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3. L'obbligazione, la dichiarazione e la rappresentanza doganali

3.2. La dichiarazione doganale

L'articolo 5, n. 12, Reg. UE n. 952/2013 definisce la dichiarazione in

dogana come “atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e

modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica

dalla normativa doganale.MANCUSO, Le regole doganali, cit., p. 52.

191Corte di giustizia, 4 marzo 2004, cause riunite C-238/02 e 246/02, Hauptzollamt

Hamburg-Stadt v.s. Kazimieras Viluckas (C-238/02) e Ricardas Jonusas (C-246/02),

in curia.europa.eu; Corte di giustizia, 23 settembre 2004, C-414/02, Spedition

Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul v.s. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, in curia.europa.eu. MANCUSO, Le regole doganali, cit., p. 53. 192Art. 79, comma 4, CDU.

procedura da applicare”, rappresentando, dunque, la scelta della destinazione doganale da parte dell'operatore economico il contenuto fondamentale della dichiarazione stessa, poiché, se il dichiarante avrà attribuito alle merci una destinazione doganale comportante il pagamento di un dazio, verranno a configurarsi sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo dell'obbligazione tributaria, diventando il dichiarante medesimo debitore del tributo del quale egli stesso ha creato i presupposti, vincolando la merce a quel determinato regime doganale, produttivo della debenza tributaria194.

Tale dichiarazione, inoltre, si distingue dalle ordinarie dichiarazioni fiscali poiché non fa riferimento ad un presupposto impositivo già verificatosi, ma lo realizza essa stessa mediante la manifestazione di volontà dell'operatore economico di rendere un bene liberamente commercializzabile in un mercato diverso da quello di origine, vincolandolo ad un prescelto regime doganale. Per tale ragione, la dichiarazione in dogana è svincolata da ogni periodicità, essendo preordinata esclusivamente al momento dello spostamento della merce da un mercato di partenza ad uno di destinazione.

Tuttavia, al pari delle ordinarie dichiarazioni fiscali, quella doganale consente alle autorità di effettuare l'accertamento del dazio dovuto e costituisce un prezioso riferimento per i controlli a posteriori, dal momento che non contiene esclusivamente la scelta di destinazione della merce compiuta dall'operatore, ma anche i dati necessari per l'applicazione del regime prescelto, per l'individuazione del soggetto dichiarante e per la determinazione dell'importo dovuto, riportando informazioni circa classificazione, quantità, origine e valore della merce195.

Il previgente Codice doganale Comunitario prevedeva che la dichiarazione doganale dovesse essere fatta: per iscritto196; oppure

194MANCUSO, Le regole doganali, cit., p. 57. 195MANCUSO, ult. op. cit., p. 58.

avvalendosi di un sistema informatico, quando questa possibilità fosse stata prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato od autorizzata dall'autorità doganale; ovvero mediante una dichiarazione verbale o altro comportamento considerato normativamente equivalente alla dichiarazione verbale, mediante il quale il detentore delle merci avrebbe manifestato l'intenzione di vincolarle ad un regime doganale, se tale possibilità fosse stata prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato197.

Normalmente, le dichiarazioni in dogana riportano tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono state dichiarate le merci198; tuttavia, per agevolare gli operatori economici e velocizzare

l'espletamento delle formalità in dogana, già l'articolo 76 del Reg. CEE 2913/1992 stabiliva che, nel rispetto, per quanto possibile, della regolarità delle operazioni, l'autorità doganale consentisse, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato, che: nella dichiarazione doganale non figurassero talune indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, o che alla dichiarazione non fossero allegati alcuni dei documenti la cui presentazione fosse necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate (c.d. dichiarazione

incompleta); in sostituzione della dichiarazione ordinaria venisse

presentato un documento commerciale o amministrativo sostitutivo, accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato (c.d. dichiarazione semplificata); la dichiarazione della

modulo, il c.d. Documento Amministrativo Unico (DAU), predisposto per uniformare le informazioni che ogni operatore economico è tenuto a fornire alle diverse amministrazioni nazionali, poiché tale documento costituisce un modello di dichiarazione condiviso e riconosciuto da tutti i singoli Stati membri, disponibile in ognuna delle lingue unionali e capace di qualificare ogni elemento dell'operazione commerciale oggetto di dichiarazione, attraverso l'impiego di appositi codici. 197Art. 61, Reg. CEE n. 2913/1992.

destinazione delle merci che si trovavano nei locali dell'operatore al regime considerato avvenisse con l'iscrizione delle stesse nelle scritture contabili del dichiarante, potendo l'autorità doganale, in tal caso, dispensare il medesimo dal presentare le merci in Dogana (c.d.

procedura di domiciliazione).

Tuttavia, gli eventuali dichiarazione semplificata, documento commerciale o amministrativo od iscrizione nelle scritture contabili dovevano comunque contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci e, in particolare, l'iscrizione nelle scritture doveva anche essere datata199.

Inoltre, fatti salvi i casi determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante era ed è ancora successivamente tenuto a fornire una dichiarazione complementare, contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione, eccetto che si tratti di merci vincolate ad un regime di deposito doganale o si ricada in uno specifico caso di esonero. Le autorità doganali possono, altresì, non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se la dichiarazione semplificata: concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica; contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato; e non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante200.

