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Gli eredi: la posizione del chiamato all’eredità e dei legittimari pretermessi e lesi

CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

3. I soggetti legittimati a chiedere il rilascio di un certificato successorio

3.1 Gli eredi: la posizione del chiamato all’eredità e dei legittimari pretermessi e lesi

I potenziali titolari di un certificato successorio europeo sono in prima battuta gli eredi, in qualità di principali beneficiari di una successione. Si tratta, segnatamente, di coloro a cui sono trasferiti a causa di morte e a titolo universale i beni, i diritti e le obbligazioni facenti parte dell’asse ereditario493.

Esaminando i possibili contenuti del certificato successorio, indicati dall’art. 68, è possibile tracciare un’utile distinzione tra la figura dell’erede e quella del legatario. La lett. l) dell’art. 68, infatti, stabilisce che il certificato dovrebbe indicare «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede»; più restrittiva la successiva lett. m) dello stesso articolo, la quale, con riferimento al legatario, impone l’indicazione dell’elenco dei beni e/o diritti spettanti a quest’ultimo. Ne consegue che soltanto l’erede, nell’ottica del legislatore europeo, può essere titolare di una quota di eredità. Il legatario, dal canto suo, potrà beneficiare di un certificato successorio solo se è possibile stabilire quali siano i beni e/o i diritti di cui esso è titolare in relazione ad una determinata eredità494.

Uno dei profili di maggiore incertezza attiene la posizione di quei soggetti che, ai sensi della legge applicabile alla successione, non sono (ancora) qualificati come eredi al momento dell’apertura della stessa, ma acquisiscono tale qualità solo attraverso un formale atto di accettazione. La questione rileva in quei sistemi giuridici che adottano un sistema di devoluzione ereditaria di tipo indiretto, dove l’erede non subentra in via immediata e diretta nella totalità delle posizioni giuridiche attive e passive del de cuius, ma l’effettivo acquisto dell’eredità avviene in un

491 Si attestano sulla medesima posizione A. DAVÌ,A.ZANOBETTI,Il nuovo diritto internazionale privato europeo

delle successioni, cit., p. 235; F. PADOVINI, Il certificato successorio europeo, in P.FRANZINA,A.LEANDRO (a cura di),

Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, cit., p. 205; B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 687 ss.

492 Art. 69, par. 3 e 4, sui quali si veda infra, al Cap. V.

493 Secondo la definizione di «successione» fornita dall’art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento, comprendente «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima». Cfr. B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 689.

494 Così B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 689. Ciò ferma restando l’ulteriore limitazione per cui il legatario deve vantare «diritti diretti sulla successione», sulla quale si veda infra, par. 3.2.

96 momento successivo495. Qualora la lex successionis fosse quella italiana, si tratterebbe della figura del chiamato all’eredità, come previsto dall’art. 459 c.c.

Al fine di valutare la legittimazione del chiamato all’eredità di richiedere l’emissione di un certificato successorio, occorre innanzitutto considerare il possibile svolgimento delle attività di amministrazione temporanea dell’asse ereditario previste dall’art. 460 c.c. In secondo luogo, ci si può chiedere se e in quale misura la richiesta di emissione del certificato possa equivalere ad accettazione di eredità ai sensi degli artt. 470 e seguenti c.c.

Aderendo ad un’interpretazione letterale dell’art. 63, la mera vocazione ereditaria non sarebbe sufficiente a legittimare la richiesta: per espressa previsione normativa il certificato è rilasciato agli eredi che «hanno necessità di fare valere la loro qualità o di esercitare […] i loro diritti»496, lasciando presupporre la piena acquisizione di tale qualità497. Tuttavia, il chiamato all’eredità ha poteri di conservazione e amministrazione temporanea dell’eredità, quali l’esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni dell’asse, il compimento di atti conservativi, di vigilanza, di amministrazione temporanea e, sotto determinate condizioni, atti di disposizione (art. 460 c.c.)498. Qualora egli intenda esercitare questi poteri in relazione a beni situati all’estero, il certificato successorio potrebbe costituire uno strumento utile. Questa eventualità non si discosta dallo scopo dell’istituto in esame, soprattutto se si considera che l’art. 460 c.c. trova il suo fondamento nella conservazione del patrimonio ereditario: da questo punto di vista, il chiamato potrebbe ricondursi alla categoria degli amministratori di eredità, ai fini del rilascio del certificato successorio499.

In questo contesto, un discorso a parte deve farsi per i soggetti i quali, pur essendo designati dalla legge o da un testamento come eredi, non possono tuttavia ancora esprimere con un atto di

495 Cfr. supra, Cap. I, par. 1 e in dottrina L. GARB,J.WOOD (a cura di), International Succession, cit.; M.DI FABIO,Le successioni nel diritto internazionale comparato, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato breve delle successioni

e delle donazioni, cit., p. 797 ss.; M.J. DE WAAL, Comparative Succession Law, in M. REIMANN,R.ZIMMERMANN (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative Law, cit., p. 1071 ss. Si vedano altresì W. PINTENS, Tendencies in

European Succession Law, in T. FRANZEN, Inheritance Law -. Challenges and Reform, cit., p. 10 ss.; S. VAN ERP, New

Developments in Succession Law, cit., p. 1 ss. 496 Art. 63, par. 1, del regolamento.

