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Il coordinamento dei diversi livelli di Governo e le disposizioni in tema di Patto di stabilità e di crescita.

Il successivo articolo 17 della legge in commento assume un rilievo notevole per le dinamiche del federalismo fiscale, ormai prossimo ad essere introdotto a regime, in quanto reca l‘individuazione dei principi e dei criteri che dovranno codificare il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo territoriale scanditi dalla Costituzione.

In particolare, il processo in chiave federalista delineato dalla legge n. 42/2009 rappresenta argomento di stringente attualità per via della innegabile connessione con il tema del patto di stabilità. Al riguardo, l‘articolo 17, comma 1, della suddetta legge, nel prevedere alcuni criteri ben determinati, prescrive:

- la garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione; un‘esigenza, quest‘ultima, volta ad assicurare in modo obiettivo una corretta applicazione del principio del cosiddetto ‗ordine di graduatoria‘ delle capacità fiscali e la sua eventuale correzione, esclusivamente a seguito dell‘evoluzione del quadro economico territoriale;

- il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, al fine di verificare l‟osservanza da parte delle Regioni e degli Enti locali degli obblighi scaturenti dal Patto di stabilità e crescita;

- la determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori connessi all‘esercizio dell‘autonomia finanziaria;

- l‘assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni cui verrà riconosciuta la possibilità di adattare, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi

finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni.

Al riguardo, può risultare utile comprendere il significato dell‘espressione usata nell‘articolo di legge in commento ―in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni‖.

Una interpretazione prospettata è che la legge dello Stato stabilisca un vincolo, presumibilmente in termini di indebitamento netto, per ciascuna Regione e per ciascun Ente locale, riconoscendo alle Regioni la facoltà di differenziare all‘interno del loro territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale, adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali.

In altri termini, Governo e Parlamento, di concerto con le conferenze che rappresentano le amministrazioni regionali e locali, stabiliscono il saldo (o le voci di bilancio) monitorato; sempre l‘autorità centrale stabilisce il contributo, in termini di riduzione dell‘indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni, di ciascun comparto, tra cui quello delle Amministrazioni comunali, e lo ripartisce tra le singole Regioni di appartenenza.

A questo punto, essendo stato attribuito un obiettivo di riduzione dell‘indebitamento netto che deve essere assicurato dai Comuni appartenenti alle singole Regioni, ciascuna di esse può differenziare il vincolo tra i Comuni stessi.

L‘interpretazione del testo dell‘articolo 17 qui rappresentata escluderebbe, da un lato, che la frase ―il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza che di cassa, per il concorso all‘osservanza del Patto di stabilità e di crescita per ciascuna Regione e ciascun Ente locale‖ vada intesa come definizione, da parte di Governo e Parlamento, di un obiettivo programmatico uguale per tutti gli enti ed applicabile singolarmente.

Tale modalità, peraltro, è stata quella seguita fino ad oggi e, se fosse quella adottata per il futuro, risulterebbe difficile comprendere la portata innovativa della legge delega.

D‘altra parte si escluderebbe che ciascuna Regione possa autonomamente definire il contributo delle amministrazioni locali di sua competenza al contenimento dell‘indebitamento netto del conto consolidato della pubblica Amministrazione.

Una tale interpretazione, infatti, precluderebbe ogni possibilità di coordinamento della finanza pubblica da parte delle autorità centrali.

L‘articolo 17 della legge in commento, infine, reca l‘individuazione di ulteriori principi e criteri relativi al coordinamento dei diversi livelli di governo territoriale, prescrivendosi, in particolare:

- l‘individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza idonei a garantire un adeguato livello qualitativo di servizio reso dalla burocrazia pubblica locale; - l‘introduzione di un sistema (di finanziamento) premiante nei confronti: a) di

quegli enti in grado di assicurare una elevata qualità dei servizi ed un livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti similari a parità di servizi offerti; b) degli enti che garantiscano il rispetto di quanto previsto dalla legge in esame e partecipino a progetti strategici, ivi compresi quelli di carattere ambientale; c) degli enti, infine, che incentivino l‘occupazione e l‘imprenditorialità femminile;

- infine, l‘introduzione, a regime, di un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti meno inclini al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in grado di arrivare, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli Enti locali, alla individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all‘articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all‘articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

4.9 Il patto di convergenza, la perequazione infrastrutturale e le disposizioni

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