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Sovente siamo portati ad utilizzare come sinonimi le seguenti espressioni: “corruzione privata”, “corruzione tra privati”,

“corruzione nel settore privato”. In realtà, si tratta di espressioni non

completamente fungibili. Cerchiamo di fare chiarezza sul diverso significato da attribuire a tali formule. Parlare di “corruzione tra

privati” può portare ad un fraintendimento, poiché potrebbe,

erroneamente, far pensare alla necessaria qualificazione privatistica di entrambi i soggetti coinvolti nello scambio illecito, mentre, in realtà, l’assenza di una qualifica pubblicistica deve riguardare solo il recettore della tangente. Anche l’utilizzo della locuzione “corruzione nel settore

privato” non sembra essere corretta poiché - se presenta il pregio di

mettere in evidenza i profili di differenziazione tra settore pubblico e settore privato - in realtà, non prende in considerazione la circostanza che lo stesso concetto di “settore privato” in contrapposizione a quello “pubblico” presenta dei confini troppo incerti.

Appare, allora, preferibile ricorrere alla più neutra dicitura

“corruzione privata”47.

Si pone, ora, il problema di capire a cosa si voglia alludere con tale locuzione, la quale agli occhi del giurista - almeno sino a qualche anno orsono - poteva suonare come un ossimoro, tenuto conto del fatto che, tradizionalmente, nel nostro ordinamento si è sempre fatto riferimento alla corruzione pubblica. L’ambito concettuale della corruzione privata può essere definito sia “in negativo” che “in positivo”.

47 E.LA ROSA, La repressione penale della “corruzione privata”. Punti fermi e questioni aperte – SGB Edizioni, 2011, pag. 8-9

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Da un punto di vista negativo, la corruzione privata può essere definita per esclusione: corruzione privata in questo senso è una “corruzione non pubblica”. Poiché corruzione pubblica è corruzione di un pubblico agente - ossia un “pubblico ufficiale” (art. 357 C.p.) o un “incaricato di un pubblico servizio” (art. 358 C.p.) - l’ambito concettuale della corruzione privata si può definire assumendo che, per essere tale, un fatto di corruzione deve coinvolgere, quale soggetto corrotto, qualcuno che non sia un pubblico agente48. Una definizione in termini squisitamente negativi appare essere troppo generica: essa potrebbe ricomprendere delle ipotesi non rilevanti da un punto di vista politico- criminale.

Passiamo, allora, ad analizzare il significato di corruzione privata nella sua accezione positiva. Caratteristica positiva della corruzione

privata è il fatto che essa abbia luogo nel contesto, non già di una pratica

sociale qualsiasi, bensì nell’“ambito di un’attività commerciale” (così, ad esempio, nell’art. 7, Convenzione penale sulla corruzione, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 27 gennaio 1999), “nell’esercizio di attività imprenditoriali” (così nell’art. 2 n.1, Azione comune del Consiglio UE, 22 dicembre 1998), “in una transazione economica” (così nel § 299, StGB tedesco). Quando parliamo di corruzione privata ci riferiamo, dunque, a pratiche corruttive che avvengono nello svolgimento di attività economiche o lato sensu di impresa: tale tipologia di corruzione diviene, perciò, rilevante - come problema giuridico e politico-criminale - solo quando avviene nell’ambito delle suddette attività; quando, cioè, è un fenomeno idoneo a pregiudicare interessi che abbiano a che fare con lo svolgimento di attività economiche49.

Se con il termine “corruzione” si intende usualmente la “compravendita dell’atto amministrativo da parte di un pubblico agente”, allorquando si parla di corruzione privata si fa riferimento “a

48 A.SPENA, Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico criminali, Riv. Trim. dir. Pen. Econ., 2007, pag. 813

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tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell’ambito dell’attività contrattuale, ove sia prevista per almeno uno dei contraenti l’osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all’altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione”50. Rimanendo sempre in ambito definitorio, la corruzione privata può essere descritta come “la dazione o la ricezione di denaro o altra utilità tra soggetti privati al fine di influenzarne la condotta in relazione a pratiche d’affari in corso”51.

Diversi sono gli ambiti all’interno dei quali può sorgere la

corruzione privata. Anzitutto, essa può manifestarsi nell’ambito

imprenditoriale: si pensi al caso-tipo del dirigente dell’ufficio-acquisti di un’impresa che preferisca far acquistare alla società della quale è dipendente materiali meno pregiati e ad un prezzo maggiore soltanto perché gli è stata promessa dal venditore una somma di denaro. Tale forma corruttiva può palesarsi, inoltre, in ambito societario: è questo il caso del top manager di una banca, che chieda un compenso in denaro per prestare il proprio consenso ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca. Infine, essa può manifestarsi anche all’esterno di ogni attività organizzata, ma sempre in ambito commerciale: essa, ad esempio, si può delineare in una richiesta (o offerta) ingiustificata di un sovrapprezzo alla controparte, per indurla a concludere un contratto a condizioni diverse da quelle predeterminate per legge: si pensi al caso dell’aspirante inquilino che offra una somma aggiuntiva “in nero” per indurre il proprietario a stipulare un contratto di locazione che altrimenti non stipulerebbe, o alla richiesta di una “gratifica” rivolta alla controparte per averle permesso di stipulare un contratto52.

50 R.ZANOTTI, La corruzione privata: una previsione utile nel nostro ordinamento? Riflessioni su un dibattito in corso, in Indice penale, 2005 pag. 534-535

51 D.PERRONE, L’introduzione nell’ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata: in attesa dell’attuazione della L.25 Febbraio 2008 N.34, in Cass. Pen.,fasc.2, 2009, pag.769B, la definizione è tratta da NUNZIATA, Verso l’indispensabile incriminazione della “corruzione inter privatos”: primi spunti di riflessione, in Riv. pol., 1998, pag. 417 ss.

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