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Il rapporto con la disciplina italiana e l’effetto reale dell’acquisto

CAPITOLO V Gli effetti nei confronti dei terzi

4. L’acquisto dall’erede apparente nel codice civile italiano e nel regolamento sulle succession

4.1 Il rapporto con la disciplina italiana e l’effetto reale dell’acquisto

Ciò posto, occorre determinare l’esatto contenuto della tutela accordata dal certificato successorio: a tale riguardo, l’art. 69 si limita a stabilire che il terzo è «considerato» aver agito con una persona legittimata a disporre dei beni ereditari, senza specificare ulteriormente le conseguenze giuridiche derivanti da questo assunto. A seconda dell’estensione degli effetti dell’art. 69, par. 4, la disposizione si presa a tre possibili interpretazioni: è possibile che essa faccia salvo l’acquisto del terzo con effetti reali916, in via diretta ed autonoma, oppure incida solo in parte sul diritto nazionale, che conserverebbe quindi un certo margine di applicazione.

Se si aderisce alla tesi per cui il regolamento introduce un’autonoma regola di diritto materiale917, l’art. 69 disciplinerebbe sia la ripartizione dell’onere della prova, sia gli effetti da riconnettersi alla protezione del terzo. Pertanto, dovrebbe concludersi per l’effetto acquisitivo dell’acquisto del terzo dal legittimato apparente: ciò a prescindere, peraltro, dall’operare del meccanismo della trascrizione, previsto dal diritto italiano per i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati, secondo quanto previsto dall’art. 534, comma 3, e dall’art. 2652, n. 7 c.c. È bene ribadire che, in tale ipotesi, la disciplina europea si applicherà senza distinzioni sia agli acquisti a titolo oneroso, sia a quelli a titolo gratuito. Questa interpretazione garantirebbe la massima effettività possibile alla disciplina europea.

Tuttavia, se è vero che l’art. 69, par. 4 stabilisce chiaramente che il terzo acquirente è considerato aver «acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione», è anche vero che il considerando n. 71 si limita ad invocare una «adeguata protezione» per colui che, in buona fede, abbia ricevuto beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporne. Un’adeguata protezione che, pertanto, potrebbe aprire la strada a forme di tutela diverse dall’efficacia acquisitiva e reale dell’acquisto. Tanto più che, in modo ancora più

915 Sui rapporti tra l’art. 534 c.c. e l’art. 2652, n. 7 c.c. si veda A. ORESTANO, Le domande con le quali si contesta

il fondamento di un acquisto a causa di morte, in E. GABRIELLI,F.GAZZONI,Trattato della trascrizione, II, Milano, 2014, p. 175 ss., p. 183 ss.

916 Si veda, nel senso che l’art. 69, par. 3, determina l’effetto acquisitivo del trasferimento del bene, la ricostruzione di F.MAIDA,Il certificato, cit., p. 426. Sul punto si vedano altresí P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 69, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 721; J.C.GONZÁLEZ, El

certificado sucesorio europeo, cit., p. 328, il quale afferma che una tale questione dovrebbe essere risolta sulla base della lex rei sitae; I.A.CALVO VIDAL, El certificado sucesorio europeo, cit., p. 324.

917 Questa impostazione è adottata da C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L.CALVO CARAVACA,A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 769 ss., p. 788; seppure con alcuni temperamenti, P. WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 69, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

179 evidente, il medesimo considerando recita: «Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti».

Sulla base delle indicazioni fornite dal considerando, sembrerebbe quindi che il regolamento non intenda stabilire a priori quale sia l’effetto dell’acquisto del terzo, limitandosi ad invocare un’adeguata protezione quando l’affidamento di quest’ultimo sia stato determinato dal certificato successorio: le conseguenze dell’operazione dovrebbero allora essere determinate dalla legge nazionale applicabile, in base alle pertinenti norme di conflitto918. In altre parole, la disciplina degli effetti del certificato successorio in relazione ai terzi non sarebbe interamente contenuta nel regolamento, ma sarebbe il risultato di una combinazione tra quest’ultima e il diritto materiale degli Stati membri919.

