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Costituzione economica e principio dello sviluppo sostenibile: oltre la

Nel documento Diritto del lavoro e ambiente (pagine 115-123)

Di recente ha incominciato a consolidarsi nella dottrina civil-costituzionale una convinzione che, portando a sintesi l’approccio pluralista e quello unita-rista, apre a un nuovo corso della scienza giuridica nella direzione di una tu-tela universale e integrata del bene ambiente con ogni aspetto della vita so-ciale. Si muove dalla consapevolezza che ambiente è «tutto ciò che esiste in-torno a noi e costituisce il complesso delle condizioni materiali e culturali della nostra vita e del nostro universo» (111). Alla nozione di ambiente così definita è stata attribuita la funzione di parametro identificativo dell’essenza stessa della giuridicità, perché esso stabilisce quella relazione tra società umana e natura, tra soggettività (l’uomo) ed oggettività (tutto ciò che lo cir-conda), che costituisce il proprium del diritto: la misura, in fondo, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, la quale a prescindere da un comando o da una consuetudine, obbliga ad un agire determinato (112).

Sebbene spesso questo rapporto non sia dato secondo i delineati confini di una regola, ma in forma di «allusione indefinita» (113), l’ambiente viene ad as-sumere le caratteristiche di un sistema composito, all’interno del quale i sin-goli fattori che lo compongono rilevano per le loro interazioni, le quali a

(109) C.MORTATI, Art. 1, in G.BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Art. 1-12.

Principi fondamentali, Zanichelli, 1975, 17.

(110) M.RICCI, Ambiente di lavoro e responsabilità sociale d’impresa, in L.MONTUSCHI, P.TULLINI

(a cura di), Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, Zanichelli, 2006, 39, il quale cita altresì C.

SMURAGLIA, voce Salute. Tutela della salute (diritto del lavoro), in EGT, 1961, XXVII, 1, e B.

VENEZIANI, L’impatto sulle relazioni industriali, in AA.VV., La nuova normativa su prevenzione e sicurezza. Problemi e prospettive dopo il decreto legislativo n. 626/1994, Franco Angeli, 1995, 100.

(111) N.LIPARI, Introduzione a M.PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecolo-gica” del diritto contrattuale, ESI, 2016, 15.

(112) H.WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè, 1965, 361.

(113) N.LIPARI, Introduzione, cit., 15-16.

ro volta assumono rilevanza per l’ordinamento giuridico (114). Così il diritto all’ambiente è stato concepito come valore fondativo di un sistema organico e la tutela delle sue singole componenti può considerarsi in senso solidaristi-co, in quanto collegata alla formazione ed alla conservazione del sistema stesso in cui le relazioni interprivate, incluse quelle di natura patrimoniale, si manifestano.

Ne scaturisce un diritto a fruire di un ambiente adeguato dell’individuo co-me tale e in quanto co-membro della collettività, nel cui ambito si condividono interessi comuni di carattere sociale (115). E in quanto funzionale alla garan-zia di una vita dignitosa sotto il profilo qualitativo, la sostenibilità dell’ambiente può rappresentare il frutto dello sviluppo sociale e al tempo stesso «un prius della sua esistenza, che costituisce un diritto connaturato alla vita, senza il quale non esistono né l’uomo, né la società, né il diritto» (116). Si configura in tal modo una idea avanzata di sviluppo sostenibile quale forma di progresso qualitativo volta non solo a contemperare le dinamiche produt-tive e di crescita con la salvaguardia dell’ambiente per le generazioni future, quanto a coltivare spazi di integrazione e convergenza di interessi giuridici e valori sociali verso un interesse di carattere generale che coincide con il pa-rametro della qualità della vita (117). Al punto che la salvaguardia del bene ambiente sul piano del diritto implicherà non più soltanto la sua composi-zione con altri interessi, ma la loro stessa trasformacomposi-zione (118). Con la ulte-riore conseguenza che se l’ambiente non è più soltanto un aspetto specifico, ma un modo di essere degli elementi che lo compongono e delle loro reci-proche interazioni, si potrebbe determinare in futuro l’esaurimento del

(114) M.CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comu-ne, Giappichelli, 2007.

(115) Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 26 maggio 2005 in Com-missione delle Comunità europee c. Consiglio dell’Unione europea, causa C-176/03, punto 67.

(116) Ivi, nota 51. In argomento, cfr. più in generale le considerazioni magistrali di A.

PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in AA.VV., Studi per il ven-tesimo anniversario dell’Assemblea costituente, cit., 389-390, sulla nozione costituzionale di “pae-saggio”, che si configura per i componenti della società come «immagine dell’ambiente in cui vivono e che essi vedono», in quanto tale «condizionato dalla struttura sociale», ma a sua volta condizionante «l’esperienza e l’esistenza della comunità che vive in quell’ambiente».

(117) Sulla differenza tra contemperamento e convergenza si veda G.ROSSI, Parte generale, cit., 20-21.

(118) Non «più o non solo uno “sviluppo sostenibile” ma un diverso tipo di sviluppo fonda-to sul rispetfonda-to della natura, la natura umana e quella della terra» (G.ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2015, n. 2, 3).

to ambientale come disciplina (119), «perché lo studio dell’ambiente diventerà semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici» (120). Il che è tanto più significativo se si considera che il di-ritto ambientale ha sempre manifestato una attitudine ad anticipare i feno-meni che si verificano successivamente in altri settori dell’ordinamento (121).

C’è ampio consenso, del resto, sul fatto che non possano darsi soluzioni alla crisi ambientale, ai vari livelli, se non si pone alla base delle azioni di salva-guardia dell’ambiente un’idea di equità, di solidarietà e di giustizia sociale (122). E riconoscere che la crisi ambientale è connessa a cicli di accumulazio-ne economica che geaccumulazio-nerano continuamente squilibri accumulazio-nell’uso delle risorse significa porsi degli interrogativi sulla distribuzione delle risorse (e anche dei rischi ambientali) e dei loro modi di utilizzo (123). Perfino la limitata nozione di sostenibilità materiale implica una attenzione alla giustizia sociale e distri-butiva tra diverse generazioni, la quale deve logicamente estendersi all’interno di ciascuna generazione (124). In altre parole, lo sviluppo è soste-nibile solo quando solidarietà, equità e giustizia sociale sono perseguite an-che sul piano intragenerazionale e su scala globale (125). Tanto è che lo stesso processo di internazionalizzazione delle norme a tutela dell’ambiente trova

(119) Si veda già S.GRASSI, Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell’ambiente, in AA.VV., Scritti in onore di Alberto Predieri, cit., tomo II, 911, secondo cui «il diritto dell’ambiente inter-viene trasversalmente in settori oggetto di autonomi sistemi normativi, coinvolti dalle esi-genze di tutela dell’ambiente: diritto sanitario, diritto del lavoro, diritto dell’energia, diritto urbanistico e dell’edilizia, diritto dei trasporti, ecc., con problemi di interferenza tra le disci-pline di settore». Sulla stessa linea, Stephen Schneider proponeva, già nel 1983, un approc-cio multidisciplinare allo studio dei cambiamenti climatici nella convinzione che alla base della piramide di CO2 non vi fossero la fisica, la chimica o la biologia, ma le scienze sociali:

«la società deve essere il principale oggetto di studio, non il clima» (S.SCHNEIDER, CO2, Climate and Society: A Brief Overview, in R.S.CHEN, E.BOULDING, S.H.SCHNEIDER (a cura di), Social Science Research and Climate Change. An Interdisciplinary Appraisal, D. Reidel Pu-blishing Company, 1983, 7).

(120) G.ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, cit., 7. Similmente, K.BOSSELMANN, The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance, Routledge, 2016, 8-10.

(121) F. DE LEONARDIS, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, in FA CdS, 2006, n. 1, 273-297.

(122) G.LOMBARDINI, Introduzione a G.LOMBARDINI, Visioni della sostenibilità. Politiche ambien-tali e strumenti di valutazione, Franco Angeli, 2016. Sul punto, si veda anche R.REPETTO, The Global Possible. Resources, Development, and the New Century, Yale University Press, 1985, spec.

l0-12.

(123) G.LOMBARDINI, op. cit.

(124) WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Our Common Future, Oxford University Press, 1987.

(125) V.BARRAL, Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, in European Journal of International Law, 2012, vol. 23, n. 2, 380. Ma si veda già N.

LIPARI, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, cit., 149-150.

un fondamento nella tendenza a considerare con maggiore attenzione i temi ad esso legati, riconoscendo legami sempre più stretti tra tutela dei diritti umani e sostenibilità ambientale (126).

