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Il contesto normativo di riferimento

Nel documento PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (pagine 10-14)

1 INTRODUZIONE

1.3 Il contesto normativo di riferimento

La tematica della mobilità sostenibile e, in particolare la figura del mobility manager, è stata oggetto di regolamentazione nel corso del tempo mediante emanazione di norme che ne hanno definito e specificato sia gli obiettivi che gli ambiti di applicazione.

La regolamentazione prende avvio con il decreto ministeriale 27 marzo 1998

“Mobilità sostenibile delle aree urbane”, con il quale, oltre a introdursi la figura del

“responsabile della mobilità aziendale”, in seguito denominato mobility manager, sono definite le strategie e gli interventi che si intendono applicare in tema di mobilità sostenibile attraverso la redazione del ”PSCL”.

Con il successivo decreto ministeriale 20 dicembre 2000 “Incentivazione programmi proposti dai mobility manager aziendali” viene introdotta una figura aggiuntiva alla precedente, ossia la figura del mobility manager d’area, come elemento di raccordo tra le funzioni del mobility manager aziendale, le strutture comunali e le aziende di trasporto.

Di particolare interesse è la Prassi di riferimento UNI 2018, n.35, elaborata dal Tavolo UNI: “Profili professionali della mobilità aziendale” che, tra l’altro, ben definisce

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i ruoli e i profili professionali (attività-responsabilità, conoscenze, abilità, competenze) delle figure del mobility manager, fleet manager, travel manager, corporate mobility manager.

A partire dal 2020, in risposta alle necessità dettate dal contenimento della pandemia da Covid-19 in tema di rilancio dell’economia, sono stati emanati diversi decreti finalizzati ad imprimere una forte accelerazione al cambiamento verso un sistema di mobilità sostenibile.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio” “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prevede, all’art. 229, comma 4, che le pubbliche amministrazioni

“…con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”.

Inoltre, attribuisce al mobility manager funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d.

“Decreto Rilancio”,

• Obbligo di adozione PSCL per Imprese e PA, entro il 31 dicembre.

• Attività continuativa di pianificazione, Manager di area come raccordo tra i Mobility Manager aziendali,

Decreto

Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021

“Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”. e interventi in materia di mobilità

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Con il decreto interministeriale 12 maggio 2021, n. 179, recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager” si attribuiscono alla figura del mobility manager la gestione della domanda di mobilità e la promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente attraverso il PSCL.

All’art. 2, comma1, lettera c), si definisce piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa che presenti le caratteristiche di ubicazione e numerosità dei dipendenti previste dal citato art. 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’art. 3 del decreto interministeriale 12 maggio 2021 n.179, dopo aver delineato al comma 1, in coerenza con l’art. 229 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, l’ambito di applicazione oggettivo dell’obbligo di adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), precisa, al successivo comma 2, che, al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti, in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

È comunque possibile procedere facoltativamente all’adozione del PSCL anche per le pubbliche amministrazioni che non vi sono tenute ai sensi del citato art. 229 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

All’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 12 maggio 2021 n.179 si precisa che il piano deve:

• essere finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individuando le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

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• definire i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la Pubblica Amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici”.

Per quanto riguarda i contenuti del piano, le Linee guida per la redazione e l’implementazione del PSCL sono state definite dal decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 agosto 2021, n. 209, che contiene le indicazioni operative e metodologiche sulle procedure da seguire e da implementare affinché l’analisi del contesto, sia all’interno che all’esterno della realtà aziendale di riferimento, permetta di pianificare e realizzare le misure ritenute effettivamente necessarie al fine di consentire una riduzione strutturale e permanente della mobilità sistematica casa-lavoro.

Da ultimo, le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, in coincidenza con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione, prevedono, al punto 1.6 dell’allegato 1 (Possibili misure in materia di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita), l’obbligo di elaborare i piani di spostamento casa-lavoro “…tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro…”.

In questa prospettiva di agevolazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente anche con modalità sostenibili, è ancora più importante il ruolo del mobility manager nella elaborazione di un piano che tenga conto anche delle disposizioni previste in tema di ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Anche i comuni, tramite i propri mobility manager d'area, saranno chiamati allo svolgimento di un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali in tema di verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e

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nell’identificazione e nella promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.

Il piano degli spostamenti casa-lavoro adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2021, n.179, deve, ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto, essere trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione. In seguito, il comune e il mobility manager d’area potranno individuare eventuali modifiche al PSCL adottato.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 6 comma 3 lettera c) del decreto interministeriale 12 maggio 2021, n.179 è necessario inviare al mobility manager di area, oltre al PSCL, anche i dati relativi agli spostamenti dei dipendenti correlati dai rispettivi orari di ingresso/uscita. Tali dati sono necessari per la programmazione più efficace ed efficiente dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali, secondo quanto previsto dalla norma.

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