Il compito del certificato, pertanto, sarebbe solo quello di offrire un vantaggio al terzo nella dimostrazione della propria buona fede, attraverso un inversione dell’onere della prova: si tratterebbe dell’estensione degli effetti di cui al 69, par. 2 anche a vantaggio del terzo, il quale non potrebbe altrimenti avvalersene, posto che il certificato può essere utilizzato solo dai soggetti che sono legittimati a richiederlo920.

Adottando quest’ultima impostazione, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la regola di diritto sostanziale che attribuisce efficacia all’acquisto a titolo oneroso del terzo si rinviene nell’art. 534 c.c.921, mentre la questione della distribuzione dell’onere della prova è risolta dall’art. 69 del regolamento. Di conseguenza, il terzo dovrà dimostrare di aver agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato, mentre sarà onere dell’erede vero provare che l’acquirente non ha agito in buona fede o che l’ignoranza circa la qualità e la legittimazione di controparte è stata determinata da colpa grave922. Inoltre, per quanto riguarda i beni immobili e mobili registrati, rileverà il

918 Non si tratterebbe, in questo caso, della legge applicabile alla successione, posto che la materia di cui si discute attiene non tanto alla devoluzione mortis causa dei beni ereditari, quanto all’operazione economica conclusa tra l’erede (apparente) ed un terzo. Le pertinenti norme di conflitto potrebbero quindi rinvenirsi nel regolamento Roma I in materia di obbligazioni contrattuali, seppure con la precisazione che quest’ultimo non disciplina gli aspetti relativi al trasferimento del diritto di proprietà, ma soltanto quelli puramente obbligatori: in realtà, si tratta di una questione controversa, per il cui esame si rinvia a B. VERSCHRAEGEN,Article 11, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di),Rome I Regulation, Köln, 2017, p. 688, p. 708 ss.

919 D. DAMASCELLI, Diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 147. 920 In base all’art. 62, par. 1: si vedano le considerazioni svolte al Cap. III, par. 7.

921 Invero, la tesi per cui l’art. 534 c.c. avrebbe una natura meramente processuale è stata da tempo superata, in favore della qualificazione come istituto di diritto sostanziale, che risolve direttamente il problema dell’acquisto del diritto a non domino: V.R. CASULLI, Erede apparente, cit., p. 653; L. MENGONI, Gli acquisti, cit., p. 157. Valorizza gli aspetti processuali della norma P. SCHLESINGER,La petizione, cit., p. 127.

922 Cosí operando, il certificato successorio si avvicina al certificato di eredità previsto nelle province soggette al regime tavolare, facendo presumere ad ogni effetto la qualità di erede (al riguardo, Cass., 14 dicembre 1996, n. 11195, in Mass. Giur. it., 1995, p. 1003 ss.). La disciplina degli acquisti all’erede apparente di cui all’art. 534 c.c. si applica anche alle successioni soggette a tale regime, ma ai sensi dell’art. 21 del r.d., 28 marzo 1929, n. 499, «non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto». Tuttavia, a differenza del certificato

180 meccanismo della trascrizione: il regolamento nulla dice su questo aspetto, mentre come si è visto l’art. 534, comma 3, c.c. subordina l’efficacia dell’acquisto di tali beni alla priorità della relativa iscrizione, nonché della trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente923.

Vero è che, come è stato già stato sottolineato in dottrina, la tesi dell’applicazione congiunta dell’art. 69 del regolamento e del diritto nazionale avrebbe come conseguenza quella di modulare la tutela del terzo a seconda della legge di volta in volta applicabile: non si verrebbe pertanto a creare un sistema omogeneo di tutela a livello europeo, ma la posizione dei terzi risulterebbe inevitabilmente frammentata924. Da questo punto di vista, risulta particolarmente onerosa l’applicazione del requisito della doppia trascrizione preventiva, che nel contesto dell’art. 434 c.c. ha natura costitutiva della fattispecie dell’acquisto a non domino925.

Del resto, a sostegno della tesi della perdurante applicazione del diritto nazionale, si osserva che il regolamento lascia (necessariamente) impregiudicati numerosi aspetti essenziali nell’àmbito della disciplina dell’acquisto dall’erede apparente. Si tratta, in particolare, della regolamentazione dei rapporti tra erede apparente ed erede vero, sorgenti in conseguenza dell’acquisto efficace del terzo926. La risoluzione di tali questioni non può essere ricavata dal regolamento, che lascia inevitabilmente impregiudicata l’operatività del diritto materiale degli Stati membri e si limita, in linea di principio, a disciplinare gli aspetti di diritto internazionale privato delle successioni.

