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effettivamente aperte vs S.r.l chiuse.

L’ibridazione del tipo S.r.l. – già nota al legislatore del 2003 – si è notevolmente accentuata a seguito del d.l. n. 50 del 201715 che ha esteso a tutte le P.M.I. costituite in forma di S.r.l. alcune deroghe al diritto societario (quelle all’art.

15 Al quale si sono accompagnate alcune modifiche al T.U.F., introdotte da d.l. n. 179 del 2012 e dal d.lgs. 129 del 2017, fra cui, ad esempio, la previsione di un «mercato di crescita per le P.M.I.» quale particolare sistema multilaterale di negoziazione (artt. 69 ss. T.U.F.). Per un approfondimento sulle altre modifiche a cui si fa riferimento si veda P. BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e

governance della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l. - PMI aperta?, in Riv. soc., 2018, IV, p. 1446 ss.

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26 del d.l. n. 179/2012, commi 2, 5, 6 16) previste prima per le start-up innovative,

poi per le P.M.I. innovative ed infine, appunto, per tutte le S.r.l. P.M.I.17.

L’area di applicazione della disciplina eccezionale viene quasi a sovrapporsi con la fattispecie S.r.l., tanto che può dirsi che la deroga sia diventata regola18. Se, infatti, all’inizio il regime di favor era giustificato in ragione del carattere innovativo dell’impresa, oggi si è passati da «un diritto innovativo per le imprese innovative a un diritto innovativo per imprese (anche) conservative»19.

Ad oggi, dunque, quasi tutte le società a responsabilità limitata, a prescindere dal carattere innovativo, possono: (i) creare categorie di quote standardizzate; (ii) anche sprovviste del diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione oppure limitato a determinati argomenti; (iii) offrire quote in sottoscrizione al pubblico, anche tramite portali di equity

crowdfunding.

Ad essere escluse dalla fruizione di tali possibilità – o almeno dell’ultima fra quelle presentate20 – sono solo le S.r.l. di grandi dimensioni, le quali, qualora

16 E, in realtà, nell’elenco dovrebbe inserirsi anche il comma 3, il quale – seppur non sia stato espressamente esteso a tutte le S.r.l. P.M.I. – prevede che «l’atto costitutivo della società di cui al comma 2 [cioè: della P.M.I. costituita in forma di S.r.l.], anche in deroga dall’art. 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative». La dottrina non ha dubbi a riguardo, si veda, ad esempio, O. CAGNASSO, Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. P.M.I., in Società a

responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo? Atti del Convegno (Courmayeur, 14-15 settembre 2018), consultabile sul sito www.cnpds.it, p. 15.

17 Ovverosia – lo si ripete – le S.r.l. che, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino due dei tre criteri: (i) numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni ci euro; (iii) fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro (supra cap. II, § 1.1).

18 In questi termini P. BUTTURINI, I diritti del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, cit., p. 174. Infatti, l’impatto sostanziale delle deroghe al diritto societario di cui si parla è «direttamente proporzionale al numero delle società che hanno finito per esserne coinvolte: dalle poche miglia, nel mare del milione e più di s.r.l. presenti nel Paese, al quasi 100% di questo mare». Così M. CIAN,

S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. soc., 2018,

IV, p. 819.

19 La felice espressione è di P. BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e governance della

"nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l. - PMI aperta?

cit., p. 1447. A tal proposito, va detto anche che fin a quando solo start-up e P.M.I. innovative avevano la facoltà di aprirsi al mercato ciò non faceva emergere in modo particolare la presenza di soci investitori nella S.r.l. Questo a causa dei rilevanti limiti applicativi, si pensi, ad esempio, a quelli di tipo temporale, nel caso delle start-up (soggette ad una disciplina transitoria) ed oggettivo, nel caso di entrambe, per la necessarietà del carattere innovativo dell’impresa. Si veda in merito l’approfondimento di P. BUTTURINI, I diritti del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, cit., p. 176 ss. 20 Parte della dottrina, infatti, ritiene che tutte le S.r.l. abbiano facoltà di prevedere categorie di quote prive del diritto di voto, si veda, a tal proposito, M. SPERANZIN, S.r.l. piccole-medie imprese tra

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volessero avvalersi di tali strumenti, dovrebbero necessariamente trasformarsi in S.p.a.21.

