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Una volta avvenuta da parte dell'Ufficio doganale la conferma o la rettifica, sulla base delle verifiche fisiche o documentali eventualmente effettuate, dei dati riportati nella dichiarazione presentata in dogana e nella relativa documentazione di accompagnamento, tali dati sono utilizzati per procedere al calcolo dei dazi doganali dovuti dall'operatore in relazione all'operazione doganale posta in essere. Questa fase del procedimento tributario doganale viene detta liquidazione dei dazi, consistendo, per l'appunto, nella quantificazione degli importi doganali dovuti.

327Art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 374/1990.

Il codice comunitario prescriveva che le autorità doganali, non appena avessero avuto a disposizione gli elementi necessari, avrebbero dovuto provvedere a calcolare gli importi dei dazi risultanti da obbligazioni doganali ed ad iscriverli nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne facesse le veci (c.d. contabilizzazione), eccetto quando: fosse stato istituito un dazio antidumping od uno di compensazione provvisorio; l'importo dei dazi dovuti a norma di legge fosse superiore a quello determinato in base ad una informazione tariffaria vincolante; le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensassero l'autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare329.

Era previsto che, normalmente330 tale contabilizzazione avvenisse

non appena l'importo corrispondente all'obbligazione doganale fosse stato calcolato e, comunque, entro un tempo massimo di due giorni dallo svincolo della merce331. Tuttavia, la contabilizzazione poteva intervenire

entro un termine maggiore, pari a cinque giorni dalla scadenza di un periodo, comunque non eccedente i trentuno giorni, stabilito dalle autorità doganali, qualora si trattasse di un unico calcolo relativo all'insieme degli importi riguardanti merci per le quali fosse stato disposto lo svincolo a beneficio della medesima persona durante tale periodo, e sempreché il loro pagamento fosse stato garantito332.

La medesima disposizione stabiliva, inoltre, che la contabilizzazione doveva avvenire al massimo entro due giorni dalla determinazione definitiva dell'importo dell'obbligazione doganale o dalla definizione dell'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla obbligazione stessa, qualora

329Art. 217, comma 1, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992.

330Salvo che si trattasse di un'obbligazione doganale sorta al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce per il regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi, dovendosi in tal caso procedere alla contabilizzazione entro due giorni dalla data in cui l'ufficio doganale sia in grado di calcolare l'importo dei dazi considerati e determinare il debitore. Art. 218, comma 3, Reg. CEE n. 2913/1992.

331Art. 218, comma 1, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. 332Art. 218, comma 1, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992.

lo svincolo delle merci fosse concesso in attesa della soddisfazione delle condizioni previste dalla normativa europeo per la determinazione e la riscossione dell'importo stesso333. Tuttavia, la contabilizzazione di un

dazio antidumping o di un dazio provvisorio di compensazione deve intervenire al massimo entro due mesi dalla data in cui venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il regolamento di istituzione di tali dazi334.

Qualora l'importo dei dazi corrispondenti all'obbligazione doganale non fosse stato, in tutto o in parte, correttamente contabilizzato nel momento in cui la relativa operazione doganale venne posta in essere, la determinazione dei dazi ancora da riscuotere doveva avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si fosse resa conto della situazione in atto ed fosse in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori)335,

purché: la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli a un livello inferiore all'importo legalmente dovuto non fosse stata presa in base a disposizioni di carattere generale, successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; l'incompleta contabilizzazione non fosse dovuta ad un errore da parte dell'autorità doganale, che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana336; le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato non

avessero dispensato le autorità doganali dal contabilizzare a posteriori

333Art. 218, comma 2, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. 334Art. 218, comma 2, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. 335Art. 220, comma 1, Reg. CEE n. 2913/1992.

336Affinché gli operatori possano invocare, nelle controversie vertenti sulla contabilizzazione a posteriori, questa specifica ipotesi di disapplicazione dell'istituto, occorre che sussistano contemporaneamente tutte e le tre le summenzionate condizioni, ossia che: l'errore della Dogana alla base della mancata o parziale contabilizzazione non poteva essere ragionevolmente scoperto dall'operatore; quest'ultimo abbia agito in buona fede; ed abbia diligentemente rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

importi di dazi inferiori ad una determinata somma337.

