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7. Le sanzioni ed il ravvedimento operoso

7.2. Il contrabbando

A seguito della recente depenalizzazione di numerosi casi di reato di contrabbando454, gran parte dell'ampia casistica repressiva è stata

accomunata dalla previsione di un'unica sanzione applicabile in tutte le ipotesi prospettabili, in misura variabile a seconda dell'entità dei tributi doganali evasi, di un'eventuale reiterazione della condotta e della gravità delle sanzioni penali in precedenza comminabili.

In particolare, tale sanzione consiste in una multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del valore dei diritti doganali dovuti.

La prima fattispecie di contrabbando disciplinata dalla normativa italiana ed oggi depenalizzata riguarda l'ipotesi di movimentazione clandestina delle merci attraverso i confini terrestri e gli spazi doganali455.

Integra tale fattispecie qualsiasi persona: introduca merci straniere attraverso i confini terrestri fuori dai punti adibiti a tale passaggio456;

scarichi o depositi le merci in questione nello spazio compreso tra la frontiera e la Dogana più prossima457; sia scoperta con simili merci

occultate su di sé, nei propri bagagli, nei colli, nelle suppellettili, fra merci differenti, o in qualunque mezzo di trasporto, al fine di sfuggire ai controlli doganali458; asporti merci di questo genere dagli spazi doganali

senza aver preliminarmente provveduto al pagamento dei dazi dovuti459;

esporti di nascosto dal territorio nazionale merci nazionali o

453Art. 18, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65. 454Art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 205/1999. 455Art. 282, T.U. n. 43/1973 (TULD).

456Art. 282, comma 1, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD). 457Art. 282, comma 1, lettera b), T.U. n. 43/1973 (TULD). 458Art. 282, comma 1, lettera c), T.U. n. 43/1973 (TULD). 459Art. 282, comma 1, lettera d), T.U. n. 43/1973 (TULD).

nazionalizzate soggette a tributi doganali460; detenga merci estere

ritenute essere state oggetto di commercio illecito461.

La seconda ipotesi di contrabbando, ossia il caso della movimentazione illecita di merci nei laghi di confine, è oggetto di una previsione normativa molto specifica, la quale trova applicazione ogniqualvolta il capitano di una nave: introduca merci straniere attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, omettendo di presentarle alla dogana più prossima al confine, salvo che la nave detenga un ufficio doganale a bordo462; ovvero, durante il

trasporto di tali merci con la nave nei tratti del lago di Lugano in cui non vi sono dogane, senza il permesso della Dogana, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere, getti l'ancora, stia alla cappa o comunque si metta in comunicazione con la terraferma per concordare con soggetti terzi lo sbarco delle merci, salvo si tratti di un caso di forza maggiore463.

Riceve il medesimo trattamento sanzionatorio chiunque nasconda sulla nave merci simili al fine di distoglierle ai controlli doganali464.

Incorre nella sanzione prevista anche il capitano di nave che, durante una traversata marittima, trasportando merci straniere: senza essere autorizzato dalla Dogana, rasenti il lido del mare, getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso, eccetto si tratti di un caso di forza maggiore465; faccia approdo in luoghi ove non vi siano punti di

attraversamento della linea doganale stabiliti466, ovvero, in caso nel

punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, non effettui il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente lungo le vie all'uopo

460Art. 282, comma 1, lettera e), T.U. n. 43/1973 (TULD). 461Art. 282, comma 1, lettera f), T.U. n. 43/1973 (TULD). 462Art. 283, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD).

463Art. 283, lettera b), primo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 464Art. 283, lettera b), secondo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 465Art. 284, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD).

prescritte467 da decreto del Ministro delle finanze468, oppure violi il

divieto o la limitazione stabiliti dal Capo della circoscrizione doganale movimentando, caricando, scaricando o trasbordando le merci nei punti di attraversamento della linea doganale o nei porti e nei punti di approdo durante le ore notturne469, salvo versi in una situazione di forza

maggiore470; non sia in possesso del manifesto per il trasporto con nave

di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, benché ne sia prescritta la titolarità471; al momento della partenza, non detenga a bordo

le merci che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e la restante documentazione doganale472; trasferisca le merci da una Dogana all'altra

con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza disporre della necessaria bolletta di cauzione473; abbia imbarcato generi

di primaria necessità474 su nave di stazza non superiore a cinquanta

tonnellate in uscita dal territorio doganale e non si tratti di provviste di bordo475.

