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7.5.3. Giurisprudenza delle Sezioni d'appello

Come detto, nel settore in esame, sono 43 le sentenze delle Sezioni d'appello (le tre centrali e quella siciliana) che hanno condotto complessivamente a una condanna al risarcimento del danno erariale pari a oltre 6,3 milioni di euro.

Ad esse si aggiungono 5 sentenze di estinzione del giudizio d’appello per effetto dell’avvenuta definizione agevolata.

La Sezione Prima centrale ha pronunciato diciotto sentenze, di cui quattordici di condanna, concernenti un totale di ventisei soggetti, per un importo complessivo di oltre 3,2 milioni di euro per danni erariali; l’importo è comprensivo del recupero già effettuato di oltre 82 mila euro per applicazione della legge n. 266/2005, conseguente all’accoglimento di due istanze per la definizione agevolata del giudizio.

Tra le varie fattispecie ricorrenti oggetto di pronuncia si segnalano quelle relative a danni accertati riguardo all’illegittima attribuzione di incarichi di consulenza ovvero alla illecita percezione di emolumenti in violazione dell’obbligo di esclusività della prestazione sanitaria a favore dell’ente pubblico.

Inoltre, degna di rilievo è la fattispecie esaminata nella sentenza n. 308/2015 che riguarda

Appare utile citare il Decr. n. 3 del 15 gennaio/16 gennaio 2015 della Sezione Seconda d’Appello in cui il giudice si è espresso in senso negativo, confermando un orientamento che si è consolidato negli ultimi anni alla cui stregua le condotte connotate da dolo non possono essere valutate sommariamente in sede di appello con il procedimento del cd. condono contabile.

Il Collegio ha precisato che nell’esame delle istanze presentate in applicazione dell’art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, il Giudice deve valutare “tutti gli elementi desumibili dall’accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado”, e in particolare “sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del condannato” (cfr. le decisioni della Corte costituzionale n. 183/2007, n. 184/2007, n. 392/2007, n. 123/2008, n. 242/2008).

Pertanto, la Sezione ha respinto l’istanza anche alla luce del parere espresso dal Procuratore Generale che ha puntualmente evidenziato come sulla base della sentenza impugnata la condotta tenuta dall’istante fosse connotata dalla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, atteso che tra i tre agenti coinvolti si era realizzato un sodalizio criminoso preordinato ad appropriarsi, approfittando del ruolo ricoperto, del denaro pubblico oggetto di un finanziamento. Come evidenziato nella sentenza di prime cure, vi era stata, infatti, una compartecipazione, volontaria e programmata di tutti i convenuti: laddove uno solo di essi non avesse preso parte allo schema illecito, presente ab origine, la fattispecie di danno non si sarebbe perfezionata.

diversi episodi di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, accertati a seguito di indagini della Guardia di Finanza e oggetto anche di indagine penale, che hanno fatto emergere un depauperamento di oltre un milione di euro. In particolare, in sede penale era stato accertato che numerose confezioni di medicine, contenenti il principio attivo denominato Interferone Alfa – 2 A Pegilato, curativo dell’epatite B e C, erano state prescritte a favore di soggetti di nazionalità egiziana, con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, da due medici convenzionati (nella misura di 797 ricette dal maggio 2005 al giugno 2006) senza che fosse stato rilasciato l’obbligatorio piano terapeutico da parte di uno specialista e senza alcuna giustificazione terapeutica.

Lo studio dei due professionisti costituiva il punto di partenza per l’illecito commercio di medicine ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, effettuato tramite i cittadini egiziani e avente come destinazione l’Africa settentrionale.

Quindici sono state le sentenze emesse dalla Sezione Seconda centrale, di cui sei di condanna e tre di estinzione per avvenuta definizione agevolata, che hanno condotto complessivamente alla condanna al risarcimento di oltre 1 milione di euro di danni erariali.

Tra le fattispecie esaminate dai giudici della richiamata Sezione, oltre a vari casi di illegittimi affidamenti di incarichi e/o consulenze esterne, si segnalano, tra gli altri: l’indebita erogazione di indennità di coordinamento di cui all’art.10 del C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 al personale infermieristico in servizio presso strutture ricadenti nell’ambito della competenza territoriale di una Asl della Campania, in assenza dei requisiti di legge e contrattuali per poter fruire del beneficio economico in questione (sent. n. 134/2015) per un danno pari a 144.000 euro; gli illegittimi rimborsi di spese legali a favore di amministratori e funzionari di una Asl, interessati da procedimenti penali ed amministrativo-contabili, per l’importo ingente di 651.098 euro (sent. n.144/2015).

In fine, la Sezione Terza centrale ha pronunciato in materia trentacinque sentenze di cui sedici di condanna, per una complessiva condanna pari all’importo di oltre 1,1 milioni di euro di danni erariali.