Oggi il nuovo codice prevede la possibilità di presentare, dietro autorizzazione da parte delle autorità doganali e in casi debitamente giustificati, una dichiarazione omissiva di parte delle indicazioni richieste o non corredata di parte dei documenti di accompagnamento necessari per l'applicabilità del regime prescelto (c.d. dichiarazione

semplificata)201, oppure una dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle

scritture del dichiarante, purché le indicazioni di tale dichiarazione siano

199Art. 76, comma 1, Reg. CEE n. 2913/1992.

200Art. 76, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992, art. 167, commi 2 e 3, Reg. UE n. 952/2013.

a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. In tale ultimo caso, inoltre, sempre su richiesta del dichiarante, le autorità possono esonerarlo dall'obbligo di presentazione della merce, sempreché: il dichiarante sia un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali; la richiesta sia giustificata dalla natura e dal flusso delle merci interessate e queste circostanze siano note alle autorità; l'ufficio doganale abbia comunque accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare eventualmente il suo diritto di visionare le merci; e al momento dell'iscrizione nei registri contabili, le merci non siano più soggette ad eventuali divieti o restrizioni, salvo che questo sia previsto nell'autorizzazione202.

È altresì previsto, quale principio generale del nuovo codice, che tutti gli scambi di informazioni, quali sono appunto le dichiarazioni, tra operatori economici ed autorità doganali, richiesti dalla normativa doganale, siano effettuati mediante procedimenti informatici, armonizzati attraverso la previsione di requisiti comuni in materia di dati. Conseguentemente, i mezzi di scambio diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati esclusivamente se l'uso di tale differente strumento sia debitamente giustificato dal tipo di traffico oppure l'utilizzo del procedimento informatico non sia adatto alle formalità doganali in questione, dovendosi in tal caso effettuare una archiviazione su base permanente; ovvero se si versi in un'ipotesi di malfunzionamento momentaneo del sistema informatico a disposizione delle autorità doganali o dell'operatore, effettuandosi, pertanto, un'archiviazione su base temporanea203.

La Commissione, tuttavia, in casi eccezionali, può derogare alla

202Art. 182, Reg. UE n. 952/2013.

regola del procedimento elettronico, autorizzando uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio di informazioni diversi, per un periodo di tempo specifico, prorogabile ove necessario, provvedendo anche a revocare tale autorizzazione qualora risulti non più giustificata204.

Nondimeno, tale deroga non deve pregiudicare lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale è indirizzata e gli altri Stati membri, né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale205.

Negli ultimi anni206 sugli obblighi dichiarativi tradizionalmente

previsti ha pesato la crescente esigenza di sicurezza nel commercio internazionale, parzialmente soddisfatta dall'introduzione di nuovi obblighi, da adempiersi, in formato elettronico, prima dell'arrivo della merce all'interno del territorio doganale (c.d. dichiarazione sommaria di

entrata, ENtry Summary declaration, ENS), ovvero prima dell'uscita

della medesima dallo stesso (c.d. dichiarazione sommaria di uscita, EXit

Summary declaration, EXS).

Tali dichiarazioni contribuiscono alla costituzione di un quadro comune per l'analisi e la gestione di eventuali rischi, i quali impediscano la corretta applicazione delle normative unionali o nazionali, mettendo a repentaglio gli interessi finanziari dell'Unione o dei singoli Stati membri, ovvero la sicurezza, la salute pubblica ed il consumatore: la loro presentazione in formato elettronico, difatti, consente di raccogliere tempestivamente informazioni preliminari sulle merci che entrino o lascino il territorio doganale, permettendo la loro pronta identificazione e la concentrazione dei controlli doganali sulle operazione che presentano maggiori rischi, con conseguente sveltimento anche delle procedure di vigilanza ordinaria.

Il codice definisce la dichiarazione sommaria di entrata quale l'atto

204Art. 6, comma 4, Reg. UE n. 952/2013. 205Art. 6, comma 4, Reg. UE n. 952/2013. 206Dal 1° gennaio 2011.

mediante il quale il soggetto interessato informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, dell'incipiente entrata di determinate merci all'interno del territorio doganale dell'Unione, e, specularmente, la dichiarazione sommaria di

uscita quale l'atto tramite il quale il dichiarante dà informazioni alle

autorità doganali dell'imminente uscita di certe merci dallo stesso territorio207.

In particolare, il soggetto dichiarante viene esonerato dalla presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata qualora, per il tipo di mezzo di trasporto utilizzato, le merci si limitino ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo unionali, senza fare scalo all'interno dell'unione doganale, ovvero qualora ciò sia debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffici oppure richiesto da accordi internazionali208.

Inoltre, di regola, la dichiarazione viene presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata ed entro un dato termine, antecedente all'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione; tuttavia le autorità doganali possono autorizzare la presentazione presso un differente ufficio, purché quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata209.

