabilmente affidamento ad altre forme di pianificazione, più sofisticate, come trusts e simili, capaci di garantire certezza di risultato. Questa forme di pianificazione successoria sono escluse dal campo di applicazione del regolamento.

81 nella misura in cui essi rispettino gli obiettivi stabiliti dai Trattati. Le disposizioni come quelle relative al certificato successorio europeo costituiscono un valido contributo al raggiungimento di obiettivi quali il mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (art. 81, par. 2 TFUE, lett. a)) e l’accesso effettivo alla giustizia (lett. e)) e trovano pertanto nel Trattato un’adeguata base giuridica.

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