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2. L'ambito di applicazione della normativa doganale, il ruolo delle

2.4. I dazi antidumping

Come accennato al paragrafo precedente, con il termine dumping si intende fare riferimento alla pratica commerciale di esportare beni ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato nel mercato d'origine per un prodotto simile, usufruendo di sovvenzioni o aiuti di Stato a sostegno delle esportazioni, quando un tale ribasso può provocare gravi danni all'industria del Paese di importazione75. Per contrastare tali prassi

doganali nell'Unione europea, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 13 e ss.

MANCUSO, Le regole doganali, cit., p. 38. ARMELLA, Diritto doganale

dell'Unione europea, cit., p. 48.

72 FIORENZA SALVATORE, Diritti doganali e diritti di confine, in Rivista di diritto

finanziario e scienza delle finanze, n. 1/1976, pp. 418 ss.

73 Art. 34, comma 1, T.U. n. 43/1973.

74 Art. 34, comma 2, T.U. n. 43/1973. Al contrario, nell'ambito del diritto europeo, l'IVA non viene considerata un dazio doganale, come chiarito dalla Corte di giustizia, la quale, osservando che i dazi all'importazione comprendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci, e che la nuova sesta direttiva (art. 86, comma 1, lettera a, direttiva 2006/112/CE) ha ribadito la soggezione delle importazioni all'IVA ed il computo nella base imponibile delle imposte, dei dazi, dei prelievi e delle altre tasse dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA e sempreché non vi siano già ricompresi, ha affermato che i dazi all'importazione devono essere conteggiati nella base imponibile dell'IVA da riscuotersi in ragione dell'importazione. Corte di giustizia, sentenza 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Pluss SIA vs Valsts ieņēmumu dienests, in curia.europa.eu. 75 FANTINI ODDONE, Dumping, in Novissimo Digesto italiano, vol. VI, UTET,

commerciali, lesive del principio di equa concorrenza76, è stato

riconosciuto agli Stati membri un generico diritto alla riscossione di un dazio su ogni prodotto importato in dumping. I dazi antidumping, pertanto, pur venendo riscossi, come accade per gli altri tributi doganali, in ragione dell'immissione in libera pratica di beni extraunionali, assolvono ad una funzione non propriamente fiscale, ma bensì sanzionatoria, riequilibrando il mercato interno mediante l'adeguamento del prezzo dei prodotti importati con un dazio di importo equivalente al margine di dumping praticato77.

Dal momento che l'istituzione di misure antidumping comporta un superamento unilaterale della tariffa doganale comune, al contrasto degli atti di concorrenza sleale, praticati attraverso la prassi del dumping, si accompagna quello all'utilizzo dei dazi antidumping con esclusive finalità protezionistiche o in assenza dei presupposti per l'applicazione degli stessi. L'Unione europea, inoltre, ha competenza esclusiva in materia antidumping, pertanto gli Stati membri non hanno il potere di applicare tali misure senza che siano state previamente approvate dagli organi europei78.

La normativa unionale in materia è attualmente rappresentata dal reg. 8 giugno 2016, n. 1036, il quale non istituisce un'autorità d'indagine indipendente, ma affida il compito alla Direzione Generale del Commercio (DG-Trade) della Commissione, la quale ha il potere di

Torino, 1960, pp. 324 e ss. BIENEN DERK, BRINK GUSTAV, CIURIAK DAN (edited by), Guide to International Anti-Dumping Practice, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Law & Business, The Netherlands, 2013, p. 43.

76 L'operatore economico estero, dopo aver determinato uno sbilanciamento dei consumi a proprio favore, determina una desertificazione di quel dato settore commerciale, divenendo, nei fatti, un monopolista.

77 ARMELLA SARA, I dazi doganali, in UCKMAR VICTOR (a cura di), Diritto

tributario internazionale, Manuale, CEDAM, Padova, 2012, pp. 1040 e ss.

78 ARMELLA SARA, Gli strumenti di tutela contro le pratiche di dumping, in L'Iva, 2012, n. 7, pp. 51-54. ARMELLA SARA, MANNARINO LUCIA, Dazi

antidumping: casi di rimborso, in Corriere Tributario, 2015, n. 28, p. VERRENGIA

MARTINO, Corte UE: ok al dazio antidumping, se motivato da ragioni di tutela, in

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ok-al-dazio-antidumpingse- motivato-ragioni-tutela.

istituire dazi provvisori e di proporre misure definitive al Consiglio79.

Affinché l'istituzione di un dazio antidumping sia legittima, occorre anzitutto dimostrare l'esistenza di un margine di dumping, ossia che i prodotti esportati dal Paese terzo furono introdotti nel mercato unionale ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore ordinario nel Paese d'origine. Occorre, dunque, individuare il prezzo dello stesso prodotto o di un prodotto simile, che viene applicato nell'ambito degli scambi commerciali ordinari da acquirenti indipendenti nel Paese terzo, e compararlo con il prezzo fissato al momento dell'esportazione80.

