• Non ci sono risultati.

4.1.

Le informazioni nell'ambito doganale

europeo

Principio generale della normativa doganale comunitaria era che chiunque potesse ottenere, a titolo gratuito173, dalle autorità doganali

168Art. 257, comma 2, Reg. CEE n. 2454/1993.

169Art. 257, comma 3, primo periodo, Reg. CEE n. 2454/1993. 170Art. 257, comma 3, secondo periodo, Reg. CEE n. 2454/1993.

171Art. 257, comma 4, lettera a), Reg. CEE n. 2454/1993. In tal caso, veniva immediatamente contabilizzato il minor importo dei dazi ad opera dell'autorità doganale, la quale, tuttavia, esigeva comunque che il dichiarante offrisse un'idonea garanzia in grado di coprire la differenza tra i due importi, ove la riduzione si rivelasse infondata e si dovesse, pertanto, applicare l'importo maggiore, inizialmente calcolato.

172Art. 257, comma 4, lettera b), Reg. CEE n. 2454/1993. Anche in questo caso, l'autorità doganale esigeva dal dichiarante che venisse da costui costituita una congrua cauzione, capace di coprire la riscossione dell'importo dei dazi calcolati al momento dell'accettazione della dichiarazione, qualora l'esenzione si dimostrasse ingiustificata.

173Art. 11, comma 2, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. Salvo che le autorità avessero sostenuto delle spese per speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, nel qual caso le stesse venivano addebitate al richiedente. Art. 11, comma 2, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992.

informazioni in merito all'applicazione della normativa doganale174,

qualora le stesse si riferissero ad un'operazione commerciale da realizzarsi realmente, non essendo altrimenti le autorità tenute a darvi seguito175.

In tal modo, veniva sancito il diritto degli operatori a conoscere preventivamente gli orientamenti dell'amministrazione doganale in merito alla propria situazione concreta, potendo in tal modo gli stessi prevenire eventuali contestazioni da parte della medesima autorità e le relative sanzioni.

Il nuovo Codice ha confermato tale principio176, sottolineando che le

autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici177, promuovendo la trasparenza attraverso l'accesso gratuito

alla normativa doganale, alle decisioni amministrative generali ed ai moduli di domanda178.

Tale offerta di informazioni da parte delle autorità doganali, peraltro, continuerà ad essere assicurata in futuro facendo ricorso con sempre maggior frequenza alla comunicazione via internet179.

Dal generale diritto all'informazione vanno, tuttavia, tenute distinte le c.d. informazioni vincolanti, le quali, nonostante l'apparenza, non appartengono alla categoria delle informazioni, bensì a quella delle decisioni180, impegnando le Dogane di tutti gli Stati membri e

precludendo loro qualsiasi contestazione nei confronti dei soggetti che ne siano titolari, per tutto il tempo in cui le medesime sono valide.

174Art. 11, comma 1, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, oggi sostituito dall'art. 14, comma 1, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

175Art. 11, comma 1, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, oggi sostituito dall'art. 14, comma 1, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

176Art. 14, comma 1, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 177Art. 14, comma 2, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 178Art. 14, comma 2, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 179Art. 14, comma 2, ultimo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

180Per decisione si deve intendere decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili. Art. 4, n. 5, Reg. CEE n. 2913/1992, oggi sostituito dall'art. 5, n. 39, Reg. UE n. 952/2013.

4.2

L'interpello del contribuente

L'istituto italiano dell'interpello nasce negli anni '90 per permettere al contribuente di conoscere il parere dell'Amministrazione finanziaria sulla corretta interpretazione di disposizioni normative che il richiedente si trovava hic et nunc a dover applicare.

Nel corso degli anni seguenti, vennero introdotti casi di interpello obbligatorio, ossia per i quali la legge imponeva la presentazione della relativa istanza quale condizione per l'accesso a regimi fiscali speciali, derogatori e/o agevolativi rispetto a quello ordinario.

Tale moltiplicazione di forme di interpello si risolse in un sovraccarico di lavoro per l'Amministrazione finanziaria e nella incertezza generale dei contribuenti, confusi dalla molteplicità e differenziazione delle regole applicative delle varie tipologie dell'istituto. Si rese pertanto necessario procedere ad una revisione dell'istituto, la quale creasse una disciplina omogenea per i vari casi di interpello ed eliminasse quasi completamente le forme obbligatorie dell'istituto, resesi un onere gravoso non soltanto per i contribuenti, ma anche per l'Amministrazione stessa, la quale, nonostante il vantaggio di monitorare preventivamente le fattispecie, non si era dimostrata capace di gestire in modo coordinato e coerente la mole delle domande.

