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La lotta alla contraffazione online: la disciplina dei nomi a dominio In internet ogni sito è identificato da un indirizzo IP, costituito da quattro

CAPITOLO III: LE AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO ANTERIORE.

3) l’azione di condanna o di contraffazione permette, all’esito del giudizio di merito, al titolare del marchio di ottenere l’accertamento della violazione da

3.3.15. La lotta alla contraffazione online: la disciplina dei nomi a dominio In internet ogni sito è identificato da un indirizzo IP, costituito da quattro

serie di numeri decimali separate da punti, e da un nome a dominio, in formato alfa-numerico che, essendo più semplice da ricordare, permette con maggiore facilità di accedere al sito desiderato digitando tale stringa alfa-numerica nel proprio browser web di ricerca.

Il nome a dominio è composto da tre parti.

Prendiamo, ad esempio, il sito internet www.camminilauretani.eu :

- la prima parte è costituita dalle tre lettere “www” (acronimo di world wide web) e rappresenta l’elemento caratterizzante ogni sito internet;

- la seconda parte è quella individualizzante, ossia quella che ha una reale capacità distintiva, ed è scelta da chi gestisce il sito; nel nostro esempio: “camminilauretani”. Si tratta del dominio di secondo livello, detto anche “SLD” (second level domain) ed è impossibile che il dominio di secondo livello sia identico per due siti diversi (quindi quando ci si riferisce genericamente al nome a dominio, in realtà, ci si riferisce al secondo livello del nome a dominio);

- l’abbreviazione finale “.eu”, infine, è il dominio di primo livello, detto anche “TLD” (top level domain). Esistono diversi TLD e possono essere scelti per individuare lo stato di appartenenza (quindi “.it” per l’Italia, “.fr” per la Francia, “.de” per la Germania, “.es” per la Spagna, “eu” per la l’Europa e così via) o l’attività svolta dalla società titolare del sito. Tra quest’ultimi, il suffisso più comune è il “.com” che indica genericamente un sito a carattere commerciale.

L’ICANN (o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ossia la società che gestisce l’assegnazione degli indirizzi internet, ha optato per la liberalizzazione dei nomi di dominio e pertanto, gli indirizzi internet, dopo il punto possono riportare qualsiasi parola (cose, nomi propri) in ogni lingua.

Nel momento in cui un soggetto sceglie un certo nome a dominio per il proprio sito lo deve registrare.

Esistono registri di nomi a dominio nazionali, regionali e generici, ossia non legati ad un’area geografica, a seconda del TLD scelto: ad esempio per i nomi a

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dominio .eu (come nell’esempio) l’elenco di riferimento è rappresentato dal Registro Europeo ai nomi a dominio, meglio conosciuto con l'acronimo EURid.

La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite appositi organismi accreditati detti registrars390.

Il registro effettua un esame della domanda limitatamente ai requisiti formali e all’esistenza di una propria registrazione per un nome a dominio assolutamente identico.

Non opera invece alcuna ricerca in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri.

I problemi legati all’utilizzo di un nome a dominio sorgono pertanto in caso di registrazione di un nome a dominio coincidente con un marchio di titolarità altrui e ciò è possibile poichè, come si evince da quanto sopra, il principio che sta alla base della registrazione di un nome a dominio è quello della tempestività per cui prevale chi per primo lo ha registrato (regola generale del first come, first served) a prescindere dai diritti anteriori vantati sul segno da terzi soggetti391.

In passato, in assenza di una normativa ad hoc, la giurisprudenza ha dettato una serie di regole utili per la soluzione dei conflitti aventi ad oggetto i nomi a dominio richiamando le norme in materia di marchi ritenute applicabili anche al caso dei nomi a dominio392.

Tale impostazione è stata fatta propria dal legislatore tanto che oggi il nome a dominio è espressamente annoverato tra i segni distintivi dell’impresa dal codice della proprietà intellettuale ( si vedano gli art. 12 ,22 ,118,133 c.p.i.)393.

390 In Italia, sino al 2004 la Registration Authority era l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi

a dominio e della gestione dei registri mentre le Naming Authority aveva il compito di stabilire le regole cui la Registration Authority doveva attenersi.

La particolarità del sistema nazionale era costituita dal fatto che le due “autorità” pur dovendo collaborare tra loro ed avendo sede entrambe presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR di Pisa, erano indipendenti l’una dall’altra.

Attualmente, il Registro del ccTDL “.it” riunisce in sé le funzioni precedentemente svolte dalle due Authorities.

391 M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 151 e ss.

392 Tribunale di Firenze, 21 Maggio 2001, in Guida Dir. 2001, 37, pag.39

Tribunale di Milano, 12 Luglio 2002, in Altalex.com, 2000

Tribunale di Bologna, 14 Novembre 2008, in Dir. Ind. 2009, fasc. 4, pag. 325

393 Ovviamente ciò vale nel caso di domain name utilizzato come strumento di sviluppo dell’impresa e non

come semplice mezzo di trasmissione di opinioni e di idee e, quindi, in una prospettiva diversa da quella commerciale.

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Di conseguenza, per il principio di unitarietà dei segni distintivi, è vietato utilizzare come nome a dominio un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico394.

Il comportamento di domain grabbing o cybersquatting ossia di corsa alla registrazione e all’accaparramento di nomi di domini internet corrispondenti o fortemente simili a marchi altrui ovvero a nomi di personaggi famosi effettuata da chi non ne abbia diritto deve quindi ritenersi pacificamente illecito.

In caso di conflitto o, in generale, di contestazioni sull’assegnazione o sull’utilizzo del nome di dominio l’interessato può ricorrere alla tutela giurisdizionale ordinaria presso il tribunale (agendo presso le apposite sezioni specializzate in materia d’impresa istituite presso alcune corti d’appello) e richiedere, in via cautelare, l’inibitoria all’uso del nome a dominio illegittimamente registrato ed anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento; nel merito, la cancellazione del domain name o la rassegnazione definitiva e la condanna al risarcimento ovvero, in alternativa, l’attivazione della procedura di rassegnazione per il recupero di nomi a dominio gestita da appositi organismi nazionali ed internazionali (per i domini .it, ad esempio, è competente la Camera Arbitrale di Milano; per i nomi a dominio .eu la procedura di riassegnazione è affidata alla supervisione della Corte di Arbitrato Ceca (CAC)395. Per altri domini è possibile rivolgersi al database del WIPO Arbitration and Mediation Center 396).

In tale ipotesi, infatti, non troverà applicazione la normativa in materia di marchi e di concorrenza sleale. Nel qual caso potrà trovare applicazione la normativa in materia di diritto al nome e all’identità personale di cui all’art.7 c.c. e di illecito trattamento di dati personali nel caso di usurpazione del diritto al nome ovvero la normativa in tema di diritto d’autore laddove corrisponde al titolo di un’opera intellettuale.

394 M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p.

1042 e ss..

395 Regolamento Europeo n. 874/2004.

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CAPITOLO IV : IL MARCHIO EUROPEO E LA