Tra le varie tipologie di danno erariale oggetto di pronuncia della Sezione, si segnalano, fra gli altri, un grave caso di colpa medica (sent. 287/2015), vari casi di illiceità degli incarichi e consulenze (sent. 9/2015, 71/2015, 276/2015, 371/2015, 432/2015) ovvero diverse ipotesi di irregolarità nell’esercizio di attività intramoenia o extramoenia (sent. n.224/2015, 415/15)121.

121Si richiamano diverse sentenze di assoluzione su decisioni della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria in tema di svolgimento di attività extramoenia in assenza di prescritta autorizzazione (448/2015, 450/2015,

Una condanna di rilievo è stata pronunciata con la sentenza n. 351/15, in relazione al danno arrecato ad una Asl in conseguenza dell’illecita erogazione al personale dipendente, nel periodo gennaio 2003-maggio 2006, dell’indennità di rischio di malattie infettive prevista dall’art.44, comma 6 lett. C) del CCNL comparto sanità. Il danno addebitato - a carico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore del servizio gestione risorse umane122 – ammonta a 274.336 euro.

Completano il quadro delle pronunce definitive le otto sentenze della Sezione siciliana d'appello, tra cui 7 che hanno confermato le condanne del primo giudice al risarcimento per oltre 810 mila euro, per tipologie di danno concernenti, fra l’altro, la fattispecie ricorrente di irregolari conferimenti di incarichi esterni, quella di irregolarità nella indebita e ingiustificata prescrizione di farmaci a favore di inconsapevoli beneficiari.

In tale ambito sono comprese la violazione del regime di “intramoenia allargata” da parte di un primario dell’ASP di Siracusa (sent. 152/2015)123, il danno “indiretto” subito dall’ASP di

598/2015), nelle quali si accerta l’assenza di responsabilità del medico anche alla luce della disorganizzazione amministrativa in cui versava la Asl. Si legge nella sentenza n. 450/2105: “il suddetto professionista il 15 marzo 2000 unitamente ad altri colleghi, rappresenta all'Azienda di aver optato per l’esclusività di rapporto e chiede di poter svolgere la libera attività professionale intramoenia; come precisato in sentenza all'epoca dei fatti il contesto aziendale in cui operava il omissis risultava particolarmente disorganizzato; in attesa della regolamentazione della professione intramuraria l’azienda metteva a disposizione dei medici il bollettario aziendale attraverso cui contabilizzare le prestazioni specialistiche, utilizzato secondo una prassi, anche da coloro i quali si erano avvalsi dell’opzione prevista dal richiamato art. 15 quater del D.lgs. n. 502/1992; il omissis ha iniziato a rilasciare ricevute, ed ha continuato a farlo anche dopo l’adozione del regolamento aziendale di cui alla delibera n. 857 del 27 aprile 2005; si è sottoposto al “monitoraggio“ istituito dall'Azienda rispondendo ai questionari che gli venivano rivolti senza che mai gli fossero opposti impedimenti o contestazioni di sorta per la mancanza di un formale provvedimento di autorizzazione; l’amministrazione ha incassato i proventi della sua attività libero professionale.

Appare plausibile, come sostenuto dall’interessato, e non smentito dall’Amministrazione, che la Azienda Sanitaria fosse al corrente dell’attività svolta alla luce del sole dal omissis il quale, è ragionevole ritenere, in assenza di contestazioni ha ritenuto di poter svolgere legittimamente la professione intramuraria”.

122 In particolare il giudice ha ritenuto che l’indennità in questione avrebbe dovuto necessariamente presupporre l’effettività di un servizio infermieristico di assistenza e cura dei pazienti affetti da malattie infettive già diagnosticate e che inoltre avrebbe dovuto comunque escludersi la concessa cumulabilità dell’indennità stessa con quella, disciplinata dall’art. 27 del CCNL sanità 2002-2005, dovuta per le prestazioni di assistenza ai malati, rese presso i servizi per tossicodipendenti (Sert), date le specifiche caratteristiche oggettive delle relative attività, inconciliabilmente diversificate quanto ai richiesti presupposti di operatività delle corrispondenti disposizioni di riferimento.

La Corte territoriale ha anche escluso che all’interno della Asl esistessero servizi equipollenti a quelli delle strutture di malattie infettive (D.M. 10.3.1993) ed ha infine qualificato come gravemente colposo il comportamento tenuto da costoro, siccome venuti meno, quali organi di vertice dell’azienda, al controllo sulla erogazione di un’indennità che non era automatica e che richiedeva una puntuale verifica delle condizioni di rischio specifico alle quali era stata normativamente ancorata.

123Il danno ammonta ad oltre 135 mila euro ma è piuttosto grave perché commesso dal primario in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Avola-Noto, che ha violato le norme sul regime di “intramoenia allargata”, con conseguente indebita percezione da parte sua di maggiori emolumenti retributivi durante il periodo marzo 2008- dicembre 2011 (periodo non coperto da prescrizione).

Trapani in seguito al risarcimento dei danni e delle refusione delle spese di giudizio per un caso di errore medico (sent. n.186/2015) e, infine, il risarcimento del danno causato dal furto della

“cassa” contenente i proventi della riscossione quotidiana dei ticket (sent. n. 103/2015).