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Segue: profili civil-costituzionali dello sviluppo sostenibile

Nel documento Diritto del lavoro e ambiente (pagine 123-126)

La lettura della costituzione economica alla luce del principio dello sviluppo sostenibile si connette a quella interpretazione del diritto civile che, espres-sione del principio personalistico, sancisce la centralità dell’uomo e pone la persona umana quale valore-fine ex se, meritevole di espandersi, svilupparsi e realizzarsi (157). Si è parlato, così, di «diritto civile dell’ambiente» (158), nella

(153) L’Unione si «adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato forte-mente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

(154) Per l’analisi delle implicazioni dell’art. 11 TFUE sul diritto dell’Unione europea e sulle legislazioni degli Stati membri, si veda B.SJÅFJELL, The legal significance of Article 11 TFEU for EU institutions and Member States, in B.SJÅFJELL, A.WIESBROCK (a cura di), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously, Routledge, 2015. Si veda-no anche F.POCAR, Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, Cedam, 2001, 112, e L.KRÄMER, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giuffrè, 2002, vol. 1, 90.

(155) G.FIDONE, L’integrazione degli interessi ambientali nella disciplina dei contratti pubblici: il green public procurement, in G.F.CARTEI (a cura di), Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Giappi-chelli, 2013, 128, nota 15.

(156) F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione europea e WTO, in Diritto Ammini-strativo, 2004, n. 3, 525.

(157) Il che comporta «una sorta di ritorno all’antico, allo ius civile – inteso quale diritto dei rapporti personali e patrimoniali dei cittadini – con una significativa novità: la priorità rive-stita dal valore normativo (al vertice della gerarchia dei valori normativi dell’ordinamento)

sua peculiare valenza «civil-costituzionale» (159), tendente a conformare e funzionalizzare nozioni e istituti civilistici alle esigenze di «buon governo»

dell’ambiente (160). Questa proposta dottrinale incontra nei principi generali del diritto ambientale italiano, sanciti nel decreto legislativo n. 152/2006, un sicuro punto di appiglio. La finalità del Codice dell’ambiente, infatti, si rico-nosce nella «promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (articolo 2, comma 1) (161).

È stato argomentato come questa funzionalizzazione di tutte le attività, pri-vate e pubbliche, valga a individuare un rapporto equilibrato tra risorse da

della persona umana nell’assiologia costituzionale e comunitaria e la consequenziale strumen-talità dei rapporti patrimoniali rispetto ai rapporti personali» (L.TAFARO, Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel sistema italo-comunitario, in A.

URICCHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”, Cacucci, 2014, 68-69).

(158) M.PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, ESI, 2014, in particola-re, M. PENNASILICO, Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo, ivi, 11 ss., e M.

PENNASILICO, Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, ivi, 34 ss.

(159) P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, ESI, 2006; P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, in Rassegna di Diritto Civile, 2007, n. 2, 497-510; M.PENNASILICO, Legalità costituzionale e diritto civile, in P.PERLINGIERI, A.TARTAGLIA POLCINI (a cura di), Novecento giuridico: i civilisti, ESI, 2013, 247 ss.

(160) M.PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in Persona e Mercato, 2015, n. 1, 39.

(161) Il successivo art. 3-quater, rubricato Principio dello sviluppo sostenibile, dispone, al comma 1, che «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve con-formarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le pos-sibilità delle generazioni future». Al comma 2 stabilisce che «Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del pa-trimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione». Al comma 3 si pre-vede che, «Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività uma-ne, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rap-porto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche fu-turo». Infine, il comma 4 della norma dispone che «La risoluzione delle questioni che invol-gono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello svi-luppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane».

risparmiare e da trasmettere, «affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (artico-lo 3-quater, comma 3) (162). Emergerebbe, così, la correlazione dialettica tra i princìpi dello sviluppo sostenibile e della solidarietà sociale e ambientale che trova il proprio fondamento in una «concezione “aperta” della solidarietà costituzionale (articolo 2 Cost.), che consente di riconoscere “doveri” di so-lidarietà ambientale, pur non espressamente menzionati dalla Costituzione, a carico di tutti i consociati» (163).

Pesa su questo filone dottrinale la posizione di chi, rinvenendo nel dato co-stituzionale una chiara direttiva di tutela dei “diritti ecologici” dell’uomo e l’esplicita subordinazione dell’economia all’utilità sociale, ha osservato co-me, nel quadro del generale dovere di solidarietà sancito dall’articolo 2 Cost., essa non esprima solo una semplice direttiva al legislatore futuro, o la determinazione di un fine da raggiungere mediante l’attività amministrativa dell’organo pubblico, ma anche, ancor prima, «un principio informatore del sistema di valutazioni in cui si concreta l’ordinamento giuridico nella sua to-talità» (164), operante nei confronti di tutti i consociati, singoli o gruppi orga-nizzati, «indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale del con-tatto fra le rispettive sfere di interessi» (165).

Si è giunti perfino a domandarsi se alla luce dei predetti principi «non siano maturi i tempi per accreditare un nuovo paradigma contrattuale, il “contrat-to ecologico”», figura in cui «l’interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, enfatizzando il profilo della doverosità dell’uso razionale delle risorse naturali a vantaggio anche delle generazioni future […] in armonia con il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.)» (166).

Secondo tale ricostruzione, il principio dello sviluppo sostenibile

(162) M.PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, cit., 38. In particolare, l’art. 3-ter del decreto, rubricato Principio dell’azione ambientale, dispone al comma 1 che «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio cultura-le deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalcultura-le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della pre-cauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni cau-sati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

(163) M.PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, cit., 38-39.

(164) A.LENER, op. cit., 338.

(165) Ivi, 341.

(166) M.PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, cit., 46-47.

rebbe un parametro di meritevolezza dei contratti ecologici, con la conse-guenza che, ad esempio, un appalto pubblico “verde”, pur presentando una causa lecita, potrebbe essere non meritevole di tutela qualora non fosse ido-neo a realizzare il concreto interesse ambientale (167). Sulla stessa linea inter-pretativa, è stato affermato che la sostenibilità come principio etico è

«l’ordine pubblico economico, è quel valore che rende nullo finanche il con-tratto ex art. 1418 c.c.» (168).

Si imporrebbe per questa via una conformazione ecologica dell’autonomia negoziale privata, inducendo a riconoscere che il rilievo che l’ordinamento italo-europeo attribuisce alla tutela ambientale tende a funzionalizzare il rapporto tra contratto e diritto dell’ambiente: il primo diventa funzionale al-la realizzazione degli obiettivi del secondo, con effetti rilevanti anche sul piano dell’interpretazione della clausola generale di buona fede (articolo 1366 c.c.) e del principio di conservazione del contratto (articolo 1367 c.c.), per cui ogni qual volta siano possibili due interpretazioni delle clausole con-trattuali, una conforme ai princìpi che tutelano l’ambiente, l’altra contraria, occorre preferire la prima. Non solo: la stessa nozione di contratto (articolo 1321 c.c.) sarebbe insufficiente se non integrata dai princìpi di solidarietà e di sostenibilità nell’uso responsabile delle risorse naturali, giacché il contrat-to si pone come fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili (169). Con l’aggiunta che finan-che la valutazione della meritevolezza dell’interesse alla base del contratto ex articolo 1322 c.c. dovrebbe porre in relazione l’atto con il complessivo si-stema degli interessi tutelati dall’ordinamento, il quale trova nei principi co-stituzionali i parametri valutativi più adeguati, tra cui va annoverato senza dubbio il principio dello sviluppo sostenibile.

6. Segue: note sui c.d. beni comuni quale retroterra culturale e

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