• Non ci sono risultati.

7. Le sanzioni ed il ravvedimento operoso

7.1. Inquadramento generale

Fin dall'approvazione del precedente Codice comunitario, i profili sostanziali e procedurali della disciplina doganale sono stati regolati ed armonizzati a livello europeo, mentre quelli sanzionatori sono stati demandati alla legislazione nazionale dei singoli Stati membri, alla quale occorre dunque fare riferimento ogniqualvolta, durante lo svolgimento di un'operazione doganale, si verifichino violazioni della normativa di riferimento.

Oggi, l'introduzione del nuovo Codice doganale dell'Unione ha comportato l'espressa attribuzione di un obbligo specifico a carico degli Stati, consistente nella previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive417, in conformità agli orientamenti consolidati della Corte di

giustizia418, per ogni ipotesi di violazione alla normativa doganale419.

Gli Stati membri hanno, inoltre, dovuto notificare alla Commissione,

415Art. 1, lettera a), Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 2 aprile 2007, n. 383/UD.

416Art. 1, lettera b), Determinazione dell'Agenzia delle dogane 2 aprile 2007, n. 383/UD. Il servizio di pagamento in Dogana con carte elettroniche è stato attivato, con modalità di dotazione scaglionata a partire dalle maggiori dogane italiane fino ad arrivare all'integrale copertura di tutti gli uffici doganali, a partire dal 6 maggio 2015. Comunicazione del 6 maggio 2015, Agenzia delle dogane e dei monopoli. 417Art. 42, comma 1, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013. In particolare, in caso si

tratti di sanzioni amministrative, le stesse potranno consistere: in un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, anche in sostituzione di una sanzione penale; oppure nella revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione in possesso dell'interessato. Art. 42, comma 2, lettere a) e b), Reg. UE n. 952/2013. 418Corte di giustizia, 7 ottobre 2010, C-382/09, Stils Met SIA vs Valsts ieņēmumu

dienests, in curia.europa.eu.

entro centottanta giorni decorrenti dal 1° giugno 2016, data di applicazione dell'obbligo in questione, quali disposizioni abbiano adottato in merito, con il vincolo aggiuntivo di trasmetterle immediatamente ogni eventuale modifica sarà apportata in seguito alle stesse420.

Peraltro, in data 13 dicembre 2013 la Commissione presentò una proposta di direttiva421 affinché venisse istituito un quadro giuridico

comune per il trattamento delle infrazioni doganali e le conseguenti sanzioni, e fosse in tal modo realizzata l'armonizzazione dei regimi giuridici nazionali, attualmente disciplinanti in modo troppo disomogeneo la materia.

Tale proposta potrebbe realizzare non soltanto una parità di trattamento tra gli operatori economici europei di diversa nazionalità, al momento del tutto assente422, bensì anche una gestione più efficace

dell'unione doganale medesima in quanto un dato comportamento sarebbe trattato allo stesso modo a prescindere dallo Stato competente a sanzionarlo.

In sostanza, attualmente gli Stati membri possono imporre le sanzioni dagli stessi ritenute più opportune, con il solo vincolo che queste siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni, dunque, differiscono in quanto a natura e gravità in base allo Stato membro applicatore, e, anche qualora siano dello stesso tipo, cambiano le pene comminate.

La normativa italiana punisce gli illeciti doganali mediante sanzioni penali, contenute nei codici di diritto e procedura penale, oppure amministrative, ricavate dal d.lgs. n. 472/1997.

420Art. 42, comma 3, Reg. UE n. 952/2013. 421COM (2013) 884 def.

422Le disparità di trattamento delle infrazioni doganali finiscono, difatti, per incidere sulla concorrenza poiché vengono a costituire un vantaggio sleale per coloro che commettano la medesima violazione di altri, ma in Paese più permissivo. Tale disparità si ripercuote anche sul procedimento per ottenere la qualifica di AEO, in quanto il rispetto della normativa doganale e l'assenza di infrazioni gravi sono condizioni per il rilascio di tale certificazione.

Il primo e più tipico reato doganale contemplato nell'ordinamento italiano è il contrabbando, ossia il tentativo o la dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei dazi doganali dovuti423.

La casistica repressiva prevista al riguardo dal T.U. n. 43/1973 è molto vasta, passando dalle ipotesi in cui il reato sia perpetrato entro gli spazi doganali, a quelle in cui sia commesso fuori dagli stessi, ovvero da quelle attraverso i confini terrestri, a quelle nei laghi di confine, per mare o via area, benché numerose ipotesi di contrabbando siano state recentemente depenalizzate in illeciti amministrativi424.

