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La tutela penale dei segni distintivi (cenni)

CAPITOLO III: LE AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO ANTERIORE.

3) l’azione di condanna o di contraffazione permette, all’esito del giudizio di merito, al titolare del marchio di ottenere l’accertamento della violazione da

3.3.12. La tutela penale dei segni distintivi (cenni)

La tutela giuridica dei marchi sarebbe incompleta se, accanto al sistema delle sanzioni civili, non fosse previsto anche il presidio penale369.

Sul punto è bene precisare che la legge penale in materia di proprietà intellettuale è costruita attraverso la tecnica delle c.d. norme penali in bianco: le singole norme incriminatrici, cioè, non definiscono i diritti di proprietà intellettuale né la condotta di contraffazione, rimandando alla disciplina di settore di cui al c.p.i. In questa sede le disposizioni di riferimento sono gli art. 473 e 474 c.p. che si occupano rispettivamente di “contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”370 e di “introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi” che verranno, in questa sede, esaminati nei loro tratti essenziali.

Trattasi di reati plurioffensivi volti a salvaguardare da un lato il diritto di privativa individuale e dall’altro la pubblica fede in senso oggettivo intesa come affidamento dei cittadini nei marchi, quali fattori identificativi della fonte di provenienza del prodotto371.

369 G. MARINUCCI, Il diritto penale dei marchi, Giuffrè, Milano, 1962, p. 80; G. MARINUCCI, Falsità

in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, in Enc. dir., Milano, 1967, p. 653 e ss..

370 Si precisa che affinchè possa configurarsi l’illecito in esame è sufficiente la semplice possibilità della

conoscenza di un titolo di privativa industriale altrui secondo l’ordinaria diligenza e perizia.

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La contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all’art. 473 c.p. è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ed in ragione della natura plurioffensiva della fattispecie, il soggetto passivo del reato va individuato sia nel privato titolare della privativa che dello Stato.

L'art. 473 c.p. costituisce una disposizione a più norme perché prevede due diversi reati: il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali (comma 1), il secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (comma 2).

Quanto alla previsione di cui al comma 1, rilevante ai fini della presente trattazione, essendo l'oggetto materiale della condotta costituito dai marchi e dai segni distintivi dei prodotti industriali, è bene precisare che ai sensi del comma 3 dell'art. 473 la registrazione viene considerata un presupposto della condotta penalmente rilevante372.

La scelta di circoscrivere la tutela di cui all'art. 473 ai soli marchi registrati è stata criticata in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di registrazione dovrebbe risultare, ai fini penali, neutro perché non è in grado di incidere sulla fiducia che i consumatori ripongono nei segni distintivi373.

Tale disposizione attribuisce rilevanza penale alla contraffazione e all’alternazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali e all'uso di tali segni contraffatti.

A tale proposito è bene precisare che la contraffazione consiste in una abusiva riproduzione o imitazione del segno mentre l'alterazione è caratterizzata da una modificazione parziale del marchio apposto dall'avente diritto, mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali, in maniera tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

Entrambe le ipotesi presuppongono, come in ambito civilistico, un giudizio di confondibilità tra il marchio contraffatto e quello originario, con un possibile

372 A. ALESSANDRI, Tutela penale dei segni distintivi, in Dig. d. pen., XIV, Torino, 1999, p. 466.

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rischio di confusione agli occhi del pubblico in ordine alla provenienza di un determinato prodotto.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'immutatio veri374.

Anche l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p.c. integra un reato comune che può essere commesso da “chiunque”; purchè non abbia concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p.

Tale fattispecie colpisce quindi i soggetti estranei alla contraffazione che si adoperano per la diffusione dei prodotti falsamente contrassegnati attraverso attività preparatorie della commercializzazione.

Soggetto passivo del reato è lo Stato oltre che il privato titolare della privativa.

Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. rappresenta il naturale sviluppo della condotta di cui all’art. 474 c.p. quale condotta prodromica rispetto allo scambio o alla vendita del prodotto contraffatto.

La condotta punita dall'art. 474 c.p. consiste nell’introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e nel detenere per la vendita, porre in vendita ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Entrambe le condotte tipizzate sono punite a titolo di dolo specifico, pertanto è necessaria la sussistenza del fine ulteriore di trarre profitto.375.

Altre disposizioni rilevanti in materia di tutela penale dei marchi sono l’art.517 c.p. che disciplina la “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e l’art. 517-ter c.p. che riguarda la “fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”: in questo caso i beni protetti dalla norma

374 F. CINGARI, Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale, in Riv. it. dir.

e proc. pen., 2011, p. 1064.

375 R. ANTONINI, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in Trattato di diritto

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incriminatrice sono il diritto individuale di privativa e il bene collettivo dell’ordine economico visto che le condotte prese in considerazione vanno ad incidere sulla lealtà degli scambi commerciali.

Anche in questi casi, quindi, soggetto attivo può essere “chiunque” ed il soggetto passivo è sia il titolare del diritto al marchio che lo Stato.

La condotta penalmente rilevante ex art. 517 c.p. è rappresentata, per quel che in questa sede interessa, dal porre in vendita o dal mettere in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli utilizzati anteriormente da altro imprenditore in modo tale da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto376.

Per la configurabilità del delitto di cui all'art 517 è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punito a titolo di dolo generico.

Ciò che si richiede è pertanto la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato377.

L'art. 517 concorre con i reati ex artt. 473 e 474 sopra menzionati378. L'art. 517 ter c.p. ha, invece, natura sussidiaria rispetto ai delitti previsti ex art. 473 e 474 c.p.: ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento

La condotta di detto reato è costituita dalla fabbricazione o uso industriale di oggetti o di altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1) e dalla messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale (comma 2).

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato, per quanto riguarda il primo comma, dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di

376 G. COCCO, Trattato breve di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici, CEDAM,

Torino, 2011, p. 741.

377 Cass. Penale n. 46198/2011 in Giur. Dir. Ind. 2012 p. 3271 e ss.

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fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Per quanto riguarda il secondo comma, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di ottenere profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla detenzione per la vendita, dal porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o dal mettere in circolazione i beni realizzati appropriandosi di un titolo di proprietà industriale altrui o in violazione dello stesso.

3.3.13. Le osservazioni e la procedura di opposizione alla registrazione dei