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La legge applicabile alla validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte

CAPITOLO I Il diritto internazionale privato europeo in materia di successioni mortis

7. La legge applicabile alle successioni transfrontaliere

7.1 La legge applicabile alla validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte

Accanto alle norme di conflitto che individuano la legge applicabile alla successione nel suo complesso, il regolamento contiene anche specifiche disposizioni che riguardano l’ammissibilità e la validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte, agli articoli 24-27224. Più precisamente, con il termine «disposizioni a causa di morte» il regolamento intende fare riferimento ai testamenti, ai testamenti congiuntivi ed ai patti successori225. Questi ultimi sono definiti come qualsiasi «accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo»226.

Con riguardo all’ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte, la regola generale è contenuta nell’art. 24 del regolamento, il cui ambito di applicazione è specificato al successivo art. 26. I patti successori, peraltro, sono concepiti come una specie del più ampio genus delle disposizioni a causa di morte e sono soggetti a regole diverse, contenute all’art. 25. Infine, la validità formale delle disposizioni a causa di morte (compresi i patti successori) è disciplinata dall’art. 27.

Ciò premesso, l’art. 24 del regolamento fa ricorso alla tecnica della legge successoria c.d. “anticipata” o “ipotetica”, sottoponendo l’ammissibilità e la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (diverse dai patti successori) alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione

223 Sul punto, si veda MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 111 ss.

224 La decisione di predisporre specifiche norme di conflitto con riguardo a questi aspetti è stata determinata proprio dalla volontà di agevolare il più possibile la pianificazione anticipata della successione da parte del de cuius, come sottolinea il considerando n. 48: «Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all’ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte». Infatti, l’adozione dell’ultima residenza abituale del de cuius quale criterio di collegamento oggettivo avrebbe potuto rendere incerta la stabilità delle disposizioni a causa di morte: uno spostamento della residenza abituale intervenuto successivamente all’adozione di queste ultime avrebbe significato un mutamento della legge applicabile alla loro validità formale e sostanziale, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile prevedere con sufficiente certezza la disciplina applicabile. Cfr. A. DAVÌ,A.ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 89.

225 Art. 3, par. 1, lett. d).

226 Art. 3, par. 1, lett. b). La definizione è stata sostanzialmente mutuata dall’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

48 qualora essa si fosse aperta al momento del compimento dell’atto che contiene le disposizioni in questione227. Deve precisarsi che, al fine dell’identificazione della legge successoria ipotetica, dovrà tenersi conto dell’eventuale scelta di legge effettuata dal de cuius conformemente all’art. 22 del regolamento o, in mancanza, della legge individuata in base al criterio generale dell’ultima residenza abituale228.

Il secondo paragrafo dell’art. 24 consente inoltre all’autore della disposizione a causa di morte di scegliere la legge applicabile all’ammissibilità ed alla validità sostanziale della stessa, conformemente all’art. 22. Il rinvio a quest’ultima disposizione sembrerebbe intendere che, anche in questo caso, vi sia la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte229.

Con riguardo alla particolare categoria dei patti successori, si è già accennato come l’art. 25 preveda una disciplina particolare per l’individuazione della legge applicabile alla loro ammissibilità e alla loro validità formale, nonchè ai loro «effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento»230. L’introduzione di un regime differenziato si spiega alla luce delle difficoltà incontrate nel conciliare le profonde disomogeneità esistenti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri circa l’ammissibilità e la regolamentazione dei patti successori. Come noto, ad alcuni Paesi europei che assumono un atteggiamento di apertura nei confronti di siffatti strumenti di «anticipazione successoria»231, se ne contrappongono molti altri che ne negano o ne limitano l’operatività, in ossequio al tradizionale principio della libertà del testatore di decidere la sorte futura del proprio patrimonio fino al momento della morte232. Tra questi ultimi vi è l’Italia, dove il divieto di patti successori è sancito dall’art. 458 c.c. Deve osservarsi, peraltro, che la portata di tale divieto sta subendo un significativo ridimensionamento: il riferimento è, ad esempio, all’introduzione del patto di famiglia, di cui alla legge 4 febbraio 2006, n. 55233.

227 Art. 24, par. 1: «Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione».

228 Come precisato dal considerando n. 51 del regolamento.

229 Si vedano tuttavia A. DAVÌ,A.ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 101, che sottolineano come il considerando n. 51 limita, in realtà, la professio iuris esclusivamente alla legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta.

230 Art. 25, par. 1.

231 A. BONOMI,Successions internationales, cit., p. 71 ss. Tra questi paesi possono ricomprendersi il Regno Unito, la Germania e l’Austria. Cfr. in argomento anche F.P.TRAISCI, Il divieto di patti successori nella prospettiva di un

diritto europeo delle successioni, Napoli, 2014.

232 B. BAREL,La disciplina dei patti successori, in P. FRANZINA,A.LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale

privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 105 ss.

233 In Gazz. Uff. 1° marzo 2006, n. 50. In argomento D. DAMASCELLI, Il «patto di famiglia» nel diritto

internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, p. 619 ss.; G. PERONI,Patti successori, patto di famiglia e

ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in Dir. Comm. Int., 2007, p. 628 ss.; F. VISMARA,

Patti successori nel regolamento (UE) n. 65072012 e patti di famiglia: un’interferenza possibile?, in Riv. dir. int. priv.

49 Nel prendere atto della situazione appena descritta, il regolamento ha inteso estendere la propria disciplina di conflitto solo ai patti successori riconducibili ad una disposizione a causa di morte. Sono pertanto esclusi i patti aventi natura prevalentemente contrattuale, altrimenti detti patti «dispositivi» o «rinunciativi», con i quali taluno dispone dei diritti che gli deriveranno da una successione non ancora aperta, senza la partecipazione all’accordo del de cuius234. Il principale obiettivo del regolamento, come precisato dal considerando n. 49, è quello di agevolare il riconoscimento dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio.

Su queste basi, l’art. 25 stabilisce che per il patto successorio che abbia ad oggetto la successione di una sola persona troverà applicazione la legge che, in forza del regolamento, sarebbe stata applicata alla successione se la persona in questione fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Se, invece, il patto successorio è relativo alla successione di più persone, l’ammissibilità dello stesso dev’essere valutata sulla base delle singole leggi applicabili sulla base del regolamento se le persone fosse morte il giorno della conclusione del patto e, laddove il patto risulti ammissibile, per le altre questioni – attinenti a validità sostanziale, effetti obbligatori e condizioni di scioglimento – si applicherà la legge del paese con il quale il patto presenti il collegamento più stretto. Resta ferma la possibilità di ricorrere alla professio iuris secondo quanto previsto dall’art. 22 del regolamento.

La distinzione tra patti successori e altre disposizioni a causa di morte non riguarda la disciplina della loro validità formale, disciplinata in via univoca dall’art. 27. Quest’ultimo si applica unicamente alle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto235 e richiama una pluralità di criteri di collegamento in concorso alternativo fra loro, sulla base di considerazioni di natura materiale, al fine di favorire il più possibile la validità della disposizione. In particolare, quest’ultima sarà valida quanto alla forma se conforme alla legge: a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui

234 B. BAREL,La disciplina dei patti successori, in P. FRANZINA,A.LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale

privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 107, 114.

235 Essendo la validità formale delle disposizioni a causa di morte concluse in forma orale esclusa dal campo di applicazione del regolamento, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. f).

50 la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati236.

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