Normalmente, l'obbligo di presentare tale dichiarazione ricade sul vettore, ma può provvedervi anche l'importatore, il destinatario, la persona in nome o per conto della quale il vettore agisce, e, più in generale, qualsiasi soggetto risulti in grado di presentare o far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di entrata210.

In conformità con la ratio di sicurezza alla base della sua introduzione, la dichiarazione sommaria di entrata contiene ogni

207Art. 5, nn. 9 e 10, Reg. UE n. 952/2013. 208Art. 127, comma 2, Reg. UE n. 952/2013. 209Art. 127, comma 3, Reg. UE n. 952/2013. 210Art. 127, comma 4, Reg. UE n. 952/2013.

indicazione ritenuta necessaria per l'analisi dei rischi211.

Una volta presentata, il dichiarante può richiedere alle autorità doganali l'autorizzazione a modificare quanto da lui precedentemente dichiarato, purché le stesse non gli abbiano comunicato l'intenzione di procedere all'esame delle merci, ovvero non abbiano stabilito che le indicazioni fornite siano inesatte, oppure le merci non siano ancora state presentate in Dogana212.

Inoltre, qualora le merci alle quali si riferisce la dichiarazione non vengano successivamente introdotte all'interno dell'Unione, la Dogana provvede ad invalidare tale dichiarazione su richiesta del dichiarante o comunque entro 200 giorni dalla presentazione della medesima213.

Infine, le autorità doganali possono accettare, in sostituzione della dichiarazione sommaria di entrata, o una notifica della dichiarazione sommaria di entrata e l'accesso alle relative indicazioni nel sistema informatico dell'operatore economico214, ovvero un'ordinaria

dichiarazione doganale, qualora venga presentata prima della scadenza del termine per la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, e purché essa contenga almeno tutte le indicazioni richieste da quella sommaria215, oppure una dichiarazione di custodia temporanea,

qualora venga presentata prima della scadenza del termine per la presentazione di una dichiarazione sommaria, e sempreché essa riporti almeno ogni indicazione necessaria ad una dichiarazione sommaria216.

Riguardo all'altra tipologia di dichiarazione sommaria, ossia quella in uscita, essa viene presentata quando una merce è prossima a lasciare il territorio doganale e mancano sia un'ordinaria dichiarazione in dogana che una di riesportazione quale dichiarazione pre-partenza.

211Art. 127, comma 5, Reg. UE n. 952/2013. 212Art. 129, comma 1, Reg. UE n. 952/2013. 213Art. 129, comma 2, Reg. UE n. 952/2013. 214Art. 127, comma 8, Reg. UE n. 952/2013. 215Art. 130, comma 1, Reg. UE n. 952/2013. 216Art. 130, comma 2, Reg. UE n. 952/2013.

Normalmente tale dichiarazione viene presentata all'ufficio doganale di uscita, ma le autorità doganali possono autorizzarne la trasmissione presso un differente ufficio, purché quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda comunque disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita217.

Di regola, tale dichiarazione deve essere presentata dal trasportatore; tuttavia anche l'esportatore, lo spedizioniere, la persona in nome o per conto della quale agisce il trasportatore, o, in generale, chiunque sia in grado di presentare o far presentare le merci in questioni presso l'ufficio di uscita può provvedere a trasmetterla218.

Dopo aver trasmesso la dichiarazione sommaria in uscita, il dichiarante può richiedere alla Dogana l'autorizzazione a procedere alla modifica di una o più delle indicazioni in essa contenute sempreché le autorità doganali non: l'abbiano precedentemente informato dell'intenzione di prendere visione della merce; o abbiano già stabilito che certe indicazioni siano inesatte od incomplete; oppure abbiano ormai concesso lo svicolo delle merci per l'uscita219.

Inoltre, ove le merci oggetto di dichiarazione sommaria di uscita non lascino posteriormente il territorio unionale, la Dogana invalida la dichiarazione ad esse relativa su richiesta del dichiarante o, in ogni caso, entro 150 giorni dalla presentazione di tale dichiarazione220.

Infine, le autorità doganali possono accettare, anziché una dichiarazione sommaria di uscita, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita nel sistema informatico dell'operatore economico221.

A livello nazionale, il Sistema di automazione integrata dogane e accise (AIDA), diretto dall'Agenzia delle dogane ed operativo dal

217Art. 271, comma 1, Reg. UE n. 952/2013. 218Art. 271, comma 2, Reg. UE n. 952/2013. 219Art. 272, comma 1, Reg. UE n. 952/2013. 220Art. 272, comma 2, Reg. UE n. 952/2013. 221Art. 271, comma 4, Reg. UE n. 952/2013.

Novembre 2003, gestisce sia i processi di informatizzazione definiti a livello europeo per l'automatizzazione dei regimi di transito222,

esportazione223 ed importazione224, sia quelli elaborati a livello nazionale,

per la semplificazione del sistema logistico e del ciclo di import/export, mediante gestione digitalizzata dei manifesti delle merci (progetto CARGO225), il c.d. sdoganamento in mare, il monitoraggio fisico delle

merci (progetto il Trovatore226) e la realizzazione di corridoi controllati

nell'ambito della viabilità commerciale su strada o ferrovia (progetto

Fast corridor).