Del resto, in ambito italiano, le infrazioni doganali sono più spesso qualificate quali illeciti amministrativi, venendo pertanto più frequentemente applicate le sanzioni amministrative, in particolare in caso di irregolarità commesse durante la compilazione della dichiarazione doganale.

Classico esempio di tali illeciti è quello della mancata corrispondenza tra la dichiarazione relativa a quantità, qualità e valore delle merci destinate all'importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, e l'accertamento compiuto dalle competenti autorità doganali425.

In tali circostanze, la sanzione a carico del dichiarante sarà di importo compreso tra 103 e 516 euro, purché l'errata indicazione del valore non abbia comportato un'ingiustificata diminuzione dei dazi dovuti e la differenza tra diritti dovuti e diritti corrisposti non superi il 5%426, poiché altrimenti verranno applicate le più ingenti sanzioni, di

423Art. 292, T.U. n. 43/1973 (TULD).

424Art. 1, d.lgs. n. 8/2016, il quale ha disposto che i reati attualmente puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda siano trasformati in illeciti amministrativi, sanzionati con addebiti dai 5000 ai 50000 euro, a seconda degli importi sanzionatori precedentemente comminati. Tale disposizione è stata applicata anche alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs, purché il relativo procedimento penale non fosse già stato definito con sentenza passata in giudicato. Art. 8, d.lgs. n. 8/2016.

425Art. 303, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD). 426Art. 303, comma 1, T.U. n. 43/1973 (TULD).

entità compresa tra : 103 e 500 euro, per i diritti di ammontare massimo fino a 500 euro427; 1000 e 5000 euro, per i diritti di ammontare compreso

tra 500,1 e 1000 euro428; 5000 e 15000 euro, per i diritti di ammontare

compreso tra 1000,1 e 2000 euro429; 15000 e 30000 euro, per i diritti di

ammontare compreso tra 2000,1 e 3999,99 euro430; 30000 e dieci volte

l'importo dei diritti in questione, per i diritti di ammontare pari o superiore a 4000 euro431.

Tale illecito amministrativo non si considera integrato ogniqualvolta: nei casi in cui nella dichiarazione, in luogo della denominazione tariffaria delle merci, può essere indicata quella commerciale, purché contenga tutti gli elementi che occorrono per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, pur essendo errata la prima, sia stata aggiunta la seconda e risulti esatta, consentendo una corretta applicazione dei dazi432; le merci, dichiarate per una certa sottovoce

tariffaria, risultino poi rientrare in altra a seguito di accertamento, ma, tuttavia, tali differenti sottovoci siano ricomprese nella medesima voce tariffaria e l'ammontare dei dazi dovuti sia uguale o superiore di meno di meno di un terzo a quello dei diritti liquidati433; lo scarto verso l'alto o

verso il basso nella quantità o nel valore non superi il 5% per ciascuna qualità delle merci434.

È stata, tuttavia, completamente eliminata l'ipotesi di sgravio435

dell'inasprimento prevista per i casi in cui la differenza tra i diritti

427Art. 303, comma 3, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD). 428Art. 303, comma 3, lettera b), T.U. n. 43/1973 (TULD). 429Art. 303, comma 3, lettera c), T.U. n. 43/1973 (TULD). 430Art. 303, comma 3, lettera d), T.U. n. 43/1973 (TULD).

431Art. 303, comma 3, lettera e), T.U. n. 43/1973 (TULD). La formulazione attuale della previsione è frutto di un recente inasprimento delle sanzioni, attuato dall'art. 11, comma 4, d.l. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, allo scopo di alzare il livello di attenzione richiesto alle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono in ambito doganale.

432Art. 303, comma 2, lettera a), T.U. n. 43/1973 (TULD). 433Art. 303, comma 2, lettera b), T.U. n. 43/1973, (TULD). 434Art. 303, comma 2, lettera c), T.U. n. 43/1973, (TULD).

accertati e dichiarati fosse dipesa da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede durante la compilazione della dichiarazione, ovvero fosse dovuta ad un'inesatta indicazione del valore ma il dichiarante avesse indicato tutti i dati necessari al corretto accertamento dello stesso.