In particolare, veniva inclusa tra le ipotesi di disapplicazione dell'istituto della contabilizzazione a posteriori dovute alla mancata od erronea contabilizzazione imputabile ad un errore dell'ufficio doganale la fattispecie del rilascio di un certificato d'origine preferenziale inesatto da parte delle autorità doganali di un Paese terzo, qualora tale posizione preferenziale fosse stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa coinvolgente tali autorità, e sempreché il certificato medesimo non si basasse su una situazione fattuale inesatta riferita dall'operatore, salvo che le autorità doganali straniere fossero informate, ovvero avrebbero dovuto ragionevolmente esserlo, della inammissibilità delle merci al regime preferenziale. Inoltre, l'operatore poteva invocare la buona fede soltanto ove avesse potuto dimostrare di aver agito diligentemente per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, assicurandosi che venissero rispettate tutte le condizioni previste per il trattamento preferenziale, non potendo comunque appellarsi ad essa qualora la Commissione avesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale una segnalazione relativamente alle fondate riserve dalla stessa nutrite circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del Paese beneficiario338.

In proposito, la normativa attuale, essendo venuta integralmente meno l'esimente dell'errore da parte delle autorità doganali, non considera più la fattispecie del rilascio del certificato erroneo quale causa ostativa alla contabilizzazione a posteriori del maggiori importi accertati, ma quale causa di rimborso o sgravio dell'obbligazione doganale339.

337Art. 220, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992.

338Art. 220, comma 2, lettera b), Reg. CEE n. 2913/1992. Corte di giustizia, 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV vs Inspecteur der

Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem, in curia.europa.eu.

339Viene, difatti, sancito che qualora, per errore dell'autorità doganale, l'importo dei dazi corrispondenti all'obbligazione doganale inizialmente notificato all'operatore era inferiore a quello realmente dovuto, si procederà ad un suo rimborso o sgravio, a condizione che l'errore non potesse essere ragionevolmente scoperto dall'operatore e

Non appena fosse stato contabilizzato, l'importo risultante doveva poi essere comunicato al debitore, secondo modalità appropriate340, salvo

che tale importo fosse corrispondente a quello indicativo eventualmente iscritto nella dichiarazione presentata in dogana, dovendosi in tal caso provvedere alla comunicazione solo ove vi fosse divergenza tra i due341.

La comunicazione degli dazi doganali contabilizzati ed il loro consequenziale recupero non potevano comunque essere effettuati passati tre anni dalla data in cui sorse l'obbligazione doganale342,

sempreché l’obbligazione doganale non sia sorta a seguito di un atto che era, nel momento in cui venne commesso, perseguibile penalmente, potendo in tal caso disporli scaduto il suddetto termine343. Detto termine

triennale risulta, peraltro, sospeso dal momento in cui viene eventualmente presentato un ricorso contro decisioni concernenti l'applicazione della normativa doganale prese dalle competenti autorità344

e per tutta la durata del relativo procedimento345.

Il nostro Testo Unico disponeva al riguardo che l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescriveva in un termine pari a

che quest'ultimo abbia agito in buona fede, potendo rientrare in tale previsione il rilascio, da parte di un Paese terzo, di un certificato di origine preferenziale inesatto. Art. 119, commi 1 e 3, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

340Art. 221, comma 1, Reg. CEE n. 2913/1992. 341Art. 221, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992.

342Art. 221, comma 3, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come modificato dall'art. 1, n. 17, Reg. CE n. 2700/2000.

343Art. 221, comma 4, Reg. CEE n. 2913/1992, come modificato dall'art. 1, n. 17, Reg. CE n. 2700/2000.

344È difatti previsto che chiunque abbia il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni quando lo riguardino direttamente e individualmente o quando abbia chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale e sia decorso inutilmente il termine stabilito affinché l'ufficio prenda tale decisione e la comunichi al richiedente. Tale ricorso è esperito nello Stato membro in cui la decisione in questione è stata presa o sollecitata, in fase iniziale dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri e nel prosieguo dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri. Art. 243, commi 1, 2 e 3, Reg. CEE n. 2913/1992.

345Art. 221, comma 3, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come modificato dall'art. 1, n. 17, Reg. CE n. 2700/2000. Corte di giustizia, 17 giugno 2010, C-75/09,

Agra Srl vs Agenzia Dogane, Ufficio delle Dogane di Alessandria, in curia.europa.eu.

cinque anni346, decorrente: dalla data della bolletta per i diritti in essa

liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe; ovvero dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione per la presentazione delle merci estere alla dogana di destinazione, quando si trattava di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci stesse ad altra dogana od in transito; oppure dalla data di chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia; o comunque dalla data in cui i diritti divenivano esigibili347. Tuttavia detto termine di

prescrizione venne ridotto per essere in linea con quello triennale ordinariamente previsto dalla normativa comunitaria all'epoca vigente348.

Anche l'attuale diritto doganale europeo conferma detto termine di prescrizione dell'obbligazione doganale349, precisando, tuttavia, che ogni

qual volta tale obbligazione sia sorta in seguito ad un atto perseguibile penalmente nel momento in cui venne commesso, il termine triennale viene esteso da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci, in conformità con il diritto nazionale350. È previsto, inoltre, che il termine

prescrizionale sia sospeso non solo qualora venga presentato un ricorso avverso una decisione presa od omessa da parte delle autorità doganali in materia di applicazione della relativa normativa, interrompendone, in tal caso, il decorso dalla data in cui avvenne la relativa presentazione e per tutta la durata del consequenziale procedimento351, ma anche: quando le

autorità doganali abbiano comunicato all'operatore le motivazioni in

346Art. 84, comma 1, T.U. n. 43/1973.

