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Il contenuto del diritto Il socio non gerente di S.r.l ha il diritto di: (i) richiedere

capitalistico attenuato, la rilevanza centrale del socio e del rapporto contrattuale tra i soci.

2. Il diritto di controllo del socio

2.4 Il contenuto del diritto Il socio non gerente di S.r.l ha il diritto di: (i) richiedere

agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; (ii) consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e gli altri documenti relativi all’amministrazione.

Come è stato sostenuto, il primo è un controllo «di tipo mediato, indiretto, che può avere anche carattere prospettico o concomitante», mentre il secondo è, invece, «di tipo immediato, diretto, ma intrinsecamente ex post giacché per definizione possono essere consultati solo documenti già esistenti»51.

Il primo modello consente al socio di controllare la conduzione dell’attività gestoria, tramite la richiesta ai suoi diretti artefici di informazioni di vario genere. Queste, infatti, possono riguardare l’andamento generale dell’attività d’impresa o singoli affari già compiuti, quelli da compiere in futuro e, ancora, quelli in corso.

Al fine di saggiare l’ampiezza del concetto di «affari sociali», si ritiene che questo è idoneo a ricomprendere ogni aspetto dell’attività sociale: «tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell’impresa, i fatti fondamentali per la

49 Cfr. G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società cit., p. 597; N. ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità

limitata cit., p. 160.

50 Cfr. G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società cit., p. 597; C. MONTAGNANI, Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata cit., p. 229 ss., la quale si interroga se la stessa soluzione possa estendersi al fallimento, giungendo poi alla risposta positiva motivata sulla base della soluzione adottata nell’ordinamento tedesco, nel quale dall’assenza di una norma specifica (argomento che vale anche nel nostro ordinamento – continua l’Autrice) si desume che i soci conservino il diritto di controllo da esercitare nei confronti del curatore.

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determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla società o della società nei confronti dei terzi»52. Insomma, come riconosciuto nell’ambito delle società di persone53, la dottrina ritiene che il

socio possa chiedere agli amministratori tutte le notizie riguardanti gli affari sociali che ha interesse ad ottenere.

Si è precisato, altresì, che il diritto di informazione «non può limitarsi ai meri dati relativi a determinate operazioni, ma si estende anche alle ragioni che hanno indotto a porre in essere tali operazioni o alle finalità perseguite, nonché ai motivi per cui il fatto di gestione è rappresentato contabilmente in un certo modo»54. Ovviamente, il diritto di informarsi si realizza tramite la domanda agli amministratori, ma, soprattutto con la risposta proveniente da questi; è necessaria, quindi, una collaborazione dei legittimati passivi al controllo, non potendo il socio da solo soddisfare il proprio interesse informativo.

Quanto al diritto di ispezione, il socio può consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, restando escluso, invece, il compimento di atti strettamente ispettivi e di sorveglianza, salva diversa pattuizione statutaria migliorativa del diritto55. Si è detto che questo secondo diritto è di carattere

52 Virgolettato in G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società cit., p. 603.

53 Così M. GHIDINI, Società personali, Padova, Cedam, 1972, p. 449, in riferimento al diritto di informazione del socio di società di persone. In merito al diritto di informazione di cui all’art. 2261 c.c., c’è da rilevare anche che taluno ha posto l’accento su una differenza testuale fra gli artt. 2261 e 2476, 2 co., c.c., cioè: il primo prevede (come prevedeva il previgente art. 2489 c.c.) il diritto di richiedere notizia dello svolgimento degli affari sociali, mentre il secondo dispone il diritto di richiedere notizia sullo svolgimento degli stessi. Da questa differenza si è evidenziato il carattere più pregnante del diritto di informazione del quotista. Si veda a tal proposito C. BONANNO Sub Art.

2261 c.c. in Codice commentato delle società cit., p. 120.; R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del

socio di s.r.l. cit., p. 115; G. PRESTI sub art. 2476, 2 co., c.c., Comm. s.r.l. cit, p. 654.

54 Si esprime in questi termini O. CAGNASSO, Limiti al diritto di controllo dei soci non

amministratori di s.r.l., nota a Trib. Torino, 7 aprile 2017, in Giur. comm. 2018, V, p. 889, l’Autore

critica in questo modo la decisione citata secondo cui, invece, «non rientrano tra le notizie sullo svolgimento degli affari sociali, che il socio può richiedere agli amministratori di s.r.l., valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile».

55 La dottrina è concorde nell’escludere gli atti strettamente ispettivi dal perimetro dell’art. 2476, 2 co., c.c., così, ad esempio, N. ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale

nella società a responsabilità limitata cit., p. 159; C. MONTAGNANI, Informazione e controlli nelle

nuove società a responsabilità limitata cit., p. 232; M. RICCI, I controlli individuali del socio non

amministratore di società a responsabilità limitata cit., p. 135. Dello stesso avviso anche la

giurisprudenza, vedi Trib. Torino 7 aprile 2017, cit., p. 886; Trib. Palermo, 9 agosto 2016,

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«immediato e diretto»56; tuttavia, bisogna specificare che l’attività di consultazione

comunque presuppone un previo accordo con gli amministratori, per esigenze di carattere organizzativo. Si nega, infatti, la facoltà del quotista di accedere in modo indiscriminato ai locali sociali per ricercare autonomamente la documentazione o per chiedere, ad esempio, informazioni al personale della società57.