Particolare rilevanza riveste la possibilità, riservata all'operatore colpito da sanzioni amministrative, di ottenere una riduzione dei gravami qualora corregga di propria iniziativa gli errori commessi (c.d. ravvedimento operoso).

Peraltro, nello svolgimento della propria attività di controllo sulle merci, la Dogana può riscontrare la violazione anche di norme poste a tutela di interessi non tributari, per la cui infrazione sono previste apposite sanzioni.

Ne sono un esempio i divieti di importazione ed esortazione, in base ai quali qualunque persona si trovi a o tenti di esportare od introdurre con qualsiasi metodo merci delle quali sia vietata l'esportazione o l'importazione, o di non reimportarle entro i termini stabiliti qualora siano state spedite in cabotaggio, oppure di cambiarne la destinazione da un porto italiano ad un Paese terzo, è punita con la reclusione fino a tre mesi, con l'aggiunta ulteriore di una sanzione pecuniaria e della confisca delle merci436.

Viene punito, allo stesso modo e in solido con chi gli abbia ceduto un permesso per l'esportazione o l'importazione di merci oggetto dei divieti in questione senza accompagnarlo alla fornitura delle merci per le quali lo stesso era stato concesso437, anche colui che si avvalga di un tale

permesso ma non presenti in dogana le stesse merci oggetto della deroga438.

Nell'ambito dell'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, è punito, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25000 a

436Art. 11, comma 1, Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923. 437Art. 13, comma 1, Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923. 438Art. 13, comma 2, Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923.

250000 euro, chiunque le effettui senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false439, oppure contravvenendo agli obblighi prescritti

dall'autorizzazione regolarmente posseduta, applicandosi in tal caso una pena lievemente ridotta, consistente nella reclusione da due a quattro anni o nella multa da 15000 a 150000 euro440.

Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa a seguito di patteggiamento è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni irregolari in questione441.

Viene, inoltre, punito con la pena dell'arresto fino a due anni, l'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco predisposto dalle autorità doganali che rifiuti di fornire alle competenti autorità: l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta442; la descrizione dei beni importati, la

loro quantità e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso443; l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e

dell'esatto luogo di destinazione444; la sottoscrizione di un impegno

espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi445; la sottoscrizione dell'impegno espresso a non

riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati446.

A carico dell'esportatore di tali beni è stato anche disposto un

439Art. 16, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 440Art. 16, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 441Art. 16, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.

442Art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 443Art. 4, comma 4, lettera b), d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 444Art. 4, comma 4, lettera c), d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 445Art. 4, comma 4, lettera d), d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.

obbligo permanente di trasmissione immediata alle competenti autorità di avviso di intervenuta variazione dei dati e delle informazioni in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso tale comunicazione venga omessa, l'interessato verrà punito, salvo che tale infrazione integri un'ipotesi di reato, con una sanzione amministrativa di valore compreso tra 15000 e 90000 euro447.

Tale sanzione è comminata anche a chi manca di comunicare dati, atti e documenti concernenti tali operazioni, espressamente richiesti dalle competenti autorità doganali448.

Infine, risponde449 dell'immissione sul territorio doganale europeo di

merci pericolose chiunque importa nel mercato comune preparati pericolosi in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio450 e di

etichettatura451, e di quelle sulla classificazione452.

Va esente da tali penalità il commerciante al dettaglio che si occupi della vendita o comunque della distribuzione per il consumo di preparati pericolosi nelle loro confezioni originali, salvo che sia consapevole della

447Art. 16, comma 5, primo periodo, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 448Art. 16, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.

449Di regola, viene imposta un'ammenda di valore compreso tra 104 e 5165 euro; tuttavia, nei casi più gravi, è prevista l'applicazione della pena aggiuntiva dell'arresto fino a sei mesi. Art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

450I preparati pericoli sono immessi sul mercato soltanto se: i loro imballaggi sono progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non si deteriorano a contatto con il contenuto, né formano con questo composti pericolosi; tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a manipolazione; i recipienti muniti di sistema riapplicabile sono progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto. Art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65. 451Ogni imballaggio deve recare, in modo leggibile, indelebile ed in lingua italiana: la

denominazione o il nome commerciale del preparato; il nome e l'indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea; il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato, che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio; i simboli e le indicazioni di pericolo; le frasi di rischio (frasi R); i consigli di prudenza (frasi S); il quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico. Art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), e g), d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

violazione nonostante la confezione originale non presenti segni di alterazione453.