347Art. 84, comma 2, T.U. n. 43/1973. In particolare, qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti avesse avuto causa da un reato, tale termine sarebbe decorso dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, divenivano irrevocabili. Art. 84, comma 3, T.U. n. 43/1973.

348Art. 29, comma 1, Legge 29 dicembre 1990, n. 428. 349Art. 103, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

350Art. 103, comma 2, Reg. UE n. 952/2013.

base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale, arrestandone, in tale eventualità, lo scorrere dalla data di tale comunicazione e fino allo scadere del periodo in cui l'operatore ha facoltà di esprimere le proprie ragioni352; oppure quando l'obbligazione

doganale sia stata ripristinata a seguito di un errore nella concessione di un rimborso o di uno sgravio, interrompendone, in tali circostanze, il decorso dalla data in cui venne presentata domanda di rimborso o sgravio e fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito353.

Inoltre, l'Ufficio doganale poteva anche non contabilizzare gli importi di dazi che, a causa della scadenza del medesimo termine, non potevano più essere comunicati al debitore354.

Peraltro, erano gli Stati membri a stabilire le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi, le quali potevano ulteriormente differenziarsi a seconda che le autorità doganali nazionali fossero certe o meno della riscossione, tenuto conto delle condizioni in cui sorse l'obbligazione doganale355.

La nuova normativa europea affida la determinazione dell'importo dei dazi alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l'obbligazione doganale356, le quali devono provvedervi

352Art. 103, comma 3, lettera b), Reg. UE n. 952/2013. 353Art. 103, comma 4, Reg. UE n. 952/2013.

354Art. 217, comma 1, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. 355Art. 217, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992.

356Normalmente, il luogo in cui venne presentata la dichiarazione doganale; tuttavia, in casi eccezionali può considerarsi tale il luogo in cui si è verificato il fatto che l'ha fatta sorgere, oppure, in caso non sia possibile determinare quest'ultimo, quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale. Qualora neppure mediante il secondo espediente il luogo risulti individuabile entro il termine stabilito, l'obbligazione doganale si ritiene sorga nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Viceversa, qualora dalle informazioni a disposizione delle autorità doganali risulti più di un luogo nel quale si ritiene probabile che l'obbligazione doganale sia sorta, viene eletto quello in cui presumibilmente sarebbe sorta prima. Infine, in caso si tratti di un'obbligazione doganale sorta a seguito di inosservanza in un altro Stato membro e l'importo del dazio corrispondente alla stessa sia inferiore a 10000 euro, viene considerato tale il luogo in cui è avvenuta la contestazione. Art. 87, commi 1, 2, 3 e 4, Reg. UE n. 952/2013.

appena vengono a disporre delle informazioni necessarie357, potendo,

tuttavia, accettare l'importo stimato dal dichiarante, fatta comunque salva l'eventualità di un'esecuzione di controlli a posteriori riguardanti l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in dichiarazione358.

Sia il termine ordinario per provvedere a tale determinazione359, sia

quello atipico360, nonché quello previsto in caso di contabilizzazione

unica361 sono stati portati a quattordici giorni, decorrenti, nel primo caso,

dallo svincolo delle merci, nel secondo, dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi in questione e di prendere una decisione e, nel terzo, dalla data di scadenza del periodo non eccedente i trentuno giorni stabilito dalle autorità doganali.

Peraltro, anche il termine decorrente dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi, in caso di svincolo delle merci subordinato a determinate condizioni riguardo alla determinazione del loro importo o alla loro riscossione, è stato posticipato a quattordici giorni successivi alla data stessa362, mentre

quello relativo alle ipotesi di dazi provvisori è rimasto il medesimo363.

Infine, anche il termine stabilito per procedere alla contabilizzazione a posteriori è stato prolungato, consistendo ora in quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione364.

Una volta che le somme dovute siano state contabilizzate e comunicate al debitore, prende avvio la fase di riscossione del procedimento tributario doganale, nella quale l'Amministrazione

357Art. 101, comma 1, Reg. UE n. 952/2013. 358Art. 101, comma 2, Reg. UE n. 952/2013.

359Art. 105, comma 1, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 360Art. 105, comma 3, Reg. UE n. 952/2013.

361Art. 105, comma 1, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 362Art. 105, comma 2, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 363Art. 105, comma 2, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013. 364Art. 105, comma 4, Reg. UE n. 952/2013.

doganale esige il pagamento di tali somme.