Sul ragionamento finora svolto devono farsi alcune importanti precisazioni.

In primo luogo, deve tenersi presente che l’art. 69, par. 4, non trova applicazione qualora venga accertato che il bene alienato al terzo non faceva parte ab origine del patrimonio ereditario927. La tutela del terzo in buona fede non si estende anche nei confronti del vero proprietario del bene, quando questi sia diverso dall’erede effettivo. Infatti, se il certificato attribuisce ad un certo soggetto una determinata qualità, la quale implica il potere di disporre dei beni ereditari, il suo valore probatorio non si estende anche alla determinazione dell’asse ereditario: ciò emerge chiaramente dal considerando n. 71, laddove è precisato che «la forza probatoria del certificato non dovrebbe

tavolare, il certificato europeo è uno strumento di natura facoltativa, essendo possibile dimostrare l’apparenza della qualità ereditaria anche in assenza di esso, se il diritto nazionale lo prevede.

923 In tal senso C. BENANTI, Il certificato, cit., p. 25. Invero, anche volendo ritenere la disciplina europea quanto più esaustiva, deve tenersi conto di un rilevante limite del regolamento e cioè l’esclusione dal suo campo di applicazione della natura dei diritti reali e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione dei diritti sui beni mobili o immobili nei pertinenti registri degli Stati membri, di cui all’art. 1, lett. k) e l).

924 I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 170 ss.

925 E. CONTI, La petizione di eredità, cit., p. 350; L. MENGONI, Gli acquisti, cit., p. 295; S. PUGLIATTI, La

trascrizione, cit., p. 433.

926 Sul punto F.D. BUSNELLI, Erede apparente, cit., p. 206 ss.;

927 F. MAIDA, Il certificato, cit., p. 419; C. BUDZIKIEWICZ, Article 69, in L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 769 ss., p. 780. Questa limitazione, del resto, è valida anche nel contesto dell’art. 534 c.c.: è stato affermato che il principio dell’apparenza supplisce al difetto della qualità di erede, ma non al difetto della proprietà del bene da parte del defunto. Si veda Cass., 22 aprile 1956, n. 1262, in Giust. civ., 1956, p. 828.

181 estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio […] la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto».

Pertanto, nel caso in cui il certificato abbia erroneamente attribuito al patrimonio ereditario beni o diritti in realtà appartenenti ad altro soggetto, l’acquisto del terzo non sarà protetto dalla disciplina europea. Del resto, qualora rilevasse il diritto italiano, tale acquisto non si vedrebbe nemmeno attribuire alcuna efficacia acquisitiva: l’art. 534 opera solo in relazione ai diritti realmente appartenenti all’asse ereditario e il terzo non può acquistare dall’erede apparente diritti in misura più ampia di quelli che avrebbe acquistato contraendo con il vero successore928. Lo stesso vale per il caso in cui il bene ereditario sia già stato oggetto di un atto di disposizione dell’erede vero, prima dell’acquisto del terzo avente causa dal titolare del certificato successorio: al momento di quest’ultima fattispecie traslativa, infatti, il bene non fa già più parte del patrimonio ereditario, in quanto legittimamente alienato dal soggetto avente il potere di disporne929.

In secondo luogo, deve ricordarsi che gli effetti del certificato si esplicano allo stesso modo nei confronti di tutti i beneficiari indicati nel documento, siano essi qualificati come erede, legatario, amministratore di eredità o esecutore testamentario930. Non è così nell’àmbito della disciplina civilistica, dove l’acquisto del terzo è protetto solo se il dante causa è erede o legatario apparente. Infatti, sebbene l’art. 534 c.c. menzioni espressamente solo l’erede apparente, parte della dottrina ritiene che la norma si applichi anche agli acquisti dal legatario apparente: ciò in considerazione del fatto che gli art. 2652, n. 7, e 2690, n. 4, c.c. assicurano la tutela del terzo anche in quest’ultima ipotesi931. Pertanto, per quanto concerne l’ordinamento italiano, la disciplina degli acquisti dall’amministratore di eredità o dall’esecutore testamentario apparenti non troveranno il proprio fondamento nelle disposizioni citate, ma nell’art. 69, par. 4, del regolamento.