Viene ugualmente punito chiunque nasconda sulla nave merci estere al fine di distoglierle alla visita doganale476.

Altra ipotesi di contrabbando è quella perpetrata per via aerea, in merito alla quale viene punito il comandante dell'aeromobile ogniqualvolta: risulti sfornito del manifesto e si versi in un caso in cui, per il trasporto delle merci straniere nel territorio italiano, ne viene

467Art. 16, comma 2, T.U. n. 43/1973 (TULD). 468Art. 9, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD). 469Art. 16, comma 3, T.U. n. 43/1973 (TULD). 470Art. 284, lettera b), T.U. n. 43/1973 (TULD). 471Art. 284, lettera c), T.U. n. 43/1973 (TULD). 472Art. 284, lettera d), T.U. n. 43/1973 (TULD). 473Art. 284, lettera e), T.U. n. 43/1973 (TULD).

474Merci simili, quando vengono considerate provviste di bordo, si ritengono uscire dal territorio doganale in regime di transito o riesportazione, mentre, ove non lo siano, si ritengono destinate al consumo entro tale territorio. Art. 254, commi primo ed ultimo, T.U. n. 43/1973 (TULD).

475Art. 284, lettera f), primo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 476Art. 284, lettera f), secondo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD).

prescritto l'impiego477; al momento del decollo, non abbia a bordo le

merci estere che si dovrebbero trovare sull'aeromobile secondo quanto riportato nel manifesto e nell'altra documentazione doganale478; prelevi

tali merci dal punto di atterraggio senza avere in precedenza adempiuto le prescritte formalità doganali479; avendo compiuto un atterraggio fuori

dagli aeroporti doganali stabiliti, non lo denunci, entro il più breve tempo possibile, all'ufficio doganale più vicino, al comando della guardia di finanza od ad altro organo di polizia, ovvero al sindaco, per le opportune constatazioni e per essere autorizzato a ripartire480.

In quest'ultima eventualità si considera introdotto di contrabbando nel territorio doganale non soltanto il carico trasportato dall'aeromobile, ma il veicolo stesso481.

Inoltre, la stessa pena viene inflitta a chiunque, sorvolando il territorio doganale, abbia l'ardire di gettare in volo merci straniere, ovvero le occulti sull'aereo nel tentativo di sottrarle ai controlli doganali482.

È, altresì, multato chiunque costituisca depositi non autorizzati od eccedenti i limiti consentiti di merci straniere soggette a diritti doganali nei territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché nelle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio483, ossia nei territori

non compresi in quello doganale (c.d. territori extra-doganali)484.

Un'altra ipotesi depenalizzata di contrabbando si ritiene integrata dall'utilizzazione indebita di merci straniere importate con agevolazioni

477Art. 285, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD). 478Art. 285, lettera b), T.U. n. 43/1973 (TULD). 479Art. 285, lettera c), T.U. n. 43/1973 (TULD).

480Artt. 114, ultimo comma, primo periodo, e 285, lettera d), primo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD).

481Art. 285, lettera d), secondo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 482Art. 285, lettera d), terzo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 483Art. 2, comma 4, T.U. n. 43/1973 (TULD).

doganali, ossia quando vengono dati da qualsiasi soggetto alle merci in questione una destinazione od un uso differenti da quelli per i quali venne concessa la franchigia o la riduzione dei dazi485, salvo che si tratti

di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati ed il loro trasferimento ad altri usi od impieghi sia stato espressamente consentito486.

Il medesimo trattamento sanzionatorio viene applicato nei casi in cui un concessionario di un magazzino doganale privato detenga in tale deposito merci straniere per le quali non è stata presentata in dogana la prescritta dichiarazione d'introduzione entro i confini doganali o non risulta la presa in carico sui registri di deposito487.

Viene considerata contrabbando anche l'illecita introduzione entro i confini nazionali di merci estere sostituite clandestinamente a merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o circolanti sul territorio488.

Va incontro alle stesse conseguenze sanzionatorie anche chi adotta tecniche fraudolente per ottenere indebitamente la restituzione dei diritti dovuti per l'importazione di materie prime impiegate nella lavorazione di beni nazionali destinati all'esportazione, dovendosi in tal caso commisurare gli importi minimi e massimi della multa all'ammontare dei diritti che abbia ingiustamente riscossi o tentato di riscuotere489.