Ai sensi del Codice previgente, tale pagamento andava effettuato in contanti o mediante qualsiasi altro metodo avente la medesima efficacia liberatoria365, potendosi anche optare per la compensazione, ove

consentito dalle disposizioni vigenti366.

Inoltre, l'autorità doganale poteva, su richiesta del debitore, concedere al medesimo una dilazione di pagamento367, a condizione che

il richiedente costituisse all'uopo una garanzia368. Tale dilazione era di

trenta giorni decorrenti369: dal giorno successivo a quello nel quale

l'importo dei dazi veniva contabilizzato e notificato dall'autorità doganale370, quando la dilazione del pagamento veniva concessa

singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, ossia si trattasse di concedere un pagamento dilazionato per ognuno degli importi rientranti nella contabilizzazione371; dal giorno seguente quello in cui

aveva fine il periodo di contabilizzazione globale372, quando la dilazione

del pagamento veniva concessa globalmente per tutti gli importi dei dazi

365Art. 223, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 109, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

366Art. 223, secondo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 109, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

367Art. 224, Reg. CEE n. 2913/1992.

368Art. 225, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992. Detta garanzia, a norma dell'art. 92, comma 1, lettere a), b) e c), Reg. UE n. 952/2013, può consistere in un deposito in contanti oppure in una fideiussione ovvero in qualsiasi altra forma cauzionale che garantisca in egual misura il pagamento dell'importo dei dazi corrispondenti all'obbligazione doganale e degli altri eventuali oneri, dovendo comunque essere di un ammontare tale da coprire interamente: l'importo pari alle somme dovute, qualora le stesse possano essere determinate con certezza dalle autorità doganali nel momento in cui viene richiesta la garanzia (art. 90, comma 1, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013); ovverosia quello più elevato stimato dalle competenti autorità, ove non sia stata possibile una sua determinazione esatta (art. 90, comma 1, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013).

369Come confermato dall'art. 111, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

370Art. 227, comma 1, lettera a), primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 111, comma 2, Reg. UE n. 952/2013.

371Art. 226, lettera a), Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 110, lettera a), Reg. UE n. 952/2013.

372Art. 227, comma 1, lettera b), primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 111, comma 3, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

contabilizzati durante un periodo fissato dalle autorità doganali373; dal

giorno successivo alla scadenza del periodo durante il quale venne concesso lo svincolo delle merci374, quando la dilazione del pagamento

veniva concessa globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme375.

Peraltro, qualora, a seguito della presentazione in dogana di una dichiarazione incompleta, il dichiarante, entro il termine a tal fine fissato, non avesse fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore delle merci ovvero l'informazione o il documento mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta, le competenti autorità doganali non potevano concedere la dilazione di pagamento376, salvo che l'importo dei dazi da riscuotere

venisse contabilizzato entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo tempo oppure, se non vi fosse stata contabilizzazione, dalla data dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerate377.

Infine, l'ufficio doganale poteva concedere al debitore facilitazioni di pagamento differenti dalla dilazione dello stesso378, a condizione che

costui costituisse a tal fine una garanzia379, salvo che, tenuto conto della

situazione in cui versava costui, un tale onere potesse provocargli gravi difficoltà economiche o sociali380.

La concessione di tali differenti facilitazioni dava, peraltro, luogo

373Art. 226, lettera b), Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 110, lettera b), Reg. UE n. 952/2013.

374Art. 227, comma 1, lettera c), primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 111, comma 4, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013.

375Art. 226, lettera c), Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 110, lettera c), Reg. UE n. 952/2013.

376Art. 228, comma 1, Reg. CEE n. 2913/1992. 377Art. 228, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992.

378Art. 229, primo periodo, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 112, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

379Art. 229, secondo periodo, lettera a), primo inciso, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 112, comma 1, Reg. UE n. 952/2013.

380Art. 229, secondo periodo, lettera a), secondo inciso, Reg. CEE n. 2913/1992, come confermato dall'art. 112, comma 3, Reg. UE n. 952/2013.

alla riscossione, oltre che dell'importo relativo al dazio, anche di un interesse di credito381, alla quale le autorità doganali avrebbero potuto

rinunciare nell'eventualità che, tenuto conto della situazione del debitore, una tale richiesta potesse provocare allo stesso gravi difficoltà economiche e sociali382.

Già da tempo la nostra legislazione contemplava istituti aventi le medesime finalità, quali il pagamento periodico, il quale si realizzava ogni qual volta l'amministrazione finanziaria, dietro prestazione da parte dell'interessato di una cauzione nella misura ritenuta idonea dal ricevitore doganale, consentisse ad un operatore che effettuava con continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce, senza il previo pagamento dei dazi liquidati, i quali venivano