Qualora, nel Paese d'origine, l'esportatore non produca né venda un prodotto simile, il valore normale si determina sulla base dei prezzi praticati dagli altri produttori e/o venditori connazionali81.

In secondo luogo, deve essere dimostrata la sussistenza di un grave ed effettivo pregiudizio per le imprese unionali, produttrici di beni simili a quelli oggetto di dumping. Tale pregiudizio viene accertato sulla base del valore delle pratiche di dumping, degli effetti che esse provocano sui prezzi dei prodotti simili venduti nel mercato unionale, e della loro influenza sull'industria europea. Ai sensi dell'articolo 3 del reg. 1036/201682 è necessario che si tratti di un pregiudizio notevole, o di una

minaccia di pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure di un grave ritardo nella creazione di tale industria83.

Infine, dev'essere dimostrata l'esistenza di un nesso causale fra

dumping e pregiudizio sofferto dalle imprese europee. Tale accertamento

tiene conto degli effetti che il volume ed i prezzi delle importazioni

79 ARMELLA, Diritto doganale dell'Unione europea, cit., p. 63.

80 Corte di giustizia, 22 marzo 2012, causa C-338/10, Grünwald Logistik Service

GmbH (GLS) vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, consultabile all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fe0df30 e1efd44e9ab19b6adc9e26400.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxuPe0?

text=&docid=120764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part =1&cid=1079715.

81 Art. 2 regolamento 1036/2016.

82 Consultabile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32016R1036&from=IT.

oggetto di dumping hanno sull'industria europea. Per quanto riguarda il volume di affari determinato dalle operazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti, quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo, invece, all'effetto sui prezzi di beni simili, prodotti nel mercato interno, si esamina se le importazioni oggetto di dumping siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione, oppure, in caso contrario, se tali importazioni abbiano comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti84.

L'esame dell'incidenza di tali importazioni sui produttori europei di beni simili comprende una valutazione di tutti i fattori ed indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali: le conseguenze di precedenti pratiche di dumping, ancora non completamente superate dall'industria; l'entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale di vendite, profitti, produzione, quota di mercato, produttività, utile sul capitale investito ed utilizzazione della capacità produttiva; i fattori estranei al dumping, che incidono sui prezzi nell'Unione; e gli altri effetti negativi, reali e potenziali, gravanti su flusso di cassa, scorte, occupazione, salari, crescita e capacità di ottenere capitale o investimenti85.

L'impresa europea, che ritenga di essere danneggiata dal dumping praticato da un operatore economico extra-UE, può presentare denuncia scritta alle autorità competenti del proprio Stato membro, le quali la faranno pervenire alla Commissione, oppure direttamente alla Commissione stessa86.

84 Art. 3 reg. 1036/2016. 85 Art. 3 reg. 1036/2016.

86 In mancanza di una denuncia, lo Stato membro, che sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione, ha il dovere di comunicare immediatamente tali elementi alla Commissione. Art. 5 reg. 1036/2016.

La denuncia deve contenere tutti gli elementi idonei a dimostrare l'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra gli stessi. Inoltre, essa deve fornire la descrizione: del volume e del valore della produzione europea del prodotto simile, realizzata dal denunciante medesimo; del prodotto oggetto di dumping; dei prezzi ai quali esso viene venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno del Paese d' origine o di esportazione, oppure, se del caso, dei prezzi ai quali il prodotto è venduto dal Paese d'origine o di esportazione ad un Paese terzo; dei prezzi all'esportazione, oppure, eventualmente, dei prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione; e, infine, delle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi del prodotto unionale simile, e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione87.

Una volta ricevuta la denuncia, la Commissione valuta che la stessa sia adeguata e sufficiente all'apertura di un'inchiesta88. Se dall'esame

della Commissione risulta che gli elementi di prova contenuti nella denuncia sono adeguati e sufficienti a tal fine, la Commissione avvia l'inchiesta entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della denuncia, e ne dà pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; in caso contrario, la denuncia viene respinta89.

Una volta avviata l'inchiesta, la Commissione collabora con gli Stati membri e le parti che ne fanno domanda per iscritto, dimostrando di avere interesse all'esito del procedimento, in quanto potrebbe derivarne loro un pregiudizio, hanno diritto ad essere ascoltate90.

Durante la fase istruttoria, la Commissione può istituire dazi

87 Art. 5 reg. 1036/2016.

88 Nel caso in cui sia stata la Commissione stessa, a causa di circostanze particolari, ad avviare un'inchiesta senza aver ricevuto alcuna denuncia scritta da parte di un'industria dell'Unione, tale inchiesta può essere aperta unicamente se giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. Art. 5 reg. 1036/2016.

