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I mezzi di finanziamento delle Regioni.

Nell‘articolo 8 vengono precisati i principi e i criteri direttivi riguardanti le regole di finanziamento delle Regioni, differenziate sulla base delle diverse funzioni istituzionali esercitate dalle medesime, tenuto conto di quanto disposto dall‘articolo 119, comma primo, della Costituzione, secondo il quale esse godono della più completa autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Tali principi e criteri direttivi, ai quali dovranno attenersi i successivi decreti delegati sono:

- la classificazione delle spese riguardanti le materie di concorrenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell‘ articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione (e, cioè, di quella concorrente ed esclusiva), nonché delle spese riferibili alle materie di competenza esclusiva statale nei confronti delle quali le Regioni esercitano competenze meramente amministrative. In particolare, tale differenziazione riguarda: a) le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, secondo il disposto dell‘articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; b) in via residuale, le spese non comprese nel vincolo di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; c) le spese finanziate con contributi speciali, con finanziamenti comunitari e con quelli provenienti da interventi speciali, eventualmente disposti dallo Stato, ai sensi dell‘articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

- la definizione delle modalità attraverso cui determinare, nel rispetto dei costi

standard, le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali fissati dalla legge statale, in stretta collaborazione con Regioni ed Enti locali, da erogarsi su tutto il territorio nazionale in condizioni di efficienza e di appropriatezza131;

131 In altri termini, il costo standard dovrebbe essere determinato sulla base dei costi che le

Amministrazioni più efficienti (intese come quelle che operino adottando canoni di efficienza, di appropriatezza e di validità) sopportano per le prestazioni svolte. Questi, una volta individuati, sono estesi a tutto il territorio nazionale. Cfr., al riguardo, R. PEREZ, I tributi delle Regioni, op. cit., p. 814. In

- la definizione delle modalità di calcolo della spesa relativa al trasporto pubblico locale, in considerazione dell‘obbligo di assicurare un adeguato servizio su tutto il territorio nazionale e dei costi standard132;

- la definizione delle modalità secondo le quali le spese destinate a soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni, riferibili ai diritti di cittadinanza, dovranno essere finanziate con il gettito – parametrato a valori di aliquota e di imponibile uniformi - dei tributi propri derivati, dell‘addizionale regionale all‘Irpef e della compartecipazione regionale all‘Iva, nonché con le quote del fondo perequativo destinate allo scopo, sancito al terzo comma dell‘articolo 119 della Costituzione;

- la definizione delle modalità in base alle quali le spese diverse da quelle riguardanti le prestazioni essenziali, di cui all‘articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione saranno finanziate con il gettito dei tributi propri derivati, di quelli propri, delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali di ogni Regione e con una quota del fondo perequativo;

- la definizione delle modalità per la soppressione di ogni trasferimento statale diretto a finanziare le spese regionali, fatti salvi quelli aggiuntivi ovvero derivanti da interventi speciali (individuati nell‘articolo 119, comma quinto, della Costituzione), nonché i contributi erariali ancora in essere sulle rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle Regioni;

- la definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni dirette al finanziamento delle spese volte ad assicurare la corretta erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sono determinate ―al livello

senso critico si evidenzia, peraltro, che dal testo della legge non si evincerebbe alcuna previsione di altri fattori che potrebbero influenzare direttamente il costo standard, quali il deficit infrastrutturale, la densità demografica, la percentuale di anziani residenti bisognosi di maggiori prestazioni sanitarie, le caratteristiche morfologiche dei territori, tutti elementi dai quali dipende, però, il costo di produzione dei beni e dei servizi. Cfr., al riguardo, F. PUZZO, Prime considerazioni intorno alla legge delega di attuazione

dell‘art. 119 della Costituzione, in www.astrid.eu (maggio 2009).

132 In chiave critica, proprio sul trasporto pubblico locale, per il quale le Regioni svolgono un ruolo

importante, si osservato che la legge delega sarebbe, invece, «estremamente vaga su come tale funzione dovrà

essere finanziata». Cfr., sul punto, E. BUGLIONE, Il finanziamento delle Regioni nella legge delega in materia di federalismo fiscale: alcune prime osservazioni, in Riv. Trim. Isle, 2009, 2, p. 465, ss.

minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno‖ relativo alle dette prestazioni, da valutarsi secondo un valore corrispondente a quello realizzato ―in una sola Regione‖; la definizione, inoltre, delle modalità con cui le quote del fondo perequativo (disciplinato dal successivo articolo 9) concorrono al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario ordinario (ottenuto, cioè, attraverso i tributi propri e le compartecipazioni) sia insufficiente;

- la definizione delle modalità per sostituire il livello complessivo dei trasferimenti statali, diretti al finanziamento delle spese non riconducibili all‘erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali (di cui all‘articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) - fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo (ex art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 549/95) ed attualmente corrisposti a valere sul prelievo Irap – con il gettito derivante dall‘aliquota media di equilibrio dell‘addizionale regionale Irpef. Il nuovo valore dell‘aliquota deve essere determinato in misura tale da garantire alle Regioni il medesimo ammontare delle risorse precedentemente assicurate dai soppressi trasferimenti statali;

- la definizione delle modalità volte ad individuare le più adeguate forme di copertura finanziaria (in coerenza con i principi contenuti nella medesima legge delega e con le modalità stabilite all‘articolo 7 della legge n. 131/2003 – c.d. ―La Loggia‖) dei costi relativi alle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell‘articolo 118 della Costituzione.

Il comma secondo assume grande importanza poiché garantisce all‘istruzione, nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito ad una apposita intesa concertativa Stato-Regioni, la medesima della copertura finanziaria (collaborata, dunque, da una quota del fondo perequativo) assicurata in favore dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all‘articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il successivo comma terzo, infine, ricomprende nelle spese collegate ai livelli essenziali delle prestazioni i diritti di cittadinanza – quali, la sanità, l‘assistenza e, per

quanto riguarda l‘istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali di competenza regionale – che, pertanto, godranno espressamente della garanzia della totale copertura finanziaria.

L‘articolo in commento costituisce, in definitiva, una delle disposizioni più rilevanti dell‘intera legge, dal momento che lo stesso ‗sancisce‘ la certezza della concreta esigibilità dei diritti ritenuti essenziali per la vita dei cittadini; salute, assistenza sociale, scuola e trasporto pubblico locale, unitamente al corretto funzionamento del suo apparato amministrativo, rappresentano indubbiamente, tra le competenze di rilievo regionale, quelle di maggiore rilievo133.

133 Qualche perplessità ha suscitato, nella dottrina, la metodologia di finanziamento attraverso cui

rendere disponibili le risorse certe a tutte le Regioni per garantire i livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all‘articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; in particolare, il riferimento esplicito (in essa contenuto) alla determinazione del livello minimo assoluto - che risulterà sufficiente ad assicurare i suddetti livelli essenziali in una sola Regione – si fonderebbe su previsioni alquanto aleatorie, perché non assistito dagli opportuni dati di comparazione economica. Cfr., al riguardo, E. JORIO, S. GAMBINO, G. D‘IGNAZIO, Il federalismo fiscale. Commento articolo per articolo

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