In conseguenza della decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea1, il prossimo biennio sarà caratterizzato dall'apertura delle
relative procedure di uscita, le quali comporteranno un cambiamento sostanziale delle regole doganali attualmente disciplinanti gli scambi di beni tra UK ed UE, in primis per la trasformazione della posizione doganale dei beni inglesi da intraunionali ad internazionali.
Il ripristino delle frontiere sarà di effetto immediato, con la previsione di vincoli doganali del tutto nuovi, benché, quasi certamente, i due sistemi economici non sceglieranno di trattare le rispettive merci senza alcun tipo di preferenza.
Tuttavia, è altrettanto sicuro che Regno Unito ed Unione non potranno concordare tra loro un sistema privilegiato a livello bilaterale,
1 Il 29 marzo 2017, a seguito dell'approvazione, da parte del Parlamento britannico, dell'European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017, il Primo Ministro inglese Theresa May ha presentato una lettera di notifica dell'attivazione della procedura di recesso dall'UE al Presidente del Consiglio europeo, ai sensi dell'art. 50 TUE, il quale sancisce che ogni Stato membro ha diritto di recedere dall'Unione, notificando tale intenzione al Consiglio europeo. A seguito di tale notifica, il Consiglio, a nome dell'Unione, concluderà con lo Stato interessato un accordo volto a definire le modalità di recesso e le future relazioni tra i due sistemi politici. I trattati cesseranno di essere applicati allo Stato recedente dall'entrata in vigore di detto accordo, o comunque entro due anni dalla notifica dell'attivazione della procedura di uscita.
giacché non è ammissibile, nel contesto internazionale, un trattamento speciale ad hoc, riservato unicamente ad un solo Paese.
La clausola internazionale della nazione più favorita stabilisce, difatti, che gli Stati contraenti si sono impegnati ad accordare ai prodotti provenienti da un Paese terzo le condizioni tariffarie migliori tra quelle dagli stessi già applicate ad altri Stati esteri, e poiché l'Unione ha adottato un proprio sistema tariffario comune, essa sarà tenuta ad applicarlo con tutte le Nazioni straniere, senza distinzioni, e dunque d'ora innanzi anche con Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Pertanto, quando l'uscita del Regno Unito dall'UE sarà definitiva, i prodotti di origine o provenienza inglese sconteranno l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune.
Tuttavia, anche i prodotti UE potrebbero andare incontro a misure simili, considerato che la stessa l'UK dovrà ora dotarsi di una propria tariffa, conformemente a quanto stabilito a livello internazionale, adottando in autonomia la politica daziaria più rispondente ai propri interessi.
Peraltro, nulla impedisce che tale scelta ricada, almeno con riguardo alle operazioni commerciali destinate dall'UK all'Unione, proprio sul sistema daziario europeo, il quale ha per l'appunto il merito di essere di immediata applicazione sul versante extraUE, grazie all'armonizzazione compiuta.
Sembrerebbe molto probabile persino che Regno Unito ed Unione Europea si accordino sull'abbattimento dei dazi imponibili alle importazioni di merci unionali od inglesi, essendo in realtà praticamente impossibile eliminare completamente le barriere tariffarie a cui vanno soggetti i prodotti non originari dei due sistemi economici ma comunque movimentate tra i due territori.
In definitiva, sarà la scelta tra la costituzione di un'unione doganale oppure, considerato anche il breve tempo a disposizione, la più semplice conclusione di un accordo di libero scambio a determinare se saranno sia
le merci originarie dei due territori che quelle ivi immesse in libera pratica a beneficiare dell'esenzione dai dazi all'arrivo nell'altro sistema, o soltanto le prime2.
Dal punto di vista procedurale, gli operatori del Regno Unito e quelli dell'Unione avranno l'obbligo di presentare un'inusuale dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di accesso ai regimi speciali ogniqualvolta intendano traferire le merci dal territorio inglese a quello europeo o viceversa, per farle ivi circolare od assoggettarle ad un regime di trasformazione o manipolazione.
Inoltre, dal lato europeo, già all'atto di entrata dei beni UK nel territorio doganale unionale si procederà con l'esecuzione degli accertamenti selezionati dal circuito doganale di controllo, ai quali fino ad ora tali prodotti sono stati completamente estranei.
Per quanto riguarda l'accesso di dette merci ai regimi speciali previsti dalla normativa europea, è regola generale che un tale accesso sia normalmente concesso su autorizzazione delle competenti autorità doganali, oggi rilasciata agli operatori inglesi tenuto conto del rispetto da parte loro delle condizioni semplificate richieste dal sistema intracomunitario.
Un profilo interessante è, inoltre, rappresentato dalle esportazioni di beni siti nell'UE ma di proprietà di operatori inglesi, i quali, si disse all'inizio, avrebbero dovuto procedere con lo stabilimento all'interno dell'UE, poiché il nuovo Codice inquadra l'esportatore con la persona stabilita nell'UE la quale, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e possa dunque decidere il trasporto delle merci verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione, ossia, più semplicemente, con la persona stabilita in Europa ed avente facoltà di decidere il trasporto delle merci verso un territorio extraUE.
2 FERRONI B., Brexit:i nuovi scenari del diritto doganale e degli scambi
Tuttavia tale impostazione iniziale è stata successivamente ammorbidita, stabilendosi, sebbene solamente in via transitoria, che il soggetto stabilito in un Paese terzo che intenda esportare merci situate sul territorio europeo possa farlo con la qualifica di soggetto speditore, purché la dichiarazione relativa sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell'UE a proprio nome3.
Sarà, pertanto, quest'ultimo soggetto ad assumersi la responsabilità di quanto dichiarato, facendosi carico di tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti dal regime prescelto e rispondendo della mancata osservanza delle disposizioni doganali applicabili all'operazione di esportazione4.
Infine, è indispensabile ricordare che la Dogana è chiamata ad applicare non soltanto dazi doganali, ma anche barriere non tariffarie gravanti sull'ingresso dei beni, quali le norme sulla sicurezza, sulla salute, sulle certificazioni di qualità e sull'etichettatura, le quali potranno sempre più divergere, con il rischio del profilarsi di incompatibilità in grado di limitare le operazioni di import nell'uno e nell'altro sistema, dovendosi d'ora in poi valutare il rispetto da parte delle merci della normativa inerente la produzione dei beni territorialmente applicabile.
Fino ad oggi, la conformità a tali regole da parte dei prodotti inglesi è stata quasi presunta dagli organi doganali di controllo europei ovvero oggetto di una semplice autodichiarazione dei soggetti interessati, dal momento che, nell'ambito dell'Unione, le modalità di produzione sono state uniformate; tuttavia, a recesso ultimato, tale conformità di regole potrebbe benissimo non sussistere più ed, in tal caso, si renderebbero necessari tutti quei controlli sanitari, fitosanitari e di sicurezza attualmente sconosciuti agli operatori inglesi5.
3 Circolare dell'Agenzia delle dogane n. 8/D/16. 4 Nota dell'Agenzia delle dogana n. 70662/16.
5 SANTACROCE B., SBANDI E., Dogane ed effetto Brexit: prospettive di