89 Art. 5 reg. 1036/2016. 90 Art. 6 reg. 1036/2016.

provvisori, qualora sia stata accertata, sebbene a titolo provvisorio, l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e l'interesse dell'Unione richieda un intervento immediato per evitare o limitare tale pregiudizio, e sia stata data la possibilità a tutte le parti interessate di presentare osservazioni ed informazioni. I dazi provvisori vengono imposti per un periodo di sei mesi, che può essere prorogato di tre mesi, oppure possono essere imposti ab initio per il periodo massimo di nove mesi. Tuttavia, sia la proroga di tre mesi che il periodo massimo in sé sono concessi unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono espressamente o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione91.

Quando, all'esito dell'istruttoria, risulta l'esistenza di un dumping e del conseguente pregiudizio, e gli interessi dell'Unione richiedono un intervento al fine di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi, e di ripristinare una concorrenza effettiva, il Consiglio, su proposta della Commissione, istituisce un dazio

antidumping definitivo. L'importo del dazio antidumping non deve

superare il margine di dumping così come accertato nell'istruttoria, potendo, tuttavia, essere inferiore a tale margine, qualora un tale importo inferiore sia comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione. Qualora, viceversa, non venga ritenuta necessaria alcuna misura di difesa, l'inchiesta viene chiusa92.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 1036/2016, in via generale, i dazi antidumping, sia provvisori che definitivi, sono applicabili unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni che li hanno istituiti. Tuttavia, eccezionalmente, un dazio

antidumping definitivo può essere riscosso anche sui prodotti importati

fino a novanta giorni prima della data di applicazione di quello

91 Art. 7 reg. 1036/2016. 92 Art. 9 reg. 1036/2016.

provvisorio, a condizione che: tali importazioni siano state registrate da parte delle autorità doganali nazionali, su richiesta della Commissione o su domanda dell'industria europea che sporse denuncia; agli interessati sia stata data la possibilità di presentare osservazioni; il prodotto di cui trattasi sia stato oggetto, in passato, di pratiche di dumping per un periodo prolungato, ovvero l'importatore fosse, o comunque dovesse essersi, informato delle pratiche di dumping, per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; ed infine, sia stato rilevato un nuovo e sostanziale aumento delle importazioni, ulteriore rispetto a quello che cagionò il pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, il quale, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare93.

I dazi antidumping, provvisori o definitivi, vengono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento che li istituisce, ed indipendentemente dalla riscossione dei dazi doganali, delle tasse e degli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni94.

Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. Le misure di

antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono

state istituite, oppure da quella della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Della scadenza di tali misure viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione95.

Il riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping definitivo viene avviato su iniziativa della Commissione o su domanda

93 Art. 10 reg. 1036/2016. 94 Art. 14 reg. 1036/2016. 95 Art. 11 reg. 1036/2016.

dei produttori dell'Unione96, mentre le misure precedentemente adottate

continuano a restare in vigore, in attesa dell'esito del riesame stesso. Tale riesame viene, inoltre, avviato soltanto nel caso in cui la domanda contenga sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio conseguente, in mancanza di idonee misure. Tali elementi di prova possono riguardare sia il persistere del dumping o del pregiudizio dallo stesso arrecato, sia la constatazione per cui l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta, in parte o integralmente, all'applicazione del dazio, o, ancora, la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, nel prossimo futuro saranno attuate nuove pratiche di dumping, altrettanto pregiudizievoli97.

Vi è anche la possibilità di svolgere un riesame intermedio, relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, oppure, ma a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore, o di produttori dell'Unione. La richiesta deve, in ogni caso, contenere sufficienti elementi di prova dell'esigenza di un tale riesame: esso, difatti, viene avviato solamente quando la domanda dimostri la sopravvenuta superfluità delle misure per l'eliminazione del dumping, oppure la mancata persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di una loro soppressione o modifica, o, ancora, la sopraggiunta inadeguatezza delle stesse ad agire contro il dumping arrecante il pregiudizio. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione deve, dunque, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa, oppure se le misure vigenti abbiano

96 L'avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione, nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle stesse, ed i produttori dell'Unione, non oltre tre mesi prima della conclusione del periodo di cinque anni, possono presentare la domanda di riesame.

raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato98.

Ad ogni modo, entrambe le tipologie di riesame si svolgono rapidamente e si concludono, di norma, entro 12 mesi dalla data di inizio, o, comunque, entro 15 mesi dalla loro apertura99.

Concludendo, i dazi antidumping vengono istituiti attraverso regolamenti, l'illegittimità dei quali può essere fatta valere proponendo ricorso per l'annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione o, in ultima istanza, alla Corte di giustizia. È, inoltre, possibile per l'importatore ottenere la restituzione dei dazi antidumping corrisposti, presentandone apposita richiesta alla Commissione e sempreché riesca a dimostrare la completa eliminazione o la parziale riduzione ad un livello inferiore del margine di dumping in base al quale tali importi sono stati pagati.