497 Un indizio in tal senso può pervenirsi anche nel modello di certificato successorio contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1329 del 2014. Nel formulario, è espressamente richiesto all’autorità competente di attestare l’avvenuta accettazione dell’eredità da parte del richiedente, a meno che tale accettazione non sia richiesta dalla legge applicabile alla successione.

498 C.M. BIANCA, Diritto civile. II. Famiglia – Successioni, Milano, 2005, p. 64 ss.; A. CICU, Successioni per

causa di morte. Parte generale, in A. CICU,F.MESSINEO (dir.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1961, p. 214 ss.; G. DI LORENZO, L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato, in G. BONILINI (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, I, Milano, 2009, p. 1157 ss.; L. FERRI,

Successioni in generale, in Comm. c.c. SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1970, p. 119 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e

donazioni, Milano, 1983, I, p. 99 ss.; R. CALVO, Articolo 460, in M. SESTA (dir.), Codice delle successioni e delle

donazioni, I, Milano, 2011, p. 611 ss.

499 Cfr. infra, par. 3.2. Nello stesso senso V. CRESCIMANNO, D.RESTUCCIA in D.DAMASCELLI, Le Certificat

successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction, in AA.VV., L’europe pour les notaires, les notaires

pour l’europe, a cura del CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPÉENNE, p. 123, reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf; I. RIVA, Certificato successorio europeo, cit., p. 97.

97 accettazione la propria volontà di acquisire tale qualità. Ciò accade nei particolari casi di scissione temporale tra vocazione e delazione ereditaria500: si tratta, ad esempio, nelle ipotesi di istituzione di erede sotto condizione sospensiva (art. 641 c.c.) o di istituzione di nascituri (art. 643 c.c.)501. Questi soggetti, infatti, non godono dei poteri di cui all’art. 460 c.c., riservati solo al chiamato all’eredità. Di conseguenza, non dovrebbe essere possibile per costoro (o, per quanto riguarda il nascituro, per i soggetti adibiti alla loro rappresentanza) richiedere un certificato successorio europeo, in quanto essi non vantano nessun diritto sulla successione, ma sono titolari di una mera aspettativa di delazione502.

D’altra parte, quando l’erede è istituito sotto condizione sospensiva, l’art. 641 c.c. prevede la nomina di un amministratore dei beni ereditari, individuato tra le persone indicate dal successivo art. 642 c.c.503. Lo stesso accade quando è istituito un nascituro: in tal caso, amministratore dell’eredità sarà la persona vivente cui il nascituro non ancora concepito sarà figlio, oppure il padre e la madre del nascituro già concepito504. Questi ultimi godranno degli stessi poteri che spettano al curatore dell’eredità giacente505. Pertanto, in entrambe le ipotesi, saranno i titolari dei poteri di amministrazione ereditaria che potranno richiedere l’emissione di un certificato successorio, ancorché a nome proprio.

La richiesta di emissione del certificato potrebbe costituire, di per sé, un’accettazione di eredità. In particolare, l’art. 475 c.c. stabilisce che al fine dell’accettazione è sufficiente una dichiarazione scritta, senza che siano necessarie particolari formalità: una domanda di rilascio presentata sotto l’espressa qualifica di erede, così come l’attestazione da parte dell’autorità competente all’interno del certificato, potrebbe essere quindi sufficiente a integrare un’accettazione espressa506. A ciò si aggiunga che l’art. 476 c.c. contempla anche l’accettazione tacita, la quale ricorre tutte le volte in cui «il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede»507.

500 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, p. 58.

501 G. IACCARINO, I meccanismi della successione, in V.TAGLIAFERRI,F.PREITE,C.CARBONE (a cura di), Le

successioni. Manuale notarile, Milano, 2016, p. 78. Cade in questa categoria anche la figura del legittimario pretermesso, che è chiamato a succedere solo a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, sul quale si veda infra, in questo paragrafo.

502 G. IACCARINO, I meccanismi della successione, in V.TAGLIAFERRI,F.PREITE,C.CARBONE (a cura di), Le

successioni, cit., p. 115 ss.

503 Art. 642 c.c.: «L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti».

504 Art. 643 c.c.

505 Art. 644 c.c. I poteri del curatore dell’eredità giacente si rinvengono negli art. 528 ss. c.c. e negli art. 782-783 c.p.c.

