4. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel 2015 (Procuratore Generale aggiunto Eugenio Francesco Schlitzer)
5.2. Contributi assegnati ai Gruppi consiliari dei Consigli Regionali
Altra tematica che ha assunto rilievo nel corso del 2015, è quella relativa al danno conseguente all’utilizzo illecito dei contributi pubblici assegnati ai Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.
L’azione delle procure regionali ha portato, anche nel corso dell’anno 2015, all’attivazione di diversi giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, nei confronti dei Presidenti dei Gruppi presso i Consigli regionali, contestando la non inerenza delle spese effettuate con le finalità proprie delle assemblee elettive e/o la non idonea documentazione delle stesse, con conseguente indebita utilizzazione dei fondi erogati a carico del bilancio regionale.
Già in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, questa Procura Generale aveva avuto modo di soffermarsi sulle disposizioni di cui al d.l. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, che hanno introdotto il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali, attesa la rilevanza della tematica anche in relazione al giudizio di responsabilità.
In materia, nel corso del 2015, la Corte Costituzionale ha deciso i conflitti di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna.
In particolare, con sentenza n. 107 del 9 giugno 2015, nel decidere il conflitto di attribuzioni sollevato dalle Regioni Toscana e Piemonte, la Consulta ha affermato il difetto di giurisdizione di conto per assenza, in capo ai presidenti dei gruppi consiliari, della qualifica soggettiva di agente
contabile (con ciò confermando l’orientamento espresso dalle SSRR della Corte dei conti, con sentenza n. 30 del 2014).
La sentenza riconosce, altresì, che i presidenti dei gruppi consiliari, anche se non tenuti alla resa del conto giudiziale, in ragione del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi, restano comunque assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile.
Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza n. 235 del 6 ottobre 2015, nel decidere i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Emilia Romagna, a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo- contabile per fattispecie di indebiti rimborsi ai Gruppi consiliari, ha affermato la competenza della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna ad emettere i tredici atti di citazione.
Anche la Corte Suprema di Cassazione, nel corso del 2015, si è pronunciata in materia con l’ordinanza n. 8077 del 21 aprile 2015, e le sentenze nn. 8621 e 8622 del 2015, con le quali, ha rigettato i ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti in ordine a giudizi pendenti innanzi la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, affermando la giurisdizione contabile.
In particolare, nelle decisioni citate, la Suprema Corte, ha ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza in materia, che riconosce “ai gruppi parlamentari e/o assembleari natura privatistica limitatamente all’attività direttamente connessa alla matrice partitica dalla quale traggono origine mentre attribuisce loro natura pubblicistica, in rapporto all’attività che li attrae nell’orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea, parlamentare o regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare” tanto da spingersi a riconoscere agli stessi gruppi un “carattere bivalente” richiamando anche l’orientamento costituzionale che definisce i gruppi, coerentemente con i riferimenti normativi, come “ organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi del consiglio”, così accentuando la connotazione pubblicistica della relativa funzione, in sintonia con la circostanza (che pure ne evidenzia la funzione inerente all’istituzione regionale piuttosto che al partito) della esistenza di gruppi “misti” o gruppi unipersonali”.
Nel rappresentare, quindi, che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale la giurisdizione della Corte dei conti si radica in relazione alla natura delle risorse utilizzate e non già in relazione alla qualità del soggetto, la Cassazione rileva la centralità della predeterminazione
dello scopo perseguito attraverso dette pubbliche risorse: in questo senso lo stretto rapporto strumentale dell’attività dei gruppi con l’attività dell’istituzione regionale, e l’erogazione di somme da parte di quest’ultima in favore dei gruppi assembleari, con precise finalità, porta quale ineludibile effetto l’instaurarsi di un rapporto di servizio del soggetto percettore di erogazioni a carico del bilancio regionale.
In tale ambito, particolarmente complessa è stata l’attività istruttoria delle Procure, sfociata, nel 2015, in atti di citazione ed inviti a dedurre nei confronti dei Presidenti dei Gruppi consiliari o di singoli consiglieri (n. 8 atti di citazione e in ulteriori n. 4 inviti a dedurre la Procura per la Lombardia, n.4 atti di citazione e 1 ulteriore invito a dedurre la Procura Regionale Sicilia, n.4 atti di citazione la Procura per la regione Friuli Venezia Giulia, n.9 atti di citazione la Procura per la regione Marche).
A fondamento della domanda risarcitoria, le Procure regionali hanno sottolineato che la disciplina legislativa in materia di utilizzo dei contributi pubblici concessi ai gruppi consiliari, prevede il rispetto del vincolo di destinazione alle spese di funzionamento.
In particolare, l’attività della Procura per la Lombardia, è stata svolta, in stretto raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (anche alla luce del vigente
"protocollo di intesa"). Le azioni a tutela dell’erario sono state esercitate nei confronti sia dei consiglieri del Consiglio Regionale della Lombardia che dei presidenti dei rispettivi gruppi coinvolti, correlativamente ai rimborsi richiesti ed ottenuti, per il tramite dei gruppi consiliari di appartenenza, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972 per un periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Sono state così contestate — laddove pertinenti ratione temporis — le spese dell'intero anno 2012 alla luce della pronuncia della locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari del predetto esercizio 2012.
