• Non ci sono risultati.

La contrattazione collettiva agricola in tema di lavoratori immigrat

Nel documento Gli immigrati nell'agricoltura italiana (pagine 51-53)

T UTELA CONTRATTUALE , PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEGLI IMMIGRATI IN AGRICOLTURA

4.2 La contrattazione collettiva agricola in tema di lavoratori immigrat

Alla forte crescita della manodopera immigrata nell’agricoltura italiana non è corrisposta un’ade- guata attenzione delle parti sociali ai problemi dei lavoratori immigrati. Infatti, dall’analisi dei testi contrattuali sia nazionali che territoriali emerge che la trattazione di argomenti legati alla presenza nel comparto di forza lavoro straniera è davvero molto modesta.

In particolare, nel contratto nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, quello più importante dell’intero comparto agricolo, non è dato trovare alcun articolo riguardante direttamente o indirettamente i lavoratori immigrati e le loro problematiche.

Si ottengono invece risultati diversi se l’indagine viene svolta sui contratti provinciali di lavoro. Non in tutte le province, ma in un discreto numero di esse, in qualche modo ci si occupa del lavoro immi- grato, a volte evocandolo semplicemente, altre volte assumendo impegni più o meno vincolanti per dare risposte concrete a problemi specifici. Di questi contratti ci occuperemo subito di seguito mettendo in rilievo una breve rassegna delle disposizioni riguardanti i lavoratori immigrati e i loro problemi.

Dall’indagine svolta, che pur essendo stata molto ampia non ha tuttavia alcuna pretesa di comple- tezza, emerge che sono circa una ventina le province nelle quali la contrattazione collettiva agricola si è occupata anche della condizione della manodopera immigrata. Tale interessamento, tuttavia, si manifesta attraverso contenuti molto diversi che vanno, come si è già accennato, dal semplice riconoscimento dell’e- sistenza del problema, con conseguente affermazione generica e rituale dei principi di eguaglianza e parità di trattamento, sino alla previsione di precisi obblighi contrattuali diretti a dare effettività a tali principi.

Per comodità di esposizione i contratti provinciali di lavoro (Cpl) esaminati, a seconda del contenuto circa la tutela del lavoro immigrato, possono essere distinti in tre gruppi. Nel primo rientrano

42

TUTELA CONTRATTUALE,PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEGLI IMMIGRATI IN AGRICOLTURA

quei contratti che si limitano a riconoscere l’esistenza del fenomeno del lavoro immigrato, ma non sono ancora in grado di approntare risposte concrete ai problemi che lo stesso pone. In un secondo gruppo inve- ce sono inseriti i contratti che individuano prime risposte concrete in relazione alla specificità del lavoro straniero, in particolare per quanto attiene al godimento delle ferie, delle festività e del trattamento di fine rapporto (Tfr). In un terzo ed ultimo gruppo, infine, sono compresi quei contratti che, talvolta unitamente alle clausole già presenti nel secondo gruppo, hanno anche previsto norme specifiche per favorire l’inclu- sione sociale dei lavoratori immigrati.

Nei contratti del primo gruppo rientrano quelli delle province di Salerno (15/6/04), Foggia (16/7/04), Agrigento (1/12/04), Catania (2/1/06) e Matera (2/5/07). In questi contratti si parte dalla consta- tazione che i lavoratori stranieri che svolgono lavoro agricolo si differenziano “per paese di provenienza, per etnie e per religione” e, dopo aver ricordato che vige il principio “dell’eguaglianza dei diritti e delle tutele rispetto alla manodopera dell’UE”, ci si limita ad affermare che “andranno attentamente valutate le

particolari esigenze indotte da usi e religioni diverse al fine di rinvenire le soluzioni più adeguate in mate- ria di orario, riposi, festività e ferie, nonché di strutture di accoglienza e servizi in genere” (Cpl Salerno). Non mancano poi formulazioni ancora più generiche, come quando ci si impegna “ad adottare ogni inizia- tiva” affinché ai lavoratori agricoli extracomunitari “sia riservata la migliore tutela e rispetto delle leggi vigenti” (Cpl Catania) o perché gli stessi siano sottratti “alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri disoccupati” (Cpl Agrigento). Qualche volta, infine, nell’articolo del con- tratto provinciale dedicato alla manodopera immigrata è possibile trovare ancor meno o perché formulato in modo incomprensibile (Cpl Foggia) o perché si stabilisce semplicemente di voler effettuare un monito- raggio sulla presenza dei lavoratori in rilievo e si ricorda che devono essere in possesso del permesso di soggiorno (Cpl Matera).

Se, quando e dove verranno individuate ed adottate le soluzioni auspicate e mantenuti gli impegni assunti non è dato sapere. In verità, in qualche provincia (ad es. Agrigento) si fa rinvio al livello aziendale, ma non è da credere che per questa via possano essere raggiunti risultati significativi in quanto in agricol- tura la contrattazione aziendale è pressoché inesistente. In sostanza, nelle province che abbiamo appena esaminato ci si limita, nel migliore dei casi, a dar conto di avvertire l’esistenza del problema dei lavoratori immigrati, ma al tempo stesso si riconosce di non avere la forza per affrontarlo nell’immediato rinviandolo ad un futuro abbastanza indeterminato.