Accanto all’idea del bilanciamento tra interessi patrimoniali e ambiente o la-voro, si afferma la nozione di sostenibilità quale categoria giuridica diffusa e trasversale, portatrice di un valore che permea l’ordinamento, identificato e reso attuale attraverso la formula dello sviluppo sostenibile (127). Quando si parla di sostenibilità senza aggettivi, si allude a una norma o un principio di carattere generale che promuove uno sviluppo basato sulla sostenibilità eco-logica al fine di soddisfare i bisogni delle persone che vivono oggi e nel fu-turo. Così concepito, questo principio fornisce contenuto e direzione: può essere usato nella società e attuato tramite la legge (128). In termini funziona-li, la sostenibilità come principio giuridico mira a proteggere i sistemi ecolo-gici e la loro integrità. Tuttavia, i processi sociali determinano in che misura e come i sistemi ecologici si sostentano (129). La sostenibilità assume quindi non solo una rilevanza sociale, ma altresì le caratteristiche storiche, concet-tuali ed etiche tipiche dei principi fondamentali del diritto (130): se accettata come principio condiviso, al pari degli ideali di giustizia e difesa dei diritti umani fondamentali, essa può candidarsi ad informare l’intero ordinamento giuridico.

Per questa ragione, la nozione di sostenibilità ambientale non può essere scissa dalla dimensione economico-sociale della sostenibilità, intesa quale moderna concezione della tutela della persona orientata alla salvaguardia della qualità della vita, al benessere generale rispetto a interessi particolari, in una proiezione diacronica oltreché sincronica, sistemica anziché parziale. La sostenibilità ambientale, in altre parole, costituisce «misura e qualità dei dirit-ti, criterio di bilanciamento tra valori costituzionali e diritti in ipotetico con-flitto», ovvero un dovere che «sia i singoli che lo Stato debbono rispettare (anche verso le generazioni future) ed è comunque un obiettivo cui debbo-no essere finalizzati debbo-non solo i diritti dell’uomo ma anche i c.d. diritti sociali»

(126) P.MANZINI, M.F.PORTINCASA, Profili della responsabilità per illeciti ambientali nel diritto in-ternazionale, in P.D’AGOSTINO, R.SALOMONE (a cura di), La tutela dell’ambiente, Cedam, 2011, 13.

(127) V.PEPE, Riforma dell’art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica, in Italian Journal of Forest and Mountain Environments, 2012, n. 1, 47-48.

(128) K.BOSSELMANN, op. cit., 11.

(129) Ivi, 79.

(130) Ivi, 8-10. Similmente, V.BARRAL, op. cit., 387; J.R.EHRENFELD, Sustainability needs to be attained, not managed, in Sustainability: Science, Practice & Policy, 2008, vol. 4, n. 2, 1; M.-C.

CORDONIER SEGGER, A.KHALFAN, Sustainable Development Law. Principles, Practices, & Pro-spects, Oxford University Press, 2004, 464.

(131). Si tratta di una ricostruzione teorica implicante, sul piano regolativo e giudiziale, un notevole cambio di paradigma rispetto al più tradizionale meccanismo di funzionamento del principio di proporzionalità, per come declinato nel rapporto di lavoro (132). Ciò in ragione di due ordini di motivi tra loro collegati.

In primo luogo, dal riconoscimento del principio di sostenibilità dovrebbe discendere l’obbligo del giudice, del legislatore e delle parti del rapporto ad inserire nei termini del bilanciamento, anche quando in campo vi siano (ap-parentemente) solo conflitti binari, una ulteriore variabile: quella ambientale (133). Di fianco alla valutazione degli effetti economici delle scelte legislative, giudiziali e gestionali (134), il contemperamento tra interessi patrimoniali e istanze sociali dovrebbe dirsi compiutamente conforme al principio di so-stenibilità solo se nella valutazione si tiene conto delle ricadute del bilancia-mento anche sul piano della tutela ambientale. Specularmente, tanto nella definizione delle politiche pubbliche, quanto nella risoluzione delle contro-versie riguardanti l’ambiente e la libera iniziativa economica, il principio di sostenibilità dovrebbe coimplicare, sempre, la necessaria considerazione del-le istanze sociali. Con la conseguenza che quandanche il giudizio di costitu-zionalità delle leggi originasse da conflitti di tipo binario, il contemperamen-to dovrebbe modularsi in modo tale da tener concontemperamen-to delle conseguenze pro-dotte sull’ulteriore bene/valore di cui è portatore il principio di sostenibilità:

quella economica, quella sociale o quella ambientale.

In secondo luogo, il giudizio di ragionevolezza dovrebbe tenere in conside-razione non solo gli interessi delle generazioni future (135), ma le modalità di

(131) S.GRASSI, op. cit., 926.

(132) P.LOI, op. cit.