Viene analogamente perseguita la manipolazione artificiosa ovvero la sottoposizione a misure fraudolente delle merci nel corso delle operazioni di importazione, di esportazione temporanea, di riesportazione o di reimportazione, al fine di distrarle dal pagamento dei dazi dovuti490.

485Art. 287, T.U. n. 43/1973 (TULD).

486Art. 140, ultimo comma, primo periodo, T.U. n. 43/1973 (TULD). 487Art. 288, T.U. n. 43/1973 (TULD).

488Art. 289, T.U. n. 43/1973 (TULD). 489Art. 290, T.U. n. 43/1973 (TULD). 490Art. 291, T.U. n. 43/1973 (TULD).

Per previsione generale, la multa comminata per ciascuna delle ipotesi di contrabbando espressamente depenalizzate trova applicazione tutte le volte in cui vi sia stata sottrazione di merci al pagamento dei tributi doganali e non vi sia una disposizione apposita al riguardo491.

Fuori dei casi in cui il contrabbando è stato convertito in illecito amministrativo, continuano a sussistere le ipotesi in cui lo stesso viene punito penalmente.

Classico esempio al riguardo è il commercio abusivo di tabacchi lavorati esteri, per il quale è stabilita la pena della reclusione da due a cinque anni ed una multa fissa, proporzionale ad ogni grammo convenzionale aggiuntivo di prodotto492.

Incorre in tale reato qualsiasi soggetto ne introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga illecitamente nel territorio italiano un quantitativo superiore ai dieci chilogrammi convenzionali493.

Ove se ne detenga un quantitativo inferiore, non si procede all'arresto494.

In merito alla previsione di una pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità di prodotto, è stata sollevata questione di legittimità, in riferimento all'art. 27 della Costituzione italiana, davanti alla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto la questione manifestamente infondata poiché, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali, detta pena pecuniaria è comminata non da sola, ma in aggiunta ad una pena detentiva con una forbice edittale di ampiezza significativa.

Pertanto, in simili circostanze, non si possono fare valere i limiti

491Art. 292, T.U. n. 43/1973 (TULD).

492Art. 291 bis, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD), come modificato dall'art. 1, legge n. 92/2001.

493Per chilogrammo convenzionale si intendono, ai sensi dell'art. 9. comma 1, secondo periodo, legge n. 76/1985, duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette. Art. 291 bis, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD), come modificato dall'art. 1, legge n. 92/2001.

494Art. 291 bis, comma 2, T.U. n. 43/1973 (TULD), come modificato all'art. 1, legge n. 92/2001.

costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide: la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria offre, difatti, al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla dimensione quantitativa dell’illecito, escludendo che la pena edittale del reato in questione possa, nel suo complesso, considerarsi fissa495.

7.3

Le contravvenzioni e gli illeciti

amministrativi doganali

Il titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 al capo II disciplina le disposizioni relative alle contravvenzioni ed agli illeciti amministrativi doganali.

La prima ipotesi che viene presa in considerazione riguarda la differenza tra il numero dei colli realmente caricati e quello indicato nel manifesto di carico o in quello di partenza496.

In simili circostanze, viene ritenuto colpevole della violazione il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile, al quale viene inflitta, per ogni collo non annotato, una sanzione amministrativa dello stesso ammontare o fino al quadruplo dei diritti doganali dovuti497.

Altra difformità espressamente regolata dalla normativa nazionale è quella concernente la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti e le merci effettivamente destinate all'esportazione.

Questa fattispecie si considerata integrata qualora vi sia discordanza tra la qualità e la quantità delle merci in questione e quelle indicate nella

495Corte costituzionale, ordinanza n. 475/2002, in giurcost.org.

496Al capitano della nave può essere prescritto di presentare il manifesto di partenza in luogo di quello di carico ogniqualvolta la nave giunga da porti esteri nei quali detto documento gli sia stato rilasciato dalle competenti autorità doganali o da quella portuaria. Art. 108, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD).

dichiarazione restitutoria dell'operatore, il quale viene punito con una ammenda non inferiore alla somma che avrebbe indebitamente ricevuto e non superiore al decuplo della stessa, salvo che il fatto non integri più grave reato, ossia si versi in un'ipotesi di contrabbando498.