4. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel 2015 (Procuratore Generale aggiunto Eugenio Francesco Schlitzer)
5.4. Personale pubblico
materia di appalti, perpetrate nell’arco di un quinquennio da parte di un dirigente comunale, che aveva instaurato un vero e proprio “sistema” illecito di affidamento “controllato” dei lavori dietro pagamento di cospicue somme di denaro da parte sei soggetti favoriti. In questo caso il danno contestato è stato di €. 429.262,30.
inserimenti manuali delle timbrature da effettuarsi tramite badge;
- allontanamento quotidiano dalla sede da parte di diversi dipendenti di un Ente di formazione regionale, i quali, senza registrare i propri spostamenti, rimanevano abusivamente fuori dall'ufficio per lungo tempo, come emerso dalle indagini svolte dagli organi investigativi attraverso riprese video.
In questi ultimi due casi è stata applicata la disposizione dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15) che prevede che ”…il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ... ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione”.
La Procura regionale Campania, ha chiamato in giudizio dipendenti e amministratori del Comune di Scafati, per illegittima erogazione di compensi connessi all’incentivazione, all’incremento della produttività e al miglioramento dei servizi per l’anno 2009 a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza sulla erogazione di emolumenti per la surrettizia utilizzazione della formula dei “progetti obiettivo” per finalità diverse da quelle consentite, con indebito riconoscimento di somme di denaro ai dipendenti al di fuori di ogni legittimo controllo. Il danno contestato è pari ad €. 612.209,36.
Sempre nello stesso contesto va annoverata la citazione per un danno di €. 363.408,54 nei confronti di n.35 dipendenti del Comune di Portici per assenteismo.
Si tratta di una vicenda che, al di là del mero dato numerico, coinvolge una percentuale di dipendenti pari a circa il 50% della consistenza organica della sede e per il loro accertamento sono state necessarie indagini di P.G. che hanno visto coinvolti, a vario titolo, ben n.45 dipendenti dell’Ente.
L’entità del fenomeno trascende il mero importo contestato per assumere quello di una vera e propria “prassi fraudolenta radicata” allorché si è avuto modo di rilevare che la stessa condotta è stata posta in essere sia in un centro di formazione regionale per l’impiego di Sapri con un danno, per inutili retribuzioni e per il disservizio provocato, pari a €. 35.000 sia in un ufficio dell’Agenzia delle Dogane di Salerno da parte di un funzionario che, alterando il sistema di rilevazione delle presenze, usava assentarsi per svolgere attività di requirente onorario presso
quella Procura della Repubblica, percependo ugualmente l’intera retribuzione (danno contestato
€. 25.000).
Si segnalano, anche, la citazione in giudizio (Procura Regionale per il Veneto) per il danno derivante dal conferimento di incarico di Direttore generale ad un Segretario comunale, con illegittimo cumulo dell’indennità di risultato, connessa alla funzione di Segretario generale con l’indennità di direzione e quella (Procura regionale per il Friuli Venezia- Giulia) per il danno conseguito dall’erogazione, da parte di un Comune, di corrispettivi economici conseguenti a progressioni orizzontali, in violazione del blocco del pagamento delle progressioni economiche per gli anni 2011-2012-2013 disposto dalla legge n. 122/2010 (danno accertato pari ad Euro 79.553,93).
Non da meno, anche perché collegato ad un sistema di previdenza, da sempre posto a salvaguardia delle posizioni più deboli, è la fattispecie (Procura regionale Toscana) di sottrazione di somme all'INPS, da parte di un dipendente, mediante la creazione fittizia di posizioni creditorie pensionistiche a persone non aventi titoli e determinando, a favore del delicato comparto, un danno di circa €. 1.201.000.
Nel novero delle fattispecie che si presentano di particolare disvalore perché riguardanti settori della P.A. di diretto coinvolgimento di fasce sociali deboli, si evidenzia l'attività, svolta dalla Procura Regionale per l’Emilia Romagna in collaborazione con la Guardia di Finanza, per il recupero dei pagamenti per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, indebitamenti effettuati dagli enti nell'interesse degli amministratori locali, risultati essere titolari di posizione pensionistica quali lavoratori autonomi. Dagli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna è emerso l’indebito pagamento con diritto degli enti locali al recupero delle somme indebitamente versate - a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ex art. 87, comma 2 TUEL – con un danno stimato di circa 300.000 euro.
Sempre in materia di oneri contributivi, si segnala la fattispecie sfociata in citazione in giudizio (Procura regionale Lazio) dei vertici amministrativi della Croce Rossa Italiana, per rispondere di un danno di €. 8.662.448,48 in relazione al mancato versamento di oneri contributivi e previdenziali per contratti di lavoro a tempo determinato di personale del Comitato Provinciale di Latina e di ARES 118.
Per quanto attiene all’illegittima assunzione di personale, deve rilevarsi che la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 449/2015 ha definito, accogliendo la prospettazione della Procura, il giudizio nei confronti dei vertici aziendali dell’ATAC, condannandoli al
risarcimento di un danno patrimoniale di €. 2.254.500.
Ulteriori casi di mala gestio in tema di personale e riscontrati da diverse Procure regionali risultano poi connessi all’indebita percezione, da parte di medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, di indennità connesse al rapporto di esclusività; all'omesso versamento della percentuale spettante all'Azienda Ospedaliera di somme riscosse per visite specialistiche (cd.
intramoenia); agli indebiti rimborsi per distacchi sindacali.
Si segnalano, ancora, in tema di personale le fattispecie di danno derivanti, da illecite stabilizzazioni di personale precario, in violazione della previsione ex art. 3 della legge n. 244/2007 (danno stimato €. 2.412.780,97), da parte di un Ente locale, nonché di nomina di un dipendente destinatario di incarico ex art. 110 D. Lgs. n. 267/2000 (danno €. 185.655,20) e per indebita progressione verticale di dipendenti di altro ente locale, per un danno contestato di €. 100.297,33 (Procura regionale Umbria).
Si sono poi perseguite, sempre da diverse Procure regionali, anche numerose fattispecie di danno in materia di responsabilità c.d. “tipizzata” (art. 53 comma 7 bis e art. 55 quinquies del D.
Lgs. n. 165/2001) in relazione a prestazioni professionali private svolte senza la necessaria autorizzazione, indebite retribuzioni per prestazioni di lavoro non effettivamente svolte, o assenze dal servizio illecitamente giustificate.
In tema di personale, con sentenza n. 911/2015 la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, ha condannato il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione di una società in house della Regione siciliana, al pagamento della somma di euro 126.837,35, per aver illegittimamente disposto, una nomina dirigenziale e diverse progressioni verticali e incrementi salariali in favore di dipendenti.