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CAPITOLO III La procedura di emissione del certificato successorio europeo

3. I soggetti legittimati a chiedere il rilascio di un certificato successorio

3.3 Gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari

Il certificato può essere rilasciato anche su richiesta degli esecutori testamentari528 e amministratori di eredità, previsti ex lege, nominati dal giudice o per effetto dell’autonomia privata in base alla legge applicabile alla successione529.

La previsione risulta particolarmente utile nel caso in cui la successione coinvolga Stati membri che aderiscono al modello della delazione differita e prevedono l’obbligatorio intervento di un soggetto terzo per l’amministrazione dell’asse ereditario e la sua trasmissione agli eredi. Trattandosi di un modello tipico degli ordinamenti di common law, come il Regno Unito e l’Irlanda, i quali non sono vincolati dal regolamento, l’istituto non potrà dispiegare effetto proprio con riguardo alle successioni transnazionali che presentano collegamenti con tali Paesi. Questi ultimi, in ogni caso, non sono gli unici ordinamenti che aderiscono ad un modello di devoluzione strettamente indiretta, richiedendo l’intermediazione di un amministratore nominato dal de cuius o dall’autorità giurisdizionale: è quello che accade nei Paesi scandinavi e a Cipro530. A ciò si aggiunga che la quasi

527 CGUE, 12 ottobre 2017, Aleksandra Kubicka, cit., par. 59-60.

528 In argomento R. ZIMMERMANN, Heres Fiduciarius? – Rise and Fall of the Testamentary Executor, in R.H. HELMHOLZ,R.ZIMMERMANN (eds), Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective, Berlino, 1998, p. 267 ss.

529 Il regolamento, infatti, non pone alcuna limitazione al riguardo, rinviando integralmente alla lex successionis. Cfr. art. 23, par. 2, lett. f), ove, peraltro si fa riferimento ai poteri «degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità», ricomprendendo i primi nella più ampia categoria dei secondi. Nello stesso senso B. KREßE,Article 63, in .L. CALVO CARAVACA,A.DAVÌ,H.P.MANSEL (a cura di), The EU Succession Regulation, cit., p. 694.

103 totalità degli Stati membri prevede, a vario titolo, l’intervento di soggetti con funzioni di amministratore nelle procedure di devoluzione ereditaria531.

Proprio per tale ragione, il regolamento non contiene alcuna esplicita definizione, lasciando ampio margine di apprezzamento all’autorità emittente circa la qualificazione di una posizione giuridica nel novero della figura dell’amministratore ereditario o dell’esecutore testamentario. Invero, nulla nel regolamento sembra limitare tali concetti alla sola posizione di soggetti terzi, che non siano anche beneficiari della successione: qualsiasi titolare di poteri di amministrazione o liquidazione dell’asse ereditario può essere qualificato come amministratore o esecutore532. Si tratta, pertanto, di una nozione ampia, che si presta ad accogliere un ampio novero di situazioni giuridiche. Con particolare riferimento all’ordinamento italiano, il curatore dell’eredità giacente533 o l’esecutore nominato dal defunto nel testamento534 potranno legittimamente richiedere il rilascio di un certificato europeo per prendere possesso dei beni dell’asse situati all’estero e compiere atti di gestione e disposizione, a seconda dei poteri ad essi attribuiti in base alla lex successionis e puntualmente indicati nel certificato stesso535. Proprio con riferimento all’istituto dell’esecutore testamentario, ancora di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il titolare dell’ufficio non acquista ipso iure il possesso dei beni ereditari con l’accettazione dell’incarico, dovendo richiederlo all’erede (o al chiamato)536. Il certificato successorio, pertanto, può costituire un utile strumento a tal fine, nell’eventualità in cui alcuni beni della massa ereditaria, sui quali un soggetto diverso dall’esecutore esercita il possesso, si trovino in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’esecutore stesso e nel quale si trovano le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Anche il chiamato all’eredità, il quale non intenda formulare alcuna accettazione, potrà essere qualificato come amministratore ai fini e per gli effetti del certificato successorio. Egli, infatti, può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e compiere atti conservativi, di vigilanza e

531 È proprio questa la ragione dell’introduzione nel regolamento dell’art. 29, il quale consente alle autorità di uno Stato membro, competenti in merito ad una successione regolata da una legge straniera, di nominare uno o più amministratori dell’eredità conformemente alla propria legge nazionale. Si tratta di una norma a carattere eccezionale, creata con l’intento di rispettare le esigenze di alcuni Stati membri, la cui legislazione impone l’intervento di un amministratore nell’ambito delle procedure successorie. In argolmento A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, Il nuovo diritto

internazionale privato europeo delle successioni, cit., p. 181 ss.

532 B. KREßE, Article 63, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), The EU Succession

Regulation, cit., p. 693.

533 Art. 528 ss. c.c. Sugli adempimenti necessari che l’autorità emittente deve effettuare per accertare la legittimazione del curatore e dell’esecutore testamentario, V. CRESCIMANNO,D.RESTUCCIA in D.DAMASCELLI, Le

Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction, cit, p. 124.

534 Art. 703 c.c. L’esecutore testamentario deve adoperarsi affinchè siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, compiendo tutti gli atti di amministrazione occorrenti, compresi quelli di alienazione della massa ereditaria (previa autorizzazione del giudice).

535 Cfr. art. 68, lett. o) del regolamento.

104 di amministrazione temporanea, secondo quanto stabilito dall’art. 460 c.c.537 Inoltre, il chiamato che sia a qualsiasi titolo in possesso dei beni ereditari ha l’obbligo di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o della notizia della devoluta eredità538: se non adempie, egli perde il beneficio dell’inventario ed è considerato ex lege erede puro e semplice. Il certificato successorio potrebbe quindi agevolare il chiamato nella redazione dell’inventario, con riferimento ai beni dell’asse ereditario situati in un altro Stato membro.

Colui che intenda richiedere un certificato, per esercitare all’estero i propri poteri di amministratore o esecutore, dovrà in ogni caso fornire la prova della titolarità di tali poteri. Ciò potrà avvenire, ad esempio, attraverso la presentazione dell’atto di nomina da parte dell’autorità giurisdizionale oppure con la produzione degli atti e dei documenti che attestino il possesso di determinati requisiti o di determinati legami di parentela con il de cuius, che rappresentano la circostanza assunta dalla legge a fondamento di una determinata posizione giuridica. L’esecutore testamentario nominato dal defunto in una disposizione di ultima volontà dovrà produrre il testamento od una copia autentica di esso539. Il certificato riveste una funzione esclusivamente probatoria e certificativa di una situazione giuridica già creatasi: non costituisce quindi un titolo costitutivo dei poteri dell’esecutore o dell’amministratore, che devono preesistere alla richiesta di emissione del certificato stesso540.

4. I presupposti per il rilascio del certificato: in particolare, la necessità di utilizzare il

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