2. L'ambito di applicazione della normativa doganale, il ruolo delle
2.1. Il territorio doganale
Poiché l'obbligazione doganale sorge per effetto dell'immissione in libera pratica della merce all'interno di un territorio, la corretta individuazione del territorio doganale stesso è fondamentale per determinare il perimetro entro il quale la normativa doganale trova
10 Considerando n. 19, Reg. UE n. 952/2013 (CDU). 11 Considerando n. 15 e n. 17, Reg. UE n. 952/2013 (CDU).
applicazione.
In passato la nozione di territorio doganale coincideva sostanzialmente con il territorio politico di ogni Stato membro, ma dal 1° gennaio 1993, con l'instaurazione del mercato interno, al concetto di territorio doganale nazionale si è andato sostituendo quello di territorio doganale dell'Unione, comprensivo dei territori degli Stati membri, con le loro acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo sovrastante12.
Alcune aree territoriali13, tuttavia, pur facendo parte del territorio
politico degli Stati membri, non rientrano nel territorio doganale dell'Unione, comportando il compimento delle formalità di importazione e/o esportazione negli scambi commerciali verso di loro, come se si trattasse di Paesi terzi.
Taluni altri territori14, al contrario, pur essendo situati fuori dal
territorio degli Stati membri, vengono considerati parte del territorio doganale dell'Unione, in ragione di Convenzioni e Trattati agli stessi applicabili.
Non è esclusa, tuttavia, anche un'applicazione extraterritoriale della normativa doganale, in particolare per quelle attività che anticipano, per ragioni di sicurezza, e presuppongono, per finalità intrinseche, l'ingresso della merce nel territorio dell'Unione. Diversi sono, infatti, gli adempimenti previsti anteriormente all'ingresso della merce nel territorio doganale dell'Unione, accomunati sotto la denominazione di ecustoms. Si tratta, in particolare, della presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata prima dell'ingresso della merce nel territorio doganale dell'Unione, mediante la quale si informano le autorità doganali che le
12 Art. 4 CDU.
13 Tali aree territoriali sono, rispettivamente: per la Danimarca, le Isole Faeröer e la Groenlandia; per la Germania, l'isola di Heligoland ed il territorio di Busingen; per la Spagna, Ceuta e Melilla; per la Francia, i territori d'oltremare, Saint-Pierre e Miquelon; per l'Italia, Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano.
14 Per la Francia, il Principato di Monaco; per Cipro, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia.
merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione15.
Per quanto riguarda il sorgere dell'obbligazione doganale, esso è legato all'ingresso della merce nel territorio doganale, sia in relazione all'ipotesi fisiologica di insorgenza dell'obbligazione, per effetto dell'accettazione della dichiarazione, sia in relazione all'ipotesi di insorgenza patologica dell'obbligazione, per effetto di irregolarità o violazioni della normativa doganale. L'immissione in libera pratica, in particolare, implica l'attribuzione alle merci non unionali della posizione doganale di merci unionali, ovvero legate a vario titolo al territorio doganale dell'Unione16. Tale legame si configura in quanto trattasi di
merci di provenienza extraunionale, che, in conseguenza della loro immissione in libera pratica, beneficiano della libertà di circolazione nel territorio doganale unionale17.
Dal territorio doganale inteso quale delimitazione dell'ambito di applicazione spaziale della normativa doganale e dei poteri delle autorità doganali, e quale elemento connesso al sorgere dell'obbligazione doganale, si distinguono le parti di territorio e gli ambiti spaziali legati al territorio degli Stati membri nei quali si esplica la potestà di controllo delle autorità doganali. Rileva, a tal riguardo, sul piano esterno, la c.d. zona contigua, ossia quella parte di mare adiacente al mare territoriale dello Stato, nella quale lo Stato costiero ha il potere di esercitare attività coercitive a titolo di vigilanza doganale, al fine di prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali entro il proprio territorio o mare territoriale, o di punirle. Sul piano interno, invece, le previsioni del TULD in materia di vigilanza e controlli, identificando gli spazi doganali legati al funzionamento di un servizio di dogana, ed il circuito
15 VISMARA F., Lineamenti di Diritto Doganale dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 45-46.
16 VISMARA, ult. op. cit., p. 46.
17 Art. 29 TFUE: “Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.”
doganale18, quale insieme di aree destinate dalla dogana al compimento
delle operazioni doganali, istituiscono la c.d. zona di vigilanza doganale terrestre19, ossia uno spazio terrestre nel quale il trasporto ed il deposito
delle merci estere è soggetto ad una speciale sorveglianza, ai fini della difesa doganale, l'esercizio della quale è rimesso alle autorità nazionali, le quali operano mediante perquisizioni, verificazioni e ricerche, alle quali consegue l'onere, in capo al detentore della merce, di dimostrare la legittima provenienza della medesima. A norma dell'articolo 25, comma 2, TULD, qualora il detentore della merce rifiutasse o non fosse in grado di fornire tale dimostrazione, o qualora le prove addotte fossero inattendibili, il detentore stesso verrebbe ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risultasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso20.
18 Art. 18 TULD: “[...] Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico. Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana”.
19 Art. 23 TULD: “Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuale le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri.”