Significative sono state le rifusioni conseguite all’avvio delle indagini, alla notificazione degli inviti a fornire deduzioni, nonché degli atti di citazione, e dall'esecuzione delle sentenze di condanna: le somme effettivamente introitate dall'Amministrazione regionale ammontano, complessivamente, a quasi 1 milione di euro (esattamente Euro 965.517,85).
La Procura regionale Piemonte, tra la fine del 2014 ed i primi mesi del 2015, ha evocato in giudizio n. 16 consiglieri regionali ai quali è stato contestato il danno patrimoniale di complessivi
€ 735.838,28 arrecato alla regione Piemonte in relazione alle spese presentate per il rimborso negli anni 2010-2012 e ritenute non ammissibili, in quanto destinati a scopi estranei ai fini
istituzionali. Dei giudizi attivati, otto sono stati definiti in primo grado con sentenza di condanna per il complessivo importo di € 349.859,13, un giudizio è stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale risarcimento in corso di causa della somma di € 87.993,73. Per i restanti giudizi si è in attesa del deposito della sentenza di merito.
Nello stesso periodo sono stati definiti con archiviazione per intervenuto risarcimento, a seguito di notifica di invito a dedurre, ben n.28 procedimenti riguardanti altri Consiglieri regionali, per il complessivo importo di € 523.265,18.
La posizione di altri Consiglieri è stata archiviata a seguito della refusione del danno (complessivamente € 1.068.876,17) avvenuto in sede penale, avendo essi definito il procedimento con sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
La Procura per la regione Friuli Venezia Giulia, ha emesso n.4 atti di citazione relativamente alle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari regionali relative agli anni 2010-2011-2012, contestando l'assenza di documentazione giustificativa delle spese effettuate, idonea a consentire la verifica dell'inerenza delle medesime, alle funzioni istituzionali. Il danno accertato ammonta a complessivi Euro 229.563,73.
La Procura Regionale Sicilia ha emesso n.4 citazioni nei confronti di altrettanti capigruppo, contestando un danno complessivo di €. 486.041 e discusso in udienza 7 giudizi nei confronti di altrettanti Presidenti dei Gruppi parlamentari presso l’Assemblea Regionale Siciliana, con un danno contestato pari ad €. 1.925.496,03 complessivi, i cui atti di citazioni in giudizio erano stati depositati nel mese di dicembre 2014.
Anche la Procura per la regione Calabria, nel corso del 2015, ha depositato una serie di atti di citazione riguardanti l’inadempimento, da parte dei Gruppi consiliari regionali, dell’obbligo di restituzione delle somme corrispondenti a spese dichiarate irregolari per l’anno 2013, dalla competente Sezione regionale di controllo, con la deliberazione n.26/2014, nei limiti in cui la stessa è stata confermata dalle Sezioni Riunite, ovvero è divenuta irretrattabile per la mancata od intempestiva impugnazione.
La peculiarità delle vicende, oggetto delle azioni di responsabilità in questione, è rappresentata dalle modalità con le quali il Consiglio regionale ha ritenuto di addivenire all’estinzione dell’obbligo di restituzione da parte dei gruppi: l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conseguenza dell’attivazione di specifica istruttoria da parte della Procura regionale contabile, ha autonomamente provveduto ad operare una decurtazione del debito anche nei
confronti dei Gruppi consiliari che o non avevano proposto ricorso avverso la deliberazione n.26/2014 o se lo erano visti respingere per motivi di rito, estendendo il giudicato delle Sezioni Riunite, anche a soggetti non ricorrenti.
Il Consiglio regionale, poi, con l’approvazione della legge regionale n.13/2002 (art.7, commi 5 ter e 5 quater), ha previsto modalità di restituzione delle somme indebitamente utilizzate, differenti rispetto a quelle dettate dal d.l. n.174/2012: nello specifico, si è prevista la possibilità di compensare il debito conseguente all’indebito utilizzo di somme da parte dei gruppi consiliari, con gli importi che questi ultimi avessero già provveduto a restituire negli esercizi precedenti o che dovessero restituire a fine legislatura o nel caso di cessazione del gruppo stesso;
restituzioni che, come è evidente, i gruppi consiliari sono tenuti ad effettuare a titolo diverso.
Nel corso dell’anno 2015 sono state emesse, in materia di responsabilità dei presidenti dei gruppi consiliari sentenze di condanna anche da parte delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Piemonte (sent. n. 89/2015, n.127/2015, n.196/2015, n.200/2015), Lombardia (sent. n. 15/2015, n.26/2015, n.175/2015, n.217/2015, n.219/2015), Friuli Venezia Giulia (sent. n. 52/2015, n.108 /2015, n.110/2015), Molise (sent. n. 82/2015), Basilicata (sent. n.74/2015), Sez. Prima centrale (sent. n.57/2015).