928 Si vedano V.R. CASULLI, Erede apparente, cit., p. 653; A. CICU, Successioni per causa di morte, cit., p. 255; E. CONTI, La petizione di eredità, cit., p. 324; L. MENGONI, Gli acquisti, cit., p. 153; D. RUBINO, L'ipoteca immobiliare e

mobiliare, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1956, p. 118; R. SACCO, La

buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949, p. 176; P. SCHLESINGER, La petizione, cit., p. 128.

929 F.MAIDA, Il certificato, cit., p. 419 s. 930 Con le precisazioni di cui supra, al § 4.

931 In questo senso E. CONTI,La petizione di eredità, cit., p. 326, nota 19; L. FERRI, Successioni, cit., p. 227; G. GROSSO,A.BURDESE, Le successioni, cit., p. 430; V.SCIARRINO, Diritti dei terzi, cit., p. 537. Contra L. MENGONI,Gli acquisti, cit., p. 160 ss.

182

C

ONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’esame della disciplina del certificato successorio emerge l’impossibilità di ricondurre compiutamente l’istituto ad una delle tradizionali categorie già previste da numerosi strumenti di diritto internazionale privato europeo. Il certificato non è assimilabile ad una decisione giurisdizionale, né può essere esclusivamente qualificato come atto pubblico, secondo la definizione autonoma di diritto europeo932. In particolare, sia le decisioni che gli atti pubblici sono soggetti a regole differenti per quanta riguarda il loro riconoscimento (o accettazione) e la loro esecutività negli Stati membri, così come il certificato presenta un suo autonomo regime di efficacia in tutti i Paesi europei933.

Ne deriva che il certificato successorio rappresenta un istituto del tutto nuovo nel panorama del diritto dell’Unione europea, disciplinato in via autonoma dal regolamento sulle successioni. Invero, diverse disposizioni di cui al Capo VI del regolamento non rappresentano norme di diritto internazionale privato strettamente intese, quanto di diritto sostanziale uniforme. Ciononostante, l’istituto del certificato presenta ancora numerose questioni interpretative, date anche dal fatto che in alcuni casi la disciplina europea deve necessariamente essere integrata da altre fonti normative.

A) La procedura di emissione del certificato

Una prima serie di questioni riguarda il procedimento di emissione del certificato successorio. La maggioranza degli Stati membri ha affidato tale competenza al notaio, in via esclusiva o attribuendo analogo potere all’autorità giurisdizionale. Si tratta di una scelta che riflette l’importanza di questa figura professionale, ove esistente, nel contesto dei procedimenti successori nazionali, seppure con caratteristiche e attribuzioni profondamente diverse nell’ambito dei singoli ordinamenti.

932 Si veda CGUE, 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank A/S, in Racc. 1999, p. I- 3724, e in Foro It., 1999, IV, c. 513 ss., con nota di R. BARONE.

933 Art. 62, par. 3, e 69, par. 1, del regolamento. Sulla natura del certificato successorio europeo, si vedano ex

multis B. KREßE, Article 62, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 677; R. PENNAZIO, Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l’introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari, in Contr. impr./Eur., 2015, p. 317 ss.; C.A. MARCOZ,The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects, in S. BARIATTI,I. VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession Regulation, cit., p. 478ss.; R. BARONE,Il certificato successorio, cit., p. 429; A.DEVAUX,The European Regulation on Succession of July 2012: A

Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or not?, in

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230663; M.E. COBAS COBIELLA, A. ORTEGA GIMÉNEZ,

Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo, in V. PARDO IRANZO (a cura di), Competencia,

183 Tuttavia, la procedura di rilascio del certificato integra un’attività che si avvicina maggiormente ad una funzione di tipo giurisdizionale934, con la conseguenza che il notaio potrebbe incorrere in difficoltà nell’applicazione della disciplina europea, se non a seguito dell’attribuzione di adeguati poteri da parte dell’ordinamento giuridico nazionale935.

