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I procedimenti cautelar

CAPITOLO III: LE AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO ANTERIORE.

3) l’azione di condanna o di contraffazione permette, all’esito del giudizio di merito, al titolare del marchio di ottenere l’accertamento della violazione da

3.3.7. I procedimenti cautelar

L’effettività della tutela giurisdizionale non può prescindere, anche in materia industrialistica, dalla predisposizione di misure provvisorie idonee a neutralizzare, in via cautelare, i rischi ai quali è esposta la situazione sostanziale nel (ragionevole) lasso di tempo necessario ad ottenere la tutela giurisdizionale306. La tutela cautelare è quindi la strumento messo a disposizione dall’ordinamento al fine di assicurare gli effetti e, quindi, la fruttuosità della decisione di merito, scongiurando i pericoli che possono derivare al titolare della posizione giuridica soggettiva controversa dalla durata del processo a cognizione piena307.

Essa ha pertanto come obiettivo la pronuncia di un provvedimento di tutela provvisoria della situazione fatta valere in giudizio nel tempo necessario per ottenere una tutela piena e definitiva, quale manifestazione della garanzia costituzionale di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.)308.

Ciò premesso, la difesa cautelare dei marchi è affidata, in primo luogo, agli strumenti espressamente tipizzati dal c.p.i.

Le misure cautelari sono in particolare disciplinate dagli artt. 128-131 c.p.i..

305 Tribunale di Torino con la sentenza n. 3236 del 21 Giugno 2018 in Rivista di Diritto Industriale, fasc.6,

1 DICEMBRE 2017, pag. 313 e ss.

306 CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, CEDAM, Padova,

1936, p. 176 e ss. .

307 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Giappichelli Editore, Vol. III, Torino, 2016, p. 175 e ss..

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Trattasi della descrizione, del sequestro, dell’inibitoria provvisoria e dell’ordine provvisorio di ritiro dal commercio.

Tali misure possono, poi, coesistere, ancorchè raramente, con azioni cautelari “atipiche” quali quelle volte all’ottenimento di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Premesso che il procedimento cautelare italiano di cui al c.p.i. è considerato tra le best practices a livello europeo309, a tale procedimento si applicano le regole di rito del modello processualcivilistico (rito cautelare uniforme), anche se disposizioni specifiche intervengono ad integrarne il contenuto310.

La domanda cautelare si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice competente e i connotati del rito cautelare sono i seguenti: sommarietà ed urgenza della tutela; strumentalità del provvedimento rispetto al giudizio di cognizione piena; provvisorietà degli effetti destinati ad esaurirsi nella pronuncia definitiva, fermo il principio di stabilizzazione delle misure cautelari di cui vedremo nel dettaglio311.

Si premette, a tal proposito, che la giurisdizione cautelare italiana sussiste quando il giudice italiano è competente a conoscere del merito ovvero quando il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia (si veda l’art. 10 L. 21871995 per le cause aventi rilevanza extra-comunitaria e l’art. 31 Reg. UE 1215/2012 per le cause aventi rilevanza comunitaria).

Quando sussiste la giurisdizione del Giudice italiano il giudice cautelare territorialmente competente viene individuato alla stregua degli art. 669 ter e 669 quater c.p.c., ferma la competenza per materia rimessa alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite in ogni tribunale o corte d’appello con sede nel capoluogo di regione.

309 I diritti di proprietà intellettuale: le migliori esperienze italiane di enforcement,Guida Giuridica, 2016.

310 M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.

1552; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale Italiano, CEDAM, Padova, 2014, p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 571 e ss.

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Circa la composizione dell’organo giudicante competente ad emettere i provvedimenti, sia prima dell’instaurazione della lite, sia in corso della stessa, la cognizione e la decisione delle relative istanze spetta al giudice monocratico312.

La trattazione collegiale del cautelare è invece riservata allo stadio del reclamo e alla fase di appello.

La fase introduttiva ha luogo avanti il Giudice designato ante causam ex art. 669 –ter c.p.c. ovvero davanti al giudice della causa pendente ex art. 669-quater nella I udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (essendo di regola l’istanza contenuta nell’atto introduttivo della lite).

Tale udienza è infatti destinata oltre alle verifiche preliminari anche all’emissione di provvedimenti cautelari.

Il procedimento si sviluppa nel contraddittorio delle parti, ferma la possibile adozione di un provvedimento inaudita altera parte laddove vi sia il fondato pericolo che eventuali ritardi possano causare un danno irreparabile al titolare ovvero la convocazione delle parti possa in qualche modo pregiudicare l’attuazione della cautela313.

Ogni misura cautelare soggiace ai presupposti del fumus bonis iuris (apparenza del diritto) e del periculum in mora (grave ed irreparabile pregiudizio). In questa materia, in particolare, in sede di accertamento della sussistenza del requisito del fumus bonis iuris il giudice dovrà verificare, sommariamente, l’esistenza del diritto azionato dal ricorrente e la sussistenza della sua violazione.

Accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare il Giudice autorizza la misura richiesta ovvero la rigetta, provvedendo sulle spese secondo il principio della soccombenza.

312 A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 996 e ss.

313 I presupposti applicativi per l’operatività del procedimento inaudita altera parte sono stati introdotti con

il decreto correttivo d.lgs 131/2010 che ha fatto proprie le critiche della dottrina (v. A. PROTO PISANI,

La nuova disciplna del processo civile, Jovene, Napoli, 1991, p. 341; RECCHIONI, Il processo cautelare uniforme, in in Trattato dei processi sommari e speciali, a cura di S. CHIARLONI e C. CONSOLO, UTET,

Torino, 2005 , p.436) e della giurisprudenza (Trib. Roma 16 Gennaio 2006 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2006; Trib. Brindisi, 20 Aprile 2006 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2006) che, sulla base dell’art. 669 sexies c.p.c. ritenevano insufficiente l’individuazione del pregiudizio. F. FERRARI, Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme

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In caso di rigetto, l’istanza cautelare può essere riproposta nel caso di mutamento delle circostanze di fatto ovvero di prospettazione di nuove ragioni di diritto.

Allo stesso modo in caso di sopravvenienza di circostanze che rilevino l’inopportunità di mantenere (quanto meno nelle modalità originarie) la misura cautelare potrà esserne disposta la revoca o la modifica.

Il provvedimento del Giudice cautelare può essere impugnato mediante reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.: trattasi di un mezzo di gravame a critica libera ed a natura interamente devolutiva con cui possono essere fatti valere i vizi in procedendo ed i vizi in iudicando del provvedimento.

Il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione ha forma di ordinanza non impugnabile.

Quanto ai rapporti tra tutela cautelare e giudizio di merito nel processo industrialistico l’art. 132 c.p.i. (come modificato dal d.lgs 131/2010) disciplina che: “se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito”.

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Ex art. 132 c.p.i., quindi, le misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, ossia l’inibitoria, la penale di mora e l’ordine di ritiro dal commercio (e i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.) possono diventare stabili se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito (c.d. stabilizzazione dei provvedimenti cautelari)314.