(133) In questa direzione sembra porsi la proposta di A.VALLEBONA, L’Ilva e la Cina, in MGL, 2012, n. 10, 740, di «introdurre una norma semplice e onesta che affidi ad un sogget-to imparziale e competente il potere di stabilire preventivamente e insindacabilmente il li-vello di inquinamento contemperante salute e occupazione, nonché tempi e modi per ridur-re a questo livello situazioni esorbitanti». Nei successivi editoriali dedicati alla vicenda Ilva comparsi sul Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, Vallebona saluta con favore il c.d. de-creto “salva Ilva” (infra, sez. II, § 1), laddove introduceva «una disposizione legislativa espressa che, non solo per l’Ilva ma per tutte le situazioni analoghe, affida il contempera-mento ad un atto amministrativo preventivo (Aia) che fissa con precisione i limiti del sacri-ficio di ciascun interesse per la garanzia degli altri» (cfr. A.VALLEBONA, Contro l’incertezza diabolica: l’Ilva e Carl Schmitt, in MGL, 2013, n. 1-2, 20). Vedi anche A.VALLEBONA, Per l’Ilva non basta neppure la Corte costituzionale, in MGL, 2013, n. 7, 495.

(134) D’obbligo, sul punto, il richiamo al raccordo tra ragionevolezza e interpretazione orientata alle conseguenze sviluppato da L.MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, cit.

(135) T.NOVITZ, The Paradigm of Sustainability in a European Social Context: Collective Participation in Protection of Future Interests?, in IJCLLIR, 2015, vol. 31, n. 3, 243-262.

fruizione dei diritti connessi al principio dello sviluppo sostenibile nel pre-sente, nel senso che quelle modalità sarebbero da qualificarsi come ragione-voli solo quando non determinassero una fruizione dei relativi diritti in ec-cesso o per difetto. In questo senso, autorevole dottrina ha ritenuto inop-portuno parlare dei diritti fondamentali in astratto, o solo in teoria, posto che ai fini della loro stessa qualificazione serve anche la determinazione del-le modalità attraverso cui essi sono fruiti (136). Con la conseguenza che, ac-canto all’ordinario giudizio binario, si avverte il dovere di dar vita a un giudi-zio temporale che cerchi di tener conto anche degli effetti del bilanciamento operato oggi, sugli interessi e sulle aspettative delle generazioni future (137).

È necessario a questo punto della ricerca interrogarsi sul fondamento giuri-dico di proposizioni di simile portata, stante, come noto, l’assenza di una esplicita previsione nel testo costituzionale di una regolazione diretta del principio dello sviluppo sostenibile. L’indagine può trovare un solido fon-damento, anzitutto, nello stesso dato costituzionale, il quale si preoccupa di apprestare le condizioni normative affinché il processo produttivo e l’organizzazione dei relativi fattori possano realizzarsi compatibilmente con la salvaguardia ambientale e la tutela della salute, «mettendo a disposizione della forza di trasformazione (il lavoro) gli oggetti da trasformare (risorse naturali: i.e. materie prime)», ma evitando al contempo che di «fronte alla presenza diffusa e profonda del lavoro nel testo costituzionale» impallidisca

«l’attenzione al secondo elemento delle produzione, e cioè alle risorse mate-riali» (138). I dati testuali che perfezionano l’idea di uno sviluppo sostenibile, a ben vedere, abbondano nella Costituzione.

La direttiva fondamentale attraverso cui il processo di produzione e distri-buzione della ricchezza può conformarsi all’obiettivo della sostenibilità am-bientale è da ricavarsi, innanzitutto, dall’articolo 44 Cost., riferito agli obbli-ghi e i vincoli della proprietà terriera (139), ma estendibile all’intera gamma

(136) Cfr. A.SPADARO, op. cit., § 8, secondo il quale la «questione delle modalità di fruizione porta subito a riconoscere che non esistono veri diritti fondamentali (o comunque che non possono esser considerati tali quelli) che non appaiano ragionevoli. In breve, non sembrano qua-lificabili come fondamentali diritti irragionevoli, ossia fruiti in eccesso o per difetto».

(137) Ivi, § 13.

(138) M.LUCIANI, La produzione della ricchezza nazionale, in Costituzionalismo.it, 2008, n. 2, 10.