In primo luogo, per distribuire tra gli Stati membri la competenza ad emettere un certificato successorio, l’art. 64 del regolamento rinvia alle regole di distribuzione della competenza giurisdizionale previste dal Capo II. Questa scelta presenta l’indubbio vantaggio di concentrare in capo alle autorità dello stesso Stato membro l’amministrazione della medesima successione: in linea di principio, il notaio italiano potrà rilasciare un certificato successorio quando per la successione è competente nel merito l’autorità giurisdizionale italiana. Tuttavia, la scelta di rinviare ai criteri di competenza giurisdizionale solleva alcuni problemi applicativi, soprattutto con riferimento alla figura del notaio, che sovente – a differenza dell’autorità giurisdizionale – non dispone di adeguati poteri e mezzi istruttori. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto accade in sede giurisdizionale, risultano di dubbia applicazione i meccanismi di coordinamento della competenza di cui agli art. da 14 a 19 del regolamento, non espressamente richiamati dall’art. 64 ed in ogni caso di di difficile applicazione con riguardo alla competenza notarile. Ne consegue un elevato rischio di procedimenti paralleli e di rilascio di più certificati successori in relazione alla medesima successione, che potrebbero rivelarsi incompatibili nel loro contenuto.

In secondo luogo, nel disciplinare il procedimento di emissione del certificato, l’art. 66 del regolamento deve essere coordinato con l’ordinamento giuridico di appartenenza dell’autorità di rilascio. Il regolamento, infatti, lascia alla legge nazionale la regolamentazione di alcuni importanti aspetti936. Ne consegue che sarà quest’ultima normativa a stabilisce l’ampiezza dei poteri istruttori spettanti a tale autorità ed in particolare le possibilità e le condizioni per l’esperimento di eventuali indagini d’ufficio937. Inoltre, l’accertamento sotteso all’emissione di un certificato successorio richiede il raggiungimento di adeguato grado di certezza circa la veridicità degli elementi da certificare. L’autorità di rilascio dovrà effettuare una indagine approfondita nel merito della

934 F. MAIDA,Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio, cit., p. 213.

935 A. DAVÌ,A. ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 240; S. PATTI, Il certificato, cit., p. 468 ss.; F. MAIDA,Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio, cit., p. 211 ss. Cfr. altresì C.M. BIANCA,Certificato successorio europeo, cit., p. 3.

936 A. DAVÌ,A.ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 239 ss.; B. KREßE,Article 65, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 713, 717; F. PADOVINI, P. WAUTELET, Articolo 66, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento

europeo sulle successioni, cit., p. 670; C. DORSEL, Remarques sur lecertifical successoral européen, in AA.VV.,

L’europe pour les notaires, les notaires pour l’europe, a cura del CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPÉENNE, p. 74, reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf; D. DAMASCELLI, Le

Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction, ivi, p. 116. 937 Art. 66, par. 1 del regolamento.

184 questione successoria e dovrà astenersi dall’emettere il certificato se dalel risultanze dell’istruttoria emergano circostanze idonee a mettere in dubbio l’esattezza degli elementi da certificare938.

Infine, occorre tenere presente che l’attività di accertamento, che include elementi fattuali e giuridici, dovrà essere effettuata in applicazione della lex successionis, secondo le norme di conflitto di cui agli art. 21 e 22 del regolamento939. Può quindi accadere che, in alcuni casi, l’autorità di rilascio debba applicare una legge diversa da quella dello Stato di appartenenza.

Da quanto sopra esposto emerge che la procedura di emissione del certificato successorio può assumere connotati diversi a seconda dell’ordinamento di appartenenza dell’autorità di rilascio, la quale avrà a disposizione strumenti istruttori previsti in parte dal regolamento sulle successioni ed in parte dalla propria legge nazionale. È quindi necessario, di volta in volta, stabilire i confini tra il diritto europeo ed il diritto interno degli Stati membri, ferma restando l’effettività che deve sempre essere garantita al primo.

B) Gli effetti del certificato

Oltre agli aspetti appena descritti, alcune tra le questioni più controverse che hanno interessato l’istituto del certificato riguardano gli effetti dello stesso, sia con riguardo alla sua funzione probatoria (di cui all’art. 69, par. 2 del regolamento), sia con riferimento alle disposizioni a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato stesso (art. 69, par. 3 e 4).

1. La presunzione di veridicità degli elementi contenuti nel certificato

Per quanto riguarda il primo aspetto, il valore di prova privilegiata attribuito al certificato costituisce un utile strumento per l’erede, il legatario, l’amministratore dell’eredità o l’esecutore testamentario che abbia la necessità di far valere i propri diritti e poteri in un altro Stato membro

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