Ciò premesso, va subito rilevato che il diritto di consultazione – al pari del diritto di informazione – si caratterizza per la notevole ampiezza.

Il primo oggetto della consultazione è costituito dai libri sociali. Questi sicuramente sono quelli obbligatori previsti dal combinato degli artt. 2214 e 2478 del codice civile: libro giornale, libro degli inventari, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori, libro delle decisioni del collegio sindacale (qualora via sia)58. Ma, fra i libri sociali devono annoverarsi anche quelli facoltativi, quale, ad esempio, il libro delle decisioni dell’amministratore unico, sempreché non si ritenga quest’ultimo obbligatorio59.

Le scritture contabili, senza dubbio, rientrano nel perimetro tracciato dall’art. 2476, 2 co., c.c.: pur se le si ritiene al di fuori della nozione di «libri sociali»60, queste sicuramente possono annoverarsi fra i «documenti relativi

all’amministrazione»61. Per di più, escludere le scritture contabili dall’oggetto della

consultazione sarebbe decisamente incoerente con la ratio ispiratrice della riforma:

propone nella s.a.s. – il compimento da parte del quotista di atti ispettivi e di sorveglianza, in questo senso, ad esempio, G. PRESTI sub art. 2476, 2 co., c.c., Comm. s.r.l. cit, p. 655.

56 G. PRESTI sub art. 2476, 2 co., c.c., Comm. s.r.l. cit. (nt. 32).

57 Così una delle prime decisioni post riforma del 2003, Trib. Milano, 30 novembre 2004, in Giur.

comm., 2006, IV, p. 683, con nota di E. CODAZZI, Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla

derogabilità dell’art. 2476, 2° comma; in tale direzione anche Trib. Palermo, 9 agosto 2016, cit.

58 Secondo R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella s.r.l. cit., p. 123 ss., a questo elenco vanno aggiunti: il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, nel caso in cui sia istituito (e in virtù del disposto dell’art. 2545-bis in materia di cooperative cui si applica la disciplina della S.p.a.), il libro dell’eventuale collegio dei liquidatori.

59 R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella s.r.l. cit., p. 124 ss., fornisce quest’esempio elaborato da G.C.M. RIVOLTA, Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale, in Società, 1995, p. 305. L’Autore, poi, mostra le sue perplessità riguardo alla non obbligatorietà del libro delle decisioni dell’amministratore unico: «se infatti si confrontano le disposizioni di cui all’art. 2421, n. 4, c.c. e quella di cui all’art. 2478, n. 3, c.c., ci si avvede come la prima norma si esprima nel senso di considerare obbligatoria la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni

del consiglio di amministrazione, mentre la seconda si esprima nel senso di considerare obbligatoria

la tenuta del libro delle decisioni degli amministratori».

60 Danno conto di questo problema interpretativo, presente soprattutto nella vigenza del vecchio art. 2489 c.c. (il quale contemplava la consultazione solo dei libri sociali), G.M. BUTA, I diritti di

controllo del socio di s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società cit., p. 604.; R. GUIDOTTI, I diritti di

controllo del socio nella s.r.l. cit., p. 126 ss.

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attribuire una rilevanza maggiore al socio rispetto alla previgente disciplina. E, infatti, la soppressione, da parte del legislatore del 2003, della possibilità per una minoranza qualificata di soci di eseguire annualmente la revisione della gestione viene ad essere bilanciata proprio con il diritto individuale del socio di ispezionare le scritture contabili62.

Passando al secondo oggetto della consultazione, il socio ha diritto a prendere visione dei documenti relativi all’amministrazione. La vaghezza della disposizione consente al socio di ispezionare ogni documento che attenga alla gestione della società, essendo, allora, qualsiasi elencazione dei documenti consultabili comunque riduttiva della portata del diritto63.

A titolo esemplificativo, si ritiene che al socio sia consentito consultare «le scritture contabili obbligatorie e facoltative, civilistiche e di altra natura, i contratti, i piani e i programmi, le fatture attive e passive, gli elenchi di clienti e fornitori, gli accertamenti fiscali e di altra natura, la corrispondenza, le schede di lavorazione»64,

ma anche, atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, gli eventuali stati di avanzamento dei lavori, gli estratti conto e le evidenze dei rapporti bancari65.

Insomma, si intuisce che il diritto in parola è notevolmente esteso quanto al contenuto; si vedrà più avanti se questo possa o meno soffrire delle limitazioni, soprattutto al fine di salvaguardare la riservatezza della società (infra § 5.3).

62 Cfr. G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società cit., p. 606. 63 Il riferimento normativo ai documenti relativi all’amministrazione «appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguer ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale», così Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 683.

64 Virgolettato in G. PRESTI sub art. 2476, 2 co., c.c., Comm. s.r.l. cit, p. 654.

65 Così N. ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a

responsabilità limitata cit., p. 159; per un elenco ancora più dettagliato può venire in soccorso la

prassi giurisprudenziale. Si veda ad esempio Trib. Venezia, 20 giugno 2018, De Jure, che, accogliendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinato l’esibizione – fra vari documenti – anche di contratti di consulenza professionale, elenchi di clienti/debitori, fornitori/creditori, contratti di locazione in essere, prospetti analitici su crediti e debiti, verbali di ispezioni fiscali, accertamenti, adesioni a pvc, ravvedimenti operosi, contestazioni di infrazioni e sanzioni emesse nei confronti della società.

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