Allora, dato che bisogna fare i conti con questo nuovo polimorfismo della S.r.l.22 e, quindi, con la possibilità che questa si rivolga al pubblico risparmio, è opportuno interrogarsi – in due distinte sedi – sulla disponibilità dei diritti di controllo prima nella S.r.l. chiusa, poi in quella aperta23.

Per la perimetrazione delle due fattispecie si adotta una distinzione recentemente proposta in dottrina.

Partendo dal presupposto che tutte le S.r.l. P.M.I. sono in potenza aperte, una segmentazione va operata tra quelle effettivamente tali e tutte le restanti S.r.l. (ivi comprese quelle necessariamente chiuse): solo per le prime si pone il problema di integrare e interpretare la disciplina codicistica, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dal carattere aperto negli assetti proprietari24.

autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto) cit., p. 345 ss. Contra M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per

una ricostruzione del sistema, p. 845, secondo cui tutte le opzioni offerte dall’art. 26 del d.l. n. 179

del 2012 alle P.M.I. sono esclusivamente riservate ad esse e non anche, invece, alla S.r.l. grande. 21 Scettico a tal proposito M. SPERANZIN, S.r.l. piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e

ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto) cit., p.

345. Invero, questa conseguenza pare alquanto paradossale, considerando soprattutto che quelle sono strutturalmente sicuramente più pronte ad un’apertura al mercato rispetto alle altre S.r.l., si veda a tal proposito M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione

del sistema cit., p. 843 ss.; M. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca borsa e tit. cred., 2019, I, [scritto che riproduce il testo della relazione svolta nel convegno Il futuro del diritto commerciale. Convegno in onore di Raffaele Teti, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università di Pisa il 17 novembre del 2017], p. 142, Il quale, parlando appunto del futuro delle società di capitali, ipotizza una generalizzazione a tutte le S.r.l. delle prerogative consentite oggi solo a quelle di dimensioni medio-piccole.

22 Nuovo nel senso di accresciuto: oltre alla natura ibrida di modello capitalistico attenuato (con una disciplina a metà fra S.p.a. e società di persone) assegnata alla S.r.l. con la riforma del diritto societario, infatti, già da un po’ di anni a questa parte, il legislatore ha utilizzato questo tipo per vari esperimenti. Il riferimento è, anzitutto, alla S.r.l. semplificata, di cui all’art. 2463-bis c.c., inserito dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e a quella con capitale ridotto introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e poi abrogata (o meglio sostanzialmente accorpata alla S.r.l.s. ad opera del d.l. 28 giugno del 2013, n. 76). Attraverso la S.r.l.s. il legislatore – prevedendo una procedura di costituzione e una disciplina del capitale sociale più snelle – ha cercato di stimolare il ricorso all’impresa, in un primo momento, solo da parte dei giovani con età inferiore a 35 anni, poi, da parte di tutte le persone fisiche (con le modifiche all’art. 2463-bis c.c. ad opera del d.l. 28 giugno 2013, n. 76).

23 Stessa esigenza è avvertita da P. BUTTURINI, I diritti del socio di s.r.l. e autonomia statutaria cit., p. 5 ss., il quale accenna solo al problema nella S.r.l. aperta, p. 180 ss.

24 Così P. BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e governance della "nuovissima" s.r.l.: quale

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Può elencarsi fra le S.r.l. P.M.I. effettivamente aperte quella che « (i) abbia in concreto operato un’offerta al pubblico e dunque una sollecitazione all’investimento [o che, alternativamente,] (ii) abbia statutariamente configurato le quote di partecipazione sociale, avvalendosi delle deroghe consentite dall’art. 26, secondo il modello azionario, attrezzandosi così a una prossima e agevole collocabilità sul mercato, senza tuttavia che la sollecitazione abbia ancora avuto luogo »25. In questi termini, la S.r.l. aperta si differenzierebbe da quella chiusa per la presenza anche solo programmata di soci investitori.

Di contro, per S.r.l. chiusa si intende quella che – a prescindere dal dato dimensionale – non abbia optato per il collocamento di quote sul mercato o per una tecnica para-azionaria di standardizzazione delle quote; nella quale, allora, vi sono tendenzialmente solo soci imprenditori.

Bisognerà prendere le mosse da quest’ultimo modello, per una disamina degli elementi tradizionali che hanno caratterizzato il classico dibattito sulla disponibilità dei diritti di controllo.

3. Il classico dibattito nella S.r.l. chiusa: critica di alcune tesi