• Non ci sono risultati.

Il controllo del socio accomandante L’art 2320, c.c., prevede, al secondo

4. Il diritto di controllo del socio nelle società personal

4.4 Il controllo del socio accomandante L’art 2320, c.c., prevede, al secondo

comma, la possibilità statutaria di autorizzare l’accomandante al compimento di atti di ispezione e di sorveglianza e, al terzo comma, gli riconosce in ogni caso il «diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società»77.

Da tale norma emergono due differenti diritti di controllo. Da un lato, v’è la previsione di un diritto inderogabile di controllare l’esattezza del bilancio annuale e del conto dei profitti e delle perdite, consultando i libri e la documentazione della società. Dall’altro, il legislatore prevede che questo diritto di controllo possa essere

c.c.), di portata media, derogabile dall’autonomia statutaria. Da questa ricostruzione l’Autore ricava l’inderogabilità dei diritti di controllo dei soci di società semplice, «se, infatti, esiste un “nucleo di diritti di informazione e consultazione non derogabili” attribuiti ai soci accomandanti e se i diritti di controllo (di maggior portata) propri dei soci di società di persone non amministratori possono essere derogati se riferiti agli accomandanti, mi pare che tali diritti debbano normalmente ritenersi inderogabili».

75 Così G. FERRI, sub Art. 2261 c.c., Delle società nel Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, (artt. 2247 – 2324), Bologna, Zanichelli, terza edizione, 1981, p. 180. 76 R. COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione cit., p. 75.

77 C. BAVETTA sub art. 2320 c.c. in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani – M.S. Richter cit., p. 421 ss.

32

significativamente ampliato dallo statuto, con l’autorizzazione per l’accomandante a compiere atti di ispezione e sorveglianza. In virtù di questo ampliamento, il socio accomandante potrebbe compiere «atti di consultazione di documenti sociali, atti di accertamento sulle consistenze di cassa, atti di ispezione in senso stretto (ad. es. dei magazzini), atti rivolti ad ottenere informazioni sugli affari, atti di valutazione sulla gestione sociale»78, misure rispondenti a quelle previste per il collegio sindacale dall’art. 2403-bis79.

Si ritiene che la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2320 c.c. sia speciale rispetto alla disciplina generale del controllo del socio di società personali. Quindi, contrariamente a quanto avviene nelle s.s. e nelle s.n.c., il diritto di controllo sarebbe limitato alla valutazione sull’esattezza del bilancio, non potendo beneficiare l’accomandante di un controllo in corso di gestione80.

Parte della Dottrina ha giustificato questa diversità di trattamento con l’assenza di un divieto di concorrenza in capo ai soci accomandanti, imposto, invece, ai soci in nome collettivo e agli accomandatari (ai sensi degli artt. 2301 e 2318 c.c.), in quanto questi ultimi, avvalendosi dell’ampio diritto di controllo, potrebbero utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento di un’attività concorrenziale81.

In verità, questa ricostruzione lascia insoddisfatti altri Autori, i quali ritengono, invece, che l’art. 2261, 1 co., c.c., vada esteso anche a quest’ambito, in virtù dei rinvii di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., fatta salva la contraria pattuizione statutaria82. In effetti, quest’ultima argomentazione si lascia apprezzare soprattutto

78 Virgolettato in P. MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985, p. 198. 79 In questi termini R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella s.r.l. cit., p. 43.

80 Questa impostazione risulta confermata anche dalla giurisprudenza più recente. Vedi, ad esempio, Trib. Roma, 13 febbraio 2018: «i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte verte non già sull’amministrazione, ma sull’esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. Pertanto, gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio. Essi, conformemente al disposto testuale del terzo comma dell’art. 2320 c.c., hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e – solo dopo avere avuto tale comunicazione – di controllarne l’esattezza, a tal fine (e solo a tal fine), potendo consultare i libri e gli altri documenti della società.», Redazione Giuffrè 2018.

81 Così M. GHIDINI, Società personali cit., p. 455.

82 Ricostruzione di P. MONTALENTI, Il socio accomandante cit., p. 193 ss., condivisa da O. CAGNASSO, La società semplice cit., p. 181 ss. e, altresì, da R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del

33

se si considera l’ipotesi di una s.a.s. con un solo socio accomandatario (e dunque con un solo amministratore); in questo caso, non essendovi altri accomandatari che – in virtù del diritto di controllo di cui al primo comma dell’art. 2261 c.c. (loro riconosciuto, v. supra § 4.2) – controllino la gestione sociale, il controllo sulla gestione sembra rilegato al solo controllo di esattezza del bilancio, in assenza di previsioni statutarie migliorative del controllo del socio accomandante.

In definitiva, il discorso sul controllo del socio accomandante si ricollega alle già esposte ragioni per la previsione di un così ampio diritto nelle società personali (v. supra § 4.2).

Infatti, riconsegnare83 all’accomandante un pieno controllo in corso di

gestione avvalorerebbe la posizione presa circa il fondamento del diritto in parola nelle società personali, ovvero sia garantire uno strumento di auto-tutela al socio che, a prescindere dal regime di responsabilità assunto, non partecipa all’amministrazione.

83 Infatti, il socio accomandante, in vigenza del vecchio codice di commercio del 1882, disponeva di ampi diritti di informazione e di ispezione, al pari di quelli attualmente riconosciuti al socio in nome collettivo. L’art. 118 di quel codice disponeva che «i pareri e i consigli, gli atti di ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi previsti dalla legge […] non obbligano il socio accomandante». Sulla base di questo implicito riconoscimento da parte del vecchio legislatore, la dottrina era concorde nell’affidare all’accomandante ampi diritti di informazione e di ispezione. A tal proposito vedi R. GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella

35

C

APITOLO

S

ECONDO

TUTELADELSOCIONELLESOCIETÀA

RESPONSABILITÀLIMITATA:

IDIRITTIDI

INFORMAZIONE

ECONTROLLO

SOMMARIO: 1. La S.r.l. dalla riforma del 2003 ad oggi: il modello capitalistico attenuato, la rilevanza centrale del socio e del rapporto contrattuale tra i soci. – 1.1 Deroghe al diritto societario per le P.M.I. costituite in forma di S.r.l. – 1.2 Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: nuovo assetto dei controlli. – 2. Il diritto di controllo del socio. – 2.1. Funzione e natura del diritto. – 2.2 I soggetti coinvolti: legittimati attivi e passivi. – 2.3 (Segue) Alcuni casi particolari. – 2.4 Contenuto del diritto. – 3. Un caso particolare: il controllo del socio sulla gestione delle società controllate. – 4. Modalità di esercizio del diritto e tutela processuale. – 5. Limiti all’esercizio del diritto. – 5.1 Disponibilità

giuridica dei documenti. – 5.2 Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. – 5.3 Riservatezza

sociale: informazioni segrete e mascheramento dei dati sensibili.