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Il d.lgs 12 gennaio 2019, n 14: nuovo assetto dei controlli Recentemente il

capitalistico attenuato, la rilevanza centrale del socio e del rapporto contrattuale tra i soci.

1.2 Il d.lgs 12 gennaio 2019, n 14: nuovo assetto dei controlli Recentemente il

legislatore è intervenuto sulla disciplina della S.r.l. con l’introduzione di alcune previsioni che ne hanno modificato in modo significativo l’assetto dei controlli e che, inevitabilmente, sono da tenere in considerazione nel prosieguo del discorso. Il riferimento è appunto al d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, che ha riformato le procedure d’insolvenza e, inoltre, ha modificato alcuni articoli del codice civile, fra cui l’art. 2477, al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi d’impresa tramite l’introduzione di nuove regole sull’organizzazione delle imprese.

Innanzitutto, per quanto riguarda la S.r.l., si prevede una rilevante estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, in ossequio a quanto richiesto dalla legge delega n. 155 del 2017 all’art. 14, lettera g. Sulla base del testo dell’art. 2477, 2 co., c.c., così come novellato dall’art. 379 del d.lgs. n. 14 del 2019, la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria in un numero più elevato di casi rispetto alla previgente disciplina, dato il notevole abbassamento dei requisiti dimensionali di cui alla

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lettera c. Quest’ultima oggi contempla l’obbligatorietà dell’organo di controllo se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità14.

Il terzo comma dell’art. 379 del d.lgs. n. 14 del 2019, in vigore dal 16 marzo del 2019, concede alle S.r.l. costituite prima di quella data un termine di nove mesi per adeguarsi alla nuova disciplina.

Ebbene, alla luce di quanto detto, è facile intuire che aumenterà il numero di S.r.l. obbligate alla nomina di un organo di controllo – organo sindacale (monocratico o collegiale) e/o un revisore – specificamente preposto a vigilare sull’andamento della società e sull’operato degli amministratori15.

Per di più, un’altra più che rilevante novità riguarda l’estensione alla S.r.l – anche a quella priva di organo di controllo – delle disposizioni di cui all’art. 2409

14 L’art. 2477, 2 co., c.c. novellato prevede che: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale

dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità».

Se si raffronta questo dato con la precedente lettera c dell’art. 2477, 2 co., c.c., si coglie la portata di questa novità. Tralasciando i primi due limiti di cui all’art. 2477, 2 co., lettere a e b, che sono rimasti invariati, la vecchia lettera c contemplava la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nel caso in cui la società, per due esercizi consecutivi, avesse superato due delle seguenti soglie:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000,00; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Per precisione, i requisiti sub a), b), c) sono alternativi tra loro, come emerge dalla legge 19 ottobre 2017, n. 155, all’art. 14, lettera g). Peraltro, ciò è perfettamente in linea con l’interpretazione del vecchio testo dell’art. 2477 c.c., per una conferma vedi G. GUERRIERI, Il collegio sindacale ed il

sindaco unico nella società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2018, II, p. 233.

15 Se l’assemblea non provvede alla nomina, vi provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese», (virgolettato aggiunto dal d.lgs. n. 14 del 2019 al quinto comma dell’art. 2477 c.c.).

Si ammette ovviamente la possibilità che una S.r.l. nomini sia un organo sindacale che un revisore, non potendosi leggere come disgiuntiva la “o” di cui all’art. 2477, 2 co., c.c., vedi G. GUERRIERI, Il

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c.c., sul controllo c.d. giudiziario, che era stato espunto dal tipo con la riforma del 200316.

Né pare debba sottovalutarsi la disposizione di cui all’art. 375 del d.lgs. n. 14 del 2019 che aggiunge all’art. 2086 c.c. il seguente comma: «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Questa disposizione, in forza del rinvio dell’art. 2475 c.c., è da rispettarsi anche nello svolgimento della funzione amministrativa della società a responsabilità limitata.

Nell’attesa di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sulle novità menzionate, si possono già segnalare almeno tre elementi che, incidentalmente, riguardano anche il diritto di controllo del socio di S.r.l.

In primo luogo, per un numero maggiore di S.r.l. la funzione di controllo non sarà “rimessa” esclusivamente ai soci, ma sarà svolta dall’organo di controllo in concorrenza con i soci.

In secondo luogo, anche qualora la società a responsabilità limitata, stando al di sotto delle soglie stabilite dall’art. 2477, 2 co., c.c., non si munisca di un organo di controllo, ai soci spetta comunque il potere di invocare un controllo etero-diretto sull’amministrazione della società, potendo ricorrere al Tribunale nel caso sospettino il compimento di gravi irregolarità gestorie da parte degli amministratori.

16 L’art. 2409 c.c., prima della riforma del 2003, era richiamato dal vecchio testo dell’art. 2488 c.c. sul collegio sindacale. Oggi, l’art. 379 della d.lgs. n. 14 del 2019 inserisce questo rinvio al quinto comma dell’art. 2477 del codice civile. In verità, alcuni, in giurisprudenza e dottrina, erano già orientati in questo senso, quanto meno nel caso di S.r.l. dotata di organo di controllo. Si veda, ad esempio, Trib. Milano, 12 aprile 2018, www.ilQuotidianoGiuridico.it, «nelle società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo è ammissibile il procedimento ex art. 2409 c.c., in virtù del rinvio operato dall’art. 2477, c. 3, c.c. alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni». Cfr. Trib. Torino, 7 aprile 2017, in Giur. comm. 2018, V, p. 887, con nota di O. CAGNASSO, Limiti al diritto di controllo dei soci non amministratori di s.r.l.; C. MONTAGNANI,

Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata, Padova, 2008, p. 117 ss.,

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Questa possibilità, per gli effetti significativi che comporta (supra cap. I, § 2.1), sicuramente rappresenta una novità di immediata rilevanza.

Infine, rispetto ai principi ispiratori della riforma del 2003 pare che il recente legislatore abbia fatto dei passi indietro, nell’ottica generale di prevenire la crisi d’impresa. Dalle novità legislative, per un verso, esce ridimensionato il ruolo centrale del socio, alla luce dell’introduzione di un principio di esclusività della gestione, ai sensi del nuovo art. 2475, 1 co., c.c., il quale riproduce specularmente il testo del primo comma dell’art. 2380-bis17.

Per altro verso, si assiste ad un irrigidimento della struttura della S.r.l. – anche riguardo alla funzione di controllo – in confronto allo snellimento perseguito con la riforma del 2003.