(139) Art. 44 Cost.: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la boni-fica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiu-ta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone mon-tane».

delle disposizioni identificative della costituzione economica (140). Da una lettura sistematica del dato costituzionale, il senso di questa direttiva si ma-nifesta nel suo essere in piena sintonia col principio dello sviluppo sosteni-bile perché presuppone che il processo di produzione e quello di distribu-zione della ricchezza debbano conformarsi all’esigenza di un razionale sfrut-tamento delle risorse e a quella dell’istaurazione di equi rapporti sociali (141).

Di fianco alla dialettica della sostenibilità schiusa dal combinato disposto tra articolo 32, articolo 41 e articolo 44 Cost., un insieme di precetti costituzio-nali inerenti ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale (142), l’imperativo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (143), il pieno sviluppo della persona umana (144), i limiti imposti alla speculazione privata come rendita da non lavoro (145), si prestano a una let-tura sistemica che svela una chiara conformazione della costituzione eco-nomica al principio della sostenibilità e all’idea di uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. È infine l’articolo 47, quale ulti-mo del titolo sui rapporti economici, a chiudere il ciclo dell’arulti-monico di-spiegamento della funzione fondativa del lavoro attraverso l’incoraggiamento del risparmio e la regolazione del credito (146): dal lavoro, tutelato in tutte le sue forme, scaturisce il risparmio inteso come reddito ge-nerato dal lavoro, che sotto forma di investimento crea sviluppo e nuove occasioni di lavoro, concorrendo al progresso economico e sociale del Paese (147).

(140) Facendo precedere all’utilizzo, pur legittimo, delle risorse della terra l’esigenza di ope-rare sempre con razionalità, il legislatore costituzionale intendeva suggerire quella dose di prudenza «alla quale si sono ispirati, in tempi recenti, gli orientamenti riassunti nel principio di “precauzione” e svolti attraverso criteri di prevenzione e valutazione dell’impatto am-bientale» (cfr. G.CORDINI, Il diritto ambientale nella comparazione degli ordinamenti giuridici, in G.

CORDINI, P.FOIS, S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, 2017, 131).

(141) In argomento, cfr. M.TAMPONI, Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risor-se naturali, in Diritto Agroalimentare, 2016, n. 3, 434, risor-secondo il quale nel momento in cui l’art.

44 Cost. è stato elaborato la direttiva che questa disposizione veicola era pensata nel conte-sto di un’economia agricola, ma che «ben può oggi essere rivisitata in una prospettiva di uso razionale delle risorse naturali – vuoi che si tratti di suolo vocato all’agricoltura, di risorse idriche, di prodotti minerari, di giacimenti gassosi o petroliferi, con occhio attento all’utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

(142) Art. 2 Cost.

(143) Art. 9 Cost.

(144) Art. 3, secondo comma, Cost.

(145) Artt. 43, 44 e 45 Cost.

(146) Art. 47 Cost.

(147) G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in DP, 2008, n. 3, in particolare

§ 15.

Condivisibile, difronte a questa lettura sistematica del dato costituzionale, è il parere di chi ha affermato che lo sviluppo sostenibile può rappresentare

«la chiave di lettura dell’intera Costituzione economica», nell’ambito della quale la sostenibilità diviene un «valore etico-culturale che deve informare e orientare le dinamiche economiche e sociali sostanziando il principio di

“moralità economica e sociale”» (148). Similmente, è stato osservato che l’attenzione alla necessità del rapporto equilibrato tra soggetto (l’uomo) e tutto ciò che lo circonda (l’ambiente) sottende l’intero disegno costituziona-le, indipendentemente dal fatto che la parola “ambiente” sia entrata in un inciso dell’articolo 117 solo con la riforma del titolo V intervenuta nel 2001 (149). Sulla stessa lunghezza d’onda, già nel 1974 la dottrina non mancava di rilevare come dalla lettura congiunta degli articoli 2, 3, secondo comma, 9, 32 e 41, secondo comma, potessero tracciarsi le linee essenziali di una “eco-logia costituzionale” (150). Sicché appaiono perfino superflue le proposte emendative dell’articolo 41 Cost. volte a rendere esplicito il rilievo costitu-zionale del principio dello sviluppo sostenibile (151) e armonizzare l’ordinamento interno con il diritto dell’Unione europea, ambito nel quale si registra una più chiara predisposizione normativa dei trattati a promuovere una politica d’integrazione delle misure normative ed economiche preposte alla salvaguardia ambientale con ogni aspetto della vita sociale.

È d’obbligo richiamare al proposito l’articolo 11 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella pro-spettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Letta in combinato dispo-sto con l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

È d’obbligo richiamare al proposito l’articolo 11 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella pro-spettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Letta in combinato dispo-sto con l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

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