506 C.BENANTI,Il certificato, cit., p. 12. 507 Art. 576 c.c.

98 È quindi possibile che l’autorità di rilascio, nell’esaminare l’istanza del chiamato all’eredità, desuma elementi sufficienti per accertare l’avvenuta accettazione espressa o tacita508. A ben vedere, il regolamento prescrive all’autorità di rilascio un accertamento al riguardo, posto che l’art. 68 impone di indicare all’interno del certificato le informazioni relative alla natura di tale accettazione509.

Si noti, però, che quanto appena affermato non è sufficiente per concludere che ogni richiesta di rilascio del certificato successorio da parte del chiamato costituisca accettazione di eredità: occorrerà infatti tenere conto della formulazione della domanda e dello scopo per cui il richiedente intende avvalersi del certificato stesso. È ben possibile, infatti, che il chiamato intenda ottenere il certificato per esercitare i poteri di cui all’art. 460 c.c. o anche al semplice fine di acquisire maggiori informazioni sui beni situati in un altro Stato membro, per procedere con l’inventario ai sensi dell’art. 484 c.c.

Le considerazioni appena svolte sono valide solamente nell’ipotesi in cui la legge applicabile alla successione sia quella italiana. Vi sono ordinamenti che non ammettono l’accettazione tacita dell’eredità, ma prescrivono determinate formalità, che potrebbero non essere soddisfatte attraverso la presentazione di una domanda di rilascio di un certificato successorio510. L’autorità di rilascio dovrà quindi fare esclusivo riferimento alla lex successionis nel valutare se si sia verificata o meno una valida accettazione511.

Un siffatto accertamento non dovrebbe comunque condurre a risultati non voluti dal richiedente: si auspica, infatti, che l’autorità di rilascio abbia cura fornire tutte le informazioni necessarie sulla legge applicabile alla successione e sulle conseguenze derivanti dall’attestazione di determinate informazioni nel certificato. Quest’ultimo, del resto, può essere rilasciato soltanto quando vi è un sufficiente grado di certezza circa gli elementi da certificare: in presenza di casi dubbi, il relativo accertamento spetta all’autorità competente nel merito512.

508 P. WAUTELET,F.PADOVINI,Articolo 68, in A.BONOMI,P.WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle

successioni, cit., p. 698.

509 Art. 68, par. 1, lett. k). Del medesimo avviso P. WAUTELET,F. PADOVINI, Articolo 68, in A.BONOMI,P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 698. Questa prescrizione non trova applicazione nell’ipotesi in cui la legge applicabile alla successione non contempli l’istituto dell’accettazione . Esaminando il modello di certificato successorio predisposto dalla Commissione europea e contenuto nel regolamento di esecuzione n. (UE) n. 1329/2014 (Allegato V), esso richiede all’autorità di rilascio di indicare se l’erede ha accettato o meno l’eredità e, nella prima ipotesi, se si tratta di un’accettazione con beneficio di inventario o sottoposta a determinate condizioni. Non sembra, peraltro, che vi sia ulteriore spazio per indicare ulteriori informazioni relative alla natura dell’accettazione.

510 Si vedano, con riferimento al diritto francese, P.WAUTELET, F. PADOVINI, Articolo 68, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), Il regolamento europeo sulle successioni, cit., p. 698.

511 Sul punto C.A. MARCOZ, The European Certificate of Succession: Issue Procedure, in S. BARIATTI, I. VIARENGO,F.C.VILLATA (a cura di), Towards the Entry into Force of the Succession Regulation, cit., p. 508 ss., p. 521 ss., il quale suggerisce una valutazione caso per caso, sulla base della legge applicabile alla successione.

99 Un’altra questione controversa riguarda i legittimari pretermessi. Anche in questo caso, l’impossibilità di qualificare gli stessi come eredi in base alla legge italiana513, implicherebbe che questi soggetti non possano richiedere l’emissione di un certificato successorio. Si potrebbe obiettare che il certificato potrebbe risultare di qualche utilità nel momento in cui il legittimario pretermesso abbia la necessità di attivare all’estero un procedimento assimilabile all’azione di riduzione. Tuttavia, deve tenersi presente che nel sistema delineato dal regolamento il giudice competente a decidere sulla questione è, in linea di principio, il giudice dello stesso Stato membro le cui autorità sono competenti ad emettere il certificato successorio: il certificato non sarebbe quindi destinato ad essere utilizzato all’estero. D’altra parte, l’emissione di un certificato che attesti la qualità di legittimario pretermesso implicherebbe, di per sé, un accertamento da svolgersi unicamente in sede contenziosa: ciò sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 67 del regolamento, in base al quale il certificato non può essere rilasciato se gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione514.

Diversa è la posizione del legittimario meramente leso. In questo caso, la disposizione testamentaria ha l’effetto di qualificare tale soggetto come erede e il certificato ben potrebbe attestare questa circostanza, fermo restando che tale attestazione non potrà estendersi fino all’affermare la lesione della quota spettante in qualità di legittimario: questo accertamento, infatti, può essere esperito solo con l’azione di riduzione in sede contenziosa515.

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