In un secondo gruppo di province, come abbiamo anticipato, è possibile invece cogliere alcune prime risposte fornite dalla contrattazione collettiva agricola per rispondere in modo più puntuale alle esi- genze dei lavoratori stranieri. Rientrano in questo gruppo, che è anche quello più consistente, le province di Verona (30/3/04), Padova (9/4/04), Vicenza (7/5/04), Como-Lecco (21/5/04), Terni (12/7/04), Vercelli- Biella (12/7/04) e Novara (16/9/04).

Negli accordi di queste province il tema più ricorrente è quello del rientro temporaneo nei paesi di origine della manodopera immigrata. A tal riguardo, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato si prevede la possibilità di “cumulare i giorni di ferie, permessi e riposi compensativi” (Cpl Verona) o di usu- fruire delle ferie con cadenza biennale (Cpl Vicenza). Spesso però tale diritto può essere esercitato soltanto compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda (Ccppll Padova, Terni, Como- Lecco). Atre volte invece è sufficiente che la richiesta sia effettuata con almeno due mesi di anticipo o presso aziende con tre o più dipendenti a tempo indeterminato che svolgono la stessa mansione (rispettiva- mente Cpl Novara e Cpl Vercelli-Biella). Non mancano poi casi nei quali ai lavoratori che beneficeranno del cumulo delle ferie si chiede di “dare prova della permanenza nel proprio paese, con documentazione certa” (Cpl Vicenza). può essere utile infine segnalare anche contratti nei quali, sempre per le esigenze connesse al rientro temporaneo nei paesi di origine della manodopera immigrata, è riconosciuta ai lavora- tori assunti a tempo indeterminato un’anticipazione del trattamento di fine rapporto “nella misura massima del 70% di quanto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta” (Cpl Novara).

Capitolo 4

Passiamo ora all'esame dei contratti del terzo gruppo di province, che hanno affrontato tematiche differenti rispetto a quelle sopra menzionate, anche se sempre legate alla presenza del lavoro immigrato nelle campagne, in quanto per lo più orientate a favorire l’integrazione sociale di detti lavoratori. Si tratta dei contratti firmati nelle province di Reggio Calabria (14/7/00), Ancona (19/7/04), Bologna (29/7/04), Ferrara (29/7/04), Siracusa (6/8/04) e Trapani (21/9/04). Il contenuto delle clausole sul lavoro immigrato di questi contratti non è omogeneo, ma varia molto da provincia a provincia: si passa da previsioni scarne e di dubbia efficacia, a tutele più articolate e probabilmente più facilmente azionabili. Nel contratto di Reggio Calabria, ad esempio, è previsto che chi assume manodopera extracomunitaria, oltre a quanto sta- bilito dalla legge, “dovrà assicurare al lavoratore vitto ed alloggio munito dei servizi igienici adeguati”. In quello di Ancona viene data la possibilità al lavoratore extracomunitario di usufruire di un giorno di ferie (non aggiuntivo però a quelli contrattuali) in occasione di una sua particolare ricorrenza purché richiesto entro il 31 dicembre dell’anno precedente; si fa obbligo inoltre alle aziende con più di dieci lavoratori non di lingua italiana di “attivarsi presso i Comuni o enti preposti affinché vengano istituiti corsi di alfabetizzazione”.

Nel contratto di Bologna, e ancor più in quello di Ferrara, viene posta molta attenzione alla mano- dopera stagionale extracomunitaria, ma non si va oltre l’impegno ad una futura azione “concertativa” sulle problematiche in oggetto e ad intervenire presso gli enti preposti perché favoriscano “una maggiore inte- grazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici”. Più concreti sembrano gli impegni assunti circa il pagamento del Tfr al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell’ultima retribuzione e la stampa del contratto provinciale di lavoro anche “nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavo- ratori stranieri presenti sul territorio provinciale” (Cpl Ferrara).

Per concludere, non resta che dar conto dei contratti delle due province siciliane di Siracusa e Trapani. In entrambi si pone molta attenzione al problema della sistemazione abitativa dei lavoratori immigrati. In particolare, nel contratto di Siracusa si prevede che gli immigrati dovranno essere coadiuvati ed assistiti “nel trovare alloggi e sistemazioni logistiche dignitose e regolarizzati con contratti di affitto” ed in caso di permanenza in azienda, “la stessa dovrà provvedere a proprio carico alla sistemazione for- nendo alloggi e servizi di mensa e igienico-sanitari appropriati e dignitosi”. In quello di Trapani, infine, unitamente al problema degli alloggi, che dovranno essere forniti con “idonea certificazione igienico-sani- taria”, si pone molta attenzione agli usi e alle tradizioni culturali e religiose della manodopera immigrata, che è costituita principalmente da musulmani. A tal proposito, si prevede che nell’organizzazione del lavo- ro delle aziende che fanno ricorso alla manodopera immigrata bisognerà tenere in considerazione le prin- cipali festività religiose del mondo musulmano. In particolare, per il periodo del Ramadhan, che dura 28 giorni, “è facoltà delle aziende utilizzare un nastro orario di lavoro che vada dalle 7 del mattino alle 15 del pomeriggio, al fine di garantire una adeguata preparazione alla cena della sera unico pasto della giornata consentito dalle tradizioni religiose nel mondo musulmano”. Anche a riguardo del vitto è previsto che le aziende tenute a tale prestazione “dovranno disporre l’uso di alimenti che siano compatibili con le abitudi- ni, gli usi, i costumi e le tradizioni religiose dei lavoratori immigrati”.

Nel documento Gli immigrati nell'agricoltura italiana (pagine 51-53)