Il primo obiettivo della revisione è stato raggiunto riconducendo la regolamentazione degli interpelli ad un unico contesto normativo, il quale stabilisce che un'istanza specifica e circostanziata di interpello, concernente l'applicazione di disposizioni tributarie a fatti concreti e personali, possa essere inoltrata per iscritto da tutti i contribuenti, che si trovino in una situazione obiettivamente incerta riguardo alla loro interpretazione corretta, all'Amministrazione finanziaria, la cui risposta perverrà entro i centoventi giorni successivi alla domanda181.

Tale risposta, comunicata per iscritto e con aggiunta delle motivazioni, è vincolante per l'Amministrazione riguardo alla questione

oggetto dell'istanza e al soggetto richiedente182, pertanto, sarà affetto da

nullità qualsiasi atto, anche sanzionatorio od impositivo, da lei emanato in difformità a quanto risposto183.

Qualora il contribuente non riceva il responso dell'Amministrazione entro il termine stabilito, sarà legittimato ad agire conformemente a quanto da lui stesso prospettato nella domanda, poiché il silenzio dell'Autorità finanziaria viene interpretato come se quest'ultima concordasse con la soluzione del richiedente184.

Inoltre, con esclusivo riguardo alla questione oggetto dell'istanza di interpello, il contribuente non potrà essere sanzionato qualora abbia agito come da lui stesso prospettato nella richiesta ignorata e l'Amministrazione ritenga una tale interpretazione o comportamento errati185.

182Art. 11, comma 2, primo periodo, legge n. 212/2000. 183Art. 11, comma 2, terzo periodo, legge n. 212/2000. 184Art. 11, comma 2, secondo periodo, legge n. 212/2000. 185Art. 11, comma 3, legge n. 212/2000.

CAPITOLO IV.

LE PROSPETTIVE DELLA

POLITICA DOGANALE DELL'UE

ALLA LUCE DEL CONTESTO

INTERNAZIONALE

SOMMARIO. - 1. Premessa. - 2. L'effetto Brexit sulla politica commerciale dell'Unione. - 3. L'impatto del nuovo protezionismo prospettato dall'amministrazione Trump. - 4. I dazi UE contro le importazioni cinesi. - 5. Le misure restrittive UE in risposta alla crisi in Ucraina. - 6. Il controllo doganale sulle esportazioni di beni a duplice uso. - 7. La Dogana e le emergenze ambientali. - 8. La salvaguardia del patrimonio culturale.

1.

Premessa

L'unione doganale costituisce storicamente uno dei primi obiettivi posti e raggiunti dall'Unione europea ed attualmente un vantaggio fondamentale nell'era della globalizzazione, poiché consente a chi ne è membro di procedere all'applicazione di tariffe comuni a livello europeo alle merci straniere provenienti dal resto del mondo e dirette nel proprio territorio, escludendo dalla tassazione i beni esportati dagli altri membri.

Tuttavia, lo scenario nel quale il diritto doganale si trova oggi ad operare appare sempre più poliedrico e confusionale: alle istanze tradizionali riguardanti la massima espansione dei traffici commerciali e lo snellimento della fase di controllo doganale, si sono andate aggiungendo quelle relative all'accresciuto desiderio di protezione dell'incolumità personale e di tutela da pratiche commerciali sleali.

Le dogane, dunque, nella loro opera di facilitazione degli scambi commerciali legittimi, sono venute col tempo a rappresentare la prima linea difensiva contro merci pericolose, traffici illeciti, frodi, terrorismo

e crimine organizzato.

Tale nuova responsabilità difensiva è stata agevolata dalla applicazione di una normativa in via di completa armonizzazione, la quale permette alle Dogane dei diversi Stati membri di agire come se fossero un'amministrazione unica.

Pertanto, oggi la vigilanza doganale offre un aiuto prezioso non soltanto in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma anche riguardo alle politiche dalla stessa intraprese in tema di sicurezza personale, alimentare, ambientale.

2.

L